§ 22.6.46 - D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1133.
Attuazione delle direttive adottate dal Consiglio delle Comunità europee 69/73/CEE, 69/74/CEE e 69/75/CEE, relative all'armonizzazione delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:30/12/1969
Numero:1133


Sommario
Art. 36.      Oltre a quanto espressamente previsto negli articoli 21 e 26, sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle della presente legge.


§ 22.6.46 - D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1133.

Attuazione delle direttive adottate dal Consiglio delle Comunità europee 69/73/CEE, 69/74/CEE e 69/75/CEE, relative all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, il regime dei depositi doganali ed il regime delle zone franche.

(G.U. 11 febbraio 1970, n. 36).

 

     Artt. 1 - 35. [1]

 

Art. 36.

     Oltre a quanto espressamente previsto negli articoli 21 e 26, sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle della presente legge.

 


[1] Articoli abrogati dall’art. 352 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.