§ 1.2.86 - Regolamento 28 marzo 2003, n. 567.
Regolamento (CE) n. 567/2003 della Commissione che rettifica le versioni in lingua tedesca, inglese, danese, spagnola, finlandese, greca, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:28/03/2003
Numero:567


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.86 - Regolamento 28 marzo 2003, n. 567.

Regolamento (CE) n. 567/2003 della Commissione che rettifica le versioni in lingua tedesca, inglese, danese, spagnola, finlandese, greca, italiana e portoghese del regolamento (CE) n. 445/2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

(G.U.U.E. 29 marzo 2003, n. L 82).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in particolare gli articoli 34, 45 e 50,

     considerando quanto segue:

     (1) Nelle versioni in lingua danese, finlandese, greca, inglese, italiana, portoghese, spagnola e tedesca del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, si sono insinuati alcuni errori. È pertanto opportuno apportare a tali versioni linguistiche le necessarie rettifiche.

     (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi a parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 445/2002 è rettificato come segue:

     1) riguarda solo la versione in lingua tedesca;

     2) riguarda solo la versione in lingua tedesca;

     3) riguarda solo la versione in lingua inglese;

     4) riguarda solo la versione in lingua greca;

     5) riguarda solo la versione in lingua danese;

     6) all'articolo 25, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     «a) le foreste o terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di proprietà di imprese pubbliche»;

     7) riguarda solo la versione in lingua portoghese;

     8) riguarda solo la versione in lingua spagnola;

     9) riguarda solo la versione in lingua tedesca;

     10) riguarda solo la versione in lingua spagnola;

     11) riguarda solo la versione in lingua spagnola;

     12) riguarda solo la versione in lingua inglese;

     13) riguarda solo la versione in lingua finlandese;

     14) riguarda solo la versione in lingua spagnola.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 445/2002.