§ 98.1.30390 - D.P.R. 15 dicembre 1965, n. 1430.
Trattamento tariffario applicabile alle merci reimportate a seguito di temporanea esportazione per lavorazione o riparazione.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/12/1965
Numero:1430


Sommario
Art. 1.      Alla reimportazione di merci che sono state esportate temporaneamente per essere lavorate o riparate all'estero è dovuto, salvo quanto previsto nel successivo comma, il dazio proprio delle merci [...]
Art. 2.      L'importo della detrazione, stabilita al comma 2° del precedente articolo, va calcolato tenendo conto
Art. 3.      La detrazione di cui all'art. 1, comma secondo, è eseguita secondo l'aliquota daziaria delle merci reimportate quando
Art. 4.      E' concessa l'esenzione dal dazio di cui all'art. 1 del presente decreto alle merci temporaneamente esportate per essere riparate all'estero a condizione che venga accertato in modo indubbio che [...]
Art. 5.      Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia dal 1° gennaio 1966; tuttavia non si applica [...]


§ 98.1.30390 - D.P.R. 15 dicembre 1965, n. 1430. [1]

Trattamento tariffario applicabile alle merci reimportate a seguito di temporanea esportazione per lavorazione o riparazione.

(G.U. 3 gennaio 1966, n. 1)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

     Visti gli articoli 27, 155 e 189 del Trattato medesimo;

     Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871, che conferisce al Governo la delega ad emanare per tutta la durata della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, con decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie per attuare le misure previste dall'art. 27 del Trattato stesso;

     Vista la Tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

     Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e modificazioni;

     Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive aggiunte e modificazioni;

     Vista la Raccomandazione della Commissione della Comunità Economica Europea, rivolta agli Stati membri il 29 novembre 1961 e relativa al trattamento tariffario applicabile alle merci reimportate in seguito a temporanea esportazione;

     Ritenuta la necessità di dare attuazione alla Raccomandazione della Commissione della Comunità Economica Europea sopra richiamata;

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 871;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Alla reimportazione di merci che sono state esportate temporaneamente per essere lavorate o riparate all'estero è dovuto, salvo quanto previsto nel successivo comma, il dazio proprio delle merci reimportate da liquidarsi in base alla tariffa vigente al momento in cui è accettata la dichiarazione di reimportazione.

     Dall'ammontare del dazio come sopra calcolato va detratto un importo pari all'ammontare del dazio cui sarebbero assoggettate le merci temporaneamente esportate nel caso di importazione dal Paese ove ha avuto luogo la lavorazione o la riparazione, salvo quanto previsto nel successivo art. 3.

 

          Art. 2.

     L'importo della detrazione, stabilita al comma 2° del precedente articolo, va calcolato tenendo conto:

     della quantità e della qualità delle merci temporaneamente esportate;

     del valore delle merci temporaneamente esportate, riferito alla data della reimportazione;

     della aliquota daziaria in vigore alla data dell'accettazione della dichiarazione di reimportazione;

     del trattamento tariffario previsto per i contingenti di importazione a dazio ridotto o in esenzione, qualora le merci temporaneamente esportate siano della stessa natura di quelle per le quali esiste tale contingente.

 

          Art. 3.

     La detrazione di cui all'art. 1, comma secondo, è eseguita secondo l'aliquota daziaria delle merci reimportate quando:

     a) la lavorazione o la riparazione delle merci temporaneamente esportate è stata eseguita in uno Stato membro della Comunità Economica Europea e le merci reimportate rispondono alle condizioni prescritte dal Trattato per l'eliminazione progressiva dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e di ogni altra misura di effetto equivalente;

     b) l'aliquota daziaria delle merci reimportate è inferiore alla aliquota daziaria applicabile ai prodotti temporaneamente esportati.

 

          Art. 4.

     E' concessa l'esenzione dal dazio di cui all'art. 1 del presente decreto alle merci temporaneamente esportate per essere riparate all'estero a condizione che venga accertato in modo indubbio che la riparazione è effettuata gratuitamente per obblighi di garanzia o per difetti di fabbricazione.

 

          Art. 5.

     Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia dal 1° gennaio 1966; tuttavia non si applica alle merci che sono reimportate a scarico di bollette di temporanea esportazione emesse anteriormente al 1° gennaio 1966.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.