§ 1.1.37 - Regolamento 12 febbraio 1990, n. 386.
Regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:12/02/1990
Numero:386


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento stabilisce alcune modalità per il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che danno diritto al pagamento delle restituzioni e di qualsiasi altro [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis. 
Art. 4.      Gli organismi pagatori procedono, sulla base delle pratiche relative alle domande di pagamento e di altre informazioni disponibili, in particolare sulla base dei documenti relativi [...]
Art. 5.      Gli Stati membri predispongono il coordinamento dei controlli che concernono uno stesso operatore e che comprendono le verifiche previste agli articoli 3 e 4 e nel regolamento (CEE) n. 4045/89.
Art. 6.      Le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, o, secondo il caso, di [...]
Art. 7.      1. Secondo la procedura di cui all'articolo 6 sono adottate misure transitorie in merito all'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.37 - Regolamento 12 febbraio 1990, n. 386.

Regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi.

(G.U.C.E. 16 febbraio 1990, n. L 42).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce alcune modalità per il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che danno diritto al pagamento delle restituzioni e di qualsiasi altro importo connesso alle operazioni di esportazione.

     2. Ai fini del presente regolamento, per " merci " si intendono i prodotti che beneficiano degli importi di cui al paragrafo 1 in virtù delle disposizioni comunitarie adottate nel quadro della politica agricola comune.

 

     Art. 2. [1]

     Gli Stati membri effettuano:

     a) il controllo fisico delle merci in conformità dell'articolo 3 e all'articolo 3 bis al momento in cui vengono espletate le formalità doganali di esportazione e prima che venga concessa l'autorizzazione di esportare merci, in base ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione di esportazione, e

     b) il controllo documentale della pratica relativa alla domanda di pagamento in conformità dell'articolo 4.

 

     Art. 3. [2]

     1. Fatte salve eventuali disposizioni speciali che impongano controlli più approfonditi, il controllo fisico di cui all'articolo 2, lettera a), deve:

     a) essere effettuato per sondaggio ed in modo frequente ed improvviso;

     b) riguardare, in ogni caso, almeno una selezione rappresentativa del 5 % delle dichiarazioni di esportazione oggetto di una domanda in vista della concessione degli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

     2. Conformemente alle modalità da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 6, la percentuale prevista al paragrafo 1, lettera b) è applicabile per:

     - ufficio doganale,

     - anno di calendario e

     - settore di prodotti.

     Tuttavia, la percentuale del 5 % per settori di prodotti può essere sostituita da una percentuale del 5 % per tutti i settori, purché lo Stato membro applichi un sistema di selezione in base a un'analisi di rischio effettuata secondo criteri da definire in base alla procedura prevista all'articolo 6. In tal caso è obbligatoria una percentuale minima del 2 % per settore di prodotti.

     3. Se la concordanza tra la merce e la sua designazione nella nomenclatura delle restituzioni non appare evidente al semplice esame visivo delle merci e se la classificazione o la qualità delle merce stessa esige una conoscenza esatta dei suoi componenti, le autorità doganali devono accertare la designazione dei prodotti mediante tutti i sensi o mediante misure fisiche che possono comprendere analisi in laboratori attrezzati a tal fine.

     4. I controlli di cui al presente articolo vengono effettuati, fatte salve le misure prese dalle autorità doganali affinché le merci lascino il territorio doganale nello stesso stato in cui si trovano al momento del rilascio dell'autorizzazione di esportazione.

 

     Art. 3 bis. [3]

     Per le dichiarazioni di esportazione accettate in un ufficio doganale interno, una o più percentuali minime di controllo fisico di sostituzione possono essere effettuate per sondaggio rappresentativo da ogni ufficio doganale di uscita dalla Comunità. Le diverse percentuali minime di controllo sono determinate in funzione del tipo di rischio, secondo la procedura prevista all'articolo 6.

 

     Art. 4.

     Gli organismi pagatori procedono, sulla base delle pratiche relative alle domande di pagamento e di altre informazioni disponibili, in particolare sulla base dei documenti relativi all'esportazione e delle osservazioni fatte dai servizi doganali, al controllo documentale di tutti gli elementi di dette pratiche i quali fanno fede ai fini della concessione dell'importo in questione.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri predispongono il coordinamento dei controlli che concernono uno stesso operatore e che comprendono le verifiche previste agli articoli 3 e 4 e nel regolamento (CEE) n. 4045/89.

     Questi controlli coordinati sono effettuati per iniziativa o a richiesta dei servizi della Commissione o delle autorità doganali che effettuano il controllo fisico ovvero dei servizi competenti che effettuano il controllo della pratica relativa alla domanda di pagamento o il controllo contabile a posteriori.

 

     Art. 6.

     Le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, o, secondo il caso, di cui al corrispondente articolo degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.

     Esse possono riguardare in particolare:

     - il metodo di calcolo della percentuale minima di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) nonché delle modalità particolari e/o delle relative deroghe per quanto riguarda situazioni specifiche,

     - le merci che devono essere oggetto di un'analisi conformemente all'articolo 3, paragrafo 3,

     - il coordinamento dei controlli tra i servizi competenti degli Stati membri e i servizi della Commissione.

 

     Art. 7.

     1. Secondo la procedura di cui all'articolo 6 sono adottate misure transitorie in merito all'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

     2. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o gennaio 1992, una relazione sullo stato di applicazione del presente regolamento e, alla luce dell'esperienza maturata, propone le modifiche eventualmente necessarie del regime di controllo previsto nel presente regolamento.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 163/94.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 163/94.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 163/94.