§ 3.6.25 - L.R. 20 gennaio 2000, n. 6.
Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati e commercio
Data:20/01/2000
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni).
Art. 4.  (Commercio su aree pubbliche)
Art. 4 bis.  (Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche)
Art. 5.  (Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio)
Art. 6.  (Concessione di posteggio)
Art. 7.  (Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A).
Art. 8.  (Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante)
Art. 8 bis.  (Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari)
Art. 8 ter.  (Hobbisti)
Art. 8 quater.  (Obbligo di regolarità contributiva)
Art. 8 quinquies.  (Sospensione e decadenza)
Art. 9.  (Decadenza, sospensione delle autorizzazioni e confisca)
Art. 10.  (Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche).
Art. 11.  (Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere).
Art. 12.  (Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati).
Art. 12 bis.  (Trasferimento dei mercati)
Art. 13.  (Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche).
Art. 14.  (Osservatorio regionale del commercio).
Art. 15.  (Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere).
Art. 16.  (Assegnazione temporanea di posteggi).
Art. 16 bis.  (Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)
Art. 17.  (Computo delle presenze).
Art. 18.  (Orari del commercio su aree pubbliche).
Art. 19.  (Aree private messe a disposizione).
Art. 20.  (Conversioni delle autorizzazioni).
Art. 21.  (Sanzioni).


§ 3.6.25 - L.R. 20 gennaio 2000, n. 6. [1]

Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(B.U. n. 4 del 26 gennaio 2000 - S.O. n. 1).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. Con la presente legge la Regione disciplina il commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con particolare riferimento ai commi 12, 13, 14 dell'art. 28.

     2. Le presenti norme si applicano a tutti gli operatori di commercio operanti in Umbria su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi ed alle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59.

 

     Art. 2. (Definizioni). [2]

     1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) decreto: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 );

b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;

c) aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

d) mercato: l'area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità o eventualmente l'area privata espressamente autorizzata dal Comune stesso, composta da più posteggi, attrezzata e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;

e) mercato ordinario: quello in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;

f) mercato specializzato: quello in cui il novanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il dieci per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;

g) mercato stagionale: quello di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;

h) mercato straordinario: quello che si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;

i) mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico: quello che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato in convenzione con il Comune, avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;

j) mercatini degli hobbisti: i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità o eventualmente su aree private espressamente autorizzate a tal fine dal Comune medesimo;

k) mercato riservato agli imprenditori agricoli: mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007));

l) posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività;

m) posteggio isolato o fuori mercato: uno o più posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;

n) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

o) fiera specializzata: la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa;

p) mercato o fiera del commercio equo e solidale: quelli riservati a coloro che sono iscritti nel registro degli operatori del COMES (Commercio equo e solidale) di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3 (Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria) o nel registro dei Gruppi di acquisto solidale e popolare di cui alla legge regionale del 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare "GASP" e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità);

q) fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

r) spunta in un mercato o in una fiera: l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi;

s) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;

t) presenze di spunta in un mercato o in una fiera: il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività.

 

     Art. 3. (Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni).

     1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:

     a) permanenti, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;

     b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore a due mesi né superiore a sei mesi l'anno.

     2. I Comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati oppure istituiti fuori mercato, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno l'ottanta per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.

     3. Al fine di consentire, nell'ambito di cui alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, titolo V, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche nonché un'uniformità a livello regionale la Giunta regionale può individuare categorie di prodotti al fine della ripartizione merceologica dei posteggi nelle fiere e nei mercati.

     4. Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i Comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati.

     5. I Comuni possono istituire mercati e fiere specializzate nella vendita di prodotti dell'antiquariato, anticherie ed usato, anche con la partecipazione di soggetti diversi dagli operatori su aree pubbliche appartenenti alle categorie degli operatori al dettaglio in sede fissa, degli artigiani regolarmente iscritti all'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 o dei soggetti autorizzati all'esercizio dei mestieri girovaghi ai sensi dell'art. 121 del T.U.L.P.S., nonché dei collezionisti e hobbysti nell'ambito del quaranta per cento dei posteggi previsti.

 

     Art. 4. (Commercio su aree pubbliche) [3]

     1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o da società di persone o capitali secondo le seguenti tipologie:

a) su posteggi dati in concessione;

b) in forma itinerante.

     2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal Comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal Comune.

 

          Art. 4 bis. (Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche) [4]

     1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, se effettuato su posteggio dato in concessione, ed a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), se effettuato in forma itinerante.

     2. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, il contenuto della domanda di autorizzazione e della SCIA di cui al comma 1.

     3. È ammessa la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione di cui all'articolo 8 da parte di altro soggetto, purché sia un familiare coadiutore iscritto all'I.N.P.S., un dipendente, un socio lavoratore ed abbia con sé, durante le attività di vendita, apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica, e l'originale dell'autorizzazione o della SCIA. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'I.N.P.S..

     4. L'esercizio del commercio disciplinato dalla presente legge nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.

     5. Nel territorio umbro l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge.

 

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

 

     Art. 5. (Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio) [5]

     1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal Comune in cui ha sede il posteggio, secondo le procedure e i criteri di cui all'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). La Giunta regionale, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, stabilisce con proprio atto ulteriori criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, correlati alla qualità dell'offerta o alla tipologia del servizio fornito.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;

b) alla partecipazione alle fiere.

     3. Lo scambio consensuale dei posteggi è ammesso purché gli operatori effettuino la relativa comunicazione al Comune sede del posteggio, il quale nei trenta giorni successivi provvede all'aggiornamento delle autorizzazioni indicando il periodo di durata dello scambio.

 

     Art. 6. (Concessione di posteggio) [6]

     1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il Comune predispone appositi bandi e li invia, entro il primo lunedì di ciascun mese, alla redazione del Bollettino ufficiale telematico della Regione, che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.

     2. La concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nella fiera ha una durata pari a dodici anni, salvo diversa durata stabilita dal Comune, comunque non inferiore a sette anni, determinata sulla base delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati.

     3. Nel rispetto di quanto previsto dall'intesa di cui all'articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010 , un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a settanta, nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, o a cento, nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori. Salvo diversa determinazione da parte del Comune, analoghi limiti trovano applicazione anche nel caso di fiere.

     4. Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'intesa di cui all'articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010 nonché dell'accertata regolarità contributiva, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali e contributivi.

     5. Al fine del rilascio dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi il Comune tiene conto dei criteri di cui al comma 4.

     6. La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

     7. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

     8. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.

     9. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

     10. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni ed i relativi posteggi:

a) per gli imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) che esercitano la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 58 );

b) per soggetti disagiati di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e per associazioni di commercio equo e solidale senza fini di lucro e formalmente riconosciute, nel limite complessivo del tre per cento dei posteggi del mercato e comunque con un minimo garantito di un posteggio per ciascuna di dette due categorie qualora il mercato superi i trenta posteggi complessivamente.

     11. Le assegnazioni di posteggi agli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) del comma 10 sono disciplinate dalle normative applicabili all'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli.

 

     Art. 7. (Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A).

     1. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di cui all'articolo 5, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione al Comune sede del posteggio, del subingresso, unitamente all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, allegandovi l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione [7].

     2. La comunicazione di cui al comma 1, deve intervenire entro un anno dalla data di stipula dell'atto. In attesa del rilascio del nuovo titolo l'attività è svolta sulla base di copia dell'autorizzazione originale e della comunicazione di subingresso.

     3. Nel caso di trasferimento per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi, e previa comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

     4. In tutti i casi di subingresso i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese.

     5. Nel caso in cui l'operatore sia autorizzato a svolgere l'attività in più giorni alla settimana nel medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attività concerne necessariamente tutti i suddetti giorni.

     6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di cui all'articolo 5, questi ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni [8].

     7. Nel caso di subingresso relativo a posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 6, comma 8, lettera b) l'autorizzazione ed il posteggio sono reintestati esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa.

     8. Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in società.

 

     Art. 8. (Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante) [9]

     1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA, trasmessa al Comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività.

     2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis del d.lgs. 59/2010 e dalle disposizioni in materia igienico-sanitaria vigenti.

     3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;

c) alla partecipazione alle fiere.

     4. Ogni abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è riferita alla singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante o ai soci amministratori o prestatori di lavoro. Il medesimo soggetto non può richiedere più di una autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante.

     5. L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua al di fuori dei posteggi eventualmente assegnati, con soste nel medesimo punto aventi durata non superiore ad un'ora, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.

     6. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione di subingresso al Comune che ha ricevuto la SCIA. La comunicazione di subingresso deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi con allegata copia della SCIA originaria e dell'atto di cessione. Si applica anche al subingresso nelle abilitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante quanto disposto ai commi 2, 3, 4, e 7 dell'articolo 7.

 

          Art. 8 bis. (Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari) [10]

     1. l titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

     2. L'attività di somministrazione dei prodotti alimentari, anche se esercitata da imprenditori agricoli o artigiani abilitati all'esercizio della propria attività su aree e suolo pubblico, è soggetta al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.

     3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

 

     Art. 8 ter. (Hobbisti) [11]

     1. Ai fini della presente legge, sono hobbisti i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di duecentocinquanta euro. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere i) e j), senza l'autorizzazione o la SCIA di cui agli articoli 5 e 8, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1 del d.lgs. 59/2010 . Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto. Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto dalla normativa dettata in materia. Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo 13 può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.

     2. Gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge il primo mercatino scelto. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1 del d.lgs. 59/2010 .

     3. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.

     4. Il tesserino è vidimato dal Comune che organizza il mercatino di cui al comma 1 prima dell'assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti.

     5. Gli hobbisti autorizzati secondo le modalità di cui al comma 2 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno su tutto il territorio umbro. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione.

     6. La mancanza del tesserino di cui al comma 2 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse.

     7. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore a euro duecentocinquanta, si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento.

 

     Art. 8 quater. (Obbligo di regolarità contributiva) [12]

     1. Il rilascio, la cessione e la reintestazione delle autorizzazioni e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggette alla sussistenza della regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della l. 296/2006 .

     2. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla verifica della sussistenza della regolarità contributiva in capo al cessionario e in capo al cedente.

     3. I titolari delle imprese esercenti il commercio su area pubblica, nei casi di cui al comma 1, ovvero dietro richiesta dell'incaricato del Comune competente, sede del posto assegnato o da assegnare in quanto vacante, presentano apposita dichiarazione con la quale forniscono i propri dati ai fini della identificazione dell'impresa e della verifica della propria situazione di regolarità contributiva. Entro trenta giorni dall'accertamento della regolarità contributiva il Comune ne dà comunicazione all'interessato.

     4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-bis del d.lgs. 114/1998 , stabilisce, con regolamento, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative, i Comuni, l'INPS e l'INAIL, procedure e modalità per la verifica della regolarità contributiva.

 

     Art. 8 quinquies. (Sospensione e decadenza) [13]

     1. Il Comune, nel caso di accertata irregolarità contributiva dell'impresa, sospende la validità dell'autorizzazione e dell'abilitazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che deve avvenire nei successivi centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta sospensione. Il Comune provvede a rilasciare e trasmettere all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 8-quater, comma 3, secondo periodo, entro trenta giorni dall'avvenuta regolarizzazione.

     2. Nel caso in cui ad accertare l'irregolarità è un Comune di esercizio diverso da quello di rilascio dell'autorizzazione o dell'abilitazione, lo stesso provvede ad informare il Comune interessato per gli adempimenti di cui al comma 1.

     3. L'abilitazione, l'autorizzazione e la concessione di posteggio si intendono decaduti qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1 ovvero nei casi di reiterata mancata presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8-quater, comma 3, primo periodo.

 

     Art. 9. (Decadenza, sospensione delle autorizzazioni e confisca) [14]

     1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010 ;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010 , che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del disposto degli articoli 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del decreto;

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 5 non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

     2. Il Comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.

     3. L'autorizzazione è sospesa fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del decreto.

     4. I Comuni predispongono le opportune misure atte a garantire la puntuale ed immediata applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci nei casi di esercizio abusivo del commercio, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del decreto.

     5. Le merci confiscate possono essere devolute a fini assistenziali o di beneficenza.

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

 

     Art. 10. (Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche). [15]

     1. Al fine di garantire un più equilibrato sviluppo del settore commerciale, la Giunta regionale può, sulla base degli indirizzi generali programmatici, disporre la contemporanea sospensione del rilascio di autorizzazioni di tipo B da parte dei Comuni ovvero limiti massimi annuali al loro rilascio.

     2. Per l'ampliamento delle fiere e mercati già esistenti, o l'istituzione di nuovi, i Comuni possono incrementare il rapporto tra il numero totale dei posteggi utilizzabili e la superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in sede fissa, nel limite massimo del 15 per cento per ciascun anno solare. Il numero totale dei posteggi utilizzabili è ottenuto moltiplicando il numero di posteggi di ciascuna fiera o mercato per il numero di volte in cui esso si svolge nell'anno e sommando tutti i valori così ottenuti a livello comunale.

 

     Art. 11. (Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere).

     1. I Comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, riqualificazione, potenziamento o ammodernamento di quelli già esistenti, compreso, in presenza di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale.

     1-bis. I Comuni, anche su richiesta da parte di almeno il 60% degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata e, su richiesta di almeno l'80% degli operatori titolari di posteggio, l'istituzione di edizioni straordinarie del mercato medesimo nel numero massimo di 12 all'anno [16].

     2. La scelta del giorno e della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei Comuni contermini.

     3. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i Comuni tengono particolarmente conto:

     a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;

     b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;

     c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;

     d) delle esigenze di polizia stradale, ed in particolare, relative alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;

     e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di trasporto pubblico;

     f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici;

     g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire una dimensione minima dei posteggi pari, salvo diversa e motivata scelta del Comune nei centri storici, a mq. trentadue;

     h) della necessità di utilizzare, per i nuovi mercati, aree depolverizzate;

     h-bis) della disponibilità di aree private attrezzate e autorizzate dal Comune stesso in considerazione della insufficienza dei posti disponibili sui mercati e fiere esistenti [17].

     4. I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati nel rispetto di quanto previsto al comma 3 e solo previa indagine di mercato circa la capacità del presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, a sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate, tenuto conto dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri comuni e del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.

 

     Art. 12. (Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati).

     1. La soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dai Comuni in presenza delle seguenti condizioni:

     a) caduta sistematica della domanda;

     b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità ed attrattività;

     c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.

     2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati, di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 6 con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura di cui all'art. 6 [18].

     3. I Comuni possono disporre, in via temporanea, per un massimo di sei mesi:

     a) sospensioni di fiere e mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;

     b) trasferimenti di fiere mercati;

     c) variazioni di data di svolgimento.

     4. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 11, comma 3, tenuto conto della necessità di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate.

     5. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso presenti con apposito bando, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6 senza necessità di esperimento della procedura di assegnazione di cui all'art. 6 [19].

     6. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati i Comuni possono stipulare convenzioni con l'Azienda di promozione turistica, le Pro-loco, le istituzioni pubbliche, i consorzi o le cooperative di operatori su aree pubbliche, le Associazioni di categoria, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, con esclusione dell'affidamento dei compiti inerenti la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

     7. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno trenta posteggi, in sede di nuova istituzione o di ampliamento dei posteggi, debbono prevedersi almeno due posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico umbro [20].

 

          Art. 12 bis. (Trasferimento dei mercati) [21]

     1. Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

     2. Il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno è disposta dal Comune per:

a) motivi di pubblico interesse;

b) cause di forza maggiore;

c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari.

     3. Qualora si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, il Comune per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni tiene conto dei seguenti criteri:

a) anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente;

b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell'attività da parte dell'acquirente. In caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell'attività da parte del titolare. In fase di subentro nell'attività, per causa di morte o atto tra vivi, tra familiari si considera la data di inizio di attività del dante causa;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

     4. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai posteggi il Comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata tenendo conto dei criteri di cui al comma 3.

 

     Art. 13. (Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche).

     1. I Comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria e quelle dei consumatori provinciali, nelle loro rappresentanze locali se esistenti, procedono al riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono:

     a) alla ricognizione delle fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento;

     b) alle determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi;

     c) alle eventuali determinazioni di carattere merceologico, previa approfondita indagine delle esigenze;

     d) alla definizione di eventuali priorità integrative;

     e) alle eventuali determinazioni di cui all'art. 15, comma 6;

     f) alle determinazioni in materia di posteggi per operatori portatori di handicap, associazioni di commercio equo e solidale, produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;

     g) alla determinazione delle aree o dei periodi o di aree e periodi in cui concedere posteggi alle associazioni sportive, di volontariato o pro- loco per l'esercizio delle attività commerciali o di raccolta fondi in conformità alle leggi che le regolano;

     h) alle determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;

     i) alle determinazioni in materia di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

     j) alla determinazione degli orari di vendita;

     k) alle norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto, comprese quelle relative al rilascio, sospensione, revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio;

     l) alla ricognizione ed al riordino delle concessioni di posteggio;

     m) alla definizione dei criteri di attribuzione dei posteggi fuori mercato;

     n) alla definizione dei criteri di computo delle presenze;

     o) al riordino ed all'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;

     p) alle eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate, ai sensi dell'art. 28, comma 17 del decreto.

     2. I Comuni stabiliscono:

     a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;

     b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

     c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;

     d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;

     e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.

     3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere vietato dai Comuni solo in aree previamente determinate, per motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano ed altri motivi di pubblico interesse.

     4. I Comuni, anche mediante accordi intercomunali, sentite le associazioni di categoria provinciali, nelle loro rappresentanze locali se esistenti, possono individuare, in via generale o in presenza di determinate condizioni, appositi percorsi ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, nonché le distanze minime da rispettare nei confronti di mercati o fiere nei giorni di svolgimento.

     5. La Regione stabilisce norme valevoli per i casi in cui i Comuni non ottemperino nei previsti termini agli obblighi di cui al presente articolo e fintantoché non vi abbiano provveduto.

 

     Art. 14. (Osservatorio regionale del commercio).

     1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del commercio, istituito ai sensi della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, nonché di consentire una adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni trasmettono alla Regione:

     a) i provvedimenti di riordino del settore di cui all'art. 13;

     b) un prospetto riassuntivo annuale contenente il numero ed il tipo, con indicazione dell'eventuale posteggio, delle autorizzazioni rilasciate, sospese, cessate, revocate, dichiarate decadute e trasferite [22];

     c) un prospetto riassuntivo annuale con la stima dell'afflusso dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.

 

TITOLO IV

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

 

     Art. 15. (Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere). [23]

     1. Coloro che intendono partecipare alle fiere debbono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, o entro il maggior termine disposto dai Comuni, istanza di concessione di posteggio per i giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento per il quale fa fede la data di timbro postale.

     2. I Comuni, decorso il termine per la presentazione delle istanze, redigono la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

     a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;

     b) altri criteri eventualmente disposti dal Comune;

     c) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

     3. Qualora il Comune abbia ripartito i posteggi delle fiere in relazione a categorie merceologiche, gli interessati, nell'istanza, specificano i posteggi per quali intendono concorrere ed il relativo ordine di preferenza. Il Comune, sulla base di tali indicazioni, redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.

     4. La graduatoria di cui al comma 2 è affissa all'Albo comunale almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera,

     5. i Comuni possono prevedere che le domande di partecipazione per una stessa fiera o per più fiere siano valide anche per più edizioni consecutive.

     6. I Comuni possono prevedere che, per una medesima fiera, la graduatoria abbia validità fino ad un massimo di quattro anni consecutivi. In ogni caso le concessioni di posteggio sono valide per i soli giorni di svolgimento di ciascuna edizione.

     7. Al fine di incrementare gli scambi economici e culturali, i Comuni possono riservare in una fiera alcuni posteggi, in numero non superiore al cinque per cento del totale, ad operatori stranieri sulla base di intese con Istituzioni di altri Paesi che prevedano l'analoga partecipazione di operatori locali in proprie manifestazioni similari. L'individuazione degli operatori locali da inviare all'estero è effettuata dal Comune tra coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria della fiera locale di cui trattasi, sulla base di criteri concordati con le Associazioni di categoria.

 

     Art. 16. (Assegnazione temporanea di posteggi).

     1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal Comune tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6, comma 4, e, salvo diversa determinazione del Comune stesso, indipendentemente dai prodotti trattati.

     2. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 6, comma 10, lettera b) avviene a favore dei riservatari, ed in mancanza, ad altri soggetti aventi titolo [24].

     3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e da altre strutture fisse.

     4. L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi, alla data di inizio della fiera, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, salvo diversa disposizione del Comune, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

     a) inserimento, seguendo l'ordine di graduatoria, di coloro che, pur avendo inoltrato regolare istanza di partecipazione, non sono risultati aggiudicatari di posteggi;

     b) inserimento degli altri operatori presenti secondo i criteri di cui all'art. 15, comma 3.

 

          Art. 16 bis. (Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche) [25]

     1. La Giunta regionale predispone il calendario regionale ufficiale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche.

     2. Entro il 30 giugno di ogni anno i Comuni inviano alla competente struttura regionale i dati relativi ai mercati e fiere con indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio.

     3. Al fine dell'aggiornamento, i Comuni, entro trenta giorni dall'adozione del relativo provvedimento, inviano alla struttura regionale competente, entro trenta giorni, i dati relativi al rilascio di nuove autorizzazioni, subingressi, cessazioni e decadenze.

 

     Art. 17. (Computo delle presenze).

     1. Il computo delle presenze, nei mercati e nelle fiere, è effettuato con riferimento all'autorizzazione con la quale l'operatore partecipa o ha richiesto di partecipare.

     2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni, deve indicare nell'istanza di partecipazione alla fiera o all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare.

 

     Art. 18. (Orari del commercio su aree pubbliche).

     1. I Comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) qualora non sussistano particolari esigenze da soddisfare, l'orario delle attività di commercio su aree pubbliche, comprese quelle svolte dai produttori agricoli, deve coincidere con quello dei corrispondenti esercizi al dettaglio;

     b) l'orario degli operatori che effettuano anche la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 28, comma 7, del decreto può essere fissato con riferimento all'orario stabilito per i pubblici esercizi, di cui all'art. 8 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

     2. Relativamente al commercio in forma itinerante i Comuni possono disporre il divieto di esercizio, per il solo periodo di svolgimento di fiere o mercati, limitatamente alle aree ad essi adiacenti, ovvero in adiacenza a posteggi isolati.

     3. I Comuni, per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni di categoria provinciali più rappresentative, nelle loro rappresentanze locali se esistenti, possono stabilire deroghe ai principi di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 19. (Aree private messe a disposizione).

     1. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato.

     2. Nell'ipotesi di cessione gratuita di cui al comma 1, qualora il cedente richieda una o più concessioni di posteggio e relative autorizzazioni di cui all'articolo 5, a favore proprio o di terzi, non si fa luogo alla procedura di cui all'art. 6 [26].

     3. Il Comune, prima di accogliere la richiesta, verifica l'idoneità dell'area e le altre condizioni generali di cui alla presente legge.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 20. (Conversioni delle autorizzazioni).

     1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

     a) i Comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, agli operatori su posteggio in altrettante autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto quante sono le concessioni di posteggio già rilasciate;

     b) i Comuni di residenza o sede legale degli operatori della regione convertono le autorizzazioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, per il commercio in forma itinerante, in altrettante autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto.

     2. La conversione dell'autorizzazione comporta l'annotazione sull'atto delle caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto e dei titoli di priorità.

     3. I Comuni inviano agli operatori comunicazione della conversione dell'autorizzazione, invitandoli a ritirare il nuovo titolo con contestuale deposito dell'originale, nel termine di novanta giorni.

     4. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non siano state convertite, conservano la loro validità.

     5. I limiti previsti dall'art. 4, comma 4, non si applicano nell'ipotesi di subingresso e di conversione delle autorizzazioni accordate ai sensi della legge 23 marzo 1991, n. 112.

 

     Art. 21. (Sanzioni).

     1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, oltre all'immediata ed obbligatoria confisca delle merci e delle attrezzature, escluso l'automezzo non adibito esclusivamente al trasporto di merci, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione ovvero fuori territorio , nonché chiunque eserciti l'attività di commercio in forma itinerante in assenza della abilitazione di cui all'articolo 8 [27].

     2. Sono ricompresi nell'ipotesi prevista al comma 1 l'esercizio in Umbria del commercio itinerante da parte di soggetti in possesso di sola autorizzazione di cui all'articolo 5, rilasciata dal Comune di altra regione, l'occupazione di posteggi in mercati per i quali non si possiede autorizzazione, l'esercizio del commercio da parte di rappresentanti in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 bis, comma 3 e la violazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 5 [28].

     3. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni chiunque commette violazione alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dai Comuni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, compresi la vendita di prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato e la violazione delle limitazioni in materia di concomitanza con fiere e mercati, di cui agli artt. 13, comma 4 e 18 comma 2 [29].

     4. Costituisce violazione dei limiti massimi di permanenza degli itineranti nel medesimo punto, di cui all'art. 8, comma 5, lo spostamento, a rotazione, di più operatori in più punti concordati, atto ad eludere il divieto [30].

     5. Costituiscono ipotesi di particolare gravità, ai fini dell'applicazione dell'art. 29, comma 3 del decreto:

     a) l'attività di vendita abusiva effettuata con l'uso di furgoni, camions e simili;

     b) l'attività di vendita abusiva che interessa rilevanti quantitativi di merci o di prodotti agricoli, nei casi di violazione dei limiti di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 per la vendita da parte di produttori.

     6. La Giunta regionale può determinare i valori massimi di quantità ammissibile di prodotti ottenibili per unità territoriale coltivata, tenuto conto del tipo dei prodotti, al fine di rendere più puntuale il controllo di cui alla lett. b) del comma precedente.

     7. E' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tremilioni la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di comunicazioni e, in particolare:

     a) l'inizio da parte del subentrante dell'attività prima di aver provveduto ad inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli art. 7, commi 1 e 3, e art. 8, comma 6 [31];

     b) l’omessa comunicazione al Comune da parte del titolare di autorizzazione di cambio di residenza nel termine di trenta giorni previsto all’articolo 7, comma 6 e nel caso di cambiamento di domicilio fiscale di cui all’articolo 8, comma 6 [32];

     c) il mancato ritiro da parte dell'operatore del titolo autorizzatorio convertito, nel termine di novanta giorni dall'invito, come previsto all'art. 20, comma 3;

     d) il rifiuto di esibire agli organi di vigilanza l'autorizzazione o altro titolo necessario al legittimo esercizio;

     e) la mancata denuncia di inizio di attività o la mancata dichiarazione annuale di cui all'art. 4, comma 6, da parte del produttore agricolo di cui alla legge n. 59/63.

     8. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22 del decreto per le ipotesi generali ivi previste, compresa l'assenza di requisiti soggettivi e la vendita abusiva porta a porta, di cui all'art. 19, comma 7 del decreto.


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[4] Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[7] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[8] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[10] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[11] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[12] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[13] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[15] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[16] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[17] Lettera aggiunta dall'art. 28 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[18] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[19] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[20] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[21] Articolo inserito dall'art. 30 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[22] Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[23] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[24] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[25] Articolo inserito dall'art. 33 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[26] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[27] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[28] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 5 giugno 2007, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 35 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[29] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 giugno 2007, n. 19.

[30] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[31] Lettera così modificata dall'art. 35 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[32] Lettera così sostituita dall'art. 107 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.