§ 14.5.74 - Regolamento 15 luglio 2002, n. 1286.
Regolamento (CE) n. 1286/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2125/95 per quanto riguarda l'elenco delle autorità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:15/07/2002
Numero:1286


Sommario
Art. 1.      L'allegato II del regolamento (CE) n. 2125/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.74 - Regolamento 15 luglio 2002, n. 1286.

Regolamento (CE) n. 1286/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2125/95 per quanto riguarda l'elenco delle autorità cinesi competenti per il rilascio dei certificati di origine per le conserve di funghi.

(G.U.C.E. 16 luglio 2002, n. L 187).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Le autorità cinesi hanno trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato completo delle autorità competenti per il rilascio dei certificati di origine e dei duplicati richiesti per l'immissione in libera pratica delle conserve di funghi originarie di questo paese terzo, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002. Occorre pertanto modificare in conformità l'allegato II del suddetto regolamento.

     (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'allegato II del regolamento (CE) n. 2125/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     Allegato

     (Omissis)