§ 5.1.23 - Legge Provinciale 17 gennaio 1977, n. 2. [*]
Revisione e rifinanziamento della Legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, e successive modifiche.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:17/01/1977
Numero:2


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      In deroga all'articolo 5 della Legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, la quota capitaria a carico dei Comuni è fissata in via definitiva in L. 250 per l'anno 1973 ed in L. 500 per gli anni [...]
Art. 6.      In sede di prima applicazione dell'articolo 1 della Legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, come sostituito con l'articolo 1 della presente legge, coloro che risultino iscritti presso la Cassa [...]
Art. 7.      Per la concessione alla Cassa mutua provinciale di malattia di Trento dei finanziamenti previsti dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge ed in relazione alle disposizioni di cui [...]


§ 5.1.23 - Legge Provinciale 17 gennaio 1977, n. 2. [*]

Revisione e rifinanziamento della Legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, e successive modifiche.

(B.U. 25 gennaio 1977, n. 5).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5.

     In deroga all'articolo 5 della Legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, la quota capitaria a carico dei Comuni è fissata in via definitiva in L. 250 per l'anno 1973 ed in L. 500 per gli anni 1974, 1975 e 1976 per ogni cittadino residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

     La Provincia Autonoma di Trento è autorizzata ad integrare le assegnazioni alla Cassa mutua provinciale di malattia di Trento di cui alla Legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, in modo da assicurare la integrale copertura degli oneri sostenuti dalla Cassa stessa per l'applicazione delle citate leggi a tutto il 31 dicembre 1976, ivi comprese le contribuzioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato con legge 17 agosto 1974, n. 386.

 

     Art. 6.

     In sede di prima applicazione dell'articolo 1 della Legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, come sostituito con l'articolo 1 della presente legge, coloro che risultino iscritti presso la Cassa mutua provinciale di malattia di Trento alla data del 31 dicembre 1976 in virtù della Legge provinciale 25  agosto 1973, n. 38, conservano il diritto all'assistenza di malattia fino e non oltre il 30 aprile 1977.

 

     Art. 7.

     Per la concessione alla Cassa mutua provinciale di malattia di Trento dei finanziamenti previsti dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge ed in relazione alle disposizioni di cui al primo comma dello stesso articolo, il contributo di L. 60.000.000 di cui alla lettera a) dell'articolo 5 della Legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, come modificato dal secondo comma dell'articolo 31 della Legge provinciale 3 maggio 1975, n. 20, è aumentato a L. 695.000.000 per l'esercizio finanziario 1976.

     A partire dall'esercizio finanziario 1977, si applicano, per la spesa, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 5 della Legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, come sostituito con l'articolo 3 della presente legge.

     I fondi di cui al primo comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Artt. 8. - 10.

     (Omissis) [5].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Sostituisce l'art. 1 della L.P. 25 agosto 1973, n. 38, già modificato dall'art. 30 della L.P. 3 maggio 1975, n. 20.

[2] Modifica l'art. 2 della L.P. 25 agosto 1973, n. 38 e l'art. 30 della L.P. 3 maggio 1975, n. 20.

[3] Modifica l'art. 5 della L.P. 25 agosto 1973, n. 38.

[4] Modifica l'art. 5 della L.P. 25 agosto 1973, n. 38.

[5] Recano disposizioni finanziarie.