§ 37.1.83 – D.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62.
Modificazione e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale in attuazione della legge delega 23 gennaio 1968, n. 29.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:02/02/1970
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Rapporto doganale.
Art. 2.  Contenuto della dichiarazione scritta.
Art. 3.  Visita delle merci dichiarate.
Art. 4.  Modifica della dichiarazione.
Art. 5.  Servizio di riscontro.
Art. 6.  Revisione dell'accertamento.
Art. 7.  Aggravamento delle sanzioni comminabili per le dichiarazioni infedeli.
Art. 8.  Importazione temporanea di veicoli in uso privato.
Art. 9.  Esportazione temporanea di veicoli in uso privato.
Art. 10.  Prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attività.
Art. 11.  Merci fluenti entro tubazioni.
Art. 12.  Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali.
Art. 13.  Pagamenti periodici di diritti doganali.
Art. 14.  Restituzione di somme per il tramite degli spedizionieri doganali.
Art. 15.  Pagamento differito dei diritti doganali.
Art. 16.  Decorrenza e scadenza del periodo per il quale è concesso il pagamento differito.
Art. 17.  Interessi per il ritardato pagamento.
Art. 18.  Interessi passivi.
Art. 19.  Cauzioni a garanzia di penalità.
Art. 20.  Cauzioni per prodotti gravati da sovrimposta di confine.
Art. 21.  Cauzioni per diritti doganali in contestazione.
Art. 22.  Esonero dall'obbligo di prestare cauzione.
Art. 23.  Soppressione di norme regolamentari in materia di cauzioni.
Art. 24.  Scritture doganali e relative contabilità.
Art. 25.  Abrogazione di norme incompatibili.


§ 37.1.83 – D.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62.

Modificazione e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale in attuazione della legge delega 23 gennaio 1968, n. 29.

(G.U. 10 marzo 1970, n. 62).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Rapporto doganale.

     L'art. 4 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, è sostituito dai seguenti articoli 4 e 4-bis:

     (Omissis).

     Restano ferme, salvo le modifiche che potranno essere disposte con i successivi provvedimenti delegati da emanarsi in attuazione della legge 23 gennaio 1968, n. 29, le norme che, ai fini della tutela degli interessi fiscali, assoggettano a misure cautelative nell'ambito del territorio dello Stato e della zona di vigilanza doganale marittima di cui all'art. 33 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, le merci suscettibili di formare oggetto di tributi doganali e fissano, con riguardo alla posizione doganale delle merci stesse, i correlativi obblighi ed oneri a carico dei proprietari e dei detentori.

     Fino a quando non siano emanate le norme regolamentari previste nel secondo comma dell'art. 4-bis della legge doganale predetta, restano in vigore le disposizioni che attualmente disciplinano la materia dei cali naturali relativi alle merci soggette a vincoli doganali.

 

Capo II

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO E DI CONTROLLO

 

          Art. 2. Contenuto della dichiarazione scritta.

     Nell'art. 18 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, sono inseriti, fra il secondo ed il terzo comma, i seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 3. Visita delle merci dichiarate.

     Nei casi in cui le vigenti disposizioni in materia doganale prevedono la visita della merce, dichiarata a norma dell'art. 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, i funzionari incaricati di tale compito hanno facoltà di prescindere dall'eseguire la visita stessa, ovvero di limitarla ad una parte soltanto della merce, e di considerare conforme al dichiarato la merce o la parte di essa non visitata, facendone annotazione sul documento doganale; detta annotazione sostituisce a tutti gli effetti l'attestazione di conformità.

     Prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore, i capi degli uffici doganali od i funzionari all'uopo delegati possono procedere di propria iniziativa a visite di controllo saltuarie, anche su merci già visitate in tutto o in parte.

     Le visite di controllo devono essere sempre eseguite quando ne sia fatta motivata richiesta dai militari della guardia di finanza a norma dell'art. 5 del presente decreto e degli operatori interessati.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano anche in materia di prelevamento di campioni per l'analisi.

     In casi straordinari di necessità e di urgenza e limitatamente alla durata di tali evenienze il capo del compartimento doganale d'ispezione, su proposta del capo della circoscrizione doganale ed informando tempestivamente il Ministero, può impartire disposizioni ai funzionari doganali incaricati affinchè, senza l'osservanza delle normali procedure e con l'adozione di adeguate cautele, le merci abbiano l'esito doganale voluto dagli operatori sulla sola base della presentazione della dichiarazione, corredata della prescritta documentazione e della prova dell'avvenuto pagamento o cauzionamento dei diritti doganali gravanti sulle merci stesse. Anche in tali casi possono, ove se ne ravvisi la necessità, essere compiuti i controlli saltuari previsti nel secondo comma.

 

          Art. 4. Modifica della dichiarazione.

     L'art. 19, ultimo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 5. Servizio di riscontro.

     Ai valichi di confine, ai varchi dei territori extradoganali e dei recinti doganali ed alle porte dei depositi doganali e dei depositi franchi i militari del corpo della guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti doganali che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio predetto è altresì espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonchè presso le stazioni ferroviarie di confine ed internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l'imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi ed aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto.

     I militari addetti al servizio di riscontro hanno facoltà di prescindere dall'eseguire il riscontro, ovvero di limitarlo ad una parte soltanto del carico; essi sono tuttavia tenuti ad eseguire il riscontro stesso quando ne siano espressamente richiesti dal capo dell'ufficio doganale o dai funzionari addetti alle visite di controllo ovvero dai superiori gerarchici del corpo.

     Se non emergono discordanze o, comunque, non sussistono fondati sospetti di irregolarità, i militari della guardia di finanza appongono sui documenti doganali, quando è prescritta, l'attestazione di riscontro; in caso diverso, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale od a chi per esso affinchè in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.

     Qualora i militari della guardia di finanza, avvalendosi della facoltà di cui al secondo comma, non eseguano riscontro, o lo eseguano parzialmente, ne fanno annotazione sul documento doganale nei casi in cui sia prescritta l'attestazione di riscontro. La predetta annotazione sostituisce a tutti gli effetti l'attestazione di riscontro.

 

          Art. 6. Revisione dell'accertamento.

     La dogana può procedere alla revisione dell'accertamento, ancorchè le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore. La revisione è eseguita d'ufficio ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data della bolletta con la quale i diritti doganali sono stati definitivamente liquidati.

     Ai fini della revisione, i funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo della dogana, nei luoghi adibiti dall'operatore all'esercizio di attività produttive o commerciali per procedere all'ispezione delle merci che hanno formato oggetto dell'accertamento, se ancora reperibili ed identificabili, ed alla verifica della relativa documentazione doganale, richiedendo, ove occorra, l'intervento della guardia di finanza; possono altresì invitare gli operatori, indicandone il motivo, a comparire entro dieci giorni, di persona o a mezzo di mandatari, presso l'ufficio, ovvero fornire, entro lo stesso termine, notizie, delucidazioni o documenti inerenti alle operazioni doganali che si intendono sottoporre a revisione. Nei casi predetti i funzionari incaricati redigono processo verbale nel quale devono essere indicate le richieste della dogana, le dichiarazioni dell'operatore e le risultanze dell'ispezione e della verifica; il verbale deve essere sottoscritto dall'operatore, ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione, e di esso l'operatore ha diritto di ottenere copia.

     Il Ministro per le finanze stabilisce, con proprio decreto, le norme necessarie per coordinare l'azione dei funzionari doganali con quella della guardia di finanza nell'espletamento delle operazioni di revisione.

     Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su richiesta di parte, emergono inesattezze, omissioni od errori riguardo agli elementi presi a base dell'accertamento, la dogana procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data della bolletta con la quale i diritti doganali sono stati definitivamente liquidati.

     L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato nel primo comma non è stato notificato il relativo avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito o espresso, dell'istanza è ammesso ricorso entro trenta giorni al capo del compartimento doganale d'ispezione, che provvede in via definitiva.

     A decorrere dalla data di notifica dell'avviso di rettifica l'operatore è rimesso in termini ai fini della eventuale instaurazione dei previsti procedimenti amministrativi di risoluzione delle controversie concernenti la qualificazione, l'origine ed il valore imponibile delle merci, nonchè il regime di tara ed il trattamento degli imballaggi.

     Divenuta la rettifica definitiva, la dogana procede al recupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore ovvero promuove d'ufficio la procedura per il rimborso di quelli pagati in più. La rettifica dell'accertamento comporta, ove ne ricorrano gli estremi, l'applicazione delle sanzioni previste per le dichiarazioni infedeli o per le più gravi infrazioni eventualmente rilevate.

     L'art. 29, ultimo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, è soppresso.

 

          Art. 7. Aggravamento delle sanzioni comminabili per le dichiarazioni infedeli.

     L'art. 118, ultimo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Il coefficiente per la determinazione del limite massimo dell'ammenda proporzionale prevista dall'art. 119, primo comma, della legge doganale predetta è raddoppiato.

     Il coefficiente per la determinazione del limite minimo delle ammende proporzionali previste dall'art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sulle importazioni ed esportazioni temporanee, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è quintuplicato e quello relativo al limite massimo è decuplicato. I coefficienti per la determinazione dei limiti minimi e massimi delle ammende proporzionali previste dagli articoli 22, ultimo comma, e 23, ultimo comma, del predetto decreto-legge sono quintuplicati.

     Nei casi previsti dalle norme richiamate nei precedenti commi secondo e terzo si applica, tuttavia, la pena pecuniaria non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza dei diritti di confine se la inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, fermo restando l'esonero da sanzioni per le differenze di quantità che non superano il cinque per cento.

 

Capo III

VEICOLI DA TURISMO

 

          Art. 8. Importazione temporanea di veicoli in uso privato.

     Il Ministro per le finanze può stabilire che per l'importazione temporanea dei veicoli stradali di cui alla convenzione di New York 4 giugno 1954, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 ottobre 1957, n. 1163, nonchè degli aeromobili e delle imbarcazioni di cui alla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 novembre 1961, n. 1553, si prescinda dalla emissione di documenti doganali e dalla prestazione di garanzie.

     I mezzi di trasporto ammessi alle facilitazioni di cui al precedente comma conservano la condizione di merce estera in temporanea importazione e possono essere nazionalizzati alle condizioni previste per ciascuna categoria dalla legislazione italiana; per il loro uso nel territorio dello Stato quando manchino o siano venute a cessare le condizioni indicate nelle convenzioni citate nel predetto comma resta ferma l'applicabilità delle pene stabilite per il reato di contrabbando.

     Sono da considerare definite, ai soli effetti della regolarizzazione delle scritture doganali, le operazioni di importazione temporanea dei mezzi di trasporto indicati nel primo comma, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultano riesportati. é fatta salva l'applicabilità del disposto di cui al secondo comma.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli autoveicoli di cui alla legge 14 maggio 1965, n. 576.

 

          Art. 9. Esportazione temporanea di veicoli in uso privato.

     Il Ministro per le finanze può stabilire che per l'esportazione temporanea dei veicoli stradali, degli aeromobili e delle imbarcazioni di cui alle convenzioni indicate nel primo comma dell'art. 8 del presente decreto si prescinda dalla emissione di documenti doganali.

 

Capo IV

ISTITUTI DOGANALI SPECIALI

 

          Art. 10. Prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attività.

     I macchinari, i materiali e gli altri prodotti destinati ad essere impiegati o consumati in mare, fuori del territorio doganale, nelle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti sottomarini di idrocarburi liquidi e gassosi e di altre sostanze minerali, nonchè nella costruzione ed installazione di opere fisse e relative pertinenze per l'ormeggio, il carico e lo scarico di navi, nella posa e riparazione di cavi o tubazioni e nelle operazioni di ricupero marittimo, sono considerati, agli effetti doganali, usciti in transito, riesportazione o rispedizione, se esteri, ed in esportazione definitiva, se nazionali o nazionalizzati, anche quando vengono direttamente avviati nelle zone di impiego su natanti di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate ovvero quando, in attesa dell'imbarco, vengono introdotti nelle basi operative a terra delle imprese che eseguono i lavori predetti.

     Nelle basi operative a terra è consentito procedere alla manipolazione, all'assiemaggio, alla riparazione ed alla lavorazione dei macchinari, materiali e prodotti di cui al comma precedente.

     Per la tutela degli interessi fiscali il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità per la istituzione e la gestione delle basi operative a terra, disciplina il movimento dei macchinari, materiali e prodotti di cui al primo comma fra le basi predette ed i luoghi di imbarco e sbarco nonchè fra tali luoghi e le zone di impiego e prescrive le misure da adottarsi per la vigilanza.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le operazioni di imbarco che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultano ancora definite agli effetti doganali, purchè siano state eseguite con l'adozione delle medesime cautele stabilite con il decreto di cui al comma precedente.

 

          Art. 11. Merci fluenti entro tubazioni.

     Le merci estere e nazionali che, provenienti dal territorio doganale, attraversano la linea doganale entro tubazioni sono considerate, salvo prova contraria, uscite rispettivamente in transito o riesportazione ed in esportazione definitiva o temporanea nel momento in cui, sotto il controllo degli organi finanziari del luogo di diretta partenza per l'estero, vengono immessi nelle tubazioni stesse. La relativa bolletta doganale viene rilasciata e perfezionata dai competenti organi del predetto luogo di partenza.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo a condizione che la sistemazione, il funzionamento ed il suggellamento degli impianti siano riconosciuti regolari dall'amministrazione finanziaria.

     Il Ministero delle finanze può consentire che, sotto osservanza delle condizioni da esso stabilite, nel luogo di diretta partenza per l'estero siano promiscuamente immessi nelle tubazioni prodotti di classificazione e di posizione doganali diverse.

 

Capo V

RISCOSSIONE E RIMBORSO

 

          Art. 12. Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali.

     Presso gli uffici doganali il pagamento o il deposito di somme a titolo di diritti doganali può essere eseguito in contanti per un importo non superiore a lire un milione, riferito a ciascuna dichiarazione. E' in facoltà del capo della dogana di consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo di dieci milioni di lire.

     Per importi superiori il pagamento o il deposito deve essere eseguito in uno dei modi seguenti:

     a) mediante accreditamenti in conto corrente postale, nei limiti di importo stabiliti dall'amministrazione postale;

     b) mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, assegni circolari o assegni bancari a copertura garantita, nonchè mediante assegni bancari emessi da istituti ed aziende di credito.

     Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente e per il successivo versamento delle relative somme in tesoreria sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma precedente sono aboliti i certificati doganali istituiti con il decreto ministeriale 31 gennaio 1923, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 1923, n. 32.

 

          Art. 13. Pagamenti periodici di diritti doganali.

     L'amministrazione finanziaria può consentire a coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali di ottenere la libera disponibilità della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito. Periodicamente, alla fine di un determinato intervallo di tempo fissato dall'amministrazione predetta e che non può comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore della dogana riassume il debito relativo al gruppo di operazioni effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore; il debito, salvo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del presente decreto, deve essere soddisfatto entro i successivi due giorni lavorativi.

     La concessione dell'agevolazione è subordinata, salvo quanto previsto dal successivo art. 22, alla prestazione di idonea cauzione nei modi indicati dall'art. 15, secondo comma, del presente decreto e nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana.

     L'amministrazione può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento periodico; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dall'amministrazione stessa.

     Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, possono essere stabilite particolari disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento dei diritti doganali ed accessori relativi ai pacchi postali.

 

          Art. 14. Restituzione di somme per il tramite degli spedizionieri doganali.

     Il rimborso di diritti doganali indebitamente riscossi ovvero lo svincolo totale o parziale di somme assunte in deposito dalla dogana per le quali sia venuta meno la ragione del deposito può essere eseguito nelle mani dello spedizioniere doganale, ancorchè non sia munito di specifico mandato, qualora tali diritti o somme afferiscano ad operazione doganale da esso compiuta in rappresentanza del proprietario della merce e siano stati versati dallo spedizioniere medesimo.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica a condizione che:

     a) lo spedizioniere doganale richiedente sia in possesso dell'originale bolletta doganale "figlia" comprovante l'effettuazione del versamento, con esclusione di duplicati o copie autentiche;

     b) nel caso di deposito, la bolletta doganale predetta risulti firmata dallo spedizioniere in qualità di effettivo versante;

     c) il proprietario della merce rappresentato non abbia notificato alla dogana la cessazione del rapporto di rappresentanza;

     d) lo spedizioniere doganale richiedente non risulti sospeso dalle operazioni doganali ovvero cancellato o radiato dall'albo professionale.

 

          Art. 15. Pagamento differito dei diritti doganali.

     E' in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di centottanta giorni.

     L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi in ragione del cinque per cento annuo, con esclusione dei primi trenta giorni, ed è accordata, salvo quanto previsto dall'art. 22 del presente decreto, a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi sia prestata cauzione mediante titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato ovvero fidejussione rilasciata da una azienda di credito, sotto osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. La cauzione predetta può essere altresì prestata mediante polizza fidejussoria emessa da un istituto di assicurazione accreditato presso l'amministrazione.

     Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.

 

          Art. 16. Decorrenza e scadenza del periodo per il quale è concesso il pagamento differito.

     Il periodo per il quale è concesso il pagamento differito di cui al primo comma del precedente articolo decorre dalla data di registrazione della bolletta doganale ovvero, se la merce è stata già rilasciata a disposizione dell'operatore, dalla data del rilascio medesimo.

     Qualora l'operazione doganale relativa a merce descritta in una unica dichiarazione venga effettuata in più riprese, il periodo di cui al comma precedente decorre dal giorno del rilascio dell'ultima quantità di merce, retrodatato di un numero di giorni uguale alla metà di quelli impiegati per il compimento dell'operazione stessa; se il numero dei giorni impiegati nel compimento dell'operazione è dispari, la metà è calcolata rispetto al numero pari immediatamente inferiore. Per le operazioni doganali a riprese di durata superiore a trenta giorni il periodo di cui al comma precedente decorre in ogni caso dal quindicesimo giorno successivo a quello del rilascio della prima quantità di merce.

     Nei casi in cui sono consentiti, ai sensi dell'art. 13 del presente decreto, pagamenti periodici globali per gruppi di operazioni separatamente effettuate in un determinato intervallo di tempo, la decorrenza del periodo per il quale è concesso il pagamento differito è stabilita con i criteri indicati nel precedente comma, assumendo a base del calcolo il numero dei giorni costituenti l'intervallo medesimo.

     Quando la data di scadenza della dilazione coincide con un giorno festivo, il termine per il pagamento è prorogato al giorno lavorativo immediatamente seguente.

     Il termine di otto giorni previsto dall'art. 23, primo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, decorre dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato.

 

          Art. 17. Interessi per il ritardato pagamento.

     Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del tre per cento semestrale, commisurato all'importo dei diritti stessi. L'interesse si computa per semestri solari compiuti a partire dal semestre successivo a quello in cui il credito è divenuto esigibile.

     Sui diritti esigibili in dipendenza della immissione in consumo di merci temporaneamente importate od esportate l'interesse di cui al comma precedente non si applica relativamente ai periodi per i quali sono dovuti gli interessi previsti dalle particolari disposizioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni.

     L'interesse è dovuto indipendentemente dall'applicazione di sopratasse, pene pecuniarie, multe o ammende. L'interesse dovuto e non pagato è riscosso dal contabile doganale con la procedura coattiva stabilita per i diritti doganali.

 

          Art. 18. Interessi passivi.

     In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito spetta al contribuente sui relativi importi l'interesse nella misura prevista al primo comma dell'articolo precedente, da computarsi per semestri solari compiuti a partire dal semestre successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione.

 

Capo VI

CAUZIONI

 

          Art. 19. Cauzioni a garanzia di penalità.

     Per la determinazione dell'ammontare delle cauzioni da prestarsi a garanzia degli obblighi connessi con le operazioni doganali non si computano gli importi corrispondenti alle sanzioni pecuniarie applicabili in caso di mancato adempimento degli obblighi stessi.

 

          Art. 20. Cauzioni per prodotti gravati da sovrimposta di confine.

     Le cauzioni dovute per il deposito o il trasporto di prodotti di estera provenienza gravati da sovrimposta di confine sono calcolate, per quanto riguarda la sovrimposta stessa e l'eventuale diritto erariale, nella stessa misura percentuale stabilita per l'imposta di fabbricazione ed il diritto erariale gravanti sui corrispondenti prodotti nazionali depositati o trasportati.

 

          Art. 21. Cauzioni per diritti doganali in contestazione.

     La cauzione dovuta per ottenere dalla dogana il rilascio di merce in relazione alla quale sia insorta controversia circa la qualificazione, l'origine od il valore imponibile può essere prestata, limitatamente alla parte dei diritti doganali in contestazione, oltrechè in contanti, anche nei modi indicati nel secondo comma dell'art. 15 del presente decreto, salvo quanto previsto dal successivo art. 22.

     La disposizione del precedente comma è applicabile in ogni altro caso di importazione di merci delle quali venga consentito il rilascio con sospensione del pagamento dei diritti doganali dovuti o di parte di essi.

     La parte dei diritti doganali non contestata ovvero non suscettibile di esonero o abbuono deve essere versata alla dogana a titolo definitivo, salvo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del presente decreto.

 

          Art. 22. Esonero dall'obbligo di prestare cauzione.

     L'amministrazione finanziaria può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate.

     La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o della ditta; in tal caso l'ente o la ditta deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso.

 

          Art. 23. Soppressione di norme regolamentari in materia di cauzioni.

     Nell'art. 55, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, sono soppresse le parole "aumentato di un decimo".

     Nell'art. 221, ultimo comma, del medesimo regolamento, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1968, è altresì soppressa la frase "e quando sia scaduto il termine stabilito dall'art. 27 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, sopracitata, riguardo alla riscossione suppletiva dei diritti doganali".

 

Capo VII

MECCANIZZAZIONE DEI SERVIZI

 

          Art. 24. Scritture doganali e relative contabilità.

     Il Ministro per le finanze stabilisce i modelli dei registri, degli stampati e degli altri formulari relativi alle scritture doganali e detta le istruzioni per il loro uso. I modelli dei registri, stampati e formulari concernenti la contabilità doganale e le istruzioni per il loro uso sono stabiliti di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Ai fini della razionale meccanizzazione delle scritture doganali e delle relative contabilità, in tutti i casi in cui le norme doganali e quelle di contabilità generale dello Stato prescrivono l'uso di registri o bollettari, anche a rigoroso rendiconto, detti registri e bollettari potranno essere sostituiti, tenuto conto delle esigenze tecniche e funzionali dei macchinari da impiegare, con fogli mobili, schede od altri supporti idonei alla scritturazione, perforazione o rilevazione meccanografica; le modalità per la loro classificazione, numerazione, raggruppamento, tenuta in evidenza ed archiviazione nonchè per il loro collegamento con le altre scritture e contabilità sono stabilite dal Ministro per le finanze di concerto, ove occorra, con il Ministro per il tesoro. Qualora le esigenze dei macchinari lo richiedano, potrà, altresì, prescindersi dalla scritturazione in tutte lettere, nei casi in cui è prescritta dalle vigenti disposizioni, di cifre numeriche relative a somme o quantità.

     Le quietanze ottenute con sistemi meccanografici, sottoscritte dal contabile che le rilascia, hanno piena efficacia probatoria, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 21, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

     E' in facoltà del Ministro per le finanze di consentire che la conservazione in archivio delle scritture doganali sia sostituita con la riproduzione su microfilms, ovvero con l'uso di memorizzazioni elettroniche.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre, d'intesa con il Ministro per il tesoro, esperimenti di meccanizzazione delle scritture doganali e delle relative contabilità presso alcuni uffici doganali. Con i successivi provvedimenti delegati da emanarsi in attuazione della legge 23 gennaio 1968, n. 29, potranno essere stabilite altre disposizioni ritenute necessarie per realizzare la razionale meccanizzazione delle scritture doganali e delle relative contabilità, anche in relazione ai risultati dei predetti esperimenti.

 

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 25. Abrogazione di norme incompatibili.

     Oltre a quanto espressamente previsto negli articoli 1, 4, 6, 7 e 23, sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle del presente decreto.