§ 5.2.c - Legge Provinciale 29 agosto 1977, n. 18. [*]
Ulteriore finanziamento della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, e successive modificazioni, concernente interventi in favore [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:29/08/1977
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Per i fini di cui al capo Titolo I, della legge provinciale 19 agosto 1978, n. 28, e successive modificazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento Lire 350.000.000 annui, a decorrere [...]
Art. 2.      Per i fini di cui al capo IV, Titolo della legge provinciale 19 agosto 1978, n. 28, è autorizzato lo stanziamento di Lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)


§ 5.2.c - Legge Provinciale 29 agosto 1977, n. 18. [*]

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, e successive modificazioni, concernente interventi in favore dell'assistenza agli anziani.

(B.U. 30 agosto 1977, n. 43).

 

Art. 1.

     Per i fini di cui al capo Titolo I, della legge provinciale 19 agosto 1978, n. 28, e successive modificazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento Lire 350.000.000 annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 1977.

     Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 350.000.000 annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1977.

     I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 2.

     Per i fini di cui al capo IV, Titolo della legge provinciale 19 agosto 1978, n. 28, è autorizzato lo stanziamento di Lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

     I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Norma finanziaria.

[2] Modifica l'art. 1 della L.P. 25 agosto 1973, n. 38.

[3] Norma finanziaria.