§ 37.1.85 – D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.
Modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:18/02/1971
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Linea doganale.
Art. 2.  Territorio doganale e territori extra-doganali.
Art. 3.  Uscita di merci dal territorio doganale.
Art. 4.  Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale.
Art. 5.  Depositi franchi.
Art. 6.  Punti franchi.
Art. 7.  Ordinamento amministrativo.
Art. 8.  Compartimenti doganali.
Art. 9.  Circoscrizioni doganali.
Art. 10.  Dogane e loro ubicazione.
Art. 11.  Sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione.
Art. 12.  Classificazione delle dogane.
Art. 13.  Istituzione, soppressione e determinazione delle competenze delle dogane.
Art. 14.  Laboratori chimici delle dogane.
Art. 15.  Passaggio della linea doganale.
Art. 16.  Orario delle dogane.
Art. 17.  Disposizioni relative al personale delle dogane.
Art. 18.  Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone.
Art. 19.  Controllo doganale delle persone.
Art. 20.  Spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale.
Art. 21.  Obblighi dello spedizioniere doganale iscritto nell'albo.
Art. 22.  Coadiutori dello spedizioniere doganale iscritto nell'albo.
Art. 23.  Altri rappresentanti dei proprietari delle merci.
Art. 24.  Elenco degli spedizionieri doganali non iscritti nell'albo.
Art. 25.  Personale ausiliario degli spedizionieri doganali.
Art. 26.  Registro del personale ausiliario.
Art. 27.  Conferimento della nomina a spedizioniere doganale.
Art. 28.  Requisiti per ottenere il rilascio della patente di spedizioniere doganale.
Art. 29.  Rilascio della patente a dipendenti dell'amministrazione finanziaria cessati dal servizio.
Art. 30.  Esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.
Art. 31.  Ammissione agli esami.
Art. 32.  Svolgimento degli esami.
Art. 33.  Sospensione degli spedizionieri dalle operazioni doganali.
Art. 34.  Revoca della nomina a spedizioniere doganale.
Art. 35.  Merci ammesse alla temporanea esportazione.
Art. 36.  Rilascio dell'autorizzazione per merci destinate alla lavorazione od alla riparazione.
Art. 37.  Rilascio dell'autorizzazione negli altri casi.
Art. 38.  Contenuto delle autorizzazioni.
Art. 39.  Cauzioni.
Art. 40.  Reimportazione.
Art. 41.  Diritti dovuti alla reimportazione.
Art. 42.  Criteri per liquidazione diritti alla reimportazione.
Art. 43.  Esenzione dai diritti dovuti alla reimportazione.
Art. 44.  Autorizzazione alla esportazione definitiva.
Art. 45.  Mancata reimportazione.
Art. 46.  Interessi di mora.
Art. 47.  Traffico internazionale in regime di temporanea importazione ed esportazione.
Art. 48.  Mancato scarico di documenti di temporanea importazione relativi a veicoli stradali commerciali.
Art. 49.  Importazione definitiva di merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti ed esportazione definitiva di merci temporaneamente esportate.
Art. 50.  Imprese autorizzate.
Art. 51.  Esecuzione della procedura.
Art. 52.  Estrazione di merci dai magazzini doganali privati.
Art. 53.  Imprese autorizzate.
Art. 54.  Esecuzione della procedura.
Art. 55.  Altre facilitazioni per le operazioni di esportazione o riesportazione.
Art. 56.  Merci vincolate a documento di trasporto internazionale.
Art. 57.  Contestazioni fra le dogane e le amministrazioni delle ferrovie e delle poste.
Art. 58.  Sdoganamento di merci in arrivo.
Art. 59.  Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite per via di mare.
Art. 60.  Centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.
Art. 61.  Merci estere spedite da una dogana all'altra - Trasporto effettuato in parte per via marittima.
Art. 62.  Uscita per via di mare di merci estere in transito.
Art. 63.  Spedizione ad altra dogana di merci giunte per via aerea.
Art. 64.  Vendita di prodotti allo stato estero ai viaggiatori in uscita dallo Stato.
Art. 65.  Sbarco temporaneo di dotazioni di bordo dalle navi e dagli aeromobili.
Art. 66.  Temporanea esportazione e reimportazione di materiali di volo costituenti scorte presso scali esteri.
Art. 67.  Spedizione di merci in "esenzione da visita".
Art. 68.  Disposizioni in materia di manifesti delle navi e degli aeromobili.
Art. 69.  Disposizioni in materia di temporanea custodia delle merci arrivate e di deposito doganale.
Art. 70.  Riconoscimento delle attestazioni rilasciate da autorità estere.
Art. 71.  Abolizione di formalità doganali per le spedizioni in cabotaggio.
Art. 72.  Casi nei quali è ammessa la rispedizione all'estero o la distruzione di merci importate.
Art. 73.  Modalità e condizioni per ottenere l'agevolazione.
Art. 74.  Effetti della rispedizione all'estero o della distruzione.
Art. 75.  Rispedizione all'estero o distruzione sotto vigilanza doganale di merci relative ad operazioni di importazione definitiva non perfezionate.
Art. 76.  Ricorsi.
Art. 77.  Merci estere cadute in abbandono.
Art. 78.  Merci nazionali e nazionalizzate cadute in abbandono.
Art. 79.  Ricognizione delle merci abbandonate.
Art. 80.  Esito delle merci abbandonate.
Art. 81.  Procedimenti per la vendita delle merci abbandonate.
Art. 82.  Svolgimento delle gare - Verbali di aggiudicazione e contratti di vendita.
Art. 83.  Esecuzione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti di vendita.
Art. 84.  Prodotti dei territori extradoganali e della piattaforma continentale.
Art. 85.  Generi costituenti provviste di bordo delle navi e degli aeromobili.
Art. 86.  Provviste di bordo esistenti sulle navi in arrivo.
Art. 87.  Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sulle navi.
Art. 88.  Navi in navigazione nel mare territoriale.
Art. 89.  Natanti adibiti a servizi interni.
Art. 90.  Provviste di bordo esistenti sugli aeromobili in arrivo.
Art. 91.  Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sugli aeromobili.
Art. 92.  Aeromobili in navigazione nello spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato.
Art. 93.  Sbarco di provviste di bordo di origine nazionale.
Art. 94.  Provviste di bordo delle navi e degli aeromobili esonerati dall'obbligo del manifesto.
Art. 95.  Navi ed aeromobili stranieri - Reciprocità di trattamento.
Art. 96.  Agevolazioni previste da leggi speciali o da accordi internazionali.
Art. 97.  Depositi speciali per provviste di bordo nei porti e negli aeroporti.
Art. 98.  Provviste di bordo dei treni internazionali.
Art. 99.  Provviste di bordo dei veicoli stradali a motore.
Art. 100.  Definizione.
Art. 101.  Regime doganale delle dotazioni di bordo dei veicoli stranieri che entrano nel territorio doganale e di quelli italiani che ne escono.
Art. 102.  Imbarco od installazione di dotazioni a bordo delle navi.
Art. 103.  Sbarco di dotazioni di bordo dalle navi.
Art. 104.  Imbarco od installazione di dotazioni di bordo sugli aeromobili stranieri.
Art. 105.  Navi ed aeromobili stranieri - Reciprocità di trattamento.
Art. 106.  Imbarco od installazioni di dotazioni di bordo su treni internazionali e su autoveicoli stradali a motore, immatricolati all'estero.
Art. 107.  Instaurazione del contraddittorio per l'accertamento dell'obbligazione tributaria.
Art. 108.  Risoluzione delle contestazioni presso gli uffici doganali.
Art. 109.  Procedimento amministrativo di prima istanza per la risoluzione delle controversie.
Art. 110.  Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali.
Art. 111.  Procedimento amministrativo di seconda istanza per la risoluzione delle controversie.
Art. 112.  Collegio consultivo centrale dei periti doganali.
Art. 113.  Decisione del Ministro.
Art. 114.  Revisione dell'accertamento definito a seguito di controversia doganale.
Art. 115.  Contestazione delle violazioni per infedele dichiarazione.
Art. 116.  Rimedi giurisdizionali.
Art. 117.  Disposizioni sul funzionamento dei collegi consultivi.
Art. 118.  Altre norme relative ai procedimenti di prima e seconda istanza.
Art. 119.  Pareri preventivi del collegio consultivo centrale.
Art. 120.  Comunicazione di notizie e documenti ad autorità amministrative estere.
Art. 121.  Testimonianze in procedimenti giudiziari instaurati all'estero.
Art. 122.  Decorrenza.
Art. 123.  Abrogazione di norme.
Art. 124.  Norme sostituite.
Art. 125.  Spedizionieri doganali.
Art. 126.  Procuratori doganali.
Art. 127.  Merci abbandonate.
Art. 128.  Controversie doganali.


§ 37.1.85 – D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.

Modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29.

(G.U. 2 marzo 1971, n. 54, S.O.).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

DETERMINAZIONE DEL TERRITORIO DOGANALE

 

     Art. 1. Linea doganale.

     Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale.

     Lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, la linea doganale segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa; in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi.

     Nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio e nella zona di Livigno la linea doganale, anzichè il confine politico, segue rispettivamente le sponde nazionali del lago di Lugano e la delimitazione del territorio del comune di Livigno verso i comuni italiani ad esso limitrofi; nel tratto da Gorizia al mare la linea predetta coincide con il confine orientale della regione Friuli-Venezia-Giulia. Il confine politico che racchiude il territorio del comune di Campione d'Italia non costituisce linea doganale.

 

          Art. 2. Territorio doganale e territori extra-doganali.

     Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale.

     Il mare territoriale è considerato come territorio doganale, eccetto per quanto concerne l'impiego ed il consumo dei macchinari, materiali ed altri prodotti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62.

     E' altresì considerato come territorio doganale lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato.

     I territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extra-doganali.

     Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi ed i punti franchi di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto nonché le zone franche istituite con leggi speciali, nei limiti indicati nelle leggi medesime.

     Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può vietare la costituzione nei territori elencati nel quarto comma di depositi di determinate merci estere, ovvero limitarli ai bisogni degli abitanti.

 

          Art. 3. Uscita di merci dal territorio doganale.

     Le merci spedite all'estero per via marittima ed aerea si considerano uscite dal territorio doganale, salvo prova contraria, nel momento dell'imbarco sulle navi e sugli aeromobili, ancorchè siano previsti successivi scali delle navi e degli aeromobili predetti in altri porti ed aeroporti dello Stato.

     Il Ministero delle finanze, in relazione alle esigenze dei traffici, può stabilire che, con l'adozione di adeguate misure a tutela degli interessi fiscali, la presunzione di cui al precedente comma sussista anche quando siano previsti trasbordi delle merci su altre navi od aeromobili nei successivi scali in territorio nazionale nonché quando l'imbarco sulle navi avvenga nei punti di approdo su fiumi, canali interni ed idrovie navigabili fino al mare.

 

          Art. 4. Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale.

     E' vietato di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o di stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché di spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del capo della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione ha carattere autonomo e non rimane assorbita da quelle di altre autorità, quando siano prescritte.

 

          Art. 5. Depositi franchi.

     I depositi franchi menzionati nell'art. 2 possono essere istituiti nelle principali città marittime nonché in località interne che rivestano rilevante importanza ai fini dei traffici con l'estero.

     L'istituzione e l'esercizio dei depositi franchi sono regolati dalle disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, e dei successivi provvedimenti di modifica, comprese le norme di cui agli articoli 28,30,31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133.

 

          Art. 6. Punti franchi.

     I punti franchi menzionati nell'art. 2possono essere istituiti con legge nelle località indicate nel primo comma del precedente articolo.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il commercio con l'estero, per i trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile, sono stabilite le attività commerciali ed industriali che possono essere esercitate in ciascun punto franco e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale.

     L'esercizio dei punti franchi è altresì regolato dagli articoli 29,30, 31,32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133.

 

Capo II

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DOGANALI

 

          Art. 7. Ordinamento amministrativo.

     Agli effetti dell'ordinamento amministrativo dei servizi doganali, il territorio della Repubblica è suddiviso in compartimenti.

     Ciascun compartimento è ripartito in due o più circoscrizioni doganali ciascuna circoscrizione comprende una o più dogane.

 

          Art. 8. Compartimenti doganali.

     Ai capi dei compartimenti doganali è attribuita l'alta vigilanza sugli uffici doganali del compartimento; essi esercitano altresì azione di direttiva e di indirizzo relativamente alla efficienza degli uffici predetti nonché le altre attribuzioni espressamente previste da norme legislative e regolamentari.

     Qualora le esigenze connesse con lo sviluppo dei traffici aerei lo giustifichino, il Ministro per le finanze può stabilire che talune attribuzioni dei compartimenti doganali siano devolute, limitatamente alla parte attinente al traffico aereo, ad un apposito ispettorato centrale alle dirette dipendenze della direzione generale delle dogane e imposte indirette, con sede in Roma.

 

          Art. 9. Circoscrizioni doganali.

     Ai capi delle circoscrizioni doganali sono attribuite funzioni dirigenziali di organizzazione, di coordinamento e di vigilanza dei servizi doganali nell'ambito della circoscrizione medesima e le altre competenze espressamente previste da norme legislative e regolamentari.

 

          Art. 10. Dogane e loro ubicazione.

     Le dogane sono istituite in prossimità della linea doganale di terra e di mare, presso i punti di approdo dei laghi di confine e nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile internazionale; sono altresì istituite nell'interno del territorio dello Stato, presso centri commerciali, industriali o turistici.

     In base ad accordi con gli Stati confinanti, presso i transiti di confine possono essere istituite, in territorio italiano o in territorio estero, dogane internazionali, nelle quali gli organi doganali dei due Stati finitimi provvedono ad assicurare l'applicazione delle norme stabilite dalle rispettive legislazioni doganali. Le dogane internazionali ubicate in territorio estero si considerano, agli effetti amministrativi, poste nel territorio della provincia italiana più vicina.

     Nelle circoscrizioni doganali comprendenti più dogane la competenza territoriale di ciascuna dogana è stabilita dal direttore della circoscrizione.

 

          Art. 11. Sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione.

     Ciascuna dogana può avere alle proprie dipendenze una o più "sezioni", nonché uno o più "posti doganali" e "posti di osservazione", funzionanti come sezioni.

     Le sezioni doganali devono essere ubicate nell'ambito del territorio della provincia nel quale trovasi la sede dello dogana medesima. Tuttavia, le sezioni funzionanti in prossimità dei transiti di confine ovvero presso stabilimenti o depositi possono essere ubicate anche fuori del territorio predetto.

     Possono essere istituite, anche fuori del territorio della provincia, sezioni doganali destinate a funzionare soltanto in determinati giorni della settimana o del mese ovvero in determinati periodi dell'anno. Al personale assegnato a tali sezioni compete il trattamento di missione secondo le norme vigenti in materia.

     I posti doganali possono essere istituiti lungo la linea doganale, nelle località dove l'esiguità del traffico non giustifica l'istituzione di una dogana. I posti di osservazione possono essere istituiti lungo la linea doganale per vigilare ed accertare l'entrata e l'uscita delle merci, qualora la dogana sia situata in luoghi distanti da detta linea.

 

          Art. 12. Classificazione delle dogane.

     Agli effetti della competenza per materia, le dogane si distinguono in tre categorie.

     Sono di prima categoria le dogane abilitate a compiere qualsiasi operazione e per merci di qualsiasi specie.

     Sono di seconda categoria le dogane specializzate per il compimento di determinate operazioni ovvero di operazioni relative a determinate merci.

     Sono di terza categoria le dogane istituite in località di non rilevante movimento commerciale, industriale o turistico, la cui competenza è limitata prevalentemente alle operazioni di interesse locale.

     Secondo la loro ubicazione, le dogane si distinguono in dogane di confine, dogane di mare, dogane aeroportuali e dogane interne.

     Ai fini amministrativo-contabili le dogane si distinguono in dogane principali e dogane secondarie.

 

          Art. 13. Istituzione, soppressione e determinazione delle competenze delle dogane.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sono stabiliti l'istituzione e la soppressione delle dogane nonché i punti della linea doganale da attraversare e le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e per l'uscita delle merci.

     Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilisce: i compartimenti e le circoscrizioni doganali; la categoria di ciascuna dogana e la competenza per materia di quelle di seconda e terza categoria; le dogane principali e le dogane secondarie a ciascuna di esse aggregate; l'istituzione e la soppressione delle sezioni doganali, dei posti doganali e dei posti di osservazione ed il periodo di funzionamento per le sezioni di cui al penultimo comma dell'art. 11.

     Le facoltà delle sezioni doganali, dei posti doganali e dei posti di osservazione sono stabilite, nei limiti della competenza della dogana dalla quale dipendono, dal capo della circoscrizione doganale.

     La istituzione di una sezione doganale, quando viene richiesta da un ente od impresa nel proprio esclusivo interesse, è subordinata all'impegno da parte del richiedente di fornire gratuitamente i locali da adibirsi a sede dell'ufficio nonché di assumere a proprio carico le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l'agibilità della sezione stessa.

 

          Art. 14. Laboratori chimici delle dogane.

     L'istituzione e la soppressione dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.

     Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, possono essere istituite nelle località di notevole importanza commerciale sezioni specializzate dei competenti laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

     L'istituzione di una sezione specializzata, quando viene richiesta da un ente od impresa nel proprio esclusivo interesse, è subordinata all'impegno da parte del richiedente di fornire gratuitamente i locali da adibirsi a sede dell'ufficio e le necessarie attrezzature tecniche, nonché di assumere a proprio carico le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l'agibilità della sezione stessa.

     La soppressione delle sezioni specializzate è disposta con analogo provvedimento del Ministro per le finanze.

 

          Art. 15. Passaggio della linea doganale.

     Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti. Nei casi in cui nel punto di attraversamento stabilito non esista una dogana o una sezione doganale o un posto doganale, il trasporto fra il punto stesso e la località sede dell'ufficio doganale competente deve avvenire, sia per le merci in entrata sia per quelle in uscita, lungo le vie all'uopo prescritte in base al primo comma dell'art. 13.

     Il capo della circoscrizione doganale, con provvedimento motivato, può vietare o limitare il movimento delle merci nei punti di attraversamento della linea doganale durante le ore notturne; può altresì vietare o limitare l'esecuzione, durante le ore predette, di operazioni di carico, scarico o trasbordo di merci nei porti o punti di approdo e negli aeroporti internazionali.

 

          Art. 16. Orario delle dogane.

     L'intendente di finanza, sentito il capo del compartimento doganale e tenuto conto delle vigenti disposizioni che regolano l'orario giornaliero di servizio del personale doganale nonché delle esigenze e delle consuetudini del commercio e dei traffici, stabilisce l'orario normale di funzionamento delle dogane e delle sezioni doganali della provincia.

     Il capo della dogana ha facoltà di consentire che, su richieste degli operatori, siano compiute operazioni doganali oltre l'orario normale stabilito in base al precedente comma, nonché operazioni doganali presso i depositi o gli stabilimenti degli operatori o in altri luoghi da essi indicati. Salvo quanto previsto nel secondo comma dell'art. 15, tali operazioni possono essere consentite in ore notturne solo se i locali e le aree in cui debbono effettuarsi siano adeguatamente illuminati.

 

          Art. 17. Disposizioni relative al personale delle dogane.

     Per esigenze di servizio i capi dei compartimenti doganali possono disporre, nell'ambito del compartimento, distacchi ed invii in missione di personale doganale per periodi non superiori ad un mese, informandone tempestivamente il Ministero e le intendenze di finanza interessate.

     I posti di ufficiale e di commesso nei ruoli del personale delle dogane sono conferiti, nei limiti della metà del numero disponibile, ai sensi rispettivamente dell'art. 352, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo unico della legge 4 febbraio 1958, n. 94. I posti da conferirsi ai sensi delle predette disposizioni che restassero non utilizzati per mancanza di aspiranti ovvero per rinuncia o per decadenza dalla nomina e la rimanente metà dei posti disponibili sono conferiti mediante i normali pubblici concorsi, fatte salve le riserve di posti previste da altre leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

     Coloro che vengono immessi nei ruoli organici delle carriere del personale delle dogane devono essere assegnati, salvo casi eccezionali, presso una dogana avente sede in una delle circoscrizioni limitrofe al confine terrestre o in un'isola distante oltre dieci miglia marine dalle coste della penisola e prestarvi effettivo servizio per almeno tre anni.

     In caso di insufficienza di personale doganale, la reggenza di piccole dogane di terza categoria e di sezioni doganali di modestissimo traffico può essere affidata, con provvedimento del Ministro per le finanze, a sottufficiali del Corpo della guardia di finanza.

     Salvo casi particolari, il funzionamento dei posti doganali e dei posti di osservazione è assicurato dai comandi di brigata del Corpo predetto competenti per territorio.

 

Capo III

POTERI DEGLI ORGANI DOGANALI

 

          Art. 18. Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone.

     I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono procedere alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi di trasporto predetti possono essere sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci.

     Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l'esecuzione delle verifiche predette, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi doganali.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.

 

          Art. 19. Controllo doganale delle persone.

     I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane possono invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona.

     In caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto il capo del servizio può disporre, con apposito provvedimento scritto specificamente motivato, che le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione personale.

     Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore alla procura della Repubblica competente.

     Il procuratore della Repubblica, se riconosce legittimo il provvedimento, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

 

Capo IV

LA RAPPRESENTANZA DEI PROPRIETARI DELLE MERCI

 

Sezione 1ª

SPEDIZIONIERI DOGANALI ED ALTRI RAPPRESENTANTI

 

          Art. 20. Spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale.

     Ogni qual volta le disposizioni in materia doganale prescrivono al proprietario della merce di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero gli consentono di esercitare determinati diritti, il proprietario stesso può agire a mezzo di un rappresentante.

     La rappresentanza per il compimento delle operazioni doganali può essere conferita esclusivamente ad uno spedizioniere doganale iscritto nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nell'art. 23.

     Ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione è validamente notificato al rappresentante, semprechè il proprietario delle merci non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali.

 

          Art. 21. Obblighi dello spedizioniere doganale iscritto nell'albo.

     Per ciascuna operazione doganale compiuta lo spedizioniere doganale iscritto nell'albo ha l'obbligo di fornire, a richiesta degli organi doganali, ogni indicazione utile per l'identificazione del rappresentato.

     Egli è altresì tenuto in via sussidiaria al pagamento dei maggiori diritti doganali dovuti a seguito di rettifica dell'accertamento o di revisione della liquidazione, quando il proprietario della merce sia stato inutilmente escusso e purchè la relativa richiesta gli sia notificata entro cinque anni dalla data di registrazione della bolletta.

 

          Art. 22. Coadiutori dello spedizioniere doganale iscritto nell'albo.

     Lo spedizioniere doganale iscritto nell'albo professionale può farsi coadiuvare nell'esercizio della rappresentanza da altri spedizionieri doganali, anche non iscritti in detto albo. Egli risponde ad ogni effetto dell'operato di tali suoi coadiutori.

 

          Art. 23. Altri rappresentanti dei proprietari delle merci.

     La rappresentanza del proprietario della merce per il compimento delle operazioni doganali può essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purchè si tratti di un dipendente del proprietario stesso.

     Le amministrazioni dello Stato per il compimento delle operazioni doganali possono conferire la detta rappresentanza a propri dipendenti in possesso dei requisiti necessari, da stabilirsi d'intesa con il Ministero delle finanze.

     I rappresentanti di cui ai precedenti commi sono considerati procuratori speciali, che agiscono sotto la responsabilità del proprietario delle merci o dell'amministrazione dalla quale dipendono.

 

          Art. 24. Elenco degli spedizionieri doganali non iscritti nell'albo.

     Gli spedizionieri doganali non iscritti nell'albo professionale, indicati negli articoli 22 e 23, primo comma, sono ammessi ad operare in dogana a condizione che risultino iscritti in apposito elenco formato e tenuto aggiornato dal competente consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali.

     Gli iscritti nell'elenco compartimentale possono operare in dogana soltanto sulla base e nei limiti della procura rilasciata dal proprietario della merce da cui dipendono ovvero dallo spedizioniere doganale iscritto nell'albo sotto la direzione del quale sono posti.

 

          Art. 25. Personale ausiliario degli spedizionieri doganali.

     Gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale e quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 24 nonché i proprietari delle merci possono farsi coadiuvare, nell'espletamento di mansioni di carattere esecutivo, da personale ausiliario.

     Il personale ausiliario è ammesso in dogana a condizione che riscuota la fiducia dell'amministrazione. Esso agisce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e sotto la responsabilità dello spedizioniere doganale o dell'impresa da cui dipende.

 

          Art. 26. Registro del personale ausiliario.

     Presso ciascuna direzione di circoscrizione doganale è formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari degli spedizionieri doganali abilitati ad operare presso la circoscrizione medesima. Copia dell'elenco è trasmessa al Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali competente per territorio, al quale devono essere anche segnalate di volta in volta le relative variazioni.

 

Sezione 2ª

PROCEDURA PER LA NOMINA DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

 

          Art. 27. Conferimento della nomina a spedizioniere doganale.

     La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata.

     La patente è rilasciata dal Ministero delle finanze, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

     La nomina a spedizioniere doganale abilita al compimento di operazioni doganali esclusivamente presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale, prescelta dall'interessato, che deve risultare indicata nella patente. In relazione all'espletamento delle operazioni presso le dogane predette lo spedizioniere è tuttavia abilitato al compimento degli atti necessari presso altri uffici, anche fuori dal territorio della circoscrizione.

     Salvo le eccezioni che per giustificati motivi potranno essere consentite dai capi delle circoscrizioni doganali, lo spedizioniere doganale deve avere la propria residenza in un comune compreso nella circoscrizione per la quale risulta abilitato.

     A richiesta dell'interessato è accordato il trasferimento dell'attività presso altra circoscrizione, purchè risulti comprovato il trasferimento della residenza in un comune compreso nella circoscrizione medesima; il trasferimento è disposto dal Ministero delle finanze.

     Il Ministero delle finanze, su motivata richiesta degli interessati e sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, può consentire agli spedizionieri doganali di cui all'art. 23, primo comma, di operare presso dogane di più circoscrizioni.

 

          Art. 28. Requisiti per ottenere il rilascio della patente di spedizioniere doganale.

     La patente di spedizioniere doganale è rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

     a) siano di cittadinanza italiana, ovvero siano cittadini di uno Stato estero che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;

     b) abbiano raggiunta la maggiore età;

     c) risultino di buona condotta;

     d) siano meritevoli della fiducia dell'amministrazione per il loro comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria;

     e) abbiano sostenuto, con esito positivo, l'esame di cui all'art. 30.

     La patente non può essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico ed a coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

 

          Art. 29. Rilascio della patente a dipendenti dell'amministrazione finanziaria cessati dal servizio.

     E' in facoltà del Ministro per le finanze, avuto riguardo ai precedenti di carriera ed alle specifiche mansioni svolte nel settore dei servizi doganali, di esonerare dal possesso del requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo gli impiegati dei ruoli delle carriere direttive e di concetto dell'amministrazione finanziaria e gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, cessati dal rapporto di impiego dopo aver prestato almeno venti anni di effettivo servizio in tali posizioni.

     In ogni caso, coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria non possono essere ammessi ad operare, per un biennio dalla data indicata nel decreto che riconosce la cessazione del rapporto di impiego, nell'ambito delle circoscrizioni presso le quali hanno prestato servizio nell'ultimo quinquennio. Il termine è ridotto ad un anno se il rapporto di impiego sia cessato per collocamento a riposo per limiti di età o per anzianità di servizio o se l'esercizio della professione si svolge fuori della circoscrizione o delle circoscrizioni presso le quali l'interessato prestò servizio nell'ultimo quinquennio.

 

          Art. 30. Esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.

     Gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con decreto del Ministro per le finanze, ogni tre anni; sono tuttavia indetti anche prima se richiesti da almeno quattro Consigli compartimentali degli spedizionieri doganali o da almeno quindici camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e sentito in ogni caso il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; la commissione esaminatrice, nominata con decreto dello stesso Ministro, è presieduta dal direttore generale delle dogane e imposte indirette o da un ispettore generale dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed è composta:

     a) di due impiegati appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

     b) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza, di qualifica non inferiore ad intendente aggiunto;

     c) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane, di qualifica non inferiore a direttore di prima classe o ispettore capo;

     d) di due spedizionieri doganali designati dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

     Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

 

          Art. 31. Ammissione agli esami.

     Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nel decreto che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione del decreto stesso, il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni in un registro circoscrizionale del personale ausiliario, ai sensi dell'art. 26. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nelle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nel Corpo della guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale.

     L'esclusione dagli esami per difetto di requisiti è disposta con decreto motivato del Ministro per le finanze.

 

          Art. 32. Svolgimento degli esami.

     L'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

     La prova scritta verte su istituzioni di diritto privato, principi di scienza delle finanze o nozioni di diritto tributario. La prova pratica consiste nella compilazione di dichiarazioni doganali, integrate da una relazione scritta sugli adempimenti connessi con le singole operazioni. Il colloquio verte sulle materie che possono formare oggetto della prova scritta e di quella pratica e comprende inoltre: nozioni di diritto amministrativo, di diritto della navigazione, di merceologia, di geografia economica e commerciale, di statistica generale ed economica nonché nozioni sulle disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l'estero, cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunità europee.

     Per lo svolgimento delle prove e del colloquio e per quant'altro attiene alla sede ed al procedimento degli esami, compresa la corresponsione dei compensi e delle indennità ai componenti della commissione esaminatrice ed al personale addetto alla vigilanza durante l'espletamento delle prove stesse, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per i concorsi di ammissione alla carriera di concetto degli impiegati civili dell'amministrazione periferica delle dogane. I compensi e le indennità spettanti agli spedizionieri doganali chiamati a far parte della commissione esaminatrice sono a carico del bilancio del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

     L'elenco dei candidati riconosciuti idonei, formato dalla commissione esaminatrice, è approvato con decreto del Ministro per le finanze e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

 

          Art. 33. Sospensione degli spedizionieri dalle operazioni doganali.

     Gli intendenti di finanza, con motivato provvedimento, possono infliggere agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale o nell'elenco di cui all'art. 24 la sospensione dalle operazioni doganali nei casi di:

     a) mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato adempimento di qualsiasi altro obbligo verso la dogana;

     b) imputazione per un delitto previsto dalle leggi finanziarie o dalle leggi relative alla disciplina dei divieti economici ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 34, lettere c) e d).

     Nei casi di cui alla lettera a), la sospensione è disposta su proposta del capo della dogana ed è inflitta per un periodo non superiore a due mesi, ma può essere prorogata fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi. Nel caso di cui alla lettera b), la sospensione dura fino a quando con provvedimento anche non definitivo dell'autorità giudiziaria lo spedizioniere sia stato prosciolto od assolto.

     E' sempre disposta la sospensione dello spedizioniere doganale quando, nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, sia intervenuta sentenza non definitiva di condanna alla pena della reclusione per un periodo superiore ad un anno e quando per qualsiasi reato sia stato emesso nei suoi confronti mandato od ordine di cattura.

     Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali è adottato dall'intendente di finanza della provincia nel cui territorio è compreso il comune di residenza dello spedizioniere. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso entro quindici giorni al Ministro per le finanze, che decide con decreto motivato, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, eccetto quando ricorrano le circostanze indicate nel precedente comma.

     Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali, appena divenuto definitivo, deve essere comunicato al Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza.

 

          Art. 34. Revoca della nomina a spedizioniere doganale.

     E' sempre disposta la revoca della nomina dello spedizioniere doganale nei casi di:

     a) radiazione dall'albo professionale;

     b) perdita di uno dei requisiti richiesti dall'art. 28, lettere a) e d);

     c) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale;

     d) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.

     Nei casi di cui alle lettere c) e d) la revoca è disposta soltanto qualora venga pronunciata condanna alla pena della reclusione, ancorchè congiunta con la pena della multa, per un tempo superiore ad un anno. In caso diverso cessa la sospensione eventualmente inflitta ai sensi dell'art. 33, salvo che non sussistano altri motivi che ne giustifichino il mantenimento.

     Il provvedimento di revoca è adottato con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

 

Titolo II

ISTITUTI E PROCEDURE DOGANALI

 

Capo I

ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI TEMPORANEE

 

Sezione 1ª

ESPORTAZIONI TEMPORANEE

 

          Art. 35. Merci ammesse alla temporanea esportazione.

     Le merci nazionali o nazionalizzate di qualsiasi specie possono essere ammesse, su documentata istanza degli interessati, alla temporanea esportazione di cui all'art. 6, punto 2°, lettera b), della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, a condizione che dette merci siano destinate a ricevere all'estero uno o più dei trattamenti appresso indicati e che sia possibile riconoscere, all'atto della reimportazione, la identità ovvero l'avvenuto utilizzo di esse sulla base delle norme cautelative fissate nella relativa autorizzazione:

     a) trasformazione in prodotti aventi caratteristiche chimiche, fisiche od organolettiche diverse da quelle delle merci temporaneamente esportate;

     b) lavorazione non rientrante nel precedente punto a), compresi il montaggio, l'assiemaggio e l'adattamento ad altre merci;

     c) riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto;

     d) altri trattamenti non compresi nei punti precedenti.

 

          Art. 36. Rilascio dell'autorizzazione per merci destinate alla lavorazione od alla riparazione.

     La temporanea esportazione è autorizzata dai capi delle circoscrizioni doganali quando la merce è destinata a ricevere all'estero uno o più dei trattamenti di cui ai punti b) e c) del precedente articolo.

     I divieti e le restrizioni di ogni genere, stabiliti alla esportazione ed alla importazione, si applicano anche in materia, rispettivamente, di temporanea esportazione e di reimportazione.

     La temporanea esportazione è altresì autorizzata dal capo della circoscrizione doganale per le merci nominate negli elenchi di cui all'art. 37, secondo comma.

     Il rilascio da parte del capo della circoscrizione doganale dell'autorizzazione alla temporanea esportazione si intende rifiutato qualora siano inutilmente trascorsi venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 35. Nei casi di rifiuto tacito o espresso, l'istanza può essere riproposta al Ministero delle finanze, che provvede a norma dell'art. 37.

     Il capo della circoscrizione doganale è tenuto a dare immediata comunicazione al Ministero delle finanze ed a quello del commercio con l'estero dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti.

 

          Art. 37. Rilascio dell'autorizzazione negli altri casi.

     La temporanea esportazione è autorizzata dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nellalegge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, quando le merci sono destinate a ricevere all'estero i trattamenti di cui ai punti a) e d) dell'art. 35. Il provvedimento ministeriale può essere adottato anche in deroga ai divieti economici stabiliti alla esportazione od alla importazione.

     Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui al comma precedente, ha facoltà di vietare, avocare, sospendere o sottoporre a limitazioni il rilascio delle autorizzazioni da parte dei capi delle circoscrizioni doganali nonché di provvedere al rilascio delle autorizzazioni nei casi di rifiuto dei capi delle circoscrizioni predette, secondo quanto previsto nel penultimo comma dell'art. 36; può altresì stabilire, anche in deroga ai divieti economici, elenchi di merci da esportare temporaneamente per subire i trattamenti richiamati nel precedente comma per le quali l'autorizzazione è rilasciata dal capo della circoscrizione doganale.

 

          Art. 38. Contenuto delle autorizzazioni.

     Nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 36 e 37 devono essere stabiliti:

     a) la qualità, la quantità ed il valore della merce;

     b) lo scopo per il quale viene effettuata la temporanea esportazione;

     c) il termine entro il quale i prodotti ottenuti devono essere reimportati; detto termine è fissato in rapporto alle esigenze del trattamento cui deve essere sottoposta la merce in temporanea esportazione e può essere prorogato, quando le circostanze lo giustificano, dal capo della circoscrizione doganale;

     d) il periodo di validità dell'autorizzazione; detto periodo può essere illimitato;

     e) occorrendo, ogni altro elemento utile alla identificazione della merce all'atto della reimportazione.

     Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 37, può ridurre o prorogare il periodo di validità di autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli articoli 36 e 37.

 

          Art. 39. Cauzioni.

     Le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, si applicano anche alle operazioni di temporanea esportazione quando le corrispondenti merci esportate definitivamente sono soggette a diritti doganali.

 

          Art. 40. Reimportazione.

     L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla temporanea esportazione può, quando le circostanze lo giustificano, consentire che le merci temporaneamente esportate siano reimportate, a scarico delle corrispondenti bollette di temporanea esportazione, ancorchè non abbiano ricevuto, in tutto o in parte, il trattamento previsto nella relativa autorizzazione.

     Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 37, può stabilire casi in cui è consentito reimportare, a scarico delle corrispondenti bollette di temporanea esportazione, merci che abbiano ricevuto all'estero un trattamento diverso da quello previsto.

 

          Art. 41. Diritti dovuti alla reimportazione.

     Alla reimportazione di merci che sono state esportate temporaneamente per essere sottoposte ad uno o più dei trattamenti previsti all'art. 35 sono dovuti i diritti doganali propri delle merci reimportate, da liquidarsi nelle misure vigenti al momento in cui è accettata la dichiarazione di reimportazione.

     Dall'ammontare dei diritti doganali come sopra calcolati va detratto un importo pari all'ammontare dei diritti doganali ai quali sarebbero assoggettate le merci temporaneamente esportate nel caso di importazione dal Paese ove hanno subìto il trattamento o i trattamenti di cui al comma precedente.

 

          Art. 42. Criteri per liquidazione diritti alla reimportazione.

     L'importo della detrazione, stabilita al secondo comma del precedente art. 41, va calcolato tenendo conto:

     della quantità e della qualità delle merci temporaneamente esportate;

     del valore delle merci temporaneamente esportate e delle aliquote dei diritti doganali in vigore alla data dell'accettazione della dichiarazione di reimportazione;

     del trattamento tariffario previsto per i contingenti di importazione a dazio ridotto o in esenzione, qualora le merci temporaneamente esportate siano della stessa natura di quelle per le quali esiste tale contingente e purchè vi sia disponibilità sul medesimo.

     La detrazione predetta è eseguita secondo l'aliquota daziaria delle merci reimportate quando essa è inferiore all'aliquota daziaria applicabile ai prodotti temporaneamente esportati.

 

          Art. 43. Esenzione dai diritti dovuti alla reimportazione.

     E' concessa l'esenzione dai diritti doganali di cui all'art. 41 alle merci temporaneamente esportate per essere riparate all'estero, a condizione che venga accertato in modo indubbio che la riparazione sia stata effettuata gratuitamente per obblighi di garanzia o per difetti di fabbricazione.

 

          Art. 44. Autorizzazione alla esportazione definitiva.

     Il capo della circoscrizione doganale può consentire, prima della scadenza del termine fissato nella bolletta di temporanea esportazione, l'esportazione definitiva, in tutto o in parte, delle merci temporaneamente esportate.

     Restano fermi i divieti e le restrizioni di ogni genere stabiliti all'esportazione.

     Per l'esportazione definitiva consentita ai sensi del primo comma saranno pagati i diritti doganali di esportazione che sarebbero stati eventualmente dovuti sulle merci temporaneamente esportate alla data in cui fu accettata dalla dogana la dichiarazione di temporanea esportazione, nonché gli interessi di mora per il tempo decorso da tale data a quella di accettazione della dichiarazione di esportazione definitiva.

 

          Art. 45. Mancata reimportazione.

     In caso di mancata reimportazione, senza autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, delle merci temporaneamente esportate si osservano le disposizioni del precedente articolo, terzo comma, avendo riguardo, per quanto concerne la liquidazione degli interessi di mora, al periodo di tempo decorso dalla data di accettazione della dichiarazione di temporanea esportazione a quella di scadenza del termine assegnato per la reimportazione.

 

Sezione 2ª

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI TEMPORANEE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

 

          Art. 46. Interessi di mora.

     Gli interessi di mora previsti dagliarticoli 44 e45 del presente decreto nonché dagli articoli 13, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, sono fissati nella misura del quattro per cento semestrale, da computarsi sull'ammontare dei diritti doganali dovuti.

     Per la liquidazione degli interessi di cui al precedente comma, il semestre iniziato è computato per intero.

 

          Art. 47. Traffico internazionale in regime di temporanea importazione ed esportazione.

     Salve le maggiori facilitazioni previste dagli accordi internazionali, sono ammessi al regime dell'importazione ed esportazione temporanea i veicoli, i contenitori, i recipienti, gli strumenti, gli apparecchi, gli attrezzi, le macchine, i prodotti, i materiali di ogni genere ed il bestiame destinati al traffico internazionale, previa prestazione di idonea cauzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, e del precedente art. 39.

     S'intende per traffico internazionale il movimento di detti veicoli, contenitori, recipienti, strumenti, apparecchi, attrezzi, macchine, prodotti, materiali e bestiame, spediti da e per l'estero e da riesportare o reimportare tal quali, per essere impiegati per il trasporto, il condizionamento ed il contenimento di merci in importazione ed in esportazione anche temporanea, per servire come campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, per esecuzione di lavori commissionati, per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonché per altre similari esigenze.

     Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero, stabilisce i casi nei quali il traffico internazionale in regime di importazione ed esportazione temporanea è consentito direttamente dai capi delle circoscrizioni doganali, determinando il termine massimo concedibile per tale regime nonché le condizioni e le formalità doganali da osservarsi e prevedendo, ove l'adeguamento alla dinamica del traffico lo esiga, anche l'esonero dalla emissione del documento doganale e dalla prestazione della garanzia nonché la possibilità di impiego nel traffico interno dei veicoli ferroviari e dei contenitori temporaneamente importati, ai fini di una più razionale utilizzazione degli stessi.

     Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 37, può autorizzare l'importazione e la esportazione temporanea di strumenti, macchinari ed attrezzature da impiegare tal quali per l'esecuzione di lavori commissionati alla ditta importatrice o esportatrice. L'autorizzazione dovrà fissare il termine entro il quale gli strumenti, i macchinari e le attrezzature dovranno essere riesportati o reimportati. All'atto della riesportazione o della reimportazione saranno riscossi i diritti doganali secondo il trattamento proprio di detto materiale, previsti rispettivamente per l'importazione definitiva o per l'esportazione definitiva e commisurati alla perdita di valore da esso subita durante il periodo della temporanea importazione od esportazione.

 

          Art. 48. Mancato scarico di documenti di temporanea importazione relativi a veicoli stradali commerciali.

     Per il mancato scarico di documenti di temporanea importazione relativi a veicoli stradali commerciali di cui alla Convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, approvata e resa esecutiva in Italia con lalegge 3 novembre 1961, n. 1553, si procede al recupero dei diritti doganali gravanti sui veicoli stessi solo qualora ne venga accertata l'effettiva irregolare presenza nel territorio doganale.

     Resta fermo tuttavia l'obbligo della dogana di notificare all'ente garante il mancato scarico dei documenti di temporanea importazione entro il termine di cui all'art. 26 della citata convenzione, al fine di consentire l'escussione dell'ente stesso ove si verifichi la condizione indicata nel precedente comma.

 

          Art. 49. Importazione definitiva di merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti ed esportazione definitiva di merci temporaneamente esportate.

     Le merci temporaneamente importate ovvero i prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorchè incompleti, ai quali le merci stesse sono state sottoposte possono godere, nei casi in cui ne viene autorizzata l'importazione definitiva ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, delle esenzioni o delle altre agevolazioni doganali previste per le merci od i prodotti similari che vengono direttamente importati dall'estero in via definitiva.

     Le merci temporaneamente esportate possono godere, nei casi in cui ne viene autorizzata l'esportazione definitiva ai sensi dell'art. 44 del presente decreto, degli abbuoni e delle restituzioni previste per le merci similari che vengono direttamente esportate all'estero in via definitiva. In tali casi, la restituzione o l'abbuono è concesso con riferimento alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione temporanea.

 

Capo II

ACCELERAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

 

Sezione 1ª

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LE OPERAZIONI DOGANALI RELATIVE A MERCI PROVENIENTI DALL'ESTERO

 

          Art. 50. Imprese autorizzate.

     Le imprese industriali e commerciali la cui attività è alimentata da frequenti arrivi di determinate merci dall'estero possono essere autorizzate a prescindere dalla presentazione delle merci stesse alla dogana del luogo di destinazione ed a disporne subito dopo l'arrivo secondo la destinazione doganale prefissata a norma del penultimo comma.

     In tali casi il procedimento di accertamento è eseguito periodicamente, attraverso l'esame delle scritture e delle contabilità aziendali che l'impresa è tenuta a mettere a disposizione degli organi doganali ovvero attraverso apposite contabilità richieste dagli organi medesimi. La data in cui l'impresa, ai sensi del precedente comma, può disporre della merce equivale ad ogni effetto alla data di accettazione della dichiarazione doganale di esito.

     La liquidazione dei diritti doganali gravanti sulle merci importate nel corso del periodo stabilito si effettua sommando i diritti relativi a ciascun arrivo; per il pagamento di tali diritti si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62.

     L'amministrazione può rifiutare o revocare l'autorizzazione qualora accerti che non sussistano o siano venute meno le condizioni prescritte per il rilascio ovvero quando ritenga che vi sia pericolo o sospetto di abusi. Può altresì escludere dalla facilitazione determinate merci per motivi di tutela degli interessi fiscali o di carattere economico, sanitario, fitopatologico, militare o di pubblica sicurezza, ovvero può prescrivere per determinate merci l'osservanza di particolari cautele.

     L'autorizzazione non esime l'impresa dal munirsi delle autorizzazioni o licenze prescritte da altre disposizioni.

     L'autorizzazione può essere rilasciata per una o più delle seguenti destinazioni doganali, da indicarsi espressamente nel provvedimento:

     a) importazione definitiva;

     b) importazione temporanea;

     c) introduzione in magazzino doganale privato.

     L'autorizzazione per l'introduzione in magazzino doganale privato comporta per il magazzino la soppressione dell'obbligo della chiusura con due differenti chiavi, qualora tale obbligo sia stato prescritto in applicazione dell'art. 72, quarto comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, modificato con l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133.

 

          Art. 51. Esecuzione della procedura.

     All'atto dell'arrivo a destinazione della merce, l'impresa autorizzata può procedere alla rimozione degli eventuali sigilli che assicurano ai fini doganali l'identità e l'integrità dei colli, contenitori o veicoli. Qualora risultino manomissioni di tali sigilli od altre irregolarità ovvero vi siano dubbi circa la conformità delle merci a quelle per le quali è stata accordata l'autorizzazione ovvero sussistano differenze rispetto al documento cauzionale od a quello di trasporto, l'impresa è tenuta ad informarne immediatamente la dogana e ad astenersi, fino all'intervento di questa, da ogni altra manipolazione del carico. In caso diverso, l'impresa prende in carico la merce, subentrando con ciò al vettore od allo speditore negli obblighi da questo assunti verso la dogana.

     Resta in ogni caso salva la facoltà della dogana di intervenire all'atto dell'arrivo delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisata dell'intervento della dogana, l'impresa deve astenersi da ogni manomissione o manipolazione del carico.

     La dogana può altresì procedere a saltuari controlli delle scritture e delle contabilità nonché eseguire, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento, dei quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti dell'impresa diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci introdotte.

     Le indennità e le altre spese per l'effettuazione dei controlli da parte dei funzionari doganali nei luoghi dove si trovano le merci, le scritture e le contabilità sono poste a carico dell'impresa autorizzata.

     Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le modalità di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme necessarie per l'esecuzione della procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente fissate in seno agli organi delle Comunità europee.

 

          Art. 52. Estrazione di merci dai magazzini doganali privati.

     La procedura di cui agli articoli 50 e 51 è applicabile anche per le operazioni di importazione definitiva o temporanea di merci estratte da magazzini doganali privati, compresi quelli gestiti in regime di magazzini generali, quando nei magazzini medesimi è consentita l'introduzione di merci con analoga procedura, a norma dell'art. 50, penultimo comma, lettera c).

 

Sezione 2ª

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LE OPERAZIONI DOGANALI

RELATIVE A MERCI SPEDITE ALL'ESTERO

 

          Art. 53. Imprese autorizzate.

     Le imprese industriali e commerciali che effettuano frequenti spedizioni all'estero di determinate merci in esportazione o riesportazione possono essere autorizzate a provvedere direttamente a tali spedizioni, prescindendo dalla presentazione della dichiarazione doganale e delle merci alla dogana del luogo di partenza.

     Il controllo sulle singole spedizioni effettuate è eseguito periodicamente attraverso l'esame delle scritture e delle contabilità aziendali, che l'impresa è tenuta a mettere a disposizione degli organi doganali, ovvero attraverso apposite contabilità richieste dagli organi medesimi.

     Si osservano le disposizioni di cui all'art. 50, commi quarto e quinto.

 

          Art. 54. Esecuzione della procedura.

     I documenti doganali che devono scortare le singole spedizioni sono redatti, nel numero prescritto di esemplari, direttamente dall'impresa autorizzata mediante l'uso di modelli previamente vidimati e numerati dalla dogana, a rigoroso rendiconto. Su tali modelli al momento della spedizione delle merci, l'imprenditore autorizzato compila la dichiarazione doganale, la sottoscrive e vi appone lo speciale timbro ufficiale all'uopo fornito dall'amministrazione a spese dell'imprenditore medesimo; la dichiarazione è poi perfezionata mediante registrazione in apposito registro a rigoroso rendiconto fornito dalla dogana; essa vale quale documento doganale, emesso sotto la responsabilità dell'impresa. Uno degli esemplari del documento deve essere fatto pervenire entro il più breve tempo possibile alla dogana per gli ulteriori adempimenti di competenza.

     La data di spedizione della merce risultante dal documento emesso dall'imprenditore è considerata ad ogni effetto come data di accettazione della dichiarazione doganale.

     Resta in ogni caso salva la facoltà della dogana di intervenire all'atto della partenza delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisata dell'intervento della dogana, l'impresa deve astenersi dal dare corso alla partenza.

     La dogana può altresì procedere a saltuari controlli delle scritture e delle contabilità nonché eseguire, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei quantitativi di materie prime introdotte, dei coefficienti di rendimento e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti dell'impresa diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci spedite.

     Per l'effettuazione dei controlli predetti, si osservano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 51.

     Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le modalità di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme per l'esecuzione della procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente fissate in seno agli organi delle Comunità europee.

 

          Art. 55. Altre facilitazioni per le operazioni di esportazione o riesportazione.

     L'amministrazione doganale può consentire che, quando le merci devono formare oggetto di dichiarazione di esportazione o riesportazione, tale dichiarazione sia armonizzata od unificata con altro documento doganale, commerciale o di trasporto, riconosciuto valido per l'uscita della merce dallo Stato. Può altresì consentire che, in luogo della dichiarazione per ciascuna spedizione, sia presentata periodicamente una dichiarazione doganale riepilogativa delle spedizioni effettuate.

 

Sezione 3ª

MISURE PER FAVORIRE LO SCORRIMENTO DEI TRAFFICI, DA E PER L'ESTERO

 

          Art. 56. Merci vincolate a documento di trasporto internazionale.

     Il Ministro per le finanze può consentire che all'entrata nel territorio doganale di merci scortate da documento di trasporto internazionale si prescinda dall'espletamento degli adempimenti e delle formalità doganali di confine, compresi quelli di competenza della guardia di finanza, e che le merci stesse siano direttamente inoltrate all'ufficio doganale della località di destinazione indicata nel documento medesimo. In tali casi detto documento è riconosciuto valido quale documento doganale.

     Il Ministro per le finanze può altresì consentire che all'uscita dal territorio doganale di merci scortate da documento di trasporto internazionale e prescinda dall'espletamento degli anzidetti adempimenti e formalità.

     Sono ammessi alle facilitazioni previste nei precedenti commi anche i trasporti relativi a merci destinate alle imprese di cui all'art. 50 ovvero a merci spedite dalle imprese di cui all'art. 53.

     Nei casi considerati nei precedenti commi l'esito doganale del trasporto è accertato sulla base delle scritture delle aziende di trasporto, tenute anche presenti le condizioni e modalità stabilite in seno agli organi delle Comunità europee o in altra sede internazionale. E' fatta salva in ogni caso la facoltà degli organi finanziari di eseguire controlli diretti sulle merci nel corso del trasporto, qualora sussistano sospetti di irregolarità o di abusi.

     In caso di irregolarità verificatesi nel corso del trasporto e semprechè non si rendano applicabili le disposizioni dell'art. 4-bis della legge 25 settembre 1940, n. 1424, il vettore risponde del pagamento dei diritti doganali gravanti sulla merce mancante, accertati e liquidati secondo il trattamento proprio della merce stessa, determinato in base agli elementi rilevabili dai documenti di trasporto o commerciali e con riferimento alla data in cui l'irregolarità si è verificata; ove non sia possibile accertare tale data, i diritti doganali sono liquidati con riferimento alla data in cui l'irregolarità è stata constatata. E' fatta salva la contestazione di eventuali violazioni accertate.

     Possono essere escluse dalle predette facilitazioni determinate merci per fini di tutela degli interessi erariali ovvero per motivi di carattere militare, sanitario, fitopatologico, di pubblica sicurezza o di tutela del patrimonio artistico.

 

          Art. 57. Contestazioni fra le dogane e le amministrazioni delle ferrovie e delle poste.

     In caso di mancato arrivo a destinazione delle merci spedite sotto vincolo doganale, a cura dell'amministrazione ferroviaria o di quella postale, da un punto all'altro del territorio doganale ovvero in caso di differenze di quantità o qualità riscontrate all'arrivo a destinazione di dette merci, la dogana competente ne informa immediatamente l'amministrazione interessata ai fini del recupero dei relativi diritti doganali. Qualora a tal riguardo insorgano contestazioni è redatto apposito verbale che, sottoscritto dai funzionari delle due parti, viene rimesso, unitamente ai documenti relativi alla spedizione, alla commissione istituita con il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 408, per quanto concerne l'amministrazione ferroviaria, od alla commissione istituita con il decreto ministeriale 18 febbraio 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 29 maggio 1964, e successive modificazioni e proroghe, per quanto concerne l'amministrazione postale.

     Compete alle commissioni predette:

     a) di accordare sanatoria a favore dell'amministrazione ferroviaria o di quella postale per i diritti in contestazione quando sussistano elementi dai quali possa fondatamente dedursi che l'irregolarità non si sia effettivamente verificata o che non vi sia stata una immissione in consumo nel territorio doganale delle merci mancanti;

     b) di determinare gli elementi per l'accertamento dei diritti doganali dovuti dall'amministrazione ferroviaria o da quella postale qualora quelli rilevabili dai documenti doganali, di trasporto o commerciali non siano stati dalla dogana ritenuti sufficienti;

     c) di esaminare e decidere ogni altra questione concernente addebiti a carico dell'amministrazione ferroviaria o di quella postale di diritti doganali relativi a merci spedite per conto di terzi.

     Per le irregolarità indicate nel primo comma non sono applicabili penalità a carico dell'amministrazione ferroviaria o di quella postale.

 

          Art. 58. Sdoganamento di merci in arrivo.

     Le dogane possono consentire che le dichiarazioni degli operatori rivolte a dare una destinazione doganale alle merci in arrivo siano presentate prima dell'arrivo stesso, al fine di rendere possibile l'espletamento anticipato delle operazioni preliminari di accertamento sulla base delle segnalazioni meccanografiche o delle documentazioni già pervenute e di permettere, appena giunte le merci, l'immediata separazione di quelle che i funzionari incaricati intendono sottoporre alla visita doganale.

     Resta fermo che all'accettazione formale delle dichiarazioni a tutti gli effetti di legge si procederà soltanto dopo l'arrivo della merce.

 

          Art. 59. Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite per via di mare.

     La dogana ha facoltà di consentire che le operazioni doganali relative a merci di ogni specie giunte o spedite per via di mare possano essere eseguite a bordo della nave, rispettivamente prima dello sbarco, o dopo l'imbarco, quando ricorrano le seguenti condizioni:

     a) il carico della nave o di ciascun serbatoio o stiva sia costituito da merce di unica qualità e di facile riconoscimento;

     b) sussistano elementi dai quali possa fondatamente dedursi che la quantità di merce contenuta nella nave od in ciascun serbatoio o stiva corrisponda a quella risultante dai documenti relativi al carico.

     L'operazione a bordo della nave può essere effettuata anche quando per il riconoscimento della merce occorra procedere all'analisi di campioni di essa; in tali casi rendesi applicabile la disposizione dell'art. 107, terzo comma.

     Le merci estere nazionalizzate a bordo della nave, anche se di bandiera straniera, anzichè essere sbarcate possono proseguire con la medesima nave per altri porti dello Stato sotto osservanza delle disposizioni prescritte per il cabotaggio. Le eventuali eccedenze riscontrate nel porto di sbarco sono considerate merci estere; per esse devono essere pagati i relativi diritti doganali, fatta salva l'applicazione di penalità, ove ne ricorrano gli estremi.

 

          Art. 60. Centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

     Il Ministro per le finanze può autorizzare enti pubblici e privati ad istituire e gestire in località interne di notevole importanza ai fini dei traffici con l'estero speciali centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

     Salvo quanto previsto nell'art. 56, lo stesso Ministro ha facoltà di consentire che, qualora sia possibile adottare adeguate misure a tutela degli interessi fiscali, per i trasporti in entrata diretti ai centri predetti e per quelli in uscita provenienti da tali centri si prescinda, all'atto dell'attraversamento della linea doganale, dagli adempimenti e formalità doganali di confine, compresi quelli di competenza della guardia di finanza, e che tali adempimenti e formalità siano espletati a cura degli organi doganali funzionanti presso i centri medesimi.

 

          Art. 61. Merci estere spedite da una dogana all'altra - Trasporto effettuato in parte per via marittima.

     Le merci estere spedite da una dogana all'altra, nei casi in cui il trasporto avviene in parte per via di mare, possono essere scortate per l'intero percorso da una unica bolletta di cauzione o documento equipollente, prescindendosi dalla emissione di documenti doganali relativamente al tratto marittimo, purchè la garanzia prestata dallo speditore sia valida per l'intero percorso e ricorra altresì una delle seguenti condizioni:

     a) si tratti di merci in colli muniti di sigilli doganali o comunque di merci sicuramente identificabili;

     b) si tratti di merci racchiuse in contenitori rispondenti ai requisiti convenuti in sede internazionale;

     c) si tratti di merci trasportate mediante veicoli stradali o ferroviari che per il tratto di percorso marittimo vengono imbarcati su navi traghetto.

 

          Art. 62. Uscita per via di mare di merci estere in transito.

     Per le merci estere in transito che escono dallo Stato per via di mare si prescinde, all'atto dell'imbarco, dalla emissione del "lasciapassare per merci estere" quando ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo.

 

          Art. 63. Spedizione ad altra dogana di merci giunte per via aerea.

     Le merci giunte dall'estero per via aerea in un aeroporto dello Stato, che siano fatte proseguire con il medesimo o con diverso aeromobile verso altro aeroporto dello Stato sotto il regime cauzionale di cui all'art. 59 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, non sono soggette ad applicazione di piombi o contrassegni doganali od altre misure cautelative quando il condizionamento dei relativi colli sia tale da rendere evidenti eventuali manomissioni.

     Qualora i colli predetti dal primo o dal secondo aeroporto debbano proseguire per via di terra, il veicolo che li trasporta deve essere assicurato con sigilli doganali ovvero deve essere scortato da militari della guardia di finanza fino alla dogana di destinazione.

     Le precedenti disposizioni si applicano solo per le spedizioni effettuate da imprese esercenti servizi regolari di trasporto aereo di linea.

     L'amministrazione può stabilire che per le spedizioni predette, in luogo della emissione delle bollette di cauzione, siano utilizzati altri documenti, resi validi come bollette di cauzione.

 

          Art. 64. Vendita di prodotti allo stato estero ai viaggiatori in uscita dallo Stato.

     Le amministrazioni, gli enti e le imprese esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade ed autostrade o loro concessionari possono essere autorizzati ad istituire e gestire, rispettivamente nell'ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine ed in prossimità dei transiti internazionali stradali ed autostradali, speciali negozi per la vendita ai viaggiatori in uscita dallo Stato di prodotti allo stato estero in esenzione di tributi, destinati ad essere usati o consumati fuori del territorio doganale.

     L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle finanze, che stabilisce di volta in volta le modalità di gestione dello spaccio; il rilascio è subordinato alla condizione che il servizio possa svolgersi senza pregiudizio per gli interessi fiscali e senza intralcio allo scorrimento del traffico.

 

          Art. 65. Sbarco temporaneo di dotazioni di bordo dalle navi e dagli aeromobili.

     Il Ministero delle finanze può stabilire, anche in deroga alle disposizioni in materia di temporanea importazione, procedure semplificate per agevolare lo sbarco temporaneo dalle navi e dagli aeromobili di dotazioni di bordo destinate ad essere riparate o revisionate.

 

          Art. 66. Temporanea esportazione e reimportazione di materiali di volo costituenti scorte presso scali esteri.

     Per le operazioni di temporanea esportazione relative ai materiali di volo di ogni genere che le imprese italiane assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea spediscono per via aerea allo scopo di costituire scorte presso gli scali esteri e per le successive operazioni di reimportazione può prescindersi dalla emissione di documenti doganali. In tali casi sono dalla dogana riconosciute valide, ai fini dell'imbarco del materiale predetto sugli aeromobili adibiti alla spedizione e dello sbarco di esso al rientro, le relative lettere di vettura aerea.

     Le disposizioni del precedente comma sono applicabili a condizione che attraverso il controllo delle scritture tenute dalle imprese interessate sia sempre possibile seguire il movimento del materiale.

 

          Art. 67. Spedizione di merci in "esenzione da visita".

     La bolletta di cauzione di cui all'art. 59 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, può essere rilasciata cumulativamente per merci varie, in colli o alla rinfusa, raggruppate entro contenitori o veicoli di ogni genere.

     In tali casi si prescinde dall'esigere che le merci siano confezionate e contrassegnate nei modi indicati nel primo comma del predetto articolo, purchè sia possibile assicurare l'identità delle merci stesse mediante applicazione di sigilli alle aperture dei contenitori o dei veicoli ovvero mediante altri mezzi.

 

          Art. 68. Disposizioni in materia di manifesti delle navi e degli aeromobili.

     Nel manifesto del carico di cui all'art. 37 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, può prescindersi dall'indicare il numero dei colli relativi a merce di unica qualità costituente in tutto od in parte il carico della nave, quando sia indicata la quantità complessiva di detta merce in peso od in volume, a seconda della specie, e purchè non si tratti di colli chiusi a macchina o comunque sigillati. In tali casi la merce è considerata "alla rinfusa" agli effetti dell'applicazione dell'art. 117 della citata legge doganale.

     Le disposizioni della legge doganale predetta concernenti l'obbligo per i capitani delle navi di compilare e presentare il manifesto di partenza ed il manifesto delle merci arrivate non sono applicabili nei confronti delle navi da diporto e militari, sia italiane sia straniere, nonché nei confronti delle barche da pesca e delle navi adibite a trasporto in cabotaggio di merci diverse dai generi di monopolio.

     Le disposizioni della ripetuta legge doganale concernenti l'obbligo per i comandanti degli aeromobili di compilare e presentare il manifesto del carico ed il manifesto di partenza non sono applicabili nei confronti degli aeromobili militari e da turismo, sia italiani sia stranieri, nonché nei confronti degli aeromobili delle imprese italiane e straniere esercenti servizi regolari di trasporto aereo di linea.

     Le merci giunte con le navi e con gli aeromobili che in base ai precedenti commi secondo e terzo non sono soggetti agli obblighi in materia di manifesti restano tuttavia sottoposte alla disciplina della dichiarazione sommaria stabilita con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1134.

 

          Art. 69. Disposizioni in materia di temporanea custodia delle merci arrivate e di deposito doganale.

     In deroga a quanto previsto dall'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1134, le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate a gestire magazzini o recinti di temporanea custodia anche in luoghi non soggetti a vigilanza finanziaria, qualora la sorveglianza sia assicurata da altri organi di polizia.

     L'autorizzazione di cui all'art. 4, primo comma, del decreto predetto può essere rilasciata anche ad enti ed imprese che non siano riconosciuti di notoria solvibilità, quando detti enti ed imprese per i diritti gravanti sulle merci introdotte nel magazzino o recinto di temporanea custodia si impegnino a prestare una cauzione in uno dei modi indicati nell'art. 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, ovvero quando il magazzino o recinto per il quale viene richiesta l'autorizzazione sia ubicato nell'ambito degli spazi doganali.

     Agli effetti del rilascio dell'autorizzazione richiamata nel precedente comma, sono in ogni caso da considerare di notoria solvibilità gli enti ed imprese esercenti ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, magazzini generali e depositi franchi nonché le società italiane a partecipazione statale per la navigazione marittima ed aerea.

     Il capo del compartimento doganale può, quando ricorrano giustificati motivi, stabilire che le verifiche ordinarie di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1134, siano in determinati magazzini o recinti di temporanea custodia eseguite, anzichè ogni sei mesi, ad intervalli di tempo maggiori ovvero sulla sola base delle scritture e delle contabilità tenute dai rispettivi gestori.

     Le merci ammesse al deposito doganale a norma delle disposizioni del titolo quinto della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, possono essere custodite anche in aree recintate, coperte o scoperte, quando la dogana ritenga che non ne derivi pregiudizio per gli interessi erariali.

     Particolari procedure, anche in deroga a quelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1134, possono essere disposte dai capi delle circoscrizioni doganali in materia di temporanea custodia nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali dei bagagli dei viaggiatori provenienti dall'estero.

 

Sezione 4ª

ALTRE SEMPLIFICAZIONI

 

          Art. 70. Riconoscimento delle attestazioni rilasciate da autorità estere.

     Il Ministro delle finanze, può, in via generale, consentire che:

     a) l'uscita delle merci dal territorio doganale possa essere provata, agli effetti doganali, anche per mezzo di attestazioni e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere, ovvero per mezzo di idonei documenti di trasporto internazionale;

     b) alle attestazioni apposte da autorità estere sui documenti doganali emessi a scorta di merci introdotte nel territorio doganale sia riconosciuta, a condizione di reciprocità, la medesima efficacia attribuita alle analoghe attestazioni apposte dalle dogane italiane sui documenti relativi alla spedizione di merci estere da una ad altra dogana.

 

          Art. 71. Abolizione di formalità doganali per le spedizioni in cabotaggio.

     Il Ministero delle finanze può, in via generale, disporre l'eliminazione delle formalità doganali relative alla spedizione di merci nazionali o nazionalizzate in cabotaggio nei casi in cui, in rapporto alla qualità delle merci stesse, al mezzo di trasporto adoperato o ad altre circostanze, possa ritenersi che non ricorrano pericoli di frode.

     Per effetto di quanto previsto dall'art. 91 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, la precedente disposizione è applicabile anche alla spedizione di merci nazionali e nazionalizzate per via aerea da un punto all'altro del territorio dello Stato.

 

Capo III

RISPEDIZIONE ALL'ESTERO O DISTRUZIONE DI MERCI IMPORTATE

 

          Art. 72. Casi nei quali è ammessa la rispedizione all'estero o la distruzione di merci importate.

     Il capo della circoscrizione doganale può autorizzare la rispedizione all'estero o la distruzione sotto vigilanza doganale di merci definitivamente importate quando ne sia fatta richiesta dall'intestatario della relativa bolletta e purchè ricorra una delle seguenti circostanze, accertata successivamente all'operazione stessa:

     a) quando la merce o parte di essa sia riconosciuta difettosa o comunque non conforme alle pattuizioni;

     b) quando la merce o parte di essa risulti avariata;

     c) quando sopravvenute disposizioni vietino l'utilizzazione della merce o ne limitino notevolmente la disponibilità;

     d) quando, prima che la merce sia stata pagata al fornitore all'estero, intervenga una variazione della parità ufficiale del cambio monetario dalla quale derivi per l'importatore il pagamento al fornitore predetto di una somma in lire italiane superiore di almeno il venti per cento rispetto a quella che sarebbe stata dovuta secondo il rapporto di cambio vigente al momento della importazione definitiva;

     e) quando per la merce importata con sospensione del pagamento dei diritti doganali o di una parte di essi, in vista della concessione di agevolazioni fiscali, tali agevolazioni siano state rifiutate;

     f) quando per la merce importata con agevolazioni fiscali in quanto destinata ad un determinato uso od impiego, fatti sopravvenuti e non imputabili all'importatore rendano impossibile l'impiego nell'uso agevolato previsto;

     g) quando sussistano altri particolari motivi che siano tali da rendere impossibile o non conveniente l'utilizzazione della merce e dipendano da fatti sopravvenuti e non imputabili all'importatore.

     Sono fatti salvi, per quanto concerne i casi contemplati nella lettera f), i maggiori benefici concedibili in base all'art. 1, terzo comma, della legge 27 giugno 1966, n. 514.

 

          Art. 73. Modalità e condizioni per ottenere l'agevolazione.

     La domanda per ottenere l'autorizzazione alla rispedizione all'estero od alla distruzione sotto vigilanza doganale di merce importata deve essere presentata per il tramite della dogana presso la quale è stata eseguita l'importazione, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data del rilascio della merce alla libera disponibilità dell'operatore e comunque non oltre sei mesi dalla data di arrivo della merce stessa nel territorio doganale. All'atto della presentazione della domanda la merce deve essere posta a disposizione della dogana.

     L'accoglimento della domanda è subordinato alle seguenti condizioni:

     a) che sia riconosciuta in modo indubbio l'identità della merce per la quale viene richiesta l'agevolazione con quella precedentemente importata;

     b) che non si tratti di merce di origine nazionale precedentemente esportata in via definitiva;

     c) che la merce non sia stata ancora utilizzata, a meno che l'inizio dell'utilizzazione non si sia reso necessario per poter constatare l'esistenza del motivo che giustifica la richiesta;

     d) che, per quanto concerne i casi rientranti nelle lettere a) e b) dell'art. 72, la parte dimostri che la difettosità o la non conformità alle pattuizioni ovvero l'avaria della merce già sussistevano al momento della accettazione della dichiarazione di importazione definitiva e che il prezzo di acquisto della merce stessa comparato a quello di prodotti similari, non era tale da far ragionevolmente presumere che essa sarebbe stata, in tutto od in parte, difettosa, avariata od invendibile.

 

          Art. 74. Effetti della rispedizione all'estero o della distruzione.

     In ordine alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla rispedizione od alla distruzione sotto vigilanza doganale di merce importata il capo della circoscrizione doganale decide con provvedimento motivato; detto provvedimento deve essere notificato all'interessato, per il tramite della competente dogana, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda stessa.

     Se la domanda è accolta, la rispedizione all'estero o la distruzione sotto vigilanza doganale deve avvenire, a cura ed a spese dell'importatore, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento. L'avvenuta rispedizione o distruzione entro il predetto termine comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione ed il rimborso di quelli già pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per servizi resi.

     Qualora, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 72, la rispedizione all'estero o la distruzione riguardi solo una parte della merce importata, la dogana, per la parte di merce che l'interessato intende mantenere vincolata all'importazione, procede ad una nuova liquidazione dei diritti dovuti, eventualmente previa rideterminazione della classifica doganale con riferimento alla data di accettazione della dichiarazione di importazione definitiva relativa all'intera quantità di merce od al prodotto completo. In tal caso, lo sgravio od il rimborso è limitato alla differenza fra i diritti liquidati all'atto dell'importazione definitiva e quelli risultanti dalla nuova liquidazione.

     Non può essere autorizzata la rispedizione o la distruzione parziale qualora la parte di merce residua risulti, a seguito della nuova classificazione doganale, di vietata importazione in base alle vigenti disposizioni sui divieti economici od in base ad altre disposizioni.

     La rispedizione all'estero e la distruzione sotto vigilanza doganale della merce importata non comportano l'estinzione delle eventuali violazioni connesse con l'importazione.

     Gli avanzi che dovessero residuare dalla distruzione possono essere rispediti all'estero ovvero essere immessi in consumo previo assoggettamento al trattamento fiscale loro proprio, secondo la specie, applicabile nel giorno della distruzione.

 

          Art. 75. Rispedizione all'estero o distruzione sotto vigilanza doganale di merci relative ad operazioni di importazione definitiva non perfezionate.

     La rispedizione all'estero o la distruzione sotto vigilanza doganale può essere richiesta dall'importatore anche prima della registrazione della dichiarazione di importazione definitiva, qualora egli abbia già accertata l'esistenza o la sopravvenienza di una delle circostanze indicate nell'art. 72.

     Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 73 e74.

 

          Art. 76. Ricorsi.

     Avverso il mancato accoglimento da parte del capo della circoscrizione doganale della domanda di rispedizione all'estero o di distruzione sotto vigilanza doganale di merci importate, l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla notifica del relativo provvedimento ovvero dalla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 74, al capo del compartimento doganale, che decide in via definitiva con provvedimento motivato.

 

Capo IV

TRATTAMENTO DELLE MERCI ABBANDONATE

 

          Art. 77. Merci estere cadute in abbandono.

     Le merci estere cadute in abbandono durante la giacenza nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti dagli enti ed imprese autorizzati possono essere assoggettate, a seguito di dichiarazione presentata dal gestore del magazzino o recinto in sostituzione del proprietario delle merci stesse, al regime del deposito doganale privato.

     La dichiarazione deve essere presentata entro dieci giorni dalla caduta in abbandono o, nei casi indicati nel secondo comma dell'art. 80, entro il più breve termine fissato dal capo della dogana; le merci in tal modo assoggettate al regime del deposito perdono, agli effetti doganali, la condizione di merci abbandonate. Trascorso inutilmente il predetto termine, la dogana iscrive le merci in apposito registro.

     Nel medesimo registro indicato nel precedente comma vengono iscritte le merci estere cadute in abbandono durante la giacenza nei magazzini di temporanea custodia gestiti dalla dogana e quelle non ritirate dai depositi di diretta custodia della dogana entro il prescritto termine.

 

          Art. 78. Merci nazionali e nazionalizzate cadute in abbandono.

     Le merci nazionali e nazionalizzate cadute in abbandono sono prese in carico dalla dogana in apposito registro. Tuttavia, quelle giacenti nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti da enti ed imprese autorizzati perdono, agli effetti doganali, la condizione di merci abbandonate se la dogana dichiara di non vantare sulle merci stesse ragioni di credito per tributi e spese; in tal caso all'esito di dette merci provvede il gestore del magazzino o recinto secondo le norme del codice civile o di leggi speciali.

 

          Art. 79. Ricognizione delle merci abbandonate.

     Ai fini dell'iscrizione nei registri di cui ai precedentiarticoli 77 e78 la dogana procede alla ricognizione della merce, verificandone la quantità e la qualità ed effettuandone provvisoriamente una stima sommaria. Tali operazioni, in assenza del proprietario, sono eseguite alla presenza di due testimoni estranei all'amministrazione finanziaria e, se le merci non si trovano presso la dogana, del depositario o di un suo rappresentante.

     Fino al momento dell'esito di cui all'art. 80, le merci cadute in abbandono durante la giacenza nei magazzini o recinti gestiti dagli enti ed imprese autorizzati restano in consegna ai magazzini o recinti medesimi, senza che la dogana sia tenuta a rispondere di perdite od avarie ed a sostenere le relative spese di custodia.

 

          Art. 80. Esito delle merci abbandonate.

     All'esito delle merci iscritte nei registri di cui all'art. 77 provvede il ricevitore della dogana che le ha in carico. Ove se ne ravvisi l'opportunità, esse possono essere concentrate presso altre dogane, che le assumono in carico.

     Il capo della circoscrizione doganale nella quale è compresa la dogana che ha in carico le merci può disporre che, anche prima della scadenza del normale termine di un mese dalla caduta in abbandono, le merci stesse:

     a) siano cedute subito e gratuitamente ad istituti aventi scopi di assistenza e beneficenza, in esenzione dai diritti doganali e col vincolo della destinazione agli scopi predetti, quando si tratti di merci deperibili di esigua quantità o di scarso valore commerciale;

     b) siano vendute a trattativa privata, quando si tratti di merci deperibili non rientranti nella precedente lettera a) o di merci il cui limitato valore commerciale non consentirebbe il recupero delle spese di custodia ove questa fosse ulteriormente protratta, ovvero quando sussistano altri fondati motivi di urgenza;

     c) siano immediatamente distrutte, prescindendosi dal tentarne la vendita, quando si tratti di merci che in sede di stima sommaria siano state riconosciute prive di valore commerciale ovvero quando ricorrano particolari motivi di necessità o convenienza.

     Per le merci giacenti nei magazzini o recinti gestiti dagli enti ed imprese autorizzati, i provvedimenti di cui alle lettere a) e c) del presente comma possono essere adottati solo con il consenso del gestore.

     All'infuori dei casi indicati nel secondo comma, le merci sono vendute mediante pubblico incanto o licitazione privata, a scelta del ricevitore, e sono offerte per singoli oggetti oppure a lotti, secondo la convenienza. La vendita può essere affidata ad un istituto di vendite giudiziarie, autorizzato ai sensi dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il quale, ove lo ritenga necessario, ha facoltà di asportare le merci dai locali in cui sono depositate, previa prestazione di idonea cauzione.

 

          Art. 81. Procedimenti per la vendita delle merci abbandonate.

     Prima della vendita, la dogana provvede alla stima definitiva delle merci, che costituirà il prezzo base.

     Quando la vendita è effettuata al pubblico incanto il relativo avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della gara, deve essere, almeno dieci giorni prima della gara stessa, affisso nell'albo della sede della dogana e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia; ove ne ravvisi l'opportunità, il capo della dogana può disporre che all'avviso per il pubblico incanto sia data maggiore diffusione. Quando la vendita è effettuata mediante licitazione privata, il relativo invito, contenente le medesime indicazioni, deve essere diramato ad almeno cinque ditte che possano avere interesse alla gara.

     Sia nell'avviso che nell'invito devono essere anche indicati, per ciascun oggetto o per ciascun lotto, il prezzo base e l'ammontare dei diritti doganali dovuti in base alle norme di cui al primo comma dell'art. 83; deve altresì esservi fatta menzione degli eventuali ulteriori adempimenti necessari ai fini della nazionalizzazione.

     Le merci che dopo un primo esperimento di pubblico incanto o di licitazione privata rimangono invendute sono messe in vendita con una successiva gara al migliore offerente, prescindendosi dal prezzo base.

 

          Art. 82. Svolgimento delle gare - Verbali di aggiudicazione e contratti di vendita.

     Le gare sono presiedute dal ricevitore della dogana o da un funzionario da lui delegato. Alla fine di ciascuna gara deve essere redatto, a cura del funzionario della dogana designato quale ufficiale rogante, un processo verbale, nel quale si descrivono le operazioni fatte. Detto verbale deve essere sottoscritto dal ricevitore o dal funzionario delegato, dall'eventuale aggiudicatario, se è presente, da due testimoni e dall'ufficiale rogante.

     Nei casi in cui la vendita è affidata ad istituti autorizzati, si osservano, per quanto concerne la presidenza della gara e la redazione ed autenticazione del processo verbale, le norme che disciplinano le vendite eseguite da tali istituti.

     I verbali di aggiudicazione relativi alle vendite mediante pubblico incanto o licitazione privata ed i contratti di vendita stipulati a seguito di trattativa privata sono immediatamente esecutivi. Copia di essi è trasmessa alla intendenza di finanza per i riscontri di competenza.

 

          Art. 83. Esecuzione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti di vendita.

     Le merci estere ed assimilate sono vendute allo stato estero; qualora l'acquirente intenda rispedirle direttamente all'estero ovvero dare ad esse una destinazione doganale diversa dalla importazione definitiva è tenuto a presentare, all'atto del perfezionamento della vendita, la relativa dichiarazione doganale. In mancanza di tale dichiarazione e semprechè non ne sia vietata l'importazione, le merci predette si intendono dall'acquirente destinate al consumo nel territorio doganale e per esse la dogana riscuote d'ufficio, all'atto del perfezionamento della vendita, i relativi diritti doganali, calcolati sulla base delle aliquote vigenti al momento del perfezionamento stesso e commisurati al valore di stima definitiva accertato ai sensi del primo comma dell'art. 81.

     La somma ricavata dalla vendita, esclusi i diritti doganali riscossi ai sensi dal precedente comma, è destinata in primo luogo al recupero delle spese di custodia di pertinenza della dogana e di quelle sostenute per la vendita. La parte residua viene assunta in deposito dalla dogana e resta a disposizione degli aventi diritto, i quali possono richiederne lo svincolo, a pena di decadenza, non oltre due anni dalla vendita; trascorso inutilmente tale termine, la somma viene introitata dalla dogana a titolo definitivo.

     Le merci rimaste invendute devono di regola essere distrutte, salvo che il capo della dogana non ritenga di disporne la gratuita cessione a norma del secondo comma, lettera a), dell'art. 80.

     Fino a che non sia avvenuta la cessione, la distruzione o la vendita, gli aventi diritto possono ottenere la disponibilità delle merci presentando una dichiarazione diretta a conferire ad esse una destinazione doganale consentita, previo pagamento delle spese di custodia di pertinenza della dogana e di quelle sostenute per la vendita, nonché dei diritti doganali calcolati ai sensi del primo comma, in caso di destinazione al consumo nel territorio doganale.

     Nei confronti dell'avente diritto che ottiene lo svincolo della somma residua di cui al secondo comma ovvero il recupero della disponibilità della merce è contestata la violazione relativa alla mancata presentazione, entro il prescritto termine, della dichiarazione di destinazione doganale.

 

Titolo III

TRATTAMENTI DOGANALI E FISCALI PARTICOLARI

 

Capo I

DISCIPLINA DI DETERMINATI PRODOTTI DI ORIGINE ITALIANA

 

          Art. 84. Prodotti dei territori extradoganali e della piattaforma continentale.

     Agli effetti doganali i prodotti del suolo, della pastorizia, dell'allevamento e delle attività estrattive ottenuti nei territori extradoganali elencati nel quarto comma dell'art. 2del presente decreto, anche se trasformati o lavorati nei territori stessi, nonché quelli ottenuti dallo sfruttamento della piattaforma continentale di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerati prodotti ottenuti nel territorio doganale.

     Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabilite le condizioni e le modalità da osservarsi per l'applicazione del precedente comma, dirette ad impedire che corrispondenti prodotti esteri possano essere introdotti dai territori extradoganali o dalla piattaforma continentale nel territorio doganale senza l'assolvimento degli oneri doganali.

     Sono fatte salve, relativamente ai prodotti diversi da quelli indicati nel primo comma, le disposizioni di leggi speciali che prevedono agevolazioni fiscali per l'immissione in consumo nel territorio doganale di prodotti ottenuti in territori extradoganali.

 

Capo II

PROVVISTE E DOTAZIONI DI BORDO DELLE NAVI, DEGLI AEROMOBILI, DEI TRENI INTERNAZIONALI E DEI VEICOLI STRADALI A MOTORE

 

Sezione 1ª

PROVVISTE DI BORDO DELLE NAVI E DEGLI AEROMOBILI

 

          Art. 85. Generi costituenti provviste di bordo delle navi e degli aeromobili.

     Agli effetti doganali costituiscono provviste di bordo delle navi e degli aeromobili i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare:

     a) il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l'equipaggio e dei passeggeri;

     b) l'alimentazione degli organi di propulsione della nave o dell'aeromobile ed il funzionamento degli altri macchinari ed apparati di bordo;

     c) la manutenzione e la riparazione della nave o dell'aeromobile nonché delle relative dotazioni di bordo;

     d) la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate.

 

          Art. 86. Provviste di bordo esistenti sulle navi in arrivo.

     Le provviste di bordo estere esistenti sulle navi italiane e straniere al loro arrivo in un porto o rada od altro punto di approdo marittimo dello Stato possono essere consumate a bordo, in esenzione da diritti doganali, durante la permanenza in detto porto, rada o punto di approdo. Per le provviste di origine nazionale si prescinde altresì dal recupero dei diritti restituiti od abbuonati all'atto della esportazione.

     Ferma restando l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono escluse dalle predette agevolazioni le provviste consumate:

     a) sulle navi italiane militari e da diporto durante l'intero periodo di sosta;

     b) sulle navi italiane non comprese nella lettera a), nel periodo in cui si trovino in disarmo ovvero nel periodo eccedente le quarantotto ore durante il quale si trovino in bacini, officine o cantieri per riparazioni o siano ferme per motivi non attinenti alla normale attività di trasporto.

 

          Art. 87. Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sulle navi.

     I generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordati sulle navi in partenza dai porti dello Stato si considerano usciti in transito o riesportazione se esteri ovvero in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati.

     La precedente disposizione è applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori del mare territoriale. E' altresì applicabile alle navi italiane da diporto a condizione che siano abilitate a navigare fuori del mare territoriale e che siano in partenza con diretta destinazione ad un porto estero; in caso di rientro di tali navi da diporto in un porto nazionale senza aver toccato un porto estero, i generi consumati durante la navigazione sono considerati immessi in consumo nel territorio doganale.

     Quando ragioni di sicurezza fiscale lo esigano, per l'imbarco ed il trasbordo di provviste di bordo sulle navi di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate e su quelle di qualsiasi stazza che non siano in diretta partenza per un porto estero il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può, sia in via generale sia limitatamente a determinati generi od a determinati quantitativi di essi, escludere l'applicabilità del disposto di cui al primo comma, ovvero subordinarla all'osservanza di particolari norme o condizioni.

     Le provviste di bordo imbarcate o trasbordate a norma dei precedenti commi possono essere consumate nel porto in esenzione dei diritti doganali, prima della partenza della nave, alle condizioni stabilite nell'art. 86.

     Nei casi in cui la disposizione del primo comma non è applicabile, i generi imbarcati si intendono destinati al consumo nel territorio doganale.

 

          Art. 88. Navi in navigazione nel mare territoriale.

     Agli effetti del consumo delle provviste di bordo estere e di quelle nazionali esportate, le navi italiane e straniere in navigazione nel mare territoriale sono considerate fuori del territorio doganale.

 

          Art. 89. Natanti adibiti a servizi interni.

     La disciplina stabilita nei precedenti articoli 86, 87 e 88 non riguarda i natanti adibiti esclusivamente al servizio nei porti, nelle rade e nelle lagune e quelli adibiti alla navigazione interna.

 

          Art. 90. Provviste di bordo esistenti sugli aeromobili in arrivo.

     Le provviste di bordo estere esistenti sugli aeromobili italiani e stranieri al loro arrivo negli aeroporti dello Stato, esclusi i generi di cui alla lettera a) dell'art. 85, possono essere consumate a bordo, in esenzione da diritti doganali, durante la sosta negli aeroporti predetti. Per le provviste di origine nazionale si prescinde dal recupero dei diritti restituiti od abbuonati all'atto dell'esportazione.

     Ferma restando l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 e successive modificazioni, sono escluse dalle predette agevolazioni le provviste consumate:

     a) sugli aeromobili italiani militari e da turismo nonché su ogni altro aeromobile italiano non adibito al trasporto di passeggeri o merci, durante l'intero periodo di sosta;

     b) sugli aeromobili italiani non compresi nella lettera a), nel periodo in cui siano in disarmo ovvero nel periodo eccedente le quarantotto ore durante il quale si trovino in officine o cantieri per riparazione.

 

          Art. 91. Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sugli aeromobili.

     I generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordati sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti dello Stato si considerano usciti in transito od in riesportazione se esteri ovvero in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati.

     La precedente disposizione è applicabile a condizione che gli aeromobili siano in partenza per un aeroporto estero, ancorchè debbano effettuare, prima di recarsi all'estero, altri scali sul territorio italiano.

     Quando ragioni di sicurezza fiscale lo esigano, il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può, sia in via generale sia limitatamente a determinati generi od a determinati quantitativi di essi, escludere l'applicabilità della disposizione di cui al primo comma per l'imbarco ed il trasbordo di provviste sugli aeromobili che non siano in diretta partenza per un aeroporto estero ovvero subordinarla all'osservanza di particolari norme e condizioni.

     Le provviste di bordo imbarcate o trasbordate a norma dei precedenti commi possono essere consumate od utilizzate nell'aeroporto in esenzione da diritti doganali, prima della partenza dell'aeromobile, alle condizioni stabilite nell'art. 90.

     Nei casi in cui la disposizione del primo comma non è applicabile, i generi imbarcati si intendono al consumo nel territorio doganale.

 

          Art. 92. Aeromobili in navigazione nello spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato.

     Agli effetti del consumo delle provviste di bordo estere e di quelle nazionali esportate, gli aeromobili italiani e stranieri in navigazione nello spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato sono considerati fuori del territorio doganale.

     La precedente disposizione non si applica, per quanto concerne il consumo dei generi di cui all'art. 85, lettera a); agli aeromobili in servizio internazionale di linea nel tratto fra due scali in territorio italiano, quando per tale tratto possono essere accettati nuovi passeggeri in volo interno.

 

          Art. 93. Sbarco di provviste di bordo di origine nazionale.

     Le provviste di bordo di origine nazionale sbarcate dalle navi o dagli aeromobili per l'immissione in consumo nel territorio doganale sono esenti da diritti doganali, salvo il recupero dei diritti restituiti od abbuonati all'atto dell'esportazione.

     Se si tratta di navi od aeromobili non ammessi al trattamento di cui al primo comma di ciascuno degli articoli 87 e 91, lo sbarco delle provviste predette può essere effettuato prescindendo anche dalle formalità doganali.

 

          Art. 94. Provviste di bordo delle navi e degli aeromobili esonerati dall'obbligo del manifesto.

     Il Ministro per le finanze stabilisce le condizioni e le modalità per l'applicazione dei precedenti articoli relativamente alle provviste di bordo delle navi e degli aeromobili ammessi alle agevolazioni previste negli stessi articoli, quando tali navi ed aeromobili siano esonerati dall'obbligo del manifesto.

 

          Art. 95. Navi ed aeromobili stranieri - Reciprocità di trattamento.

     Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può stabilire che le singole agevolazioni previste negli articoli 86 ,87 ,90 e 91 non sono applicabili nei confronti delle navi o degli aeromobili battenti la bandiera di Stati che non accordano nei propri porti o aeroporti uguale trattamento alle navi od agli aeromobili italiani della stessa specie.

 

          Art. 96. Agevolazioni previste da leggi speciali o da accordi internazionali.

     Restano ferme tutte le maggiori agevolazioni in materia di provviste di bordo delle navi e degli aeromobili previste da leggi speciali e da accordi internazionali.

 

          Art. 97. Depositi speciali per provviste di bordo nei porti e negli aeroporti.

     Il capo del compartimento doganale competente può autorizzare le imprese esercenti servizi di trasporto marittimo ed aereo, i provveditori di bordo, comprese le aziende petrolifere, gli enti militari, le amministrazioni e gli enti portuali ed aeroportuali e loro concessionari ad istituire depositi speciali per la custodia delle provviste di bordo estere e nazionali, vincolate all'imbarco sulle navi e sugli aeromobili nei confronti dei quali siano applicabili le disposizioni del primo comma degliarticoli 87 e91.

     Agli effetti doganali, le provviste introdotte nei depositi speciali si considerano uscite dal territorio doganale in transito o riesportazione se estere ed in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzate.

     Nei depositi speciali è consentito procedere allo scondizionamento dei colli, alla preparazione di pasti confezionati, a miscelazioni e ad ogni altra manipolazione richiesta dalle esigenze di bordo.

     Per la gestione dei depositi speciali e per l'imbarco dei generi da essi estratti su navi ed aeromobili si osservano le disposizioni all'uopo stabilite dal Ministero delle finanze, nonché le altre misure che siano disposte dagli organi doganali ai fini della sicurezza fiscale.

 

Sezione 2ª

PROVVISTE DI BORDO DEI TRENI INTERNAZIONALI

E DEI VEICOLI STRADALI A MOTORE

 

          Art. 98. Provviste di bordo dei treni internazionali.

     Agli effetti doganali costituiscono provviste di bordo dei treni internazionali i generi di consumo occorrenti durante il viaggio per assicurare:

     a) il funzionamento di servizi di bar e di ristorante e dei servizi di rivendita istituiti sui treni viaggiatori per le normali esigenze dei passeggeri e del personale viaggiante;

     b) l'alimentazione degli organi di propulsione e degli altri apparati del convoglio;

     c) la manutenzione del materiale rotabile nonché degli organi di propulsione e degli altri apparati;

     d) la conservazione delle merci trasportate.

     Le provviste estere di cui alle lettere b), c) e d), esistenti sui treni internazionali all'atto dell'arrivo nel territorio doganale e contenute nei normali serbatoi direttamente collegati con gli apparati da alimentare possono essere consumate a bordo dei treni medesimi, in esenzione da diritti doganali, durante il successivo percorso nel territorio predetto, fino ad esaurimento. L'agevolazione si estende ai generi di cui alla lettera a) esistenti a bordo solo qualora si tratti di treni sui quali non possono essere accettati nuovi viaggiatori durante il percorso nel territorio doganale.

 

          Art. 99. Provviste di bordo dei veicoli stradali a motore.

     Agli effetti doganali costituiscono provviste di bordo dei veicoli stradali a motore i combustibili, i carburanti ed i lubrificanti occorrenti durante il viaggio per assicurare l'alimentazione del motore medesimo e delle altre apparecchiature del veicolo.

     Le provviste estere esistenti sui veicoli stradali a motore italiani e stranieri all'atto dell'arrivo nel territorio doganale, semprechè siano contenute nei normali serbatoi direttamente collegati con gli organi da alimentare, possono essere consumate in esenzione da diritti doganali, fino ad esaurimento, durante il successivo percorso nel territorio medesimo per le esigenze del veicolo.

 

Sezione 3ª

DOTAZIONE DI BORDO DELLE NAVI, DEGLI AEROMOBILI, DEI TRENI INTERNAZIONALI E DEI VEICOLI STRADALI A MOTORE

 

          Art. 100. Definizione.

     Agli effetti doganali costituiscono dotazioni di bordo delle navi, degli aeromobili, dei treni internazionali e dei veicoli stradali a motore in esercizio i macchinari, gli attrezzi, gli strumenti, i mezzi di salvataggio, le parti di ricambio, gli arredi ed ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata, destinati a servizio od ornamento del mezzo di trasporto.

 

          Art. 101. Regime doganale delle dotazioni di bordo dei veicoli stranieri che entrano nel territorio doganale e di quelli italiani che ne escono.

     Le dotazioni esistenti a bordo dei mezzi di trasporto stranieri e relativi rimorchi che entrano nel territorio doganale e quelle esistenti a bordo degli analoghi veicoli italiani che escono dal territorio predetto sono assoggettate, durante la permanenza rispettivamente nel territorio stesso e fuori di esso, al medesimo regime doganale previsto per il veicolo a servizio od ornamento del quale sono destinate.

 

          Art. 102. Imbarco od installazione di dotazioni a bordo delle navi.

     I prodotti, i macchinari ed i materiali esteri e nazionali che vengono imbarcati od installati nei porti dello Stato su navi in esercizio italiane o straniere adibite alla navigazione marittima di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate e che sono destinati a dotazioni di bordo delle navi medesime sono considerati usciti in transito se esteri ed in esportazione se nazionali o nazionalizzati, a condizione che l'imbarco o l'installazione a bordo avvenga senza intervento di cantieri o di altri assuntori specializzati. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per la marina mercantile e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può tuttavia stabilire, in via generale, che la precedente disposizione sia applicabile anche quando l'imbarco o l'installazione a bordo avvenga con intervento di cantieri od altri assuntori specializzati, purchè le dotazioni anzidette risultino direttamente acquistate dall'armatore o dal proprietario della nave a cui sono destinate.

     Al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, i prodotti, i macchinari ed i materiali imbarcati od installati nello Stato su navi di ogni genere per essere destinati a dotazioni di bordo s'intendono immessi in consumo nel territorio doganale. Restano ferme, per l'immissione in consumo, le agevolazioni fiscali previste dalla tariffa dei dazi doganali di importazione o da leggi speciali; sono altresì fatte salve le disposizioni di leggi speciali che prevedono un diverso regime doganale per l'imbarco o l'installazione delle dotazioni di bordo predette.

 

          Art. 103. Sbarco di dotazioni di bordo dalle navi.

     Le dotazioni di bordo che si sbarcano dalle navi italiane e straniere nei porti dello Stato si considerano estere agli effetti doganali.

     La predetta disposizione non si applica quando venga dimostrato che si tratti di prodotti, macchinari o materiali precedentemente immessi in consumo a norma dell'art. 102, secondo comma; in tali casi devono essere revocate le agevolazioni eventualmente accordate all'atto della immissione in consumo, a meno che la nuova destinazione dei prodotti, macchinari e materiali sbarcati non dia titolo al mantenimento delle agevolazioni stesse.

 

          Art. 104. Imbarco od installazione di dotazioni di bordo sugli aeromobili stranieri.

     I prodotti, i macchinari ed i materiali esteri e nazionali che vengono imbarcati od installati nello Stato su aeromobili stranieri in esercizio per essere destinati a dotazioni di bordo degli aeromobili medesimi sono considerati usciti in transito od in riesportazione se esteri ed in esportazione se nazionali o nazionalizzati.

 

          Art. 105. Navi ed aeromobili stranieri - Reciprocità di trattamento.

     Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può stabilire che le agevolazioni previste negli articoli 102, primo comma, e 104 non sono applicabili nei confronti delle navi e degli aeromobili battenti la bandiera di Stati che non accordano nei propri porti ed aeroporti uguale trattamento alle navi od agli aeromobili italiani della stessa specie.

 

          Art. 106. Imbarco od installazioni di dotazioni di bordo su treni internazionali e su autoveicoli stradali a motore, immatricolati all'estero.

     Per l'imbarco o l'installazione nello Stato di dotazioni di bordo sui treni internazionali e sui veicoli stradali a motore e relativi rimorchi, immatricolati all'estero, si osservano le disposizioni stabilite negli accordi e nelle convenzioni internazionali.

 

Titolo IV

CONTENZIOSO

 

Capo I

CONTROVERSIE DOGANALI

 

          Art. 107. Instaurazione del contraddittorio per l'accertamento dell'obbligazione tributaria.

     I fatti rilevanti ai fini dell'accertamento dell'obbligazione tributaria sono constatati dalla dogana in contraddittorio con il proprietario della merce.

     Qualora per esigenze tecniche ovvero per disposizioni legislative od amministrative la dogana non possa determinare i caratteri, la natura o la composizione delle merci che le vengono presentate, si procede, salvo quanto previsto dall'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, all'invio dei campioni o, quando occorra, delle merci stesse al laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette ovvero ad altro laboratorio di Stato od organo tecnico al quale sia devoluta la specifica competenza in materia. I campioni o le merci devono, in presenza dell'operatore, essere identificati con i sigilli della dogana e dell'interessato.

     In attesa del risultato di analisi o di esame tecnico dei campioni e semprechè non vi ostino motivi di carattere economico e valutario od altre cause, la dogana consente il rilascio della merce, verso pagamento dei diritti doganali dovuti in base alla dichiarazione e prestazione di cauzione per i maggiori diritti ai quali le merci possono andare soggette, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62; se si tratta di operazione doganale diversa dalla importazione definitiva o dall'esportazione definitiva, sarà prestata cauzione per l'intero ammontare dei diritti ai quali le merci possono andare soggette. Prima di autorizzare il rilascio della merce, la dogana procede, con le modalità indicate nel precedente comma, al prelevamento di altri campioni, dei quali dovrà curare la conservazione in previsione della eventuale instaurazione di procedimenti amministrativi di controversia o di procedimenti giurisdizionali.

     Il risultato di analisi o di esame tecnico deve essere notificato all'operatore. Ove questi non richieda, entro trenta giorni dalla notifica, la ripresa del contraddittorio, l'accertamento si intende definito secondo il risultato predetto.

     Divenuto definitivo l'accertamento, la dogana provvede alla liquidazione dei diritti doganali e procede alla riscossione o, se del caso, al recupero in via coattiva delle eventuali maggiori somme che risultassero dovute ovvero promuove d'ufficio la procedura per il rimborso di quelle eventualmente corrisposte in più in base alla dichiarazione.

 

          Art. 108. Risoluzione delle contestazioni presso gli uffici doganali.

     Qualora, nel corso delle constatazioni di cui all'art. 107, sorga contestazione circa la qualificazione, il valore o l'origine della merce dichiarata ovvero circa il regime di tara od il trattamento degli imballaggi, il proprietario, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, può richiedere che sia sentito il parere di due periti, uno dei quali da lui scelto fra quelli compresi nelle liste approvate dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, e l'altro designato dal capo della dogana. Il parere dei periti, anche se concorde, non è tuttavia vincolante per la dogana. Ciascuna delle due parti è tenuta a sostenere la spesa per il proprio perito; al perito designato dalla dogana la spesa è liquidata in base alla tariffa delle spese di perizia, approvata dal Ministro per le finanze. Su richiesta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed a spese della medesima può essere designato da ciascuna delle due parti un numero maggiore di periti.

     Sulla contestazione decide, con provvedimento motivato, il capo della dogana; la decisione deve essere subito notificata all'interessato.

     Se il proprietario della merce non intende accettare la decisione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica deve chiedere che si proceda alla redazione di apposito verbale.

     Il verbale, redatto in duplice esemplare, è sottoscritto da entrambe le parti; uno degli esemplari è consegnato all'operatore interessato. Se questi per qualsiasi motivo non sottoscrive il verbale, si fa menzione di tale circostanza nel verbale stesso e si procede alla relativa notifica.

     Qualora per la risoluzione della insorta contestazione l'operatore non richieda di avvalersi del mezzo indicato nel primo comma, il verbale viene redatto nel momento stesso in cui la contestazione è sorta.

     Contemporaneamente alla redazione del verbale e semprechè non si sia già provveduto in precedenza in applicazione del secondo comma dell'art. 107, si procede al prelevamento dei campioni con l'osservanza delle modalità indicate nell'articolo medesimo; ove non sia possibile, attesa la qualità della merce, prelevare i campioni, si supplisce con disegni, con fotografie o con una dettagliata descrizione fatta d'accordo fra le due parti ovvero da due periti da esse a ciò delegati.

     Dopo la redazione del verbale può essere autorizzato il rilascio della merce con l'osservanza della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 107; in tal caso, la cauzione è commisurata alla differenza fra i diritti che sarebbero dovuti secondo l'accertamento della dogana e quelli calcolati in base alla dichiarazione.

 

          Art. 109. Procedimento amministrativo di prima istanza per la risoluzione delle controversie.

     Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di cui al precedente articolo, a pena di decadenza, l'operatore può chiedere al capo del compartimento doganale di provvedere alla risoluzione della controversia. A tal fine deve presentare apposita istanza alla competente dogana, producendo i documenti ed indicando i mezzi di prova ritenuti utili.

     L'istanza, unitamente al verbale, alle eventuali relazioni dei periti di cui al primo comma del precedente articolo ed alle proprie controdeduzioni, è trasmessa dalla dogana entro i successivi dieci giorni al capo del compartimento doganale, che decide sulla controversia con provvedimento motivato dopo aver sentito il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali, costituito in ciascun compartimento doganale a norma dell'art. 110. Copia delle controdeduzioni della dogana deve essere fatta pervenire all'operatore interessato.

     Decorso inutilmente il termine indicato nel primo comma, l'accertamento s'intende definito secondo la pretesa della dogana, la quale provvede agli adempimenti di cui all'art. 107, ultimo comma.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le controversie conseguenti a rettifiche di accertamenti, eseguite dagli uffici doganali ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62.

 

          Art. 110. Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali.

     Il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali si compone di un presidente, di quattro membri effettivi, di due membri supplenti e di un segretario.

     Il presidente ed i membri effettivi e supplenti sono scelti fra esperti particolarmente qualificati in materia doganale e merceologica residenti nel compartimento, con esclusione di coloro che prestano servizio nell'amministrazione finanziaria e degli spedizionieri doganali. Esplica le funzioni di segretario un funzionario del compartimento doganale, di qualifica non inferiore a vice direttore.

     I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro per le finanze; la scelta di almeno tre dei membri effettivi e di un membro supplente deve essere fatta su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento.

     Ciascun collegio è costituito per quattro anni; alla scadenza i componenti possono essere confermati.

     Ove se ne ravvisi la necessità, può essere nominato un numero maggiore di membri effettivi e supplenti, in modo da consentire la suddivisione del collegio in due o più sezioni, ciascuna composta di quattro membri effettivi e due supplenti. Le sezioni possono essere presiedute da vice presidenti designati dal presidente fra i membri effettivi delle sezioni stesse; per ciascuna sezione oltre la prima è nominato un segretario aggiunto.

 

          Art. 111. Procedimento amministrativo di seconda istanza per la risoluzione delle controversie.

     La decisione del capo del compartimento doganale deve essere emessa nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della formale istanza di cui all'art. 109 e deve essere subito notificata all'interessato dalla competente dogana.

     Avverso la decisione del capo del compartimento doganale è ammesso ricorso al Ministro per le finanze; il ricorso deve essere presentato alla dogana competente, a pena di decadenza, entro quaranta giorni dalla notifica della decisione medesima.

     Il ricorso di cui al secondo comma, unitamente a tutti gli atti della controversia, è dalla dogana trasmesso al Ministero delle finanze. Il Ministro decide con provvedimento motivato dopo aver sentito il collegio consultivo centrale dei periti doganali, costituito a norma dell'art. 112.

     Decorso inutilmente il termine indicato nel secondo comma, l'accertamento si intende definito secondo la decisione di prima istanza. Divenuto definitivo l'accertamento, la dogana provvede agli adempimenti di cui all'art. 107, ultimo comma.

 

          Art. 112. Collegio consultivo centrale dei periti doganali.

     Il collegio consultivo centrale dei periti doganali si compone di un presidente, di diciotto membri effettivi, di quattro membri supplenti, di un segretario e di un segretario aggiunto.

     Il presidente è scelto fra i docenti universitari di materie tecnico-scientifiche.

     I membri effettivi e supplenti sono ripartiti come segue:

     a) tre membri effettivi, dei quali due scelti dal Ministro per le finanze ed uno dal Ministro per il commercio con l'estero, non appartenenti alle rispettive amministrazioni, che abbiano speciale competenza tecnico-merceologica in materia industriale, agricola e commerciale;

     b) nove membri effettivi e quattro supplenti scelti dal Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per l'agricoltura e le foreste, fra le persone aventi diversa competenza in materia industriale, agricola e commerciale che saranno proposte al detto Ministro, due per ciascuna, da tredici camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato designate per ogni triennio dal Ministro stesso;

     c) sei membri effettivi designati due dal Ministero del commercio con l'estero, due dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e due dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste fra funzionari dei Ministeri stessi di qualifica non inferiore ad ispettore generale.

     Esplicano le funzioni di segretario e di segretario aggiunto funzionari del Ministero delle finanze di qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata.

     Il collegio è articolato su due sezioni di un numero uguale di membri, ciascuna delle quali elegge nel suo seno un vice presidente. Il presidente provvede all'assegnazione dei membri alle sezioni; egli può assumere la presidenza di qualunque sezione e può altresì stabilire che gli affari più importanti vengano deferiti all'esame delle due sezioni in seduta congiunta sotto la sua presidenza.

     I componenti del collegio consultivo centrale sono nominati con decreto del Ministro per le finanze. Il collegio è costituito per tre anni; alla scadenza del triennio i componenti possono essere confermati.

     La qualità di presidente o membro del collegio consultivo centrale non è compatibile con quella di presidente o membro di un collegio consultivo compartimentale dei periti doganali.

 

          Art. 113. Decisione del Ministro.

     La decisione del Ministro per le finanze deve essere emessa nel termine di sei mesi dalla data di presentazione del ricorso di cui all'art. 111, secondo comma, e deve essere subito notificata all'interessato per il tramite della competente dogana.

     Con la decisione del Ministro l'accertamento si intende definito. Entro dieci giorni dalla notifica la dogana provvede agli adempimenti di cui all'art. 107, ultimo comma.

 

          Art. 114. Revisione dell'accertamento definito a seguito di controversia doganale.

     La revisione dell'accertamento di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, non è ammessa quando comporti il riesame di questioni già decise dal capo del compartimento o dal Ministro a norma dei precedenti articoli del presente capo, salvo che non risultino omissioni od errori riguardo agli elementi presi a base della decisione.

 

          Art. 115. Contestazione delle violazioni per infedele dichiarazione.

     Nei casi di vertenza fra la dogana e l'operatore disciplinati dalle disposizioni del presente capo, alla contestazione delle contravvenzioni e degli illeciti amministrativi per infedeli dichiarazioni doganali può procedersi solo dopo che l'obbligazione tributaria risulti definitivamente accertata, ai sensi degli articoli 109, terzo comma,111, quarto comma, e 113, secondo comma.

     Non si fa luogo alla contestazione delle violazioni predette quando la vertenza fra la dogana e l'operatore in ordine all'accertamento concerna la qualificazione di merci che non siano previste dalla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, per le quali debba intervenire il decreto di assimilazione di cui all'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa medesima.

 

          Art. 116. Rimedi giurisdizionali.

     Divenuto definitivo l'accertamento, possono essere esperimentati, entro il termine perentorio di sessanta giorni, i rimedi giurisdizionali in sede civile ed amministrativa previsti dalle norme vigenti, qualora la connessa contravvenzione per infedele dichiarazione sia stata estinta mediante oblazione. Ove non ricorra tale condizione, competente a decidere sulla vertenza è il tribunale a cui spetta la cognizione del reato, a norma dell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

     Nei casi di esame della vertenza in sede giurisdizionale la merce o i campioni prelevati ai sensi degliarticoli 107 e 108 devono essere tenuti a disposizione dell'organo giurisdizionale.

 

          Art. 117. Disposizioni sul funzionamento dei collegi consultivi.

     Per la validità delle riunioni dei collegi consultivi compartimentali e di quello centrale, ovvero delle relative sezioni, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei rispettivi membri, compreso nel computo il presidente.

     I pareri sono adottati col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     I pareri dei collegi non sono vincolanti per l'autorità chiamata a decidere la controversia; tuttavia, nel caso che la decisione sia difforme dal parere, l'autorità stessa deve precisare nel proprio provvedimento i motivi del dissenso. In ogni caso la decisione va notificata all'operatore corredata dal parere del collegio.

     Sia l'amministrazione finanziaria sia il proprietario della merce possono presentare memorie aggiuntive e documenti, di cui la controparte ha diritto di prendere visione, e possono essere sentiti dai collegi per chiarimenti; in tal caso il proprietario della merce può farsi assistere o rappresentare da uno spedizioniere doganale o da altro professionista. Prima della emissione del parere da parte del collegio, l'operatore ed i funzionari dell'amministrazione che siano stati invitati a presenziare alla discussione devono ritirarsi.

     Ai componenti dei collegi consultivi spetta, per ciascuna seduta, il trattamento previsto dalle disposizioni concernenti i compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali, nonché il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio se provenienti da altre sedi. Ai fini del trattamento di missione o del rimborso delle spese di viaggio i componenti estranei alle amministrazioni dello Stato sono equiparati ai dipendenti civili dello Stato che rivestono la qualifica di ispettore generale.

 

          Art. 118. Altre norme relative ai procedimenti di prima e seconda istanza.

     Le spese per la spedizione dei campioni, comprese quelle per la restituzione agli interessati della parte di essi eventualmente residuata, sono a carico degli operatori.

     La richiesta di restituzione dei campioni deve pervenire alla dogana entro centoventi giorni dalla definizione dell'accertamento. Decorso inutilmente tale termine, i campioni stessi, qualora non debbano essere tenuti a disposizione di organi giurisdizionali ai sensi dell'art. 116, sono considerati abbandonati e vengono assoggettati al trattamento previsto per le merci cadute in abbandono presso le dogane.

     Sono anche a carico dell'operatore le spese per eventuali sopralluoghi del collegio consultivo e per l'esecuzione di analisi o di altri accertamenti tecnici da parte di laboratori od uffici non dipendenti dall'amministrazione finanziaria, disposti su richiesta dell'operatore medesimo.

 

          Art. 119. Pareri preventivi del collegio consultivo centrale.

     Quando ne sia richiesto dal Ministro per le finanze o da una camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il collegio consultivo centrale dei periti doganali può esprimere il proprio parere su questioni di massima nonché sulla classificazione, origine e valore imponibile, sul regime delle tare e sul trattamento degli imballaggi relativamente a merci per le quali non esiste controversia fra dogana e contribuenti.

 

Capo II

RAPPORTI CON AUTORITA' ESTERE

IN MATERIA DI CONTENZIOSO DOGANALE

 

          Art. 120. Comunicazione di notizie e documenti ad autorità amministrative estere.

     E' in facoltà dell'amministrazione finanziaria di fornire, a condizioni di reciprocità, alle competenti autorità amministrative di Paesi esteri, informazioni, certificazioni, processi verbali ed altri documenti utili per l'accertamento di violazioni di leggi e di regolamenti applicabili nel territorio dei Paesi stessi all'entrata o all'uscita delle merci.

 

          Art. 121. Testimonianze in procedimenti giudiziari instaurati all'estero.

     E' in facoltà dell'amministrazione finanziaria di permettere, a condizioni di reciprocità, che i propri dipendenti depongano come testimoni nei procedimenti civili, penali ed amministrativi, riguardanti materia doganale, che fossero instaurati in Paesi esteri. Le indennità spettanti ai dipendenti predetti sono a carico del Paese o della parte privata che ne ha chiesto la citazione come testimoni.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Capo I

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 122. Decorrenza.

     Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1971.

 

          Art. 123. Abrogazione di norme.

     A decorrere dalla data indicata nel precedente articolo sono abrogate le seguenti norme:

     a) gliarticoli 1,2,9,10,11,12,13,17,26, 56 e 62, comma terzo, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

     b) gli articoli 14 - punti 15), 16) e 17) - 28 e29 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

     c) gli articoli 2,3,6,9,14 - primo comma, 17 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nellalegge 17 aprile 1925, n. 473;

     d) lalegge 4 giugno 1962, n. 659;

     e) il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1430;

     f) il testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni;

     g) gli articoli 4,5,6,19,20,35,36,37,38,39,75,76,77,78,79,80,81,82,83 e 231del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali approvato conregio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni.

     Oltre a quanto espressamente previsto nel precedente comma, sono abrogate, con la medesima decorrenza, le altre norme legislative e regolamentari incompatibili con quelle del presente decreto.

 

          Art. 124. Norme sostituite.

     Agli effetti dell'applicazione delle norme che vi fanno riferimento, le disposizioni del testo unico indicato alla lettera f) del precedente articolo si intendono sostituite da quelle del titolo IV, capo I, del presente decreto.

     Agli effetti dell'applicazione dell'art. 101 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, l'ultimo comma dell'art. 1 della legge stessa si intende sostituito dall'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto.

 

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 125. Spedizionieri doganali.

     Agli spedizionieri doganali che al 30 giugno 1971 risulteranno accreditati presso le dogane è rilasciata di diritto la patente con validità illimitata di cui all'art. 27. A tal fine gli interessati che intendano continuare ad operare devono inoltrare apposita istanza al Ministero delle finanze, per il tramite dell'intendenza di finanza competente; il rilascio di tale patente non è condizionato al possesso del requisito di cui all'art. 28, primo comma, lettera e).

     La presentazione dell'istanza, anche nel caso in cui la patente sia già scaduta di validità, abilita a continuare provvisoriamente nell'esercizio dell'attività, in attesa del provvedimento ministeriale.

     Entro il 30 settembre 1971 gli spedizionieri doganali precedentemente sospesi dalle operazioni doganali a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 39 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, possono proporre ricorso avverso il provvedimento di sospensione al Ministro per le finanze, che decide a norma dell'art. 33, quarto comma; in tali casi, tuttavia, il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento impugnato.

 

          Art. 126. Procuratori doganali.

     Coloro i quali al 30 giugno 1971 risultino ammessi ad operare in dogana in qualità di speciali procuratori di commercianti o di spedizionieri doganali, ai sensi dell'art. 38, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, possono ottenere la patente di spedizioniere doganale di cui all'art. 27; il rilascio di tale patente non è condizionato al possesso del requisito di cui all'art. 28, primo comma, lettera e) [1].

     La nomina a spedizioniere doganale conferita ai sensi del precedente comma dà diritto all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 24, con decorrenza dalla data di prima ammissione in dogana, ma non è titolo valido per l'iscrizione nell'albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

     L'istanza per il rilascio della patente deve essere inoltrata al Ministero delle finanze per il tramite della dogana presso la quale l'aspirante risulta ammesso ad operare: la presentazione dell'istanza abilita ad esercitare provvisoriamente l'attività di spedizioniere doganale coadiutore o dipendente, ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 23, primo comma, in attesa del provvedimento ministeriale.

     Agli speciali procuratori iscritti, ai sensi dei precedenti commi, nell'elenco istituito con l'art. 24 è richiesto, ai fini dell'ammissione agli esami di cui all'art. 30, soltanto il possesso del titolo di studio indicato nell'art. 31; tuttavia, qualora abbiano maturato ovvero allorchè avranno maturato un'anzianità di iscrizione nell'elenco di almeno sette anni, compreso nel computo il periodo fra la data di prima ammissione in dogana e quella di effettiva iscrizione nell'elenco stesso, si prescinde anche dal richiedere loro il possesso di tale unico requisito. Gli iscritti nell'elenco predetto, che al 30 giugno 1971 risultino ammessi ad operare in dogana da almeno sette anni, sono altresì esonerati dal sostenere, nella prima sessione di esami che sarà indetta in applicazione dell'art. 30, la prova scritta.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 127. Merci abbandonate.

     Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari per l'esecuzione delle disposizioni del titolo II, capo IV, del presente decreto si osservano, per l'esecuzione stessa, le norme del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili.

     La disposizione di cui all'art. 83, secondo comma, si applica anche nei confronti delle somme residuate dalle vendite di merci abbandonate eseguite precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. In tali casi il termine di decadenza ai fini dello svincolo delle somme stesse decorre dalla data predetta.

 

          Art. 128. Controversie doganali.

     Le controversie doganali instaurate a norma del testo unico approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni, che al 1° luglio 1971 risultino pendenti presso le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato o presso il Ministro delle finanze, sono decise rispettivamente dal capo del compartimento doganale o dal Ministro per le finanze con la procedura prevista dalle disposizioni deltitolo IV, capo I, del presente decreto. 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 10 aprile 1974, n. 123.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 10 aprile 1974, n. 123.