§ 2.1.22 - Legge Regionale 23 settembre 1970, n. 20.
Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:23/09/1970
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Stato giuridico)
Art. 2.  (Personale di servizio sociale)
Art. 3.  (Riconoscimento del servizio ospedaliero prestato all'estero)
Art. 4.  (Obbligo della residenza e della reperibilità)
Art. 5.  (Obbligo dell'orario di servizio)
Art. 6.  (Esercizio della libera attività professionale)
Art. 7.  (Proporzione linguistica nel personale ospedaliero)
Art. 8.  (Bandi di concorso e assegnazione di posti)
Art. 9.  (Incarichi di interino)
Art. 10.  (Aspettativa e permessi per motivi sindacali)
Art. 11.  (Proporzione linguistica nella Commissione consultiva e in quella di disciplina)
Art. 12.  (Proporzione linguistica nelle Commissioni esaminatrici dei concorsi di assunzione)
Art. 13.  (Obbligo della conoscenza delle lingue italiana e tedesca)
Art. 14.  (Sorteggio dei componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi di assunzione)
Art. 15.  (Interprete-Traduttore)
Art. 16.  (Esami provinciali di idoneità in lingua tedesca)
Art. 17.  (Composizione e nomina delle commissioni esaminatrici degli esami provinciali di idoneità in lingua tedesca)
Art. 18.  (Integrazione degli elenchi speciali)
Art. 19.  (Commissione d'esame per i concorsi a posti di personale amministrativo)
Art. 20.  (Commissioni d'esame per i concorsi a posti di personale sanitario ausiliario)
Art. 21.  (Collegio medico per l'accertamento delle condizioni di salute dei dipendenti dispensati dal servizio per motivi di salute - Speciale Commissione tecnica)
Art. 22.  (Requisiti per l'ammissione agli esami di idoneità per direttore sanitario)
Art. 23.  (Nomina del segretario nelle Commissioni di sorteggio)
Art. 24.  (Composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi di assunzione)
Art. 25.  (Composizione delle commissioni esaminatrici nei concorsi di assunzione del personale amministrativo)
Art. 26.  (Requisiti per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera direttiva-amministrativa)
Art. 27.  (Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la copertura dei posti di direttore e vice direttore amministrativo)
Art. 28.  (Punteggio relativo al servizio prestato nel ruolo speciale regionale di sanità)
Art. 29.  (Dispensa dal requisito dell'età per le ostetriche condotte)
Art. 30.  (Elevazione limiti di età)
Art. 31.  (Deroga limiti di età concorsi personale tecnico)
Art. 32.  (Deroga alla norma dell'articolo 8)
Art. 33.  (Validità degli accertamenti della conoscenza della lingua non materna)
Art. 34.  (Deroga da taluni requisiti per l'ammissione agli esami provinciali di idoneità in lingua tedesca)
Art. 35.  (Deroga da taluni requisiti per l'ammissione ad alcuni concorsi di assunzione di personale amministrativo, di personale tecnico e di personale sanitario ausiliario in provincia di Bolzano)
Art. 36.  (Nomina in ruolo di personale già in servizio)
Art. 37.  (Requisito per l'ammissione agli esami provinciali di idoneità)
Art. 38.  (Norma finanziaria)


§ 2.1.22 - Legge Regionale 23 settembre 1970, n. 20.

Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.

(B.U. 3 novembre 1970, n. 45 - S.O.).

 

TITOLO I

Norme generali

 

Art. 1. (Stato giuridico)

     1. Lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri della Regione è regolato dalle norme della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10 e del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, salvo quanto è stabilito negli articoli seguenti.

 

     Art. 2. (Personale di servizio sociale)

     1. Il personale di servizio sociale di cui al quarto comma dell'articolo 36 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, costituisce un ruolo distinto da quelli del personale sanitario ausiliario di cui al primo e sesto comma dell'articolo 1 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130.

 

     Art. 3. (Riconoscimento del servizio ospedaliero prestato all'estero)

     1. Il riconoscimento del servizio ospedaliero prestato all'estero dai sanitari aventi la residenza nel territorio della regione, a sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, viene disposto a richiesta dell'interessato con deliberazione della Giunta regionale secondo le modalità previste dalla legge stessa.

 

     Art. 4. (Obbligo della residenza e della reperibilità)

     1. Il dipendente deve risiedere entro un ambito dalla sede di servizio che, a giudizio del consiglio di amministrazione, sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento del suo dovere.

     2. Il personale di assistenza sanitaria e religiosa deve rendersi reperibile per i casi di particolari esigenze di servizio.

 

     Art. 5. (Obbligo dell'orario di servizio)

     1. L'articolo 24 del D.P.R. 27 marzo 1969, numero 130, viene sostituito dal seguente: «Il dipendente deve osservare l'orario di servizio.

     2. La durata settimanale del servizio, per tutto il personale, è stabilita in quaranta ore da ripartirsi in turni giornalieri che ordinariamente non devono oltrepassare le otto ore continuative.

     3. Anche per il personale sanitario medico il rapporto di impiego è a tempo pieno, il che comporta: rinuncia alla attività libero-professionale al di fuori di strutture e sanitarie pubbliche, compresi i contratti per l'assistenza generica o specialistica con le istituzioni assistenziali, previdenziali ed assicurative e fatta eccezione per i consulti secondo la disciplina stabilita dall'accordo di lavoro; totale disponibilità per i servizi dell'ente, contemplati dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10 [1].

     4. Nel rapporto a tempo pieno possono essere comprese le attività effettuate dal sanitario presso altri enti ospedalieri o presso unità sanitarie locali, in base ad apposite convenzioni tra gli enti interessati.

     5. La Giunta provinciale, tenuto conto degli indirizzi stabiliti dalla programmazione socio-sanitaria della Provincia e sentiti il Comitato provinciale di sanità e gli enti di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, può autorizzare le amministrazioni ospedaliere che ne facciano richiesta, anche a seguito di domanda ad esse presentata dal personale sanitario medico, a stabilire il rapporto a tempo definito, sempre che ciò non pregiudichi le effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca delle stesse amministrazioni, ivi comprese quelle inerenti ai servizi esterni organizzati su base territoriale [2].

     6. Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta la facoltà del libero esercizio professionale, anche fuori dell'ospedale, purché non in contrasto con le norme di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e di cui all'articolo 43, lettera d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e nel rispetto dell'orario di servizio.

     7. Detto orario, eguale per tutto il personale sanitario medico, senza distinzione di qualifica, è stabilito dalle singole Amministrazioni con la stessa deliberazione con la quale è determinato il trattamento economico per il personale medico a tempo definito in conformità degli accordi sindacali nazionali di cui all'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

     8. In ogni caso il tempo definito non può essere inferiore alle trenta ore settimanali e superiore alle trentasei ore settimanali».

     9. Al personale sanitario medico con rapporto di lavoro a tempo definito è preclusa l'attività libero-professionale comunque prestata in strutture private convenzionate con la Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 3 maggio 1975, n. 20, ovvero con gli enti od altri organismi di cui all'articolo 12 bis del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 [3].

 

     Art. 6. (Esercizio della libera attività professionale)

     1. L'articolo 47 del D.P.R. 27 marzo 1969, numero 130, è sostituito dal seguente: «In relazione a quanto disposto dall'articolo 24 e in attuazione del principio stabilito dall'articolo 12, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, le modalità ed i limiti dell'esercizio della libera attività professionale prestata, a seguito di libera scelta del paziente che ne assume il relativo onere e al di fuori degli obblighi derivanti dal rapporto di impiego o di servizio, dai medici dei servizi di diagnosi e cura degli ospedali, sono disciplinati dai commi successivi.

     2. Nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche, la libera attività professionale può essere svolta, oltre il normale orario di lavoro e compatibilmente con l'esigenza che venga garantito l'espletamento delle funzioni istituzionali delle strutture medesime, in regime ambulatoriale.

     Le strutture da adibirsi a tale attività saranno individuate dalla Giunta provinciale nel quadro dei criteri complessivi di organizzazione dei servizi sanitari, su proposta dei comprensori o dei consorzi sanitari di cui alla Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, che sentiranno previamente a tal fine le amministrazioni interessate, assicurando la possibilità di esercitare la libera attività professionale anche nell'ambito della struttura ospedaliera presso la quale il personale medico interessato presta la propria opera. Le modalità organizzative inerenti alla utilizzazione delle strutture sopra richiamate saranno stabilite dall'amministrazione di appartenenza. L'attività di cui al presente comma deve svolgersi in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività istituzionale della struttura sanitaria pubblica.

     3. Al personale sanitario medico con rapporto di lavoro a tempo pieno è riconosciuto diritto di priorità ai fini dell'esercizio della libera attività professionale nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche.

     4. Il tariffario per le prestazioni libero-professionali di cui ai precedenti commi nonché per i consulti di cui al penultimo comma del presente articolo è determinato dalla Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale di sanità. Il tariffario deve essere formulato in modo tale da consentire la preventiva cognizione dell'onere che il paziente dovrà sostenere e deve essere a tal fine portato tempestivamente a conoscenza del paziente stesso o dei suoi familiari.

     5. Gli introiti della libera attività professionale svolta nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche sono riscossi dall'amministrazione dalla quale il medico dipende. Le modalità ed i limiti della attribuzione ai medici dei proventi per la predetta attività, come pure per i consulti previsti dal comma successivo, sono disciplinati dagli accordi nazionali di lavoro. I medici non possono percepire altri compensi in denaro o sotto altra forma.

     6. I consulti in favore di privati di cui è consentita la prestazione da parte dei medici con rapporto di lavoro a tempo pieno anche al di fuori della struttura sanitaria pubblica debbono essere previamente autorizzati, salvo i casi di eccezionale e comprovata urgenza, dall'amministrazione di appartenenza a seguito di richiesta ad essa avanzata dai privati stessi. A quest'ultima dovrà essere altresì effettuato il pagamento degli onorari.

     7. Le prestazioni ambulatoriali previste da convenzioni tra le amministrazioni ospedaliere e gli enti ed altri organismi di cui all'articolo 12 bis del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 agosto 1974, n. 386, ovvero da convenzioni che siano state o venissero stipulate con altri enti pubblici, sono erogate dalle amministrazioni nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali. Ai fini della stipula di nuove convenzioni ed in relazione alla natura delle prestazioni che formano oggetto delle medesime sarà previamente sentito il personale medico interessato. Nel caso di convenzioni già esistenti e sino all'eventuale rinnovo del regime convenzionale in atto, le prestazioni continuano a venire erogate entro i limiti e con le modalità e tariffe attualmente osservati. Qualora, per specifiche esigenze organizzative, le suddette prestazioni ambulatoriali non possano essere interamente effettuate nell'ambito del normale orario di lavoro, spetta al personale medico una partecipazione ai relativi proventi, nel rispetto dei limiti complessivi stabiliti dagli accordi nazionali di lavoro, limitatamente alle prestazioni svolte al di fuori del normale orario di lavoro. A tal fine con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e le associazioni rappresentative degli enti ospedalieri, sarà stabilito in quale misura percentuale rispetto alla loro complessiva durata le prestazioni ambulatoriali debbano considerarsi effettuate rispettivamente nell'ambito e al di fuori del normale orario di lavoro. Per la ripartizione tra i sanitari interessati dei compensi ad essi spettanti a norma del presente comma si applicano gli accordi nazionali di lavoro [4].

 

TITOLO II

Norme particolari per la Provincia di Bolzano

 

     Art. 7. (Proporzione linguistica nel personale ospedaliero)

     1. Nella provincia di Bolzano la composizione del personale che a qualsiasi titolo presta servizio presso gli enti ospedalieri, deve essere proporzionata alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio di amministrazione dell'ente.

     2. Tale proporzione deve essere riferita alle singole categorie, ruoli, carriere e qualifiche.

     3. Nell'ente ospedaliero che comprende l'ospedale civile di Bolzano, la composizione del personale deve essere paritetica per il gruppo linguistico italiano e per quello tedesco.

 

     Art. 8. (Bandi di concorso e assegnazione di posti)

     1. In attuazione di quanto previsto nell'articolo precedente, i concorsi per l'assunzione del personale saranno banditi riservando ai singoli gruppi linguistici un proporzionato numero di posti, in modo da raggiungere gradualmente il prescritto rapporto di consistenza.

     2. I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici che restassero vacanti o per mancanza di concorrenti idonei appartenenti a detto gruppo o per rinuncia degli stessi, saranno assegnati, secondo l'ordine della graduatoria, agli idonei di altro gruppo linguistico.

     3. La graduatoria degli idonei è distinta per gruppo linguistico.

 

     Art. 9. (Incarichi di interino)

     1. Il conferimento dei posti di interino viene effettuato secondo le modalità contenute nel quinto comma dell'articolo 3 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, applicando il principio della riserva dei posti per ciascun gruppo linguistico, di cui al precedente articolo 3.

     2. Si ricorrerà comunque al conferimento previo avviso pubblico, qualora tra gli idonei dell'ultimo concorso non figurino candidati appartenenti al gruppo linguistico cui il posto è riservato, ovvero qualora tali candidati abbiano rinunciato all'incarico.

 

     Art. 10. (Aspettativa e permessi per motivi sindacali)

     1. Il diritto all'aspettativa ed ai permessi per motivi sindacali, previsto dagli articoli 49 e 51 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, è riconosciuto anche ai dipendenti degli enti ospedalieri che ricoprono cariche elettive, ed a quelli che fanno parte degli organi collegiali, previsti dallo statuto delle organizzazioni sindacali ospedaliere più rappresentative nell'ambito provinciale.

 

     Art. 11. (Proporzione linguistica nella Commissione consultiva e in quella di disciplina)

     1. In provincia di Bolzano la composizione della Commissione consultiva e della Commissione di disciplina, previste dagli articoli 56 e 59 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, deve essere proporzionata alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero.

     2. Nell'ente ospedaliero che comprende l'ospedale civile di Bolzano, la composizione deve essere paritetica per il gruppo linguistico italiano e per quello tedesco: a tal fine, nella Commissione di disciplina i membri designati tra il personale dell'ente dalle organizzazioni sindacali interessate, sono portati a quattro. Nelle decisioni della Commissione a parità di voti prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 12. (Proporzione linguistica nelle Commissioni esaminatrici dei concorsi di assunzione)

     1. In provincia di Bolzano la composizione delle Commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi per l'assunzione del personale degli enti ospedalieri e dei concorsi interni, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nei Consigli di amministrazione degli enti ospedalieri.

     2. Le Commissioni esaminatrici nominate dall'ente ospedaliero che comprende l'ospedale civile di Bolzano, sono formate di un egual numero di componenti, aventi diritto al voto, di lingua italiana e di lingua tedesca. A tal fine, ove necessario, il Consiglio di amministrazione provvede ad integrare le Commissioni stesse con un componente scelto tra persone esperte nella disciplina propria del posto messo a concorso.

 

     Art. 13. (Obbligo della conoscenza delle lingue italiana e tedesca)

     1. Per l'assunzione di personale destinato a prestare servizio a qualsiasi titolo presso enti ospedalieri della provincia di Bolzano è richiesta la conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni inerenti al servizio.

     2. Nei relativi concorsi, il candidato svolge le prove nella lingua materna, salvo che non richieda di svolgerle nella lingua non materna.

     3. La conoscenza della lingua nella quale non si sono svolte le prove di esame o della lingue non materna per coloro che vengono assunti per chiamata o per incarico temporaneo è accertata a mezzo di esami scritti ed orali, con eccezione per il personale esecutivo, per il quale è prescritto il solo esame orale, da parte di una Commissione di tre membri, di cui uno appartenente al gruppo linguistico dell'esaminando, nominata dal Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero e così composta:

- un funzionario della Regione o della Provincia di Bolzano di qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente, con funzioni di presidente; egli deve appartenere al gruppo linguistico della lingua oggetto dell'esame;

- un insegnante abilitato all'insegnamento della lingua tedesca.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto in servizio presso l'ente ospedaliero.

     5. Ai componenti ed al segretario di detta Commissione spetta il trattamento previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

     6. Nei concorsi pubblici sono sottoposti all'accertamento della conoscenza della lingua non materna i candidati compresi della graduatoria degli idonei formata dalla Commissione esaminatrice.

     7. Di ogni seduta della Commissione viene redatto un verbale a cura del segretario, che lo sottoscrive insieme a tutti i commissari. Dal verbale deve risultare l'esito positivo o negativo dell'accertamento.

     8. I medici ospedalieri, una volta che abbiano conseguito esito positivo nell'accertamento della conoscenza della seconda lingua, sono esonerati da ulteriori accertamenti in sede di partecipazione ad altri concorsi banditi dagli enti ospedalieri o in sede di conferimento di incarichi interinali. (G)

 

     Art. 14. (Sorteggio dei componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi di assunzione)

     1. Nella provincia di Bolzano in relazione ai concorsi per l'assunzione ai posti di direttore sanitario, di vice direttore sanitario o di ispettore sanitario, di primario, di aiuto, di assistente, di direttore di farmacia e di farmacista, i sovrintendenti o direttori sanitari, nonché i primari e i direttori di farmacia da nominarsi componenti delle Commissioni esaminatrici, vengono sorteggiati tutti presso i singoli enti ospedalieri.

     2. Al fine di garantire nelle Commissioni esaminatrici una proporzionale presenza di componenti dei gruppi linguistici, a cura della Regione verranno formati ed annualmente aggiornati elenchi speciali corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 65 e 66 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, composti da sanitari in possesso dei requisiti per essere iscritti negli elenchi nazionali ed appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

     3. Analogamente per i concorsi di assunzione al posto di direttore di farmacia e di farmacista, a cura della Regione verranno formati ed annualmente aggiornati elenchi speciali di direttore di farmacia nonché di professori universitari, appartenenti al gruppo linguistico tedesco, in possesso dei requisiti per essere iscritti nell'elenco nazionale dei direttori di farmacia di cui all'articolo 92 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130.

     4. I nominativi da inserire negli elenchi speciali di cui ai due commi precedenti vengono segnalati dai rispettivi Ordini professionali.

     5. L'appartenenza al gruppo linguistico tedesco deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dai sanitari interessati.

     6. Gli elenchi speciali di cui ai commi precedenti, sono approvati con deliberazione della Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino ufficiale.

     7. Avverso la deliberazione della Giunta regionale è ammessa opposizione da parte degli interessati entro quindici giorni dalla sua pubblicazione e su di essa provvede la Giunta regionale entro quindici giorni dal ricevimento.

     8. Le Commissioni per il sorteggio di cui agli articoli 76 e 95 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, si avvalgono degli elenchi nazionali e degli speciali elenchi previsti nei precedenti commi in relazione alle esigenze derivanti dall'applicazione del principio della proporzionale rappresentanza dei gruppi linguistici in seno alle Commissioni esaminatrici.

 

     Art. 15. (Interprete-Traduttore)

     1. In provincia di Bolzano alle sedute delle Commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dagli enti ospedalieri, può intervenire un interprete-traduttore in grado di volgere in italiano ed in tedesco il testo delle prove scritte d'esame nonché le domande dei commissari e le risposte dei concorrenti.

     2. L'intervento dell'interprete-traduttore viene stabilito su richiesta di almeno un commissario nella prima seduta della Commissione.

     3. L'interprete-traduttore è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'ospedale, che lo sceglie tra le persone in possesso di titoli di studio qualitativamente non inferiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso e delle quali è notoria l'adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca nelle materie relative ai posti messi a concorso.

     4. L'interprete-traduttore nella prima seduta della Commissione esaminatrice cui interviene presta davanti al Presidente della Commissione stessa giuramento di adempiere fedelmente il suo ufficio.

     5. All'interprete-traduttore spettano i compensi e le indennità previsti per i membri della Commissione.

 

     Art. 16. (Esami provinciali di idoneità in lingua tedesca)

     1. In provincia di Bolzano, entro il mese di maggio di ciascun anno, vengono espletati, a cura dell'amministrazione regionale, speciali esami di idoneità in lingua tedesca del personale sanitario appartenente al gruppo linguistico tedesco.

     2. Gli speciali esami, di cui al precedente comma, verranno indetti limitatamente alle qualifiche relative ai servizi igienico-organizzativi, di diagnosi e cura, compreso quello di farmacia, esistenti in ospedali della provincia di Bolzano.

     3. L'idoneità conseguita in detti esami consente l'ammissione ai concorsi di assunzione presso enti ospedalieri della provincia di Bolzano.

     4. La Giunta regionale, con un unico bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, indice entro il mese di novembre la sessione annuale degli esami provinciali di idoneità in lingua tedesca per direttori sanitari, vice direttori sanitari, ispettori sanitari, primari, aiuti, assistenti, direttori di farmacia e farmacisti.

     5. I requisiti per l'ammissione a detti esami sono quelli previsti nel D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, salvo quanto diversamente stabilito nella presente legge.

     6. Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, corredate dalla documentazione necessaria, scade alle ore dodici del 31 gennaio.

     7. Nella domanda deve essere espressamente dichiarata l'appartenenza al gruppo linguistico tedesco.

     8. Nell'espletamento degli esami di cui al presente articolo, si applicano i criteri e le modalità previsti nel D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, salvo quanto diversamente disposto nella presente legge.

 

     Art. 17. (Composizione e nomina delle commissioni esaminatrici degli esami provinciali di idoneità in lingua tedesca)

     1. Le Commissioni esaminatrici degli esami provinciali di idoneità in lingua tedesca vengono nominate entro il mese di febbraio con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale.

     2. Per la composizione delle Commissioni, che devono rispecchiare la consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio provinciale di Bolzano, valgono le norme del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, relative ai singoli esami di idoneità, salvo quanto disposto nel presente Titolo.

     3. Per le funzioni di presidente e di segretario possono essere nominati anche l'ispettore medico regionale e rispettivamente il funzionario regionale o provinciale della carriera direttiva del ruolo amministrativo.

     4. Le operazioni di sorteggio dei componenti delle Commissioni esaminatrici, sono effettuate, sulla base degli elenchi nazionali di cui agli articoli 65, 66 e 92 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 e, per quanto occorra, degli elenchi provinciali di cui all'articolo 14 della presente legge, da una Commissione nominata dalla Giunta regionale e composta dal funzionario preposto all'Ispettorato generale per la previdenza sociale e sanità della Regione con funzioni di presidente, dal presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Bolzano o suo delegato e da un funzionario provinciale della carriera direttiva del ruolo amministrativo, che funge anche da segretario.

     5. Ai componenti delle Commissioni esaminatrici di cui al primo comma del presente articolo, spettano i compensi e le indennità previste dall'articolo 11 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130; a quelli della Commissione, di cui al precedente comma, spettano i compensi e le indennità previsti dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 18. (Integrazione degli elenchi speciali)

     1. Qualora gli elenchi speciali di cui all'articolo 14 comprendano un numero di nominativi inferiore a cinque, negli stessi vengono inseriti medici o farmacisti appartenenti al gruppo linguistico tedesco che abbiamo svolto nella stessa disciplina o, in mancanza, in materia affine o, in mancanza di quest'ultima, in materia generale che la comprenda, almeno cinque anni di servizio di ruolo o non di ruolo presso pubblici istituti di cura o, limitatamente ai farmacisti, dieci anni di attività in una farmacia.

     2. Detta iscrizione viene effettuata dall'Amministrazione regionale su segnalazione dei rispettivi Ordini professionali e ha efficacia fino a quando gli elenchi relativi non comprenderanno un numero di almeno cinque membri, scelti secondo i criteri di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 19. (Commissione d'esame per i concorsi a posti di personale amministrativo)

     1. In provincia di Bolzano nelle Commissioni d'esame dei concorsi a posti di personale amministrativo e tecnico, in sostituzione del direttore o dei direttori amministrativi, del funzionario di ente ospedaliero, degli ingegneri capo ospedaliero e del direttore tecnico, ove previsti, possono essere nominati o designati funzionari della Regione o della Provincia di Bolzano di qualifica non inferiore a direttore di divisione.

 

     Art. 20. (Commissioni d'esame per i concorsi a posti di personale sanitario ausiliario)

     1. In provincia di Bolzano nelle Commissioni d'esame per i concorsi a posti di personale sanitario ausiliario, in sostituzione del direttore sanitario e di quello amministrativo, ove previsti, possono essere nominati il vice direttore sanitario, rispettivamente il vice direttore amministrativo.

 

TITOLO III

Norme particolari comuni alle due province

 

     Art. 21. (Collegio medico per l'accertamento delle condizioni di salute dei dipendenti dispensati dal servizio per motivi di salute - Speciale Commissione tecnica)

     1. Alla nomina dei rappresentanti delle parti in seno al collegio medico previsto dal comma dodicesimo dell'articolo 60 del D.P.R. 27 marzo 1969, numero 130, provvede d'ufficio, in carenza delle parti o di una di esse, l'Assessore regionale al quale è affidata la materia sanitaria.

     2. Della speciale Commissione tecnica prevista dal comma ventiquattresimo del citato articolo 60, fa parte, con funzioni di presidente, l'Ispettore medico regionale o, in mancanza, il medico provinciale competente per territorio.

 

     Art. 22. (Requisiti per l'ammissione agli esami di idoneità per direttore sanitario)

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 69 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, forma requisito valido per la ammissione agli esami di idoneità per direttore sanitario il servizio di ruolo prestato per almeno dieci anni quale ufficiali sanitario o quale addetto ai servizi sanitari presso Comuni, indipendentemente dal numero dei loro abitanti.

 

     Art. 23. (Nomina del segretario nelle Commissioni di sorteggio)

     1. Nelle Commissioni di sorteggio previste dagli articoli 76 e 95 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, a svolgere le funzioni di segretario possono essere chiamati funzionari della carriera direttiva - ruolo amministrativo

- della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

     Art. 24. (Composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi di assunzione)

     1. Nelle Commissioni esaminatrici dei concorsi di assunzione del personale dipendente dagli enti ospedalieri, al posto del funzionario medico dei ruoli del Ministero della sanità, ove previsto, può essere nominato l'Ispettore medico regionale; al posto del funzionario della carriera direttiva - ruolo amministrativo - del Ministero della sanità con funzioni di segretario, viene nominato un funzionario regionale o provinciale della carriera direttiva - ruolo amministrativo.

 

     Art. 25. (Composizione delle commissioni esaminatrici nei concorsi di assunzione del personale amministrativo)

     1. Nelle Commissioni esaminatrici dei concorsi di assunzione del personale amministrativo della carriera direttiva e delle carriere di concetto ed esecutiva, al posto del funzionario della carriera direttiva, amministrativa del Ministero della sanità, e dell'impiegato di ruolo dello stesso Ministero vengono nominati funzionari della carriera direttiva della Regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, aventi qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata per i concorsi a posti della carriera direttiva, e non inferiore a direttore di sezione o equiparata per i concorsi a posti delle carriere di concetto ed esecutiva.

 

     Art. 26. (Requisiti per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera direttiva-amministrativa)

     1. Il possesso del diploma di laurea in sociologia è considerato requisito valido per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami ai posti iniziali della carriera direttiva-amministrativa.

 

     Art. 27. (Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la copertura dei posti di direttore e vice direttore amministrativo)

     1. E' requisito valido per l'ammissione ai concorsi per la copertura dei posti di direttore, anche l'anzianità di servizio in ruolo prestato nella carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione presso gli uffici della Regione Trentino-Alto Adige preposti all'assistenza sanitaria ed ospedaliera ed all'assistenza e beneficienza pubblica, nonché presso gli uffici delle Province autonome di Trento e Bolzano preposti alle attività sociale e alla sanità, o presso uffici analoghi dei Comuni e degli enti mutualistici locali, per un periodo non inferiore a cinque anni.

     2. E' altresì requisito valido per l'ammissione ai concorsi per la copertura dei posti di vice direttore l'anzianità di servizio con funzioni direttive prestato anche presso gli uffici della Regione Trentino-Alto Adige.

 

     Art. 28. (Punteggio relativo al servizio prestato nel ruolo speciale regionale di sanità)

     1. Nella determinazione del punteggio per i concorsi di assunzione a posti di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, vice direttore sanitario e ispettore sanitario, sono valutati, quali titoli di carriera della terza categoria, i servizi resi nel ruolo speciale regionale di sanità con punti 1,10 per anno.

 

     Art. 29. (Dispensa dal requisito dell'età per le ostetriche condotte)

     1. Il limite di età per l'ammissione al concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica capo e di ostetrica è elevato ad anni cinquanta per le ostetriche titolari di condotta che abbiano conseguito la stabilità e che risultino in servizio alla data del bando di concorso.

     2. Tale elevazione si applica anche nei riguardi delle ostetriche condotte che siano rimaste private del posto per effetto delle disposizioni dell'articolo 64, secondo comma, del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 58 e 59 del Regolamento approvato con R.D. 11 marzo 1935, n. 281.

 

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

 

     Art. 30. (Elevazione limiti di età)

     1. In provincia di Bolzano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di istituzione dell'ente ospedaliero e, per il personale sanitario, dalla data di espletamento dei primi esami provinciali di idoneità, i limiti superiori di età stabiliti dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, per l'ammissione ai concorsi di assunzione, sono elevati di anni cinque fino ad un massimo di anni cinquantacinque, fatte salve le maggiorazioni di legge.

 

     Art. 31. (Deroga limiti di età concorsi personale tecnico)

     1. Le eccezioni ai limiti di età per la partecipazione ai concorsi di assunzione del personale tecnico previsto dagli articoli 110, 112, 114 e 116 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, sono estese a coloro che presso qualsiasi altro ente pubblico prestano servizio di ruolo nella qualifica stessa o in qualifica superiore a quella del posto messo a concorso.

 

     Art. 32. (Deroga alla norma dell'articolo 8)

     1. In deroga a quanto stabilito nel precedente articolo 8, nei concorsi a posto di primario e di aiuto banditi dall'ente ospedaliero che comprende l'ospedale civile di Bolzano, i medici concorrenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge presso lo stesso ospedale ricoprano per incarico il posto messo a concorso, qualora risultino vincitori hanno diritto all'assegnazione del posto, anche se non appartengono al gruppo linguistico cui è riservato il posto stesso.

 

     Art. 33. (Validità degli accertamenti della conoscenza della lingua non materna)

     1. Gli accertamenti della conoscenza della lingua non materna, effettuati dalle Amministrazioni ospedaliere nei confronti del personale prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno validità ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal precedente articolo 13.

 

     Art. 34. (Deroga da taluni requisiti per l'ammissione agli esami provinciali di idoneità in lingua tedesca)

     1. Nei primi cinque speciali esami provinciali di idoneità in lingua tedesca per direttore sanitario e per vice direttore sanitario, indetti dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione agli esami stessi si deroga dal requisito dell'idoneità a vice direttore o ad ispettore sanitario, nonché dal requisito del servizio di ruolo prestato nelle qualifiche menzionate negli articoli 69 e 70 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130.

 

     Art. 35. (Deroga da taluni requisiti per l'ammissione ad alcuni concorsi di assunzione di personale amministrativo, di personale tecnico e di personale sanitario ausiliario in provincia di Bolzano)

     1. Per l'ammissione ai concorsi di assunzione ai posti di direttore amministrativo, di vice direttore amministrativo, di capo ripartizione e capo divisione amministrativa, di direttore tecnico, di coadiutore tecnico, di ostetrica capo, di capo sala, di capo dei servizi sanitari ausiliari e di direzione didattica, di cui agli articoli 102, 103, 104, 110, 112, 118, 120 e 123 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, banditi in provincia di Bolzano entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si deroga dai requisiti, ove richiesti, delle qualifiche speciali e delle anzianità di servizio di ruolo.

 

     Art. 36. (Nomina in ruolo di personale già in servizio)

     1. Il termine dei sei mesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 128 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. La data del 31 dicembre 1968 di cui al secondo comma dello stesso articolo, è sostituita dalla data del 30 giugno 1970.

 

     Art. 37. (Requisito per l'ammissione agli esami provinciali di idoneità)

     1. Negli esami provinciali di idoneità in lingua tedesca, di cui all'articolo 16 della presente legge, indetti entro il 1975, viene considerato requisito valido per l'ammissione anche il servizio non di ruolo prestato per almeno cinque anni nella qualifica cui si riferisce l'esame o per i rispettivi periodi previsti dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, nelle altre qualifiche.

 

     Art. 38. (Norma finanziaria)

     1. Le spese per il funzionamento delle Commissioni previste dall'articolo 17 della presente legge fanno carico per il corrente esercizio finanziario al capitolo 340 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e per gli esercizi successivi ai corrispondenti capitoli di bilanci per gli anni finanziari medesimi.

 

 


[1] Comma modificato dall'art. 1 della L.P. 15 dicembre 1978, n. 61.

[2] Comma sostituito dall'art. 1 della L.P. 15 dicembre 1978, n. 61.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 15 dicembre 1978, n. 61.

[4] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.P. 15 dicembre 1978, n. 61.