§ 1.3.128 - L.R. 13 dicembre 1993, n. 53.
Norme sull'organizzazione degli uffici e sul personale dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione autonoma [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:13/12/1993
Numero:53


Sommario
Art. 1.  (Numero di coordinatori generali).
Art. 2.  (Coordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale).
Art. 3.  (Ufficio di amministrazione di Oristano dell'Azienda delle foreste demaniali).
Art. 4.  (Adeguamento alla legge 23 ottobre 1992, n. 421).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 1.3.128 - L.R. 13 dicembre 1993, n. 53.

Norme sull'organizzazione degli uffici e sul personale dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione autonoma della Sardegna. [1]

 

Art. 1. (Numero di coordinatori generali).

     1. Il numero dei coordinatori generali dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione è fissato in 18 unità, ivi compreso il coordinatore generale preposto al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

 

     Art. 2. (Coordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale).

     1. E' istituita la funzione di coordinatore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. L'incarico è conferito, nell'ambito della dotazione organica vigente, ad un dirigente del ruolo unico regionale appartenente al Corpo, che abbia almeno tre anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa, secondo le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n 41.

     2. Il coordinatore generale di cui al comma 1, che assume la denominazione di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, svolge le funzioni previste dall'articolo 9 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, assicurando il coordinamento organizzativo e funzionale tra le strutture in cui si articola il Corpo nonché le funzioni ispettive sulle strutture stesse e sul personale.

     3. Alla struttura centrale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, avente competenza generale in materia di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi, sono attribuite le competenze in materia di acquisizione di beni e di economato.

 

     Art. 3. (Ufficio di amministrazione di Oristano dell'Azienda delle foreste demaniali).

     1. E' istituito l'Ufficio di amministrazione di Oristano dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione autonoma della Sardegna.

     2. A tal fine il numero massimo delle strutture organizzative dell'Azienda delle foreste demaniali, previsto dall'articolo 32 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, è rideterminato in 5 servizi e 14 settori.

 

     Art. 4. (Adeguamento alla legge 23 ottobre 1992, n. 421).

     1. La Giunta regionale, in armonia con i principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è tenuta a presentare, entro il 31 dicembre 1993, uno o più disegni di legge diretti alla razionalizzazione dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione e degli enti pubblici strumentali appartenenti al comparto di contrattazione.

     2. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della dotazione organica complessiva, entro il 31 dicembre 1993 provvede, con le procedure di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, alla ricognizione dei servizi e dei settori ed alla rilevazione di tutto il personale distinto per ambito territoriale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e per profili professionali, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, in comando, in distacco e con contratto a tempo determinato.

     3. Sono estese all'Azienda delle foreste demaniali della Regione le procedure previste dagli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 51 del 1978 per la individuazione dei servizi e dei settori, ancorché istituiti o previsti da disposizioni di legge, nonché quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, per la individuazione delle sedi e degli ambiti territoriali delle strutture organizzative periferiche.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 4.000.000 per l'anno 1993 ed in lire 50.000.000 Per gli anni successivi e gravano sui capitoli 02016 e 02023 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

     2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 80.