§ 1.6.P26 – Regolamento 17 marzo 2004, n. 498.
Regolamento (CE) n. 498/2004 della Commissione recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al mercato dei prodotti trasformati a base di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:17/03/2004
Numero:498


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     


§ 1.6.P26 – Regolamento 17 marzo 2004, n. 498.

Regolamento (CE) n. 498/2004 della Commissione recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al mercato dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

(G.U.U.E. 18 marzo 2004, n. L 80).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) È necessario apportare determinate modifiche di ordine tecnico ad alcuni regolamenti della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per poter realizzare gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») all'Unione europea.

     (2) L'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1429/ 95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati, contiene alcune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. È opportuno inserire nel citato articolo le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.

     (3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1591/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio incorporati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, contiene alcune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. È opportuno inserire nel citato articolo le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.

     (4) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi, contiene un riferimento alla Polonia. Dopo l'adesione dei nuovi Stati membri occorre sopprimere tale riferimento.

     (5) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2125/95 contiene alcune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. È opportuno inserire nel citato articolo le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.

     (6) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2315/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per taluni zuccheri di pertinenza dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero incorporati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli contiene alcune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. È opportuno inserire nel citato articolo le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.

     (7) Il titolo e l'allegato II del regolamento (CE) n. 1599/97 della Commissione, del 28 luglio 1997, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca, contengono riferimenti ad alcuni dei nuovi Stati membri. Dopo l'adesione dei nuovi Stati membri occorre sopprimere tali riferimenti.

     (8) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1429/ 95, 1591/95, 2125/95, 2315/95 e 1599/97,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1429/95, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Nella casella 22 è iscritta una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo).»

 

          Art. 2.

     All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1591/95, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     «2. Tuttavia, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Glucosio incorporato in uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 426/86.»

 

          Art. 3.

     Il regolamento (CE) n. 2125/95 è modificato come segue:

     1) All'articolo 5, paragrafo 1, è eliminato il termine «Polonia».

     2) All'articolo 11 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I titoli di importazione recano, nella casella 24, la seguente dicitura in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Dazio: … % — Regolamento (CE) n. 2125/95.»

 

          Art. 4.

     All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2315/95, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

     «b) Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Zucchero incorporato in uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 426/86.»

 

          Art. 5.

     Il regolamento (CE) n. 1599/97 è modificato come segue:

     1) il titolo è sostituito dal seguente:

     «Regolamento (CE) n. 1599/97 della Commissione, del 28 luglio 1997, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria e della Romania»;

     2) nell'allegato II sono soppresse le parti relative all'Ungheria, alla Polonia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica ceca, all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania.

 

          Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il primo maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della  Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.