§ 1.1.242 - Regolamento 26 novembre 2002, n. 2090.
Regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:26/11/2002
Numero:2090


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9. 
Art. 10.     
Art. 11. 
Art. 12.      1. Il regolamento (CE) n. 2221/95 è abrogato con effetto dal 1°
Art. 13.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.242 - Regolamento 26 novembre 2002, n. 2090. [1]

Regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione.

(G.U.C.E. 27 novembre 2002, n. L 322).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi, modificato dal regolamento (CE) n. 163/94, in particolare l'articolo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2221/95 della Commissione, del 20 settembre 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2655/1999, è stato sostanzialmente modificato. Ai fini di chiarezza e di efficienza amministrativa, è pertanto opportuno procedere ad una rifusione del regolamento suddetto apportandovi alcune modifiche consigliate dall'esperienza.

     (2) È opportuno prendere in considerazione le misure di controllo già in vigore, in particolare nell'ambito del regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario, e del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/2002.

     (3) Nella sua relazione complementare al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90, la Commissione ha ribadito che intende dare una definizione precisa del «controllo fisico» di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 386/90, in modo da consentire un'applicazione omogenea della normativa comunitaria negli Stati membri.

     (4) Ai fini di una migliore utilizzazione delle possibilità di controllo, nel calcolo delle aliquote minime di controllo non si deve tener conto delle dichiarazioni di esportazione concernenti piccole quantità di prodotti o un importo esiguo di restituzione.

     (5) Una verifica delle analisi di laboratorio ha dimostrato che è necessario attenuare l'obbligo di procedere ad un'analisi di laboratorio quando risultati soddisfacenti, ottenuti costantemente, riguardano lo stesso prodotto del medesimo esportatore.

     (6) Occorre disciplinare il caso in cui il numero di esportazioni attraverso un ufficio doganale è minimo.

     (7) Rispetto all'importo totale delle restituzioni, la percentuale delle restituzioni concesse per i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato è poco rilevante, mentre è importante la percentuale dei controlli fisici effettuati su tali prodotti. Ai fini di una migliore utilizzazione delle possibilità di controllo, è necessario ridurre tale divario, soprattutto diminuendo l'aliquota di controllo per i prodotti non compresi nell'allegato I.

     (8) Vi è una grande differenza fra il trattamento doganale delle merci destinate all'esportazione nei grandi porti, dove è presente una grande diversità di prodotti provenienti da una vasta serie di esportatori, e il trattamento doganale delle merci negli uffici doganali, nei quali passa una gamma limitata di prodotti provenienti da pochi esportatori. In quest'ultimo caso le merci sono sottoposte ad un livello di controllo più elevato. Per quanto riguarda questi uffici doganali, nella selezione delle merci da sottoporre a controllo fisico si deve tenere conto del fatto che essa si effettua sulla base di un campione rappresentativo più ristretto.

     (9) Per limitare il rischio di sostituzione è necessario sigillare tutti i mezzi di trasporto o i colli, salvo nei casi in cui i prodotti possono essere identificati in altro modo.

     (10) È necessario adottare misure che consentano di verificare in qualsiasi momento se l'aliquota di controllo del 5 % è stata raggiunta.

     (11) L'articolo 912 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002, precisa l'ufficio di destinazione in cui deve essere presentato l'esemplare di controllo T5 per controllare l'utilizzazione e/o la destinazione delle merci. Occorre pertanto precisare che se l'ufficio doganale di uscita e l'ufficio di destinazione non sono gli stessi, spetta all'ufficio di destinazione del T5 eseguire il controllo di sostituzione.

     (12) Per far fronte al rischio di sostituzione quando le dichiarazioni di esportazione sono accettate da un ufficio doganale interno di uno Stato membro, occorre prevedere un numero minimo di «controlli di sostituzione» che l'ufficio doganale di uscita dal territorio della Comunità deve effettuare. Tenuto conto del luogo in cui si eseguono i «controlli di sostituzione», è necessario snellire tali controlli.

     (13) Per la valutazione dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 gli Stati membri devono presentare valutazioni annuali sull'esecuzione e l'efficacia dei controlli effettuati a norma del presente regolamento nonché delle procedure applicate per la selezione delle merci sottoposte al controllo fisico.

     (14) Sulla base dell'esperienza acquisita, occorre adottare misure necessarie e proporzionate, che devono essere applicate in modo uniforme.

     (15) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del controllo fisico e del controllo di sostituzione di cui all'articolo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 386/90.

     2. Il presente regolamento non si applica alle esportazioni realizzate a titolo dell'aiuto alimentare comunitario o nazionale di cui al regolamento (CE) n. 2298/2001.

     3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

     - «ufficio doganale di esportazione», l'ufficio doganale di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999,

     - «ufficio doganale di uscita», l'ufficio doganale di cui all'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93,

     - «ufficio di destinazione del T5», l'ufficio di destinazione di cui all'articolo 912 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

 

          Art. 2.

     1. Ferme restando le misure di controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 4, e all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999, gli Stati membri possono astenersi dal sottoporre ai controlli fisici e ai controlli di sostituzione previsti dal presente regolamento le consegne di cui agli articoli 36 e 44 del regolamento (CE) n. 800/1999.

     2. In sede di calcolo delle aliquote minime di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 386/90, gli Stati membri non tengono conto delle dichiarazioni d'esportazione che riguardino:

     a) un quantitativo non superiore a:

     i) 5 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso;

     ii) 1 000 kg per quanto concerne gli ortofrutticoli e i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato;

     iii) 500 kg per quanto concerne gli altri prodotti;

     b) restituzioni di importo inferiore a 200 EUR.

     3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per impedire storni e abusi per quanto riguarda l'applicazione dei paragrafi 1 e 2. Se un controllo è stato effettuato a tal fine, esso può essere contabilizzato per calcolare in che misura siano state rispettate le aliquote minime di controllo di cui al paragrafo 2.

 

          Art. 3.

     Al fine di determinare la base di calcolo dell'aliquota da stabilire per l'esecuzione dei controlli fisici di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 386/90, «l'ufficio doganale» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, primo trattino, di detto regolamento è qualunque ufficio cui competa l'espletamento delle formalità d'esportazione relative ai prodotti di cui trattasi.

 

          Art. 4.

     I prodotti soggetti alla medesima organizzazione comune dei mercati agricoli si considerano appartenenti a un settore di prodotti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 386/90.

     Tuttavia, i prodotti appartenenti alle organizzazioni comuni di mercato dei cerali e del riso, da un lato, e le merci non comprese nell'allegato I del trattato, dall'altro, formano rispettivamente un solo settore di prodotti.

 

          Art. 5.

     1. Per «controllo fisico» ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 386/90, si intende la verifica della corrispondenza tra la dichiarazione d'esportazione - comprese le relative pezze d'appoggio - e la merce per ciò che riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche della medesima.

     Nei casi di cui all'allegato I, si applicano i metodi ivi indicati.

     L'ufficio doganale d'esportazione veglia al rispetto dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999. In caso di dubbi concreti in merito alla qualità sana, leale e mercantile di un prodotto, le autorità doganali verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie, in particolare quelle concernenti le norme sanitarie e fitosanitarie. Se lo ritengono necessario, le autorità doganali dispongono analisi di laboratorio, indicando l'oggetto di tali analisi.

     2. Un controllo del quale l'esportatore sia stato esplicitamente o tacitamente preavvertito non può essere contabilizzato come tale.

     Il primo comma non si applica quando si procede a un controllo della contabilità di un'impresa conformemente al punto 3, lettera a), dell'allegato I.

     3. Se un ufficio doganale di esportazione accetta meno di 20 dichiarazioni d'esportazione all'anno e per settore, viene sottoposta a controllo fisico almeno una dichiarazione d'esportazione per settore.

     Tale obbligo non si applica se l'ufficio doganale d'esportazione, sulla base di un'analisi di rischio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, non ha effettuato un controllo sulle prime due dichiarazioni e successivamente non sono state effettuate esportazioni in questo settore.

     4. Se l'aliquota della restituzione dipende dal tenore di una sostanza, l'ufficio doganale d'esportazione preleva, nel quadro del controllo fisico, campioni rappresentativi destinati ad un'analisi degli ingredienti presso il laboratorio competente.

 

          Art. 6.

     Quando gli Stati membri applicano un sistema di selezione sulla base di un'analisi di rischio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, si applicano le norme seguenti:

     a) La percentuale di controlli fisici effettuati nel caso delle merci non comprese nell'allegato I del trattato non è presa in considerazione ai fini del calcolo dell'aliquota globale del 5 % da rispettare in tutti i settori. In questo caso, per le merci che non rientrano nel suddetto allegato è obbligatoria un'aliquota minima dello 0,5 %.

     b) Quando il tasso della restituzione dipende dal tenore di una sostanza ed un prodotto dello stesso codice di restituzione o codice NC viene esportato abitualmente dallo stesso esportatore, e nei sei mesi precedenti non sono stati rilevati casi di non conformità nelle analisi di laboratorio aventi conseguenze finanziarie superiori a 200 EUR sull'importo lordo della restituzione, in deroga all'articolo 5, paragrafo 4, devono essere prelevati campioni rappresentativi soltanto per il 50 % dei controlli fisici. Qualora l'analisi di laboratorio evidenzi una non conformità avente conseguenze finanziarie superiori a 200 EUR sull'importo lordo della restituzione, devono essere prelevati campioni in tutti i controlli fisici dei sei mesi successivi.

    c) Per quanto riguarda gli uffici doganali di esportazione in cui viene presentata per l'esportazione una gamma di prodotti limitata a non più di due settori provenienti da cinque esportatori al massimo, i controlli fisici possono essere ridotti a un'aliquota minima del 2 % per settore di prodotti. I settori in cui si registrano meno di 20 dichiarazioni d'esportazione all'anno e per ufficio doganale non sono presi in considerazione per determinare il numero di settori. Gli uffici doganali possono utilizzare le disposizioni in questione per un intero anno civile, sulla base dei dati dell'anno civile precedente, anche quando le dichiarazioni di esportazione sono presentate da altri esportatori o per altri settori di prodotti durante l'anno in corso.

 

          Art. 7.

     Al fine di assicurare l'identità delle merci destinate all'esportazione tra l'ufficio doganale d'esportazione e l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità o, qualora sia diverso da quest'ultimo, l'ufficio di destinazione del T5, i mezzi di trasporto o i colli vengono sigillati conformemente alle disposizioni dell'articolo 357 del regolamento (CEE) n. 2454/ 93.

 

          Art. 8.

     1. Ogni ufficio doganale d'esportazione adotta misure che consentano di accertare in qualunque momento se è stata raggiunta l'aliquota di controllo del 5 %.

     Tali misure evidenziano per settore:

     a) il numero delle dichiarazioni d'esportazione prese in considerazione ai fini del controllo fisico;

     b) il numero di controlli fisici effettuati.

     2. Per ogni controllo fisico il funzionario competente che lo ha eseguito redige un resoconto dettagliato.

     Il resoconto reca la data e il nome del funzionario competente. Esso viene archiviato presso l'ufficio doganale d'esportazione o presso un altro ufficio per i tre anni successivi all'anno di esportazione e secondo modalità che ne rendano agevole la consultazione.

     3. Sull'esemplare di controllo T5 che scorta la merce viene apposta nella casella D la dicitura seguente:

     a) «Regolamento (CEE) n. 386/90», se l'ufficio doganale d'esportazione ha proceduto a un controllo fisico;

     b) «Regolamento (CE) n. 2298/2001», se si tratta di un'esportazione a titolo di aiuto alimentare.

     Qualora l'ufficio doganale di uscita sia situato nello stesso Stato membro dell'ufficio doganale d'esportazione, detta dicitura viene apposta sul documento nazionale che scorta la merce.

 

          Art. 9. [2]

 

          Art. 10.

     1. Se la dichiarazione d'esportazione è stata accettata da un ufficio doganale d'esportazione che non sia l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio di destinazione del T5, l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità effettua un controllo di sostituzione alle condizioni di cui al presente articolo. Se l'ufficio doganale di uscita e l'ufficio di destinazione del T5 non sono gli stessi, il controllo di sostituzione deve essere effettuato dall'ufficio di destinazione del T5.

     2. Ferme restando le misure di controllo prese in forza di altre disposizioni, se l'ufficio doganale d'esportazione non ha sigillato il mezzo di trasporto o il collo, i controlli di sostituzione sono effettuati applicando, per quanto possibile, un'analisi di rischio.

     Il numero di controlli di sostituzione per anno civile non può essere inferiore al numero di giorni in cui le partite di prodotti che beneficiano di una restituzione all'esportazione, non sigillate secondo il disposto del primo comma, escono dal territorio doganale della Comunità via l'ufficio doganale di uscita [3].

     Nel caso in cui solo un esportatore sia interessato dal controllo di sostituzione, tale numero non può essere inferiore alla metà del numero di giorni in cui le partite di prodotti che beneficiano di una restituzione all'esportazione, non sigillate secondo il disposto del primo comma, escono dal territorio doganale della Comunità via l'ufficio doganale di uscita in causa [4].

     3. Qualora, tenuto conto delle disposizioni in vigore nel paese terzo di destinazione, siano stati apposti un bollo veterinario ed un sigillo doganale, il controllo di sostituzione viene eseguito unicamente quando vi sia sospetto di frode.

     4. Il controllo di sostituzione viene effettuato verificando a vista se vi sia corrispondenza tra la merce e il documento che l'ha scortata dall'ufficio doganale d'esportazione all'ufficio doganale di uscita.

     Viene prelevato un campione a fini di analisi soltanto se l'ufficio doganale di uscita non può verificare la corrispondenza tra la merce e il documento mediante controllo a vista e utilizzando le informazioni ricavate dagli imballaggi e dalla documentazione. In tal caso, non si applica l'articolo 5, paragrafo 4.

     5. Ogni ufficio doganale di uscita o ogni ufficio di destinazione del T5 adotta misure che consentano di evidenziare in qualunque momento:

     a) il numero delle dichiarazioni d'esportazione prese in considerazione ai fini del controllo di sostituzione;

     b) il numero dei controlli di sostituzione effettuati.

     Se l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio di destinazione del T5 ha prelevato un campione, sull'esemplare di controllo T5 o, se del caso, sul documento nazionale che è rinviato all'autorità competente figura una delle seguenti diciture:

     — muestra recogida

     — odebraný vzorek

     — udtaget prøve

     — Probe gezogen

     — võetud proov

     — (Omissis)

     — Sample taken

     — échantillon prélevé

     — campione prelevato

     — paraugs pan¸ emts

     — Bandinys paimtas

     — ellenorzési mintavétel megtörtént

     — kampjun meud

     — monster genomen

     — pobrana próbka

     — Amostra colhida

     — odobratá vzorka

     — vzorec odvzet

     — näyte otettu

     — varuprov.

     L'ufficio doganale di uscita o l'ufficio di destinazione del T5, a seconda dei casi, conserva un duplicato o una copia del documento ufficiale. [5]

     6. L'ufficio doganale d'uscita o l'ufficio di destinazione del T5 informa per iscritto, adoperando una copia del documento originale, l'autorità competente di cui al paragrafo 5 circa il risultato dell'analisi indicando:

     a) una delle seguenti diciture:

     — resultado del análisis conforme

     — výsledek analýzy je v souladu

     — analyseresultat i orden

     — konformes Analyseergebnis

     — vastav analüüsitulemus

     — (Omissis)

     — Results of tests conform

     — résultat d'analyse conforme

     — risultato di analisi conforme

     — analý zes rezultati atbilst

     — Tyrimu rezultatai atitinka eksporto deklaracija

     — ellenorzési eredmény megfelelo

     — rizÿultat ta'l-analizÿi konformi

     — analyseresultaat conform

     — wynik analizy zgodny

     — Resultado da análise conforme

     — výsledok testu je v súlade

     — rezultat analize je v skladu z/s

     — analyysin tulos yhtäpitävä

     — Analysresultatet överensstämmer med exportdeklarationen [6]

     b) oppure il risultato dell'analisi, quando quest'ultima non corrisponde al prodotto dichiarato.

     7. Qualora il controllo di sostituzione riveli che la normativa concernente le restituzioni non è stata rispettata, l'organismo pagatore informa l'ufficio doganale di cui al paragrafo 5, su sua richiesta, circa i provvedimenti presi a seguito delle sue constatazioni.

     In tal caso, l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio di destinazione del T5 iscrive una delle seguenti diciture sull'esemplare di controllo T5 o, se del caso, sul documento nazionale rinviato all'autorità competente:

     — Solicitud de aplicación del apartado 7 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2090/2002. Oficina de aduana de salida o de destino del T5:...

     — Žádost o použití c l. 10 odst. 7 narízení (ES) c. 2090/2002. Identifikace celního úradu výstupu nebo celního úradu urcení T5:

     — Anmodning om anvendelse af artikel 10, stk. 7, i forordning (EF) nr. 2090/2002. Identifikation af udgangstoldstedet eller bestemmelsestoldstedet for T5:...

     — Antrag auf Anwendung von Artikel 10 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 2090/2002. Identifizierung der Ausgangszollstelle oder der Bestimmungsstelle des Kontrollexemplars T5:...

     — Määruse (EÜ) nr 2090/2002 artikli 10 lõike 7 kohaldamise taotlus. Väljumistolliasutus või tolliasutus, kuhu saadetakse kontrolleksemplar T5:...

     — (Omissis)

     — Request for application of Article 10(7) of Regulation (EC) No 2090/2002. Identity of the customs office of exit or customs office receiving the control copy T5:...

     — Demande d'application de l'article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 2090/2002. Identification du bureau de douane de sortie ou de destination du T5:...

     — Domanda di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2090/2002. Identificazione dell'ufficio doganale di uscita o di destinazione del T5:...

     — Pieprasýjums piemerot Regulas (EK) Nr. 2090/2002 10. panta 7. punktu. Nobeiguma muitas punkta vai muitas punkta, kas san¸ em T5 kontroleksemplaru, identitate:...

     — Prašymas taikyti Reglamento (EB) Nr. 2090/2002 10 straipsnio 7 dali. Išvykimo muitineÿs istaiga arba istaiga, kuriai išsiunciamas T5 kontrolinis egzempliorius:...

     — A 2090/2002/EK rendelet 10. cikke (7) bekezdésének alkalmazására irányuló kérelem. A kilépési vámhivatal vagy a T5 ellenorzo példányt átvevo hivatal azonosítója:

     — Talba gall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 10, paragrafu 7, tar-Regolament (KE) nru 2090/2002. Identifikazzjoni ta'l-ufficÿcÿju tad-dwana tat-tluq jew tal-wasla tat-T5:...

     — Verzoek om toepassing van artikel 10, lid 7, van Verordening (EG) nr. 2090/2002. Identificatie van het kantoor van uitgang of van bestemming van de T5:...

     — Wniosek o stosowanie art. 10 ust. 7 rozporzadzenia (WE) nr 2090/2002. Identyfikacja urzedu celnego wyjscia lub przeznaczenia T5.

     — Pedido de aplicação do n.o 7 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 2090/2002. Identificação da estância aduaneira de saída ou de destino do T5:...

     — Žiadost’ o uplatnovanie clánku 10 odsek 7 nariadenia (ES) c. 2090/2002. Identifikácia colného úradu výstupu alebo colného úradu urcenia T5:

     — Zahteva se uporaba c lena 10, odstavka 7, Uredbe(ES) št. 2090/2002. Identifikacija carinskega urada izvoza ali namembnega kraja T5:

     — Asetuksen (EY) N:o 2090/2002 10 artiklan 7 kohdan soveltamista koskeva pyyntö. Poistumistullitoimipaikan tai toimipaikan, johon T5-valvontakappale toimitetaan, tunnistustiedot:...

     — Begäran om tillämpning av artikel 10.7 i förordning (EG) nr 2090/2002. Uppgift om utfartstullkontor eller bestämmelsetullkontor enligt kontrollexemplaret T5:... [7]

 

          Art. 11. [8]

     Ogni anno, anteriormente al 1° maggio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione di valutazione in merito all'esecuzione e all'efficacia dei controlli effettuati ai sensi del presente regolamento nonché delle procedure applicate per la selezione delle merci da sottoporre al controllo fisico. La relazione contiene gli elementi enumerati nell’allegato III riguardo alle dichiarazioni di esportazione accettate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente.

     Le relazioni sono trasmesse su CD-ROM compatibile con la norma ISO 9660 o su un supporto elettronico equivalente e su carta.

     Nella relazione annuale 2005, che verte sulle dichiarazioni accettate nel 2004, gli Stati membri possono scegliere di non comunicare:

     — l’incidenza finanziaria delle irregolarità di valore compreso tra 200 EUR e 4 000 EUR di cui al punto 1.5, 2.5 e 10.3 dell’allegato III,

     — l’informazione richiesta al punto 1.7 dell’allegato III.

 

     Art. 12.

     1. Il regolamento (CE) n. 2221/95 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2003.

     2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato II.

 

     Art. 13.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003 per le dichiarazioni d'esportazione accettate a partire da tale data.

 

 

ALLEGATO I

METODI PER L'ESECUZIONE DI UN CONTROLLO FISICO

 

     1. a) Se per caricare merci alla rinfusa l'esportatore ha utilizzato impianti automatici chiusi di carico e di pesatura, la corrispondenza tra la dichiarazione d'esportazione e le merci stesse viene effettuata come segue: la quantità viene accertata con il sistema di pesatura automatico tarato, mentre la natura e le caratteristiche vengono controllate con sondaggi rappresentativi.

     L'ufficio doganale d'esportazione verifica inoltre mediante sondaggio:

     - che il sistema di pesatura o di caricamento non consenta storni di merci verso circuiti chiusi od altre manipolazioni,

     - che i termini previsti per la taratura degli impianti di pesatura non siano scaduti e che i sigilli siano intatti, ove si tratta di sistemi di pesatura chiusi,

     - che le partite pesate siano state effettivamente caricate sul mezzo di trasporto previsto,

     - che i dati indicati nei libretti di pesatura o negli attestati di pesatura corrispondano a quelli che figurano nei documenti di carico.

     b) In casi eccezionali in cui per determinare la quantità delle merci alla rinfusa non si fa uso di un sistema di pesatura automatico tarato, l'ufficio doganale utilizza qualsiasi altro mezzo di controllo giudicato soddisfacente sul piano commerciale.

     2. a) Se l'esportatore ha dichiarato merci per il cui condizionamento ha utilizzato impianti automatici d'insaccamento, d'inscatolamento, d'imbottigliamento, ecc., nonché impianti automatici tarati di pesatura o di misurazione, oppure imballaggi o bottiglie ai sensi delle direttive 75/106/CEE, 75/107/CEE e 76/211/CEE del Consiglio, in linea di massima occorre verificare integralmente il numero di sacchi, scatole, bottiglie, ecc., e l'ufficio doganale d'esportazione deve controllare la natura e le caratteristiche della merce con sondaggi rappresentativi. La constatazione del peso o delle misure viene effettuata mediante sistemi di pesatura/misurazione automatici tarati o attraverso l'imballaggio o le bottiglie, ai sensi delle direttive precitate. L'ufficio doganale d'esportazione può pesare o misurare un sacco, una scatola o una bottiglia.

     Se l'impianto è provvisto di un contatore automatico tarato, si può tener conto delle constatazioni di quest'ultimo in sede di controllo fisico quantitativo.

     Il punto 1, lettera a), secondo comma, si applica mutatis mutandis.

     Se l'esportatore si è servito di palette che ha caricato di casse, scatole, ecc., l'ufficio doganale d'esportazione sceglie alcune palette rappresentative, verifica se contengono il numero dichiarato di casse, scatole, ecc., preleva da queste palette un certo numero di casse, scatole, ecc. rappresentative e verifica se contengono il numero dichiarato di bottiglie, pezzi, ecc.

     b) Se l'esportatore non ha utilizzato gli impianti di cui al primo e secondo comma, spetta all'ufficio doganale d'esportazione contare il numero di sacchi, scatole, ecc. La natura, le caratteristiche, il peso o le misure vengono verificati con sondaggi rappresentativi. Il comma precedente si applica mutatis mutandis.

     In deroga al disposto della seconda frase del precedente comma, qualora il contenuto e il peso esatto siano indicati sull'imballaggio immediato della merce, tali informazioni devono essere verificate soltanto per il 50 % dei controlli fisici se la merce è condizionata in contenitori o imballaggi destinati alla vendita all'ingrosso, è esportata regolarmente dallo stesso esportatore e non è stato constatato negli ultimi sei mesi alcun caso di non conformità con conseguenze finanziarie superiori a 200 EUR.

     3. a) Per quanto riguarda le merci non comprese nell'allegato I del trattato, condizionate per la vendita al minuto o sottoposte a stampigliatura appropriata, recanti sull'imballaggio immediato l'indicazione del contenuto e del peso, e conformi ai requisiti specificati all'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, o per le quali si siano utilizzati quantitativi di prodotti identici a quelli precisati nell'allegato C di detto regolamento, l'ufficio doganale di esportazione verifica il peso e il contenuto della merce non compresa nell'allegato I sistemata in imballaggio immediato, confrontando le indicazioni apposte su quest'ultimo. Può pesarne un esemplare senza imballaggio. Successivamente controlla mediante conteggio e/o pesatura - in linea di massima - la quantità totale della merce non compresa nell'allegato I contenuta nell'imballaggio immediato.

     Il punto 2, lettere a) e b), si applica mutatis mutandis.

     L'ufficio doganale suddetto può prelevare un campione per accertare che non vi sia stata sostituzione. L'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento non si applica.

     L'ufficio doganale di esportazione può considerare esatta la composizione di tale merce non compresa nell'allegato I, qualora la descrizione nonché l'indicazione del contenuto sull'imballaggio immediato coincidano con la dichiarazione d'esportazione o con la formula di fabbricazione registrata.

     Se le autorità competenti non hanno ancora controllato la formula di fabbricazione, l'ufficio doganale d'esportazione provvede a che un controllo della formula di fabbricazione e dell'identità venga effettuato a posteriori dal controllore contabile designato dalle autorità competenti.

     Per l'applicazione di codesto metodo di verifica della composizione di una merce non compresa nell'allegato I del trattato, lo Stato membro interessato predispone una procedura in modo tale che:

     - la composizione della merce non compresa nell'allegato I del trattato possa essere verificata in base alla contabilità e ai documenti specifici riguardanti la fabbricazione della merce stessa,

     - la corrispondenza tra la merce non compresa nell'allegato I del trattato prodotta, la dichiarazione d'esportazione, la formula di fabbricazione e la merce da esportare possa essere verificata sulla scorta della documentazione dell'impresa produttrice e

     - la corrispondenza tra la merce esportata, la dichiarazione d'esportazione, la formula di fabbricazione e la merce prodotta possa essere verificata a posteriori dal controllore contabile designato dalle autorità competenti.

     b) I documenti specifici relativi alla produzione di una merce non compresa nell'allegato I del trattato devono essere conservati dalle imprese per i tre anni successivi all'anno di esportazione.

     c) Qualora non venga applicata la procedura di cui al punto 3, lettera a), l'ufficio doganale d'esportazione deve prelevare dei campioni rappresentativi, ferme restando le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000.

 

 

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Presente regolamento

Regolamento (CE) n. 2221/95

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 5 bis

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 9 bis

Articolo 12

Articolo 10

Articolo 13

Articolo 11

 

 

ALLEGATO III [9]

 

ELEMENTI DELLA RELAZIONE ANNUALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 11

 

     1. Esecuzione dei controlli presso gli uffici doganali di esportazione

 

     1.1. Numero di dichiarazioni di esportazione per settore e per ufficio doganale non escluse a norma dell’articolo 2 in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo.

     1.2. Precisare se le dichiarazioni sono state escluse a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

     1.3. Numero di controlli fisici eseguiti per settore e per ufficio doganale.

     1.4. Se del caso, elencare gli uffici doganali che applicano un’aliquota di controllo ridotta ai sensi dell’articolo 6, lettera c).

     1.5. Numero di controlli per settore che hanno evidenziato irregolarità, incidenza finanziaria delle irregolarità riscontrate se il valore richiesto delle restituzioni è superiore a 200 EUR e, se del caso, numero di riferimento utilizzato per la comunicazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio.

     1.6. Se del caso, aggiornamento del numero di irregolarità comunicate alla Commissione nelle precedenti relazioni annuali.

     1.7. Valore richiesto delle restituzioni per settore delle dichiarazioni sottoposte a controllo fisico.

 

     2. Esecuzione dei controlli di sostituzione presso gli uffici doganali di uscita

 

     2.1. Numero di giorni per ufficio doganale di uscita nei quali le partite di prodotti che beneficiano di una restituzione all'esportazione, non sigillate secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, hanno lasciato il territorio doganale della Comunità da un particolare ufficio doganale di uscita.

     2.2. Numero di controlli di sostituzione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, effettuati per ufficio doganale di uscita.

     2.3. Numero di dichiarazioni di esportazione per le quali l’ufficio doganale di esportazione non ha sigillato il mezzo di trasporto o il collo.

     Numero di dichiarazioni di esportazione per le quali i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura ai sensi dell’articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     2.4. Numero di controlli di sostituzione specifici di cui all’articolo 10, paragrafo 2 bis, del presente regolamento, effettuati per ufficio doganale.

     2.5. Numero di controlli di sostituzione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento per i quali sono state evidenziate irregolarità, incidenza finanziaria delle irregolarità riscontrate che superano un valore di restituzioni di 200 EUR e, se del caso, numero di riferimento utilizzato per la comunicazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 595/91.

     Numero di controlli di sostituzione specifici di cui all’articolo 10, paragrafo 2 bis, del presente regolamento per i quali sono state evidenziate irregolarità, incidenza finanziaria delle irregolarità riscontrate che superano un valore di restituzioni di 200 EUR e, se del caso, numero di riferimento utilizzato per la comunicazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 595/91.

     2.6. Se del caso, aggiornamento del numero di irregolarità comunicate alla Commissione nella precedente relazione annuale.

     2.7. Indicare in quale proporzione gli uffici doganali di uscita hanno applicato l’articolo 10, paragrafo 7, del presente regolamento e quali informazioni sono state comunicate dagli uffici pagatori interessati.

 

     3. Procedure per la selezione delle merci da sottoporre a controllo fisico

 

     3.1. Descrizione delle procedure applicate per la selezione delle merci da sottoporre a controllo fisico e relativa efficacia.

 

     4. Modificazioni del sistema dell’analisi di rischio o della strategia

 

     Sono tenuti a fornire le informazioni di cui al punto 4.1 gli Stati membri che applicano un’analisi di rischio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90.

     4.1. Descrizione di tutte le modifiche delle misure notificate alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3122/94.

 

     5. Informazioni dettagliate sui sistemi di selezione e sul sistema dell’analisi di rischio

 

     Sono tenuti a fornire le informazioni di cui ai punti 5.1-5.4 gli Stati membri che applicano un’analisi di rischio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3122/94. Tali informazioni devono essere fornite soltanto se sono intervenute modifiche dalla data dell’ultima relazione.

     Sono tenuti a fornire le informazioni di cui al punto 5.5 gli Stati membri che non applicano un’analisi di rischio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3122/94.

     5.1. Descrizione del sistema uniforme, se è stato adottato, di registrazione del coefficiente di ponderazione del rischio inerente a ciascuna merce.

     5.2. Indicazione della frequenza della valutazione e revisione periodica dei rischi accertati.

     5.3. Descrizione del sistema di sorveglianza e di feedback dell'informazione inteso a garantire l'esecuzione di controlli mirati o, in caso contrario, a motivare in modo esauriente e documentato la mancata esecuzione di siffatti controlli.

     5.4. Se non si è proceduto ad alcuna revisione del rischio valutato (cfr. punto 5.2) durante i periodi coperti dalle ultime relazioni, spiegare per quali motivi la valutazione esistente è giudicata tuttora idonea a garantire l’efficacia dei controlli fisici.

     5.5. Se non viene applicata un’analisi di rischio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3122/94, spiegare per quali motivi il sistema di controlli vigente è giudicato tuttora idoneo a garantire l’efficacia dei controlli fisici.

 

     6. Coordinamento con il regolamento (CEE) n. 4045/89

 

     6.1. Descrizione delle misure adottate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 386/90 per migliorare il coordinamento con il regolamento (CEE) n. 4045/89.

 

     7. Difficoltà di applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 e del presente regolamento

 

     7.1. Descrizione di eventuali difficoltà incontrate in sede di applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 o del presente regolamento e delle misure adottate o proposte per ovviare a tali difficoltà.

 

     8. Valutazione dei controlli effettuati

 

     8.1. Valutare se i controlli sono stati eseguiti in modo soddisfacente.

     8.2. Riferire se l'organismo di certificazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione ha formulato osservazioni sull’esecuzione dei controlli fisici e dei controlli di sostituzione nella sua ultima relazione redatta ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del suddetto regolamento, indicando l’ubicazione di tali osservazioni nella relazione stessa (capitolo, pagina, ecc.). Se la relazione contiene raccomandazioni su come migliorare il sistema dei controlli fisici e dei controlli di sostituzione, indicare quali misure sono state attuate per migliorare il sistema.

     8.3. Gli Stati membri che non hanno ancora attuato le misure di cui al precedente punto 8.2 al momento della stesura della relazione annuale, forniranno tale informazione entro il 31 luglio dell’anno in cui è presentata la relazione annuale.

 

     9. Miglioramenti proposti

 

     9.1. Se del caso, formulare eventuali suggerimenti per migliorare l’applicazione del regolamento o il regolamento stesso.

 

     10. Controlli fisici sui prodotti o sulle merci posti sotto il regime di prefinanziamento ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/1999

 

     Relativamente ai controlli fisici eseguiti sulla base di dichiarazioni di pagamento, ai fini dell’applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 (****), occorre indicare quanto segue:

     10.1. Numero di dichiarazioni di pagamento per settore e per ufficio doganale, non escluse in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo a norma dell’articolo 2 del presente regolamento.

     10.2. Numero di controlli fisici per settore e per ufficio doganale.

     10.3. Numero di controlli per settore che hanno evidenziato irregolarità, incidenza finanziaria delle irregolarità riscontrate se il valore richiesto delle restituzioni è superiore a 200 EUR e, se del caso, numero di riferimento utilizzato per la comunicazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio.


[1] Abrogato dall'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1276/2008.

[2] Articolo abrogato dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 444/2003.

[3] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1454/2004.

[4] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1454/2004.

[5] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 909/2004.

[6] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 909/2004.

[7] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 909/2004.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1454/2004.

[9] Allegato aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1454/2004.