| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 14. unione doganale | 
| Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche | 
| Data: | 14/05/2003 | 
| Numero: | 829 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
§ 14.5.332 - Regolamento 14 maggio 2003, n. 829.
Regolamento (CE) n. 829/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 225/2003 per quanto riguarda la proroga della validità per i certificati di origine dei funghi originari della Cina.
(G.U.U.E. 15 maggio 2003, n. L 120).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
     visto il 
considerando quanto segue:
     (1) Il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, modificato da ultimo dal 
     (2) All'articolo 2 del 
(3) Gli Stati membri hanno informato la Commissione che, per non turbare il corretto svolgimento delle importazioni, sarebbe opportuno prorogare tale data fino alla fine di settembre 2003.
     (4) È pertanto necessario modificare il 
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
     Il testo dell'articolo 2 del 
«Art. 2.
     Fino al 30 settembre 2003 un importatore può presentare, all'atto della domanda d'immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina, l'originale e la copia dei certificati di origine recanti i timbri e le firme delle autorità cinesi elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2125/95, quale modificato dal 
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.