§ 5.1.18 - Legge Provinciale 3 maggio 1975, n. 20.
Disciplina dell'assistenza ospedaliera della Provincia Autonoma di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:03/05/1975
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Funzioni della Provincia.
Art. 2.  Soggetti assistibili.
Art. 3.  Anagrafe degli assistibili.
Art. 4.  Strumenti di erogazione.
Art. 5.  Livello delle prestazioni.
Art. 6.  Assistenza diretta.
Art. 7.  Assistenza a rimborso.
Art. 8.  Assistenza fuori del territorio della Provincia.
Art. 9.  Facoltà di scelta delle divisioni.
Art. 10.  Modalità di ammissione.
Art. 11.  Accettazione amministrativa.
Art. 12.  Scheda di accettazione e dimissione.
Art. 13.  Trasferimenti.
Art. 14.  Rimborsi.
Art. 15.  Comunicazioni agli enti mutualistici e previdenziali.
Art. 16.  Vigilanza.
Art. 17.  Istituzione del ruolo.
Art. 18.  Procedure di iscrizione e di cancellazione.
Art. 19.  Assistenza agli iscritti al ruolo provinciale.
Art. 20.  Quota di iscrizione al ruolo provinciale.
Art. 21.  Convenzione ricevitoriale.
Art. 22.  Cancellazione dal ruolo - Rimborsi.
Art. 23.  Assistenza ai non abbienti non residenti nella provincia.
Art. 24.  Retta di degenza.
Art. 25.  Prestazioni urgenti.
Art. 26.  Convenzioni.
Art. 27.  Subentro nelle convenzioni in atto.
Art. 28.  Rivalsa.
Art. 29.  Termine e quota di iscrizione al ruolo provinciale.
Art. 30.  Modifica alla L.P. 25.8.1973, n. 38.
Art. 31.  Abrogazione.
Art. 32.  Urgenza.


§ 5.1.18 - Legge Provinciale 3 maggio 1975, n. 20.

Disciplina dell'assistenza ospedaliera della Provincia Autonoma di Trento.

[*]

(B.U. 9 maggio 1975, n. 22 - straord.).

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Funzioni della Provincia.

     La Provincia Autonoma di Trento esercita secondo le disposizioni della presente legge, le funzioni In materia di assistenza ospedaliera anteriormente svolte dagli enti ed istituti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie, nonchè dalle Casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, a far tempo dalla data fissata ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

     La Provincia esercita altresì le altre funzioni di cui al decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, con decorrenza dal 1. gennaio 1975.

 

     Art. 2. Soggetti assistibili.

     Hanno diritto all'assistenza ospedaliera della Provincia i soggetti che ne abbiano titolo:

     a) in base agli ordinamenti degli enti, istituti e casse mutue anteriormente competenti;

     b) in quanto siano in possesso dei requisiti di cui alla Legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, e successive modificazioni.

     c) in quanto iscritti al ruolo provinciale di cui agli articoli 16 e seguenti della presente legge;

     d) secondo gli ordinamenti di altre Regioni e che si ricoveri no in strutture di cura aventi sede nel territorio provinciale;

     e) in quanto stranieri in base a regolamenti della Comunità Economica Europea o a convenzioni e accordi internazionali;

     f) in quanto affetti da particolari forme morbose per la cura delle quali prevista per legge l'assistenza ospedaliera a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, ovvero comunque ai sensi di norme vigenti.

 

     Art. 3. Anagrafe degli assistibili.

     La Giunta provinciale istituisce l'anagrafe generale degli assistibili della Provincia e curerà la formazione di una anagrafe sanitaria della popolazione della provincia. 1 criteri di impostazione della anagrafe sanitaria saranno stabiliti dalla Giunta provinciale, con apposita deliberazione, sentito il Comitato provinciale di Sanità.

     La Provincia rilascia agli iscritti nell'anagrafe generale degli assistibili un'apposita tessera il cui possesso dà titolo a tutti gli effetti all'assistenza ospedaliera.

     Gli Enti e gli Istituti e Casse di cui all'articolo 12 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sono tenuti a notificare al competente Assessorato provinciale, entro e non oltre dieci giorni dalla avvenuta conoscenza del loro verificarsi, tutti i movimenti di iscrizione, cancellazione e variazione dei propri iscritti residenti in provincia di Trento, ai fini della formazione dell'anagrafe generale degli assistibili.

 

     Art. 4. Strumenti di erogazione.

     La Provincia eroga l'assistenza ospedaliera attraverso gli ospedali degli enti ospedalieri, quello gestito dalla Provincia, le cliniche universitarie, le strutture degli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico nonchè attraverso gli ospedali classificati degli enti ed istituti ecclesiastici civilmente riconosciuti, le strutture non classificate dei medesimi soggetti, le case di cura private, aventi sedi nel territorio provinciale, purchè ne sia accertata la necessità per sopperire al reale fabbisogno di assistenza ospedaliera che gli enti ospedalieri pubblici non possono soddisfare.

     A tal fine la Provincia si vale direttamente ed in via primaria degli enti ospedalieri e del proprio ospedale e, sentito il Comitato provinciale di Sanità, stipula convenzioni con gli altri enti ed istituti che gestiscono ospedali classificati.

     La Provincia, sentito il Comitato provinciale di Sanità, può stipulare altresì convenzioni con gli altri soggetti indicati nel primo comma nel caso in cui ciò si renda necessario ai fini delle esigenze del servizio ospedaliero provinciale.

     Ove per la cura di particolari forme morbose non sussistano idonee strutture nel territorio della provincia, la Provincia può stipulare apposite convenzioni con le Università dotate di cliniche.

 

 

TITOLO II

Prestazioni

 

     Art. 5. Livello delle prestazioni.

     La Provincia eroga attraverso gli Enti ospedalieri e gli Enti ed Istituti convenzionati le prestazioni ospedaliere senza limiti di durata ed in modo uniforme qualunque sia la forma di assistenza goduta dal ricoverato. Le camere speciali vengono utilizzate esclusivamente per il ricovero di infermi per 1 quali, a giudizio dei sanitari curanti, se ne ravvisa l'opportunità in base alla natura ed alle particolari esigenze terapeutiche della forma morbosa.

     Le amministrazioni ospedaliere sono tenute a fare in modo che, contemporaneamente alla modifica delle proprie strutture, le stanze non abbiano più di quattro posti letto.

 

     Art. 6. Assistenza diretta.

     I soggetti che abbiano titolo all'assistenza della Provincia, fruiscono dell'assistenza in forma diretta.

     Le prestazioni ospedaliere in forma diretta sono usufruibili presso gli ospedali classificati ovvero le strutture pubbliche o private di ricovero e cura convenzionate.

 

     Art. 7. Assistenza a rimborso.

     I soggetti residenti nel territorio provinciale che, avendo titolo all'assistenza erogata dalla Provincia, si ricoveri no in strutture pubbliche o private di ricovero e cura non convenzionate, possono chiedere il rimborso delle spese sostenute ai sensi e nei limiti di cui al terzo comma dell'articolo 12 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

     Il diritto al rimborso riconosciuto soltanto ove sia stata preventivamente accertata la necessità della ospedalizzazione da parte dell'Assessorato provinciale competente, ovvero essa possa desumersi dalla documentazione prodotta, In caso di ricovero avvenuto con procedura d'urgenza.

     A favore dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che si ricoverino in istituti di cura, situati nel territorio nazionale ovvero in uno Stato estero, con i quali non esistano convenzioni, per essere sottoposti ad interventi o prestazioni di alta specializzazione che non possano essere tempestivamente e adeguatamente effettuati presso strutture pubbliche o private convenzionate, la Giunta provinciale può deliberare interventi in misura superiore a quanto previsto al primo comma, anche mediante anticipazioni, previa certificazione sanitaria in ordine alla sussistenza delle condizioni morbose che richiedono gli interventi o prestazioni sopra indicati.

     La Provincia assicura l'assistenza ospedaliera nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 12, commi quinto, sesto e settimo, del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, secondo quanto disposto nei comuni medesimi [1].

 

     Art. 8. Assistenza fuori del territorio della Provincia.

     I ricoveri presso strutture pubbliche o private di ricovero e cura aventi sedi nel territorio di altre Regioni di soggetti, i quali abbiano titolo alla assistenza della Provincia, sono disciplinati dagli ordinamenti delle Regioni stesse.

     I rapporti tra la Provincia e le altre Regioni saranno regolati da appositi accordi, così come quelli derivanti dall'assistenza ai soggetti di cui alla lettera d) del precedente articolo 2.

 

     Art. 9. Facoltà di scelta delle divisioni.

     L'infermo, all'atto del ricovero, ha facoltà di scegliere, nel limite della disponibilità dei posti letto, di essere ricoverato nella divisione di preferenza, sempre che sussista pluralità di divisioni della stessa disciplina.

 

 

TITOLO III

Adempimenti amministrativi

 

     Art. 10. Modalità di ammissione.

     Il ricovero presso gli Ospedali classificati disposto dal medico di guardia ove si tratti di ricovero urgente, e dallo stesso, su proposta del sanitario curante, nell'ipotesi di ricovero ordinario, quando non sia possibile provvedere alla cura del paziente mediante prestazioni ambulatoriali o domiciliari.

     La disposizione del medico di guardia equivale a tutti gli effetti ad impegnativa della Provincia per i soggetti di cui al precedente articolo 2.

     Il ricovero presso strutture pubbliche o private convenzionate diverse da quelle dì cui al 1. comma del presente articolo concesso a carico della Provincia, su proposta del medico curante, previo accertamento della necessità della ospedalizzazione.

     Tale accertamento avviene secondo le disposizioni della convenzione che regola i rapporti con la Provincia, e, di norma mediante il rilascio di apposita impegnativa da parte dell'Assessorato provinciale competente.

 

     Art. 11. Accettazione amministrativa.

     Gli ospedali classificati accertano al momento del ricovero se l'assistito abbia diritto all'assistenza ospedaliera a carico della Provincia.

     L'assistito tenuto a fornire la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento del diritto all'assistenza.

     In mancanza di tale documentazione, nell'ipotesi di ricovero d'urgenza, l'ente ricoverante provvederà all'accertamento del diritto all'assistenza della Provincia presso l'ente che risulta competente secondo quanto dichiarato all'atto dell'ammissione.

     Le strutture pubbliche e private di ricovero e cura convenzionate, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, provvedono alla accettazione dei modi previsti dalla convenzione che regola I rapporti con la Provincia.

 

     Art. 12. Scheda di accettazione e dimissione.

     La Giunta provinciale determina un modello di scheda di accettazione e dimissioni ed emana istruzioni per la sua compilazione.

     Entro il decimo giorno di ciascun mese gli Enti ospedalieri e gli Enti ed Istituti pubblici e privati di ricovero e cura convenzionati e non convenzionati inviano all'Assessorato provinciale competente le schede di accettazione e di missione relative ai ricoveri definiti nel corso del mese precedente.

 

     Art. 13. Trasferimenti.

     Qualora debba farsi luogo a trasferimento di un infermo in altro Ospedale o Istituto di cura, anche fuori del territorio provinciale, il provvedimento deve essere comunicato all'Assessorato provinciale competente, entro dieci giorni dalla data del trasferimento stesso.

 

     Art. 14. Rimborsi.

     I soggetti che intendano fruire dell'assistenza a rimborso, al fine di ottenere la corresponsione delle quote a carico della Provincia, avanzano domanda al competente Assessorato provinciale, allegando l'impegnativa al rimborso di cui all'articolo 7, nonchè la documentazione quietanzata delle spese sostenute, corredata dal referto di dimissioni che deve essere rilasciato, a questo fine, dall'Ente o Istituto pubblico o privato di ricovero e cura.

     Il diritto al rimborso si prescrive entro un anno dalla data della dimissione.

     La Provincia provvede ai pagamenti secondo le disposizioni della Legge provinciale «Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera».

 

     Art. 15. Comunicazioni agli enti mutualistici e previdenziali.

     In caso di ricovero dei soggetti di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, gli Enti ospedalieri e gli Enti o Istituti pubblici o privati di ricovero e cura convenzionati, notificano all'ente gestore dell'assistenza malattia o previdenziale, a seconda della competenza, la data del ricovero e la diagnosi, e, al termine della degenza, la data di dimissione e la diagnosi.

     La notifica avviene mediante l'utilizzo di apposito modello predisposto dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 16. Vigilanza.

     In relazione all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, spetta alla Provincia la vigilanza, anche mediante ispezione, sull'attività di ricovero e cura, con particolare riferimento all'andamento delle degenze.

     In relazione alle comunicazioni di cui al precedente articolo 12, la Provincia Autonoma provvede agli eventuali accertamenti del diritto all'assistenza ospedaliera dei ricoverati, acquisendo le opportune informazioni presso gli Enti competenti a fornirle.

     Gli Enti ed Istituti di cura sono altresì tenuti a fornire, a richiesta del competente Assessorato provinciale, informazioni concernenti le strutture e la loro funzionalità.

     Nel caso in cui un ricoverato non abbia diritto all'assistenza ospedaliera, la Provincia non fa luogo al pagamento delle rette dovute agli Enti, Istituti e case di cura convenzionate, ovvero, ove il pagamento sia già avvenuto o si tratti di ricoveri presso enti ospedalieri, procede all'addebito agli Interessati delle rette di degenza consumate ed al recupero a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

 

TITOLO IV

Ruolo provinciale

 

     Art. 17. Istituzione del ruolo.

     E' istituito il ruolo provinciale per l'assistenza ospedaliera di cui all'articolo 13 del Decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, tenuto a cura dell'Assessorato provinciale competente.

     Possono iscriversi al ruolo, facendone apposita richiesta, i cittadini italiani residenti in un comune della provincia, nonchè i cittadini stranieri ivi stabilmente dimoranti, che non abbiano altro titolo all'assistenza erogata dalla Provincia o da altri Enti e soggetti italiani e stranieri.

 

     Art. 18. Procedure di iscrizione e di cancellazione.

     Le domande di iscrizione al ruolo provinciale per l'assistenza ospedaliera dovranno essere presentate al comune di residenza o dimora entro il mese di gennaio di ciascun anno ovvero entro 30 giorni dalla data di decadenza del diritto all'assistenza ad altro titolo, ovvero ancora entro 30 giorni dalla data di assunzione della dimora in un comune della provincia.

     All'atto della presentazione della domanda il comune rilascia al richiedente una ricevuta attestante la avvenuta presentazione della domanda stessa.

     La ricevuta, nelle more del perfezionamento delle operazioni di iscrizione al ruolo, dà diritto a fruire dell'assistenza ospedaliera.

     Le domande sono trasmesse dai Sindaco all'Assessorato provinciale competente per l'iscrizione nel ruolo provinciale.

     La Provincia rilascia, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione un apposito documento comprovante l'avvenuta iscrizione.

     Con le medesime modalità si provvede alla cancellazione dal ruolo provinciale, ed essa può essere disposta solo ove sia presentata domanda al meno sei mesi prima della scadenza del triennio, da parte di coloro i quali abbiano acquisito altro titolo all'assistenza ospedaliera o intendano trasferire la residenza in comuni diversi da quelli della Provincia, ovvero d'ufficio per premorienza.

 

     Art. 19. Assistenza agli iscritti al ruolo provinciale.

     L'assistenza ospedaliera agli iscritti ai ruolo provinciale erogata nei limiti e nelle forme di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge. Essa ha decorrenza dal 1. gennaio dell'anno nel quale stata presentata la domanda oppure dalla data di decadenza dal diritto all'assistenza ad altro titolo, indipendentemente dal momento del ricovero.

     L'iscrizione operante anche per i successivi due anni solari e si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio salvo disdetta.

 

     Art. 20. Quota di iscrizione al ruolo provinciale.

     La quota di iscrizione annualmente deliberata dalla Giunta provinciale tenuto conto della spesa media capitaria annua per l'assistenza ospedaliera rilevata nell'anno precedente.

     Nel caso in cui il richiedente dimostri di aver avuto altro titolo all'assistenza ospedaliera per una parte dell'anno di iscrizione, l'obbligo del pagamento decorre dal primo giorno del bimestre solare nel quale la domanda stata presentata e si fa luogo alla riduzione proporzionale in ragione di bimestri della quota annua.

     La Provincia provvede alla riscossione delle quote con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette sulla base di elenchi rimessi al ricevitore provinciale.

 

     Art. 21. Convenzione ricevitoriale.

     Ai fini della riscossione la Provincia o stipula apposita convenzione con il ricevitore provinciale o modifica il contratto di ricevitoria, prevedendo che lo stesso comunichi all'Intendente di finanza di Trento l'ammontare delle somme riscosse e versi tali somme alla Provincia, in acconto sulla quota variabile di cui all'articolo 78 del D.P.R. 21 agosto 1972, n. 670, per la parte imputabile alla assistenza ospedaliera.

 

     Art. 22. Cancellazione dal ruolo - Rimborsi.

     La Provincia comunica le avvenute cancellazioni dal ruolo provinciale alla Ricevitoria provinciale, la quale provvede all'eventuale rimborso delle somme riscosse per il periodo successivo alla cancellazione dal ruolo.

 

     Art. 23. Assistenza ai non abbienti non residenti nella provincia.

     L'assistenza ai non abbienti residenti o aventi domicilio di soccorso in comuni di altre Regioni erogata sulla base della documentazione richiesta per lo stesso titolo dalla Regione competente.

 

     Art. 24. Retta di degenza.

     I soggetti che non abbiano diritto all'assistenza erogata dalla Provincia sono tenuti al pagamento della retta di degenza. La relativa retta giornaliera è determinata secondo la classificazione dell'Ospedale dalla Giunta provinciale sulla base di tutti i costi che concorrono a formare la spesa complessiva della assistenza erogata presso l'Ospedale.

 

     Art. 25. Prestazioni urgenti.

     La carenza del diritto all'assistenza ospedaliera della Provincia non può comportare il rifiuto di prestazioni ospedaliere d'urgenza.

 

     Art. 26. Convenzioni.

     Alla stipulazione della convenzione di cui all'articolo 4 della presente legge provvede il Presidente della Giunta provinciale debitamente autorizzato con deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato provinciale di sanità.

     La convenzione dovrà essere conforme ad uno schema tipo elaborato dall'Assessorato competente ed approvato dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 27. Subentro nelle convenzioni in atto.

     Ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, del Decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, la Provincia subentra nelle convenzioni in atto alla data dell'11 luglio 1974, che se non sostituite ai sensi del successivo comma, decadono il 30 giugno 1975.

     Qualora la Provincia stipuli, con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge, nuove convenzioni sostitutive di quelle di cui al precedente comma, le stesse possono decorrere dal 1. gennaio 1975.

     Agli effetti dei precedenti commi la Provincia riconosce esclusivamente il diritto alle prestazioni di ricovero in corsia.

 

     Art. 28. Rivalsa.

     Gli Enti ospedalieri e gli Enti od Istituti convenzionati e non, segnalano, al competente Assessorato provinciale, I casi di lesioni o infermità del soggetti di cui al precedente articolo 2, In cui possa presumersi una eventuale responsabilità di terzi.

Fino a quando non sia diversamente disposto, gli accertamenti sono esperti e le eventuali azioni Intese al recupero delle somme spese dalla Provincia per fatto di terzi civilmente responsabili sono esercitate, per delega della Provincia stessa, dalla Cassa mutua provinciale di malattia di Trento, la quale curerà che siano recuperate le maggiori somme possibili.

     La Provincia regolerà i rapporti con la Cassa mutua provinciale di Trento, per le attività di cui al precedente comma mediante apposita convenzione e con imputazione dei relativi oneri a carico del fondo provinciale per la assistenza ospedaliera.

 

     Art. 29. Termine e quota di iscrizione al ruolo provinciale.

     In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di cui al precedente articolo 18 è fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

     La quota annua per il 1975 è provvisoriamente determinata in L. 60.000, salvo conguaglio all'atto del pagamento della successiva quota annua sulla base della comunicazione dell'I.N.A.M. relativa alla spesa media capitaria per il 1974.

 

     Art. 30. Modifica alla L.P. 25.8.1973, n. 38.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 31. Abrogazione.

     Le disposizioni di cui alla Legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, relative all'assistenza ospedaliera sono abrogate.

     A decorrere dal 1. gennaio 1975 il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 5 della Legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, è ridotto a L. 60.000.000.

 

     Art. 32. Urgenza.

     (Omissis).

 

 


[*] Abrogata dall'art. 73 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 1999.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.P. 13 agosto 1979, n. 5.

[2] Sostituisce l'art. 1 della L.P. 25 agosto 1973, n. 38, a sua volta sostituito dall'art. 1 della L.P. 17 gennaio 1977, n. 2 e modificato dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 1977, n. 18.