§ 4.5.17 - L.R. 19 agosto 1986, n. 50.
Norme sulle competenze, la composizione ed ii funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna e sul finanziamento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:19/08/1986
Numero:50


Sommario
Art. 1.      Le funzioni in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico ed acustico sono esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, che si [...]
Art. 2.      Il Comitato regionale, contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna, nominato con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, è composto:
Art. 3.      Alle sedute del comitato sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i rappresentanti dei comuni direttamente interessati agli argomenti posti [...]
Art. 4.      Il Comitato per l'istruttoria delle singole pratiche o per lo studio di specifici problemi, può organizzare in gruppi di lavoro determinandone la composizione, i compiti e le norme di [...]
Art. 5.      Nell'ambito della regione Sardegna le norme, i princìpi e le procedure di cui all'art. 20 della l. 13 luglio 1966, n. 615, e del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, sono estese a tutti gli [...]
Art. 6.      L'Amministrazione regionale, al fine di predisporre il piano regionale di risanamento della qualità dell'aria ai sensi dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 marzo 1983, è autorizzata a realizzare reti [...]
Art. 7.      Al fine della predisposizione delle opere di cui al precedente articolo il CRIAS promuove, anche avvalendosi di collaborazioni esterne, gli studi e le ricerche necessarie per l'acquisizione [...]
Art. 8.      La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria sono affidate alle province o ai comuni sui cui territori le reti [...]
Art. 9.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinamenti nelle emissioni.
Art. 10.      L'istituzione del Comitato di cui al precedente art. 2 dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11.      Nelle more dell'attuazione della l.r. 15 gennaio 1986, n. 6, i componenti in seno al Comitato di cui ai punto 2 dell'art. 2 ed il segretario, sono nominati, rispettivamente, tra i funzionari [...]
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 4.5.17 - L.R. 19 agosto 1986, n. 50.

Norme sulle competenze, la composizione ed ii funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna e sul finanziamento di reti di rilevamento della qualità dell'aria e sulla concessione di contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni.

 

Art. 1.

     Le funzioni in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico ed acustico sono esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, che si avvale del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna (CRIAS).

     Il CRIAS, oltre ai compiti stabiliti dalla l. 13 luglio 1966, n. 615, dal D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, e da quelli previsti dalla presente legge, propone all'Amministrazione regionale ogni iniziativa utile ad approfondire la conoscenza dei problemi e dei fenomeni attinenti l'inquinamento atmosferico ed acustico.

 

     Art. 2.

     Il Comitato regionale, contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna, nominato con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, è composto:

     1) dall'Assessore della difesa dell'ambiente della regione Sardegna, che lo presiede, o da un suo delegato;

     2) da due funzionari dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, e da un funzionario dell'Assessorato dell'igiene e sanità, con qualifica non inferiore alla settima;

     3) da un esperto in chimica, da un esperto in impiantistica industriale, da un esperto in igiene pubblica, e da un medico igienista;

     4) da un esperto per ciascuno dei servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di cui all'art. 7 della l. 13 luglio 1966, n. 615, designato dalle Unità sanitarie locali da cui i servizi dipendono. Detti esperti partecipano ai lavori del Comitato limitatamente alla trattazione degli argomenti interessanti l'ambito territoriale di ciascun servizio;

     5) dal capo dell'Ispettorato regionale della motorizzazione civile, o da un suo delegato;

     6) dall'Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco, o da un suo delegato;

     7) da un esperto designato dall'Unione regionale sarda delle Camere di commercio;

     8) da un rappresentante della sezione Sarda dell'Unione province italiane;

     9) da un rappresentante della sezione Sarda dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.

     Funge da segretario un funzionario appartenente alla sesta o settima qualifica funzionale in servizio presso l'Assessorato della difesa dell'Ambiente.

     II Comitato dura in carica 5 anni. Per la sostituzione di un componente in caso di dimissioni o di qualsiasi altra causa, il successore viene nominato con le modalità previste dal primo comma e resta in carica sino alla scadenza del mandato del sostituto.

     Ai componenti il Comitato spettano i compensi previsti dalla l.r. 11 giugno 1974, n. 15, e successive modifiche.

 

     Art. 3.

     Alle sedute del comitato sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i rappresentanti dei comuni direttamente interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

     A dette sedute sono invitati a richiesta, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i titolari delle imprese interessate ai progetti sottoposti all'esame del CRIAS.

     I pareri del comitato sono formulati in assenza dei soggetti indicati al precedente comma.

     Per la validità delle riunioni del comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 4.

     Il Comitato per l'istruttoria delle singole pratiche o per lo studio di specifici problemi, può organizzare in gruppi di lavoro determinandone la composizione, i compiti e le norme di funzionamento.

     Il comitato può inoltre conferire ai singoli componenti o a specifici gruppi l'incarico di effettuare sopralluoghi e di riferire al Collegio.

 

     Art. 5.

     Nell'ambito della regione Sardegna le norme, i princìpi e le procedure di cui all'art. 20 della l. 13 luglio 1966, n. 615, e del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, sono estese a tutti gli stabilimenti industriali che diano luogo ad emissioni inquinanti l'atmosfera.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì agli stabilimenti industriali ubicati nei comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino assegnati ad alcuna delle due zone di controllo previste dall'art. 2 della l. 13 luglio 1966, n. 615.

     Le norme della presente legge si applicano anche agli stabilimenti di qualsiasi tipo che diano luogo ad emissioni di sostanze di qualsiasi natura, in misura e in condizioni tali da alterare la salubrità dell'aria e da costituire un pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici e privati.

 

     Art. 6.

     L'Amministrazione regionale, al fine di predisporre il piano regionale di risanamento della qualità dell'aria ai sensi dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 marzo 1983, è autorizzata a realizzare reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria ovvero a ristrutturare o potenziare quelle esistenti.

 

     Art. 7.

     Al fine della predisposizione delle opere di cui al precedente articolo il CRIAS promuove, anche avvalendosi di collaborazioni esterne, gli studi e le ricerche necessarie per l'acquisizione degli elementi utili per la redazione del progetto esecutivo delle reti di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria.

     Individua i comuni sul cui territorio, per la presenza di impianti produttivi che con le loro emissioni, possono contribuire al deterioramento della qualità dell'aria, devono essere ubicate le reti medesime e ne determina la struttura e le dimensioni.

     L'Assessorato della difesa dell'ambiente sulla base delle determinazioni assunte dal CRIAS, predispone un progetto esecutivo di realizzazione delle reti di rilevamento.

     Il progetto esecutivo è sottoposto all'approvazione del CRIAS.

 

     Art. 8.

     La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria sono affidate alle province o ai comuni sui cui territori le reti medesime sono installate.

     A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i necessari finanziamenti, sulla base di un piano finanziario annuale, redatto tenendo conto dei preventivi di spesa presentati dalle province o dai comuni interessati.

     Le province o i comuni devono presentare all'Assessorato della difesa dell'ambiente, entro 60 giorni dalla scadenza dell'esercizio finanziario, dettagliato rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

     Il finanziamento è disposto con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente.

     Nelle more del trasferimento di cui al primo comma del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti locali di rilevamento e controllo della qualità dell'aria con imprese installatrici specializzate, al fine di garantire la continuità del controllo delle reti stesse [1].

 

     Art. 9.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinamenti nelle emissioni.

     Il contributo, fissato nella misura massima del 40% della spesa sostenuta dall'impresa per la realizzazione delle opere relative, è erogato con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sulla base di programmi d'intervento redatti dallo stesso Assessorato, sentita la Commissione consiliare competente.

     Sull'ammissibilità delle domande al contributo deve essere acquisito il parere del CRIAS.

 

     Art. 10.

     L'istituzione del Comitato di cui al precedente art. 2 dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico costituito ai sensi dell'art. 5 della l. 13 luglio 1966, n. 615, continua ad esercitare le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Comitato regionale.

 

     Art. 11.

     Nelle more dell'attuazione della l.r. 15 gennaio 1986, n. 6, i componenti in seno al Comitato di cui ai punto 2 dell'art. 2 ed il segretario, sono nominati, rispettivamente, tra i funzionari della sesta fascia funzionale e della quinta o sesta fascia funzionale.

 

     Art. 12.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 13.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 95, comma 1, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

[2] Reca disposizioni finanziarie.