§ 14.5.237 - Regolamento 5 febbraio 2003, n. 225.
Regolamento (CE) n. 225/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2125/95 per quanto riguarda l'elenco delle autorità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:05/02/2003
Numero:225


Sommario
Art. 1.     
Art. 2. 
Art. 3.     


§ 14.5.237 - Regolamento 5 febbraio 2003, n. 225.

Regolamento (CE) n. 225/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2125/95 per quanto riguarda l'elenco delle autorità cinesi competenti per il rilascio dei certificati di origine per le conserve di funghi.

(G.U.U.E. 6 febbraio 2003, n. L 31).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Con una nota verbale del 5 dicembre 2002, le autorità cinesi hanno trasmesso alla Commissione un aggiornamento completo dell'elenco delle autorità competenti per il rilascio dei certificati di origine richiesti per l'immissione in libera pratica delle conserve di funghi originarie di questo paese terzo, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1286/2002. Occorre modificare in conformità l'allegato II del regolamento suddetto.

     (2) Con la stessa nota le autorità cinesi hanno chiesto alla Commissione di accettare in via temporanea, all'atto della domanda d'immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi cinesi, parallelamente ai certificati di origine recante le nuove firme e i nuovi timbri, l'utilizzazione dei certificati di origine recanti i timbri e le firme delle autorità di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2125/95, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1286/2002. Per non turbare il corretto svolgimento delle importazioni, occorre prevedere tale possibilità fino al 31 maggio 2003.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato II del regolamento (CE) n. 2125/95 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2. [1]

     Fino al 30 settembre 2003 un importatore può presentare, all'atto della domanda d'immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina, l'originale e la copia dei certificati di origine recanti i timbri e le firme delle autorità cinesi elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2125/95, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1286/2002

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO II

 

     Elenco delle autorità cinesi competenti per il rilascio dei certificati di origine di cui all'articolo 10, paragrafo 1:

     - General Administration of Quality Supervision

     - Entry-exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China in:

 

Beijing

Jlangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Inner Mongolia

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

 

Hunan»

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 829/2003.