§ 1.2.153 - Decisione 26 giugno 2000, n. 426.
Decisione n. 2000/426/CE della Commissione recante modifica della decisione 1999/659/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:26/06/2000
Numero:426


Sommario
Art. 1.      La decisione n. 1999/659/CE è modificata come segue:
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.2.153 - Decisione 26 giugno 2000, n. 426.

Decisione n. 2000/426/CE della Commissione recante modifica della decisione 1999/659/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006

(G.U.U.E. 6 luglio 2000, n. L 165).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Nella decisione 1999/659/CE, la Commissione ha stabilito gli stanziamenti iniziali concessi agli Stati membri per le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEAOG, sezione garanzia, relativamente al periodo 2000-2006.

     (2) Per esigenze di chiarezza e trasparenza, occorre precisare quali spese sono coperte dagli stanziamenti concessi agli Stati membri in virtù di tale decisione.

     (3) Le misure d'accompagnamento contemplate nei regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, abrogati il 1o gennaio 2000, continuano a beneficiare dei pagamenti del FEAOG, sezione garanzia, per gli esercizi finanziari 2000 e seguenti. Gli stanziamenti concessi agli Stati membri per il periodo 2000-2006 coprono pure queste spese.

     (4) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2761/1999, precisa che sono prese in considerazione per l'esercizio "n" le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre dell'anno "n - 1" fino al 15 ottobre dell'anno "n". Di conseguenza, le spese sostenute dal 16 ottobre 1999 dalla sezione garanzia del FEAOG per le misure contemplate nei regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92 rientrano nell'esercizio finanziario 2000 e devono essere prese in considerazione nell'ambito dello stanziamento concesso per il periodo 2000-2006. Peraltro, i pagamenti effettuati dagli organismi pagatori nel periodo dal 16 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 saranno a carico dell'esercizio finanziario 2007.

     (5) D'altra parte, si è constatato che la tabella allegata alla decisione che stabilisce gli stanziamenti iniziali concessi agli Stati membri non consente di calcolare esattamente i massimali di bilancio annuali. Occorre pertanto sostituirla con una tabella più particolareggiata che indichi gli importi da rispettare per Stato membro e per esercizio,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     La decisione n. 1999/659/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

     "Gli stanziamenti di cui al primo comma coprono anche:

     a) le spese sostenute dal FEAOG, sezione garanzia, per le misure di accompagnamento contemplate nei regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92 del Consiglio a partire dall'esercizio finanziario 2000 poiché, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, il FEAOG si assume in carico i pagamenti effettuati dagli organismi pagatori a partire dal 16 ottobre 1999;

     b) le altre azioni di sviluppo rurale approvate anteriormente al 1o gennaio 2000 e riprese nella nuova programmazione a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione.

     Per il periodo dal 16 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, l'importo massimo ammissibile al FEAOG per le spese pagate dagli organismi pagatori di uno Stato membro non deve superare l'importo totale delle spese effettuate dallo stesso Stato membro durante il periodo dal 16 ottobre 1999 al 31 dicembre 1999."

     2) La tabella dell'allegato è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

     ALLEGATO

     Sostegno a favore dello sviluppo rurale (2000-2006)

     Stanziamento annuale per Stato membro

     (Omissis)