§ 5.3.302 - L.R. 28 aprile 1997, n. 14.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:28/04/1997
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione dell'entrata.
Art. 2.  Stato di previsione della spesa. Disposizioni generali.
Art. 3.  Elenchi.
Art. 4.  Variazioni di bilancio.
Art. 5.  Fondi strutturali comunitari.
Art. 6.  Zone terremotate.
Art. 7.  Fondo contrattazione stato giuridico ed economico del personale regionale.
Art. 8.  Integrazione fondo sanitario.
Art. 9.  Proroga per l'utilizzazione di spesa in conto capitale.
Art. 10.  Reiscrizione di somme.
Art. 11.  Iscrizione di somme affluite in entrata a titolo di ribassi d'asta.
Art. 12.  Rimodulazione di spese pluriennali.
Art. 13.  Differimento di limiti d'impegno.
Art. 14.  Personale dell'ITALTER e della SIRAP.
Art. 15.  Acquisto alloggi per le Forze dell'ordine.
Art. 16.  Contributi per gli investimenti in opere pubbliche degli enti locali.
Art. 17.  Riprogrammazione di somme non utilizzate da parte delle province.
Art. 18.  Contributo interessi per costruzione o acquisto di alloggi.
Art. 19.  Progetti di lavoro socialmente utili.
Art. 20.  Consorzi fidi - articolo 3 legge regionale n. 33/1996.
Art. 21.  Mutui.
Art. 22.  Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.
Art. 23.  Totale generale del bilancio annuale.
Art. 24.  Bilancio pluriennale.
Art. 25.  Quadro generale riassuntivo.
Art. 26.  Azienda delle foreste demaniali.
Art. 27.  Annessi.
Art. 28.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1997.


§ 5.3.302 - L.R. 28 aprile 1997, n. 14.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999.

(G.U.R. 30 aprile 1997, n. 22 - S.O. n. 16).

 

Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.

     1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonché il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1997 giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

     2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 2. Stato di previsione della spesa. Disposizioni generali.

     1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 3. Elenchi.

     1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

     2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

     3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.

     4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

     5. Sono considerate spese correnti d'amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, quelle descritte nell'elenco n. 6 annesso allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 4. Variazioni di bilancio.

     1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative fra i capitoli 21252 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) e 60759 (Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti), in relazione ad accertate inderogabili necessità.

     2. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 21252), qualora non sia possibile provvedere a norma del comma 1.

     3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1997, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

     4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì:

     a) ad istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa nell'ambito della rubrica "Fondo sanitario regionale" dell'Assessorato regionale della sanità, in relazione a nuove assegnazioni connesse con l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive integrazioni e modificazioni;

     b) ad iscrivere nei capitoli di spesa del Fondo sanitario regionale le somme che affluiranno ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata;

     c) ad iscrivere nei capitoli di spesa istituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, le somme che affluiranno nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata numeri 3737, 3739, 3740 e 3741;

     d) ad iscrivere nel capitolo di spesa istituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le somme che affluiranno nel corrispondente capitolo di entrata dello stato di previsione dell'entrata.

     5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, inoltre, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ai capitoli 60663 della spesa e 5436 dell'entrata in dipendenza dei versamenti e prelevamenti riferiti ai conti correnti di tesoreria dello Stato intestati alla Regione siciliana, comunque disposti o effettuati dallo Stato o dalle aziende di credito che svolgono il servizio di cassa regionale.

 

     Art. 5. Fondi strutturali comunitari.

     1. I contributi relativi al periodo 1994-1999, concessi dall'Unione Europea e dallo Stato per l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 del Regolamento CEE 2052/88 del 24 giugno 1988, così come modificato dall'articolo 1 del Regolamento CEE 2081/93 del 20 luglio 1993, vengono iscritti in bilancio con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su proposta del Presidente della Regione, in relazione alla necessità di realizzazione degli interventi previsti. Al relativo cofinanziamento regionale si provvede con le disponibilità iscritte al capitolo di spesa 60786.

 

     Art. 6. Zone terremotate.

     1. Le disponibilità del Fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui al capitolo 60784, sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

     2. Con le modalità di cui al comma 1 saranno utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della medesima legge.

 

     Art. 7. Fondo contrattazione stato giuridico ed economico del personale regionale.

     1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, il Fondo per la contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale è stabilito per l'anno 1997 in lire 132.000 milioni.

     2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato alle seguenti finalità:

     - rinnovo contrattuale per l'anno 1997, lire 70.000 milioni;

     - applicazione per gli anni 1994, 1995 e 1996 della progressione economica orizzontale di cui all'articolo 14 del D.p.reg. 20 gennaio 1995, n. 11;

     - quota integrativa degli stanziamenti di bilancio destinati alla copertura degli oneri per la contrattazione del trattamento di missione.

 

     Art. 8. Integrazione fondo sanitario.

     1. La quota del fondo sanitario nazionale - parte corrente - a carico della Regione per l'anno 1997 è prevista in lire 2.638.287 milioni e si iscrive al capitolo 41724.

 

     Art. 9. Proroga per l'utilizzazione di spesa in conto capitale.

     1. Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 5, già prorogato al 30 giugno 1997 in forza dell'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1998 [1].

 

     Art. 10. Reiscrizione di somme.

     1. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1996 nei capitoli di spesa del bilancio della Regione istituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (ribassi d'asta), sono reiscritte nell'esercizio finanziario 1997 su proposta dell'Amministrazione competente e riassegnate ai medesimi capitoli di provenienza con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

     2. Le predette somme interessano il risultato del Rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario 1996 e formano oggetto di apposito elenco da allegare allo stesso.

 

     Art. 11. Iscrizione di somme affluite in entrata a titolo di ribassi d'asta.

     1. Ai sensi dell'articolo 152 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, è autorizzata la iscrizione al capitolo 50379 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 della somma di lire 394 milioni in relazione ai versamenti affluiti in entrata con imputazione al capitolo 3740 dell'esercizio finanziario 1996.

 

     Art. 12. Rimodulazione di spese pluriennali.

     1. Le spese autorizzate dalle leggi elencate nella tabella n. 1 allegata alla presente legge, sono rideterminate, al netto delle quote iscritte negli anni antecedenti al 1997, negli importi indicati nella tabella medesima.

     2. Le spese derivanti dall'attuazione del progetto per lo sviluppo delle zone interne di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, alle relative delibere di esecuzione della Giunta regionale n. 356 del 1° luglio 1991 e n. 365 dell'8 agosto 1991 ed ai rispettivi decreti di variazione n. 833 del 1 agosto 1991 e n. 1478 del 23 novembre 1991, come risultano rimodulate a norma delle leggi regionali 16 novembre 1991, n. 43, articolo 7, 27 febbraio 1992, n. 2, articolo 1, 15 aprile 1993, n. 14, articolo 8, 15 marzo 1994, n. 6, articolo 9, 7 gennaio 1995, n. 1, articolo 14, 8 gennaio 1996, n. 5, articolo 15, 29 dicembre 1996, n. 52, articolo 4, comma 2, ricadenti negli esercizi 1997 e 1998, sono rideterminate per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 negli importi indicati nella tabella n. 2 allegata alla presente legge.

     3. Le autorizzazioni di spesa delle seguenti leggi regionali, differite all'esercizio finanziario 1998 dalla legge regionale 29 dicembre 1996, n. 52, articolo 4, sono anticipate all'esercizio finanziario 1997:

     - legge regionale n. 27/1996, articolo 17 (capitolo 47662);

     - legge regionale n. 23/1995, articolo 1 (capitolo 64996);

     - legge regionale n. 23/1995, articolo 4 (capitolo 64997);

     - legge regionale n. 23/1995, articolo 5 (capitolo 64998).

 

     Art. 13. Differimento di limiti d'impegno.

     1. I limiti di impegno previsti per l'anno 1996 dalle seguenti leggi regionali e successive modifiche ed integrazioni sono differiti all'esercizio 1997 per l'importo indicato a fianco di ciascuna legge:

     - legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, articolo 32 (capitolo 64989) lire 28.172 milioni;

     - legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, articolo 34 (capitolo 64990) lire 28.592 milioni;

     - legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, articolo 26 (capitolo 64991) lire 10.000 milioni;

     - legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, articolo 33 (capitolo 64992) lire 6.000 milioni.

     2. Il limite d'impegno quinquennale di lire 400 milioni previsto per l'anno 1997 dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 22 marzo 1997, n. 8, è differito all'esercizio 1998 (capitolo 75430).

     3. Il limite d'impegno venticinquennale previsto per l'anno 1996 dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 1996, n. 52, è differito all'esercizio 1997 (capitolo 68586).

     4. La spesa di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1996 prevista dal comma 5 della legge regionale 22 marzo 1997, n. 8, è differita all'anno finanziario 1997 (capitolo 75430).

     5. La spesa di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 autorizzata, dall'articolo 4 della legge regionale 12 marzo 1997, n. 7, è differita al triennio 1997-1999 (capitolo 65005).

 

     Art. 14. Personale dell'ITALTER e della SIRAP.

     1. Gli oneri derivanti dai contratti in corso stipulati in forza dell'articolo 76 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono posti a carico dello stanziamento del capitolo 10353, determinato per l'anno 1997 in lire 70 milioni.

 

     Art. 15. Acquisto alloggi per le Forze dell'ordine.

     1. Per il pagamento dell'I.V.A. dovuta per l'acquisto di alloggi destinati alle forze dell'ordine impegnate in Sicilia per la lotta contro la delinquenza mafiosa, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 213 milioni (capitolo 50365).

 

     Art. 16. Contributi per gli investimenti in opere pubbliche degli enti locali.

     1. Il limite d'impegno decennale autorizzato dall'articolo 45, comma 11, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è determinato per l'esercizio finanziario 1997 in lire 40.000 milioni (capitolo 58504).

 

     Art. 17. Riprogrammazione di somme non utilizzate da parte delle province.

     1. Al comma 14 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, dopo le parole "2 gennaio 1979, n. 1" sono aggiunte le parole ", 6 marzo 1986, n. 9".

 

     Art. 18. Contributo interessi per costruzione o acquisto di alloggi.

     1. Il limite d'impegno quindicennale previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è fissato per l'esercizio finanziario 1997 in lire 15.000 milioni (capitolo 68604).

 

     Art. 19. Progetti di lavoro socialmente utili.

     1. Per le finalità dell'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 50.000 milioni (capitolo 33722), cui si provvede con parte dei fondi di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recepita dall'articolo 9 della citata legge regionale n. 6 del 1997.

 

     Art. 20. Consorzi fidi - articolo 3 legge regionale n. 33/1996.

     1. Le agevolazioni dei consorzi fidi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 (capitolo 75054) sono concesse dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

 

     Art. 21. Mutui. [2]

     1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a contrarre mutui per l'ammontare complessivo di lire 6.150 miliardi in ragione di lire 2.450 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1.850 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

     2. Gli oneri complessivi per l'ammortamento dei mutui di cui lire 852.655 milioni, lire 1.204.592 milioni e lire 1.499.986 milioni, previsti rispettivamente per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.07 "oneri finanziari e rimborso prestiti".

     3. L'autorizzazione alla contrazione del mutuo per l'anno 1997, disposta dall'articolo 16 della legge regionale 7 gennaio 1995, n. 1, è annullata.

     4. I mutui dovranno essere contratti alle migliori condizioni di mercato.

 

     Art. 22. Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 1997, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro-capite.

     2. Gli Assessorati regionali, entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

     3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.

     4. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione bilancio dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

 

     Art. 23. Totale generale del bilancio annuale.

     1. E' approvato in lire 27.331.147 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997.

 

     Art. 24. Bilancio pluriennale.

     1. E' approvato in lire 69.133.289 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1997-1999.

     9. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 6 relativo agli oneri a carico del triennio 1997-1999 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

 

     Art. 25. Quadro generale riassuntivo.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997 e per il triennio 1997-1999 con i relativi allegati.

 

     Art. 26. Azienda delle foreste demaniali.

     1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997 e per il triennio 1997-1999, allegato al bilancio della Regione (appendice n. 1).

 

     Art. 27. Annessi.

     1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1997 (annesso n. 1).

     2. Alla presente legge è allegato l'indice cronologico degli atti (annesso n. 2).

 

     Art. 28.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1997.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Il termine di cui al presente articolo è stato così prorogato, da ultimo, dall'art. 14 della L.R. 8 maggio 1998, n. 7.

[2] L'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al presente articolo per gli anni 1998 e 1999 è stata annullata dall'art. 15 della L.R. 8 maggio 1998, n. 7.