§ 35.3.3b - D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi


Settore:Normativa nazionale
Materia:35. Diplomazia e consolati
Capitolo:35.3 personale
Data:23/05/2001
Numero:316


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Decorrenza e durata
Art. 3.  Tempo di lavoro
Art. 4.  Congedo ordinario
Art. 5.  Assenze per malattia e motivi di salute
Art. 6.  Aspettativa per motivi personali e di famiglia
Art. 7.  Congedi parentali
Art. 8.  Permessi per esigenze personali
Art. 9.  Distacchi sindacali
Art. 10.  Permessi sindacali
Art. 11.  Aspettative e permessi sindacali non retribuiti
Art. 12.  Adempimenti dell'amministrazione in materia di distacchi, permessi e aspettative sindacali
Art. 13.  Tutela del dirigente sindacale
Art. 14.  Accordi decentrati
Art. 15.  Copertura assicurativa
Art. 16.  Struttura del trattamento economico
Art. 17.  Stipendio tabellare
Art. 18.  Indennità integrativa speciale
Art. 19.  Retribuzione individuale di anzianità
Art. 20.  Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
Art. 21.  Retribuzione di posizione
Art. 22.  Retribuzione di risultato
Art. 23.  Disposizioni di prima applicazione e transitorie
Art. 24.  Effetti del nuovo trattamento economico
Art. 25.  Indennità di bilinguismo
Art. 26.  Disapplicazioni
Art. 27.  Copertura finanziaria


§ 35.3.3b - D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi

(G.U. 4 agosto 2001, n. 180)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, recante: "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura";

     Visto il decreto legislativo del 19 maggio 2000, n. 139, recante: "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

     Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo del 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

     Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo del 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia;

     Atteso che, secondo quanto previsto dal citato articolo 27 del decreto legislativo del 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia devono essere individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego;

     Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 ottobre 2000 con cui è stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio 2000-2001, per gli aspetti giuridici ed economici, riguardante il personale della carriera prefettizia;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno del 17 marzo 2000, emanato in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

     Vista l'"ipotesi di accordo" relativa al biennio 2000-2001, per gli aspetti normativi e retributivi, riguardante il personale della carriera prefettizia, sottoscritto, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, in data 9 maggio 2001 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera prefettizia SINPREF (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi) e SULP (Sindacato unitario lavoratori prefettizi - Federazione FP CGIL, FPS CISL e UILPA) ammesso con riserva ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 ottobre 2000, all'esito del parere del Consiglio di Stato;

     Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000);

     Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001);

     Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 29 del decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, per cui si prescinde dal parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 9 maggio 2001, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3, del citato articolo, la predetta ipotesi di accordo;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'interno;

     Decreta:

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.

 

          Art. 2. Decorrenza e durata

     1. Il presente decreto concerne il periodo dal 17 giugno 2000 al 31 dicembre 2001 per gli aspetti giuridici ed economici.

     2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 3. Tempo di lavoro

     1. Nel rispetto delle peculiarità funzionali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonché alle responsabilità inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.

     2. In considerazione della peculiarità delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

     3. Per i funzionari della carriera prefettizia che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in regime di lavoro a tempo parziale, il comma 2 non si applica fino alla data del 31 dicembre 2001. Tale data può essere prorogata, da parte dell'amministrazione, nei casi di dimostrabile responsabilità contrattuale per anticipata risoluzione unilaterale degli obblighi assunti dal funzionario.

     4. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festività, al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessità del servizio.

     5. In relazione alla necessità di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia assicura la reperibilità nell'ambito dei principi indicati nell'articolo 14 e sulla base dei criteri individuati in sede di accordi decentrati.

 

          Art. 4. Congedo ordinario

     1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione dell'interno si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Tale periodo è ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio comprendendo in essi il biennio del corso di formazione iniziale, previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per i funzionari della carriera prefettizia assunti al primo impiego.

     2. Al funzionario della carriera prefettizia spettano altresì quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

     3. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

     4. Il funzionario della carriera prefettizia che è stato assente ai sensi dell'articolo 8 conserva il diritto alle ferie.

     5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto dal comma 10, non sono monetizzabili.

     6. E' obbligo del funzionario della carriera prefettizia programmare le proprie ferie in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operatività. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario della carriera prefettizia il frazionamento delle ferie in più periodi nel corso dell'anno.

     7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario della carriera prefettizia ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

     8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del funzionario della carriera prefettizia informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.

     9. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.

     10. Fermo restando il disposto di cui al comma 5, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sarà rimborsato l'eventuale residuo di ferie non fruito dal funzionario della carriera prefettizia per esigenze di servizio.

     11. I periodi, di cui ai commi 1 e 2, non sono riducibili per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso il godimento di cui al comma 1 avverrà anche oltre il termine di cui al precedente comma 9.

     12. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.

     13. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il funzionario della carriera prefettizia presta servizio è considerata giorno festivo se ricadente in un giorno ordinariamente lavorativo.

     14. I funzionari della carriera prefettizia appartenenti alle religioni ebraica ed islamica, nonché alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato hanno il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In tal caso la giornata lavorativa non prestata dal funzionario della carriera prefettizia è recuperata in altro giorno lavorativo, d'intesa con il responsabile della struttura.

 

          Art. 5. Assenze per malattia e motivi di salute

     1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario della carriera prefettizia che abbia superato il periodo di prova di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 5. Ai fini del computo del predetto periodo di 18 mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'insorgenza dell'episodio morboso.

     2. Superato tale periodo, al funzionario della carriera prefettizia che ne abbia fatto richiesta può essere concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sarà dovuta retribuzione. In tale ipotesi, qualora l'Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta del funzionario, prima di concedere l'ulteriore periodo, procederà con le modalità previste dalle disposizioni vigenti all'accertamento delle sue condizioni di salute anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Tale accertamento è effettuato mediante visita medico-collegiale durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.

     3. Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, nel caso in cui il funzionario della carriera prefettizia a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere alcuna delle funzioni proprie della carriera prefettizia, l'Amministrazione può disporre la cessazione del rapporto di lavoro.

     4. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

     5. Sono fatte salve le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di TBC. In caso di donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo, ovvero in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV-AIDS nella fase a basso indice di disabilità specifica, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni caso, alla retribuzione di cui al comma 6, lettera a).

     6. Il trattamento economico spettante al funzionario della carriera prefettizia nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1, è il seguente:

     a) retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale per i primi 9 mesi di assenza;

     b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;

     c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi di assenza.

     7. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il funzionario della carriera prefettizia è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del precedente comma 5 ed agli oneri riflessi relativi.

     8. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica. Per l'intero periodo al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale ricoperta.

     9. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione di cui al comma precedente fino alla guarigione clinica. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la cessazione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al funzionario non spetta alcuna retribuzione.

     10. In occasione delle assenze per malattia il funzionario della carriera prefettizia si attiene alle norme di comportamento che regolano la materia con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione dello stato di infermità e del luogo di dimora ed alla produzione della relativa certificazione.

     11. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a far tempo dalla quale si computa in ogni caso il triennio di riferimento di cui al comma 1. Per le malattie in corso alla predetta data, si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole ed il computo del triennio di cui al comma 1 in sede di prima applicazione con il criterio predetto.

 

          Art. 6. Aspettativa per motivi personali e di famiglia

     1. Al funzionario della carriera prefettizia che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.

     2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.

     3. Il funzionario della carriera prefettizia rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno 4 mesi di servizio attivo.

     4. I periodi di aspettativa, di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'articolo 5 del presente decreto.

     5. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario della carriera prefettizia a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario della carriera prefettizia, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.

     6. E' fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa e di altri periodi non retribuiti comunque denominati previsti da specifiche disposizioni di legge e dai decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. [1]

 

          Art. 7. Congedi parentali

     1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi dei genitori e a sostegno della maternità e paternità. Il termine di preavviso di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i funzionari della carriera prefettizia è determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. [2]

     2. Ai funzionari della carriera prefettizia in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della legge 8 marzo 2000, n. 53, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale.

     3. Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni ed integrazioni, per le madri o in alternativa per i padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al precedente comma.

     4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni ed integrazioni, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2.

     5. Alle madri in caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.

     6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 10 possono essere utilizzate anche dal padre.

     7. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.

     8. Al funzionario della carriera prefettizia, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 17 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

 

          Art. 8. Permessi per esigenze personali

     1. Il funzionario della carriera prefettizia ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:

     a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;

     b) decesso o documentata grave infermità del coniuge anche legalmente separato o del convivente stabile o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un affine di primo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del funzionario, in ragione di tre giorni lavorativi all'anno, anche frazionati, per evento. Tali giorni devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento della insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui alla lettera b) del presente articolo il funzionario della carriera prefettizia, entro sette giorni dall'evento predetto, può concordare con il responsabile della struttura, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalità di espletamento della attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni;

     c) in occasione del matrimonio per quindici giorni consecutivi;

     d) documentati motivi personali entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.

     2. Le assenze sopraindicate possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall'articolo 4 del presente decreto.

     3. Durante i predetti periodi di assenza al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione comprensiva della componente stipendiale di base e di quella correlata alla posizione funzionale.

     4. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.

     5. Il funzionario della carriera prefettizia ha altresì diritto di assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge, di regolamenti di attuazione o dei decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati. [3]

 

          Art. 9. Distacchi sindacali

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai funzionari della carriera prefettizia è pari al numero di cinque e costituisce il massimo dei distacchi fruibili.

     2. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari della carriera prefettizia, individuate ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali accertate per ciascuna organizzazione sindacale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Alla ripartizione provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio.

     3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, la quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ed emana il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, accertati i requisiti di cui al comma 4 e verificati il rispetto del contingente e relativo riparto di cui al comma 2, dà il proprio assenso. Qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta l'assenso è considerato acquisito. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il distacco è confermato salvo revoca. La revoca può essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca è comunicata alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adotta il relativo provvedimento.

     4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del contingente fissato nei commi 1 e 2, soltanto in favore dei funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

     5. Fino al limite massimo del 50 per cento, con arrotondamento all'unità del contingente assegnato a ciascuna organizzazione sindacale, i dirigenti sindacali di cui al comma 4, possono fruire dei distacchi sindacali anche frazionatamente, per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione.

     6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione della componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti di cui all'articolo 22.

 

          Art. 10. Permessi sindacali

     1. Per l'espletamento del proprio mandato, i funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, individuate ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. Il Ministero dell'interno effettua la ripartizione annuale dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. [4]

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di novanta minuti annui, per ciascun funzionario della carriera prefettizia effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo.

     3. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali, calcolato ai sensi del comma 2 tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della carriera prefettizia, provvede la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per il versamento dei contributi sindacali, conferite dal personale al Ministero dell'interno, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la rilevazione. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente diritto.

     4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera prefettizia, in favore dei funzionari di cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

     5. I dirigenti sindacali, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, comma 3, devono darne comunicazione scritta, tre giorni prima, alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale e al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. Il permesso si intende concesso qualora l'Amministrazione non comunichi, in forma scritta, tempestivamente (ossia prima della fruizione), che alla concessione dello stesso vi ostano eccezionali e motivate esigenze di funzionalità della struttura di riferimento.

     6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale e al funzionario responsabile della struttura.

     7. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati in misura non superiore alle sei ore giornaliere per un massimo mensile, per ciascun dirigente sindacale, di 24 ore, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.

     8. Nel limite del 50 per cento del monte ore assegnato, l'Amministrazione può autorizzare permessi di durata superiore al limite di cui al comma 7, su richiesta nominativa delle organizzazioni sindacali aventi titolo, avanzata entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto.

     9. L'Amministrazione verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

     10. I permessi sindacali di cui al presente articolo, sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti.

     11. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 11. Aspettative e permessi sindacali non retribuiti

     1. I funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione in carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianità che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

     2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e alla Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale, la quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.

     3. Ciascuna aspettativa si considera confermata qualora l'organizzazione sindacale interessata non ne richieda la revoca entro il 31 gennaio di ciascun anno. La revoca può essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca è comunicata alla Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano provvedimenti consequenziali.

     4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, è consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.

     5. I funzionari della carriera prefettizia, di cui all'articolo 10, comma 1, del presente decreto possono, con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale, nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 10.

     6. Per i funzionari della carriera prefettizia, di cui al presente articolo, i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.

     7. Le norme di cui al presente articolo si applicano alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 12. Adempimenti dell'amministrazione in materia di distacchi, permessi e aspettative sindacali

     1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali di cui all'articolo 9, comma 2, e all'articolo 10, comma 3, del presente decreto, la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale fornisce alle organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con la predetta Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. La Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

     2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le deleghe per il versamento del contributo sindacale, delle quali risultino titolari le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni associative sono attribuite, in applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi dotate di un unico codice per l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.

     3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi sindacali nell'anno precedente.

     4. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, la stessa Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.

     5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti del Ministero dell'interno, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e dell'articolo 11, comma 2, salvo quanto disposto dall'articolo 11, comma 3. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

     7. I funzionari responsabili delle strutture che dispongono o consentono l'utilizzazione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione di quanto previsto negli articoli 9, 10 e 11 sono responsabili personalmente.

     8. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 13. Tutela del dirigente sindacale

     1. Il funzionario della carriera prefettizia, dirigente sindacale, che rientra in servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale conserva l'anzianità maturata. In ragione della peculiarità delle funzioni svolte e della particolarità dell'ordinamento della carriera allo stesso funzionario è conferito un posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco e dell'aspettativa, e lo stesso può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti in una sede della propria amministrazione quando dimostri di avervi svolto attività sindacale e di avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno, ove sussista un posto in organico e un equivalente posto di funzione.

     2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del distacco frazionato è conferito il posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco nell'ambito della stessa sede di servizio.

     3. Il trasferimento dei dirigenti sindacali indicati all'articolo 10, comma 1, in un ufficio ubicato nella stessa o in un'altra sede di servizio può essere disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

     4. La disposizione del comma 3 si applica fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

     5. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività svolta in tale qualità, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

     6. La valutazione annuale del funzionario in distacco ai sensi dell'articolo 9 è effettuata direttamente dal Consiglio di amministrazione, previa proposta per i viceprefetti aggiunti della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base del servizio prestato e delle valutazioni operate in precedenza. In caso di fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, si applicano gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

     6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. [5]

     7. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

 

          Art. 14. Accordi decentrati

     1. Gli accordi decentrati sono stipulati, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico.

     2. L'accordo decentrato, da stipularsi a livello centrale, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguarda:

     a) individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno;

     b) individuazione dei criteri applicativi della reperibilità nel rispetto dei seguenti principi:

     individuazione degli uffici nei quali deve essere assicurata la reperibilità;

     salvo che nelle situazioni di emergenza, la reperibilità dovrà essere assicurata in modo che in ogni sede di servizio sia presente un funzionario prefettizio nell'arco della stessa giornata;

     entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i responsabili delle strutture provvederanno, anche avvalendosi dei funzionari più esperti nella gestione delle emergenze, all'addestramento di tutto il personale della carriera prefettizia, in modo da assicurare che la reperibilità venga espletata mediante la rotazione di tutti i funzionari;

     c) criteri generali per la verifica della sussistenza delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento del fondo;

     d) individuazione delle funzioni i cui titolari sono esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

     e) applicazione delle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5;

     f) applicazione delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3;

     g) fermo restando l'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, l'eventuale individuazione dei criteri per la definizione delle modalità di espressione del dato elettorale e delle relative forme di rappresentanza.

     3. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguardano:

     a) verifica dell'applicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;

     b) individuazione delle modalità applicative della reperibilità nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 2, lettera b).

     4. L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica sarà effettuata dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 15. Copertura assicurativa

     1. Ai fini della copertura assicurativa, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono individuati i seguenti criteri:

     a) totale copertura a garanzia della responsabilità civile (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), inerenti le attività connesse a compiti istituzionali, derivante ai funzionari della carriera prefettizia per le perdite patrimoniali e/o danni involontariamente cagionati a terzi (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti);

     b) estensione della copertura anche alle ulteriori attività che possono essere svolte dai predetti funzionari connesse ad incarichi direttamente o indirettamente riferibili a compiti e doveri d'ufficio;

     c) copertura degli oneri di patrocinio legale;

     d) retroattività e ultrattività della copertura assicurativa;

     e) previsione della possibilità per il dirigente di aumentare i massimali e "area dei rischi" coperta con il versamento di una quota individuale aggiuntiva.

 

          Art. 16. Struttura del trattamento economico

     1. Il trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia è onnicomprensivo ed è articolato nelle seguenti componenti:

     a) componente stipendiale di base, che comprende lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante;

     b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;

     c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

 

          Art. 17. Stipendio tabellare

     1. A decorrere dal 17 giugno 2000 lo stipendio tabellare è stabilito, per ciascuna qualifica della carriera prefettizia, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

     - prefetto.... L. 97.379.000;

     - viceprefetto.... L. 51.436.000;

     - viceprefetto aggiunto... L. 32.627.000.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 lo stipendio tabellare è rideterminato, per ciascuna qualifica della carriera prefettizia, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

     - prefetto.... L. 102.381.000;

     - viceprefetto.... L: 61.138.000;

     - viceprefetto aggiunto... L. 45.954.000.

 

          Art. 18. Indennità integrativa speciale

     1. A decorrere dal 17 giugno 2000 l'indennità integrativa speciale spettante per ciascuna qualifica della carriera prefettizia è determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

     - prefetto.... L. 17.498.000;

     - viceprefetto.... L. 16.006.000;

     - viceprefetto aggiunto... L. 12.860.000.

 

          Art. 19. Retribuzione individuale di anzianità

     1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 17 giugno 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

     2. La retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di cui al comma 1 viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riassorbibile né rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonché della tredicesima mensilità. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.

     3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianità dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'articolo 20, secondo le modalità indicate dal comma 4.

     4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3 l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei funzionari prefettizi cessati, valutato in relazione al numero di mensilità residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilità le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo è rapportato ad anno.

 

          Art. 20. Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

     1. A decorrere dall'anno 2001 è istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:

     a) risorse relative alla erogazione dei compensi per lavoro straordinario nell'ammontare utilizzato nell'anno 2000 ad esclusione di quelle derivanti dall'assegnazione per consultazioni elettorali, referendarie ed eventi calamitosi;

     b) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera prefettizia, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;

     c) somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

     d) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera prefettizia ad esclusione della speciale indennità prevista dall'articolo 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'indennità di cui all'articolo 43, comma 20, della stessa legge;

     e) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali per fronteggiare le maggiori attività rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota va determinata in occasione di ogni consultazione con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'interno;

     f) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni di emergenza per fronteggiare le maggiori attività rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovrà essere determinata in sede di ordinanza adottata dalla competente autorità;

     g) retribuzione individuale di anzianità del personale della carriera prefettizia cessato dal servizio con le modalità indicate nell'articolo 19;

     h) i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al personale della carriera prefettizia in relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     i) un importo pari a L. 761.000 lorde mensili pro-capite per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     2. Le risorse di cui alla lettera i) del comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999.

     3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli importi di retribuzione accessoria corrisposti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera a), possono essere corrisposti nel limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1° luglio 2001 sono poste a carico del fondo le somme relative alla corresponsione delle pregresse componenti di salario accessorio spettanti durante il semestre precedente, inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera a).

     4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota pari al venti per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione delle somme di cui alle lettere e) ed f) che vanno ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno, tra il personale impegnato, rispettivamente, nelle operazioni elettorali e di protezione civile.

     5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

 

          Art. 21. Retribuzione di posizione

     1. La retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 17 marzo 2001, è determinata nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

     a) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a): L. 50.616.000;

     b) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b): L. 43.694.000;

     c) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c): L. 35.754.000;

     d) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d): L. 32.800.000;

     e) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e): L. 26.000.000;

     f) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f): L. 18.386.000;

     g) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g): L. 15.508.000.

     2. Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001 gli importi di cui al comma 1 sono comprensivi delle somme percepite a titolo di salario accessorio, inclusi anche i compensi per lavoro straordinario indicati all'articolo 20, comma 1, lettera a). Gli importi stabiliti dal comma 1 sono erogati a decorrere dal 1° luglio 2001.

     3. A decorrere dal 1° luglio 2001, l'indennità di cui all'articolo 43, comma 20, della legge 1° aprile 1981, n. 121, continua ad essere corrisposta ai prefetti nelle misure vigenti alla data del 30 giugno 2001.

     4. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta, a decorrere dal 1° luglio 2001, la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella delle lettere b), e) e g) del comma 1, in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti ma in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza.

     5. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di contrattazione decentrata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera e), del presente decreto, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione di cui al comma 1, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di L. 15.508.000 ad un massimo di L. 50.616.000.

 

          Art. 22. Retribuzione di risultato

     1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilità, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali indicate, per l'anno 2002, nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 17 marzo 2001 e, per l'anno 2003, nell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2003:

     anno 2002:

     a) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a): 100;

     b) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b): 86,11;

     c) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c): 69,85;

     d) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d): 69,04;

     e) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e): 59,76;

     f) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f): 41,11;

     g) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g): 30,65;

     anno 2003:

     a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera A): 100;

     b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera B): 86,10;

     c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera C): 69,20;

     d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera D): 68,68;

     e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera E): 59,28;

     f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera F): 44,34;

     g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera G): 30,52. [6]

     2. Qualora i risultati conseguiti siano stati particolarmente elevati, e di ciò sia stato dato atto nella valutazione, gli importi spettanti come retribuzione di risultato determinati ai sensi del comma 1 possono essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento, nei limiti di un quarto delle risorse disponibili.

     3. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 21, comma 1, i parametri per l'attribuzione della retribuzione di risultato saranno determinati in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera f), del presente decreto, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di risultato di cui al comma 1, tra un massimo di 100 e un minimo di 31.

 

          Art. 23. Disposizioni di prima applicazione e transitorie

     1. Per il periodo dal 17 giugno 2000 al 31 dicembre 2000, tenuto conto della mancata corresponsione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, ai funzionari prefettizi sono corrisposte le seguenti somme lorde:

     prefetto.... L. 16.500.000;

     viceprefetto.... L. 12.000.000;

     viceprefetto aggiunto... L. 7.000.000.

     2. Le somme di cui al comma 1 sono erogate per l'80 per cento a titolo di retribuzione di posizione, e per il rimanente 20 per cento a titolo di retribuzione di risultato.

     3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2 e 3, al funzionario della carriera prefettizia, in regime di lavoro a tempo parziale, compete, per il periodo in cui lo stesso fruisce di tale regime, un trattamento economico complessivo rapportato percentualmente alla prestazione lavorativa resa nel previgente ordinamento.

     4. La maggiorazione dell'indennità di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, va conglobata nello stipendio previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2, per la qualifica di prefetto nell'importo annuo in godimento.

 

          Art. 24. Effetti del nuovo trattamento economico

     1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 17, 18, 19 e 21 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per la quota prevista a titolo di retribuzione di posizione all'articolo 23, commi 1 e 2.

     3. Le misure dello stipendio tabellare e dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 17 e 18 non hanno effetti sulle tariffe orarie dei compensi per lavoro straordinario.

 

          Art. 25. Indennità di bilinguismo

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento ed aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

     Attestato di conoscenza della lingua

     attestato A .... L. 408.000

     attestato B .... L. 340.000

     attestato C .... L. 272.000

     attestato D .... L. 245.000

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta al personale di cui all'articolo 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

     a) prima fascia .... L. 408.000

     b) seconda fascia ....L. 340.000

     c) terza fascia .... L. 272.000

     d) quarta fascia .... L. 245.000

     3. L'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 è posto a carico del fondo di cui all'articolo 20, comma 4.

 

          Art. 26. Disapplicazioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia le disposizioni di leggi e regolamenti che comunque siano in contrasto con quelle contenute nel decreto medesimo. In particolare, non si applicano le norme seguenti:

     a) con riferimento all'articolo 3 (Tempo di lavoro): articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e articolo 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

     b) con riferimento all'articolo 4 (Congedo ordinario): articoli 36, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686, e articolo 15 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

     c) con riferimento all'articolo 5 (Assenze per malattia e motivi di salute): articoli 37, 40, 68, commi da 1 a 8, 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articoli 19, 30, 31, 32, 33, 34 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;

     d) con riferimento all'articolo 6 (Aspettativa per motivi personali e di famiglia): articoli 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;

     e) con riferimento all'articolo 7 (Congedi parentali): articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;

     f) con riferimento all'articolo 8 (Permessi per esigenze personali): articoli 37, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articolo 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; articolo 22, commi 22, 23, 24 e 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

     g) con riferimento al trattamento economico: legge 11 luglio 1980, n. 312; legge 17 aprile 1984, n. 79; legge 8 marzo 1985, n. 72; articolo 3 della legge 28 marzo 1997, n. 85; articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232; articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340; decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254; legge 20 novembre 1982, n. 869; legge 10 ottobre 1986, n. 668; articolo 2, comma 14, della legge 20 marzo 1984, n. 34; legge 2 ottobre 1997, n. 334; articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

          Art. 27. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 34.000 milioni per l'anno 2000 ed in lire 72.290 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede: quanto a lire 34.000 milioni per l'anno 2000, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e, quanto a lire 72.290 milioni, a decorrere dall'anno 2001, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 50, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.


[1] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 1 agosto 2003, n. 252.

[2] Comma così modificato dall'art. del 6 D.P.R. 1 agosto 2003, n. 252.

[3] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 1 agosto 2003, n. 252.

[4] Comma così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 1 agosto 2003, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

[5] Comma inserito dall'art. 11 del D.P.R. 1 agosto 2003, n. 252.

[6] Comma così sostituito dall'art. 17 del D.P.R. 1 agosto 2003, n. 252.