§ 14.5.32 - Regolamento 6 settembre 1995, n. 2125.
Regolamento (CE) 6-9-1995 n. 2125/95 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:06/09/1995
Numero:2125


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Qualsiasi importazione effettuata nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 è assoggettata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente al presente [...]
Art. 3. 
Art. 4.      1. Il quantitativo totale attribuito alla Cina e ai paesi diversi da Romania e Bulgaria, conformemente all'allegato I, viene ripartito come segue
Art. 5. 
Art. 6.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione con la seguente periodicità:
Art. 7.      La Commissione informa periodicamente gli Stati membri dello stato di utilizzazione dei contingenti e, a tempo debito, dell'esaurimento del pertinente quantitativo.
Art. 8.      Non appena ne sono al corrente, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali non sono utilizzati i titoli d'importazione rilasciati.
Art. 9. 
Art. 10.      1. L'immissione in libera pratica dei funghi originari della Cina è soggetta alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.
Art. 11.     
Art. 12.      1. Il titolare di un titolo d'importazione può richiedere che venga modificato il codice NC per il quale il titolo stesso è stato rilasciato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
Art. 13.      Il regolamento (CE) n. 3107/94 è abrogato.
Art. 14.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.32 - Regolamento 6 settembre 1995, n. 2125. [1]

Regolamento (CE) 6-9-1995 n. 2125/95 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi. [2]

(G.U.C.E. 7 settembre 1995, n. L 212).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

     visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in particolare l'articolo 3,

     considerando che, con l'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad aprire, a determinate condizioni e a decorrere dal 1° luglio 1995, contingenti tariffari comunitari per le conserve di funghi del genere Agaricus di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30; che è pertanto opportuno aprire tali contingenti e precisarne le modalità di gestione, assicurando una transizione ottimale dal regime scaduto il 30 giugno 1995 al nuovo regime applicabile dal 1° luglio 1995; che è opportuno a tal fine riprendere le modalità d'applicazione del regime scaduto e mantenere i tradizionali calendari d'importazione;

     considerando che i quantitativi dei titoli d'importazione rilasciati dal 1° gennaio al 30 giugno 1995, ai sensi del regolamento (CE) n. 3107/94 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1032/95, hanno interessato l'intero quantitativo annuo disponibile per la Cina, contro 10.056 t per la Polonia, 137 t per la Bulgaria e 551 t per tutti gli altri Paesi fornitori; che non è stato rilasciato alcun titolo per la Romania; che è quindi opportuno aprire i contingenti per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995 per quantitativi corrispondenti al saldo dei quantitativi disponibili per ciascun Paese o gruppo di Paesi in parola;

     considerando che i quantitativi da importare devono essere ripartiti fra i Paesi fornitori tenendo conto delle correnti di scambio tradizionali, dei nuovi fornitori e dell'accesso preferenziale previsto dagli accordi europei conclusi con la Bulgaria, la Polonia e la Romania;

     considerando che occorre prevedere la possibilità di procedere, nel corso dell'anno, ad una revisione dei quantitativi ripartiti, in funzione dei dati disponibili al termine del primo semestre di utilizzazione; che, per evitare un'interruzione degli scambi con un Paese fornitore, se la quantità globale non è esaurita, è opportuno istituire una riserva;

     considerando che è opportuno definire le modalità intese a garantire che i quantitativi eccedenti i contingenti tariffari diano luogo alla riscossione del dazio integrale previsto dalla tariffa doganale comune; che dette modalità devono riguardare il rilascio dei titoli allo scadere di un termine che consenta il controllo dei quantitativi, nonché le necessarie comunicazioni degli Stati membri; che queste disposizioni sono complementari o derogatorie rispetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1921/95 della Commissione, del 3 agosto 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2405/89 e (CEE) n. 3518/86, nonché alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95;

     considerando che è opportuno distinguere gli importatori tradizionali dai nuovi importatori, fissare alcuni criteri per quanto riguarda lo statuto dei richiedenti e l'utilizzazione dei titoli rilasciati nonché, infine, suddividere equamente i quantitativi relativi ad ogni categoria di operatori;

     considerando che si ritiene più appropriata una ripartizione tra gli importatori tradizionali basata non più sui titoli rilasciati, ma sui quantitativi importati; che, per ragioni amministrative, è tuttavia opportuno mantenere un periodo transitorio, analogamente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 3107/94;

     considerando che, per garantire una buona utilizzazione dei contingenti, è necessario che gli Stati membri comunichino regolarmente i quantitativi per i quali non sono stati utilizzati i titoli;

     considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e del Comitato dei codici doganali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. [3]

     1. Sono aperti, conformemente alle modalità d'applicazione definite dal presente regolamento, i contingenti tariffari indicati nell'allegato I e riguardanti conserve di funghi del genere Agaricus di cui ai codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30.

     2. L'aliquota del dazio applicabile è del 12% a valorem per i prodotti del codice NC 0711 51 00 (numero d'ordine 09.4062) e del 23% per i prodotti dei codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30 (numero d'ordine 09.4063). Tuttavia, per i prodotti di cui sopra originari della Bulgaria (numero d'ordine 09.4725) o della Romania (numero d'ordine 09.4726) si applica un'aliquota unica dell'8,4%.

 

     Art. 2.

     1. Qualsiasi importazione effettuata nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 è assoggettata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente al presente regolamento.

     2. Per quanto riguarda i paesi diversi dalla Bulgaria e dalla Romania, i contingenti sono ripartiti tra paesi fornitori conformemente a quanto indicato nell'allegato I, ad eccezione di una parte destinata alla costituzione di una riserva. Tale ripartizione può essere modificata sulla base dei dati relativi ai quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli al 30 giugno [4].

 

     Art. 3. [5]

     1. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione si applicano al regime istituito dal presente regolamento, con riserva delle disposizioni specifiche previste da quest'ultimo.

     2. I titoli d'importazione sono validi per un periodo di nove mesi dalla data effettiva del rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno considerato.

     3. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è di 24 EUR per tonnellata netta.

     4. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo d'importazione è indicato il paese d'origine e contrassegnata la dicitura "si". Il titolo d'importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.

 

     Art. 4.

     1. Il quantitativo totale attribuito alla Cina e ai paesi diversi da Romania e Bulgaria, conformemente all'allegato I, viene ripartito come segue [6]:

     a) per il 95% tra gli importatori tradizionali [7].

     Si considerano importatori tradizionali gli importatori che hanno ottenuto titoli di importazione, a norma del regolamento (CE) n. 3107/94 o del presente regolamento, nel corso di ciascuno dei tre anni civili precedenti e che hanno effettuato importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 per almeno due dei tre anni civili precedenti. A partire dal 1° gennaio 1999 l'operatore dovrà altresì comprovare che, nel corso dell'anno precedente la domanda, ha importato e/o esportato prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, per un quantitativo minimo di cento tonnellate.

     b) per il 5% tra i nuovi importatori [8].

     Si considerano nuovi importatori gli operatori diversi da quelli di cui alla lettera a), soggetti economici, persone fisiche o giuridiche, agenti individuali o associazioni che nel corso di ciascuno dei due anni precedenti abbiano importato e/o esportato prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 per un quantitativo minimo di cinquanta tonnellate. Il rispetto di tali condizioni è attestato da un lato dall'iscrizione in un registro di commercio dello Stato membro o da altre prove accertate da quest'ultimo e dall'altro dal documento giustificativo di importazione e/o d'esportazione. Se un operatore di questa categoria ha ottenuto nell'anno civile precedente titoli d'importazione a norma del presente regolamento, deve fornire la prova di avere effettivamente immesso in libera pratica, per proprio conto, almeno il 50% del quantitativo assegnatogli [9].

     2. A sostegno della loro domanda, gli operatori di cui al paragrafo 1 forniscono le informazioni che consentono di verificare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità nazionali competenti, le condizioni di cui alle lettere a) o b) del paragrafo 1.

     3. I quantitativi ancora disponibili alla data del 15 ottobre sono attribuiti indifferentemente ai due gruppi di operatori.

     4. I diritti derivanti da titoli d'importazione non sono trasmissibili, in deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000 [10].

     5. Per i paesi diversi da Bulgaria e Romania, le domande di titoli d'importazione recano nella casella 20 una delle due menzioni seguenti, a seconda del caso:

     - "titolo richiesto in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2125/95",

     oppure

     - "titolo richiesto in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2125/95" [11].

 

     Art. 5. [12]

     1. Le domande di titoli presentate da un importatore tradizionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), non possono vertere, per ciascun semestre, su un quantitativo superiore al 75% della media annuale delle importazioni originarie da paesi diversi da Romania e Bulgaria ed effettuate conformemente al presente regolamento nel corso dei tre anni civili precedenti [13].

     2. Le domande di titoli presentate da un nuovo importatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), non possono vertere, per ciascun semestre, su un quantitativo superiore all'8% del quantitativo attribuito alla citata lettera b).

 

     Art. 6.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione con la seguente periodicità:

     - ogni mercoledì per le domande presentate il lunedì e il martedì,

     - ogni venerdì per le domande presentate il mercoledì e il giovedì,

     - ogni lunedì per le domande presentate il venerdì della settimana precedente.

     Tali comunicazioni sono suddivise per prodotto, secondo la nomenclatura combinata, e distinguono tra i quantitativi chiesti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o b), rispettivamente [14].

     2. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno feriale successivo al giorno della presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari.

     3. Non appena i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano, per un Paese fornitore, il quantitativo disponibile, la Commissione imputa i quantitativi eccedenti alla riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

     4. Se, dopo l'imputazione alla riserva, i quantitativi richiesti superano il quantitativo disponibile, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile alle domande di cui trattasi e sospende il rilascio di titoli per le domande successive.

 

     Art. 7.

     La Commissione informa periodicamente gli Stati membri dello stato di utilizzazione dei contingenti e, a tempo debito, dell'esaurimento del pertinente quantitativo.

 

     Art. 8.

     Non appena ne sono al corrente, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali non sono utilizzati i titoli d'importazione rilasciati.

 

 

     Art. 9. [15]

     1. Si applica l'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     2. L'intero dazio all'importazione previsto dalla tariffa doganale comune viene riscosso sui quantitativi importati nell'ambito della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

 

     Art. 10.

     1. L'immissione in libera pratica dei funghi originari della Cina è soggetta alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

     In deroga all'articolo 57, paragrafo 2, di detto regolamento, le competenti autorità possono accettare un duplicato dell'originale del certificato di origine in caso di perdita.

     2. Le autorità competenti per il rilascio del certificato di origine e del duplicato sono indicate nell'allegato II.

     3. Conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 degli accordi europei, i prodotti originari della Bulgaria e della Romania sono immessi in libera pratica nella Comunità dietro presentazione del certificato EUR 1 rilasciato dalle autorità di tali paesi o di una dichiarazione su fattura rilasciata dall'esportatore [16].

 

     Art. 11.

     1. I titoli di importazione recano, nella casella 24, la seguente dicitura in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Dazio: … % — Regolamento (CE) n. 2125/95. [17]

     2. Nella casella 8 della domanda di titolo d'importazione e del titolo stesso occorre indicare il paese d'origine e contrassegnare con una croce la dicitura "sì" [18].

 

     Art. 12.

     1. Il titolare di un titolo d'importazione può richiedere che venga modificato il codice NC per il quale il titolo stesso è stato rilasciato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) la domanda deve riguardare necessariamente uno degli altri codici NC elencati all'articolo 1;

     b) la domanda è presentata all'autorità che ha rilasciato il titolo originale, corredata di quest'ultimo e di qualsiasi altro estratto rilasciato.

     2. L'organismo che ha rilasciato il titolo originale conserva quest'ultimo, nonché qualsiasi estratto, e rilascia un titolo sostitutivo ed, eventualmente, uno o più estratti di tale titolo sostitutivo.

     3. Il titolo sostitutivo ed, eventualmente, l'estratto o gli estratti:

     - sono rilasciati per un quantitativo di prodotto pari o inferiore al quantitativo massimo disponibile in base al documento sostituito;

     - recano, nella casella 20, l'indicazione del numero e della data del documento sostituito;

     - recano, nelle caselle 13, 14 e 15, l'indicazione dei dati per il nuovo prodotto considerato;

     - recano, nella casella 16, il nuovo codice NC;

     - recano nelle altre caselle gli stessi dati che figuravano sul documento sostituito, in particolare la stessa data di scadenza.

     4. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le informazioni relative al cambiamento di codice NC per i titoli d'importazione rilasciati.

 

     Art. 13.

     Il regolamento (CE) n. 3107/94 è abrogato.

     Nel caso delle importazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 1995 sulla base e durante il periodo di validità dei titoli d'importazione con esenzione dall'importo supplementare, rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 3107/94, la somma da riscuotere all'importazione corrisponde al dazio ad valorem indicato all'articolo 1.

 

     Art. 14.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

 

 

ALLEGATO I [19]

Ripartizione di cui all'articolo 2, in tonnellate (peso netto sgocciolato)

 

Paesi fornitori

Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno

Bulgaria

1.750

Romania

500

Cina

22.750

Altri

3.290

Riserva

1.000

Totale

29.290

 

 

ALLEGATO II [20]

 

     Elenco delle autorità cinesi competenti per il rilascio dei certificati di origine di cui all'articolo 10, paragrafo 1:

     - General Administration of Quality Supervision

     - Entry-exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China in:

 

Beijing

Jlangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Inner Mongolia

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

 

Hunan

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 19 del regolamento (CE) n. 1864/2004, con effetto a decorrere dalla data ivi prevista.

[2] Titolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2405/97.

[3] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2405/97, modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2493/98, sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2858/2000 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 453/2002.

[4] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2405/97 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2858/2000.

[5] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2493/98 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2541/2001.

[6] Alinea sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2493/98 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2858/2000.

[7] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2493/98.

[8] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2493/98.

[9] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2405/97.

[10] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2405/97 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2541/2001.

[11] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2405/97, già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2493/98 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2858/2000.

[12] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2405/97 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2493/98.

[13] Paragrafo così modificato dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 498/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 6 dello stesso regolamento (CE) n. 498/2004.

[14] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2541/2001.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2541/2001.

[16] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2405/97 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2858/2000.

[17] Paragrafo così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 498/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 6 dello stesso regolamento (CE) n. 498/2004.

[18] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2405/97.

[19] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2723/95, sostituito dal regolamento (CE) n. 2405/97 e dal regolamento (CE) n. 2493/98 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2858/2000.

[20] Allegato già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1286/2002 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 225/2003.