§ V.5.58 – L.R. 8 marzo 2002, n. 5.
Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:08/03/2002
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Campi di applicazione).
Art. 3.  (Definizioni).
Art. 4.  (Competenze della Regione).
Art. 5.  (Competenze della Provincia).
Art. 6.  (Competenze del Comune).
Art. 7.  (Programma annuale di installazione).
Art. 8.  (Autorizzazioni).
Art. 9.  (Parere preventivo).
Art. 10.  (Divieti).
Art. 11.  (Catasto regionale degli impianti).
Art. 12.  (Vigilanza e controllo).
Art. 13.  (Sanzioni amministrative).
Art. 14.  (Piani di risanamento).
Art. 15.  (Primo piano di installazione).
Art. 16.  (Abrogazioni).


§ V.5.58 – L.R. 8 marzo 2002, n. 5.

Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra Ohz e 300 GHz.

(B.U. 11 marzo 2002, n. 32).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi della legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" nonché dei conseguenti adempimenti regionali, la presente legge stabilisce le norme idonee ad assicurare, nel territorio regionale, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico connesso al funzionamento e all'esercizio degli impianti per telecomunicazione e radiotelevisivi, nel rispetto del regime transitorio di cui all'articolo 16 della legge medesima.

 

     Art. 2. (Campi di applicazione).

     1. Sono soggetti alla presente legge tutti i sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi disciplinati dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n.381, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, di seguito denominati "impianti".

     2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 2, 4 e 12 della L. 36/2001.

     3. Per quanto concerne la disciplina degli apparati dei radioamatori regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, si rinvia ad apposito regolamento della Regione nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 381/1998, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Definizioni).

     1. Al fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

     a) legge quadro: legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

     b) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

     c) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1;

     d) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

     e) obiettivi di qualità sono:

     1 I criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione secondo le competenze definite dall'articolo 4;

     2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge quadro, al fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

     f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

     g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, a eccezione dell'esposizione per scopi diagnostici o terapeutici;

     h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

     i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

     l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;

     m) aree sensibili: aree per le quali le amministrazioni comunali, su regolamentazione regionale, possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti, in considerazione della particolare densità abitativa, della presenza di infrastrutture c/o servizi a elevata intensità d'uso, nonché dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.

 

     Art. 4. (Competenze della Regione).

     1. La Regione nel rispetto dei limiti previsti dal d.m. 381/1998, tenendo conto degli strumenti della pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale, a livello regionale e locale, detta i criteri generali per la localizzazione degli impianti, nonché i criteri inerenti l'identificazione delle "aree sensibili" e la relativa perimetrazione.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposita deliberazione, nella quale, inoltre, definisce:

     a) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1, della legge quadro;

     b) i criteri tecnici per l'attuazione delle azioni di risanamento;

     c) le modalità tecniche e procedurali per lo svolgimento dei controlli;

     d) i criteri tecnici per la gestione del catasto regionale degli impianti di cui all'articolo 11;

     e) le modalità relative alla presentazione, da parte dei titolari degli impianti, delle dichiarazioni concernenti le caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, le localizzazioni attuali e le ipotesi di localizzazioni future, di cui all'articolo 9;

     f) la disciplina tipo di riferimento per l'adozione dei piani c/o regolamenti comunali di cui all'articolo 6, lettera b);

     g) i criteri e le modalità per l'informazione e l'educazione della popolazione in materia di tutela sanitaria e ambientale derivante dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

     3. Sono fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", nonché quelle attribuite al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) istituito con legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3).

     4. Nello stesso termine di cui al comma 2, la Giunta regionale definisce i criteri per la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kw nonché per la determinazione delle fasce di rispetto e per la loro segnalazione, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge quadro.

 

     Art. 5. (Competenze della Provincia).

     1 Sono di competenza della Provincia:

     a) le autorizzazioni inerenti la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kw e relative varianti, nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 4, comma 4;

     b) il censimento degli impianti di cui alla lettera a);

     c) il controllo e la vigilanza delle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;

     d) l'adozione dei provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti di cui alla lettera a);

     e) ogni altra funzione assegnata dallo Stato e dalla Regione.

     2. Qualora gli impianti interessino i territori di due o più Province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre Province.

     3. I soggetti gestori degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione sono tenuti a comunicare alla Provincia, entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta installazione, i dati relativi all'ubicazione dell'impianto, nonché, al fini dell'aggiornamento del catasto, ogni variazione di proprietà dell'impianto, modifica dell'ubicazione, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi superiori all'anno.

 

     Art. 6. (Competenze del Comune).

     1. Sono di competenza del Comune:

     a) i provvedimenti relativi alla installazione o modifica degli impianti di cui all'articolo 8;

     b) l'adozione di piani e/o regolamenti comunali per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici detti piani e regolamenti non necessitano di approvazione regionale [1];

     c) l'adozione dei provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti di cui alla lettera a);

     d) la vigilanza e il controllo di cui all'articolo 12.

 

     Art. 7. (Programma annuale di installazione). [2]

     1. I soggetti gestori di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione da sottoporre a concessione di installazione o di modifica o assoggettati a comunicazione ai sensi dell'articolo 8, comma 4, predispongono un "Programma annuale di installazione c/o modifica degli impianti" da presentare alla Regione - Assessorato all'ambiente - entro il 31 marzo di ciascun anno e contestualmente "Programmi stralcio comunali" da presentare al Comuni interessati e alle Province.

     2. Contestualmente alla presentazione dei Programmi di cui al comma 1, i soggetti gestori provvedono a pubblicare sull'Albo pretorio dei Comuni interessati, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e su almeno due quotidiani a carattere regionale avviso dell'inoltro alla Regione e agli enti locali del "Programma annuale di installazione- e dei relativi "Programmi stralcio comunali".

     3. La Giunta regionale, a seguito di apposite conferenze di servizi su base provinciale, alle quali partecipano i Comuni, le Province, i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ex articolo 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, i concessionari del servizio pubblico di telecomunicazione e di radiotelevisione e i settori tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), istituita con legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 o, in assenza, del Presidio multizonale di prevenzione (PMP) territorialmente competente, entro novanta giorni dalla data di presentazione dei "Programmi annuali di installazione", si esprime su detti Programmi o ne suggerisce modifiche, finalizzate a minimizzare l'eventuale esposizione della popolazione, anche in relazione alla tipologia e alle caratteristiche degli impianti già esistenti oltreché all'insieme degli impianti da installare, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema.

 

     Art. 8. (Autorizzazioni).

     1. Il gestore che intende installare o modificare, in ambito regionale, impianti di cui all'articolo 2 con potenza massima irradiata in antenna superiore a 5 watt deve chiedere apposita autorizzazione al Comune competente per territorio. Qualora il sito e la configurazione strutturale e architettonica dell'impianto risultano già previsti nel piano c/o regolamento comunale di cui all'articolo 6 ovvero nel piano d'installazione di cui all'articolo 7, approvati, il gestore può procedere, in luogo dell'autorizzazione, con la presentazione al Comune della dichiarazione di inizio attività (DIA).

     2. Nel caso in cui l'impianto presenta, a giudizio del Sindaco, notevole impatto paesistico e/o ambientale, il Comune può sottoporre l'installazione dell'impianto a concessione edilizia. In tale eventualità viene dato avviso al gestore entro cinque giorni dalla richiesta di autorizzazione o dalla data di presentazione della DIA.

     3. L'autorizzazione comunale o la concessione edilizia ovvero la DIA sono subordinate al parere preventivo favorevole dell'ARPA o, in assenza, del PMP territorialmente competente.

     4. L'istanza o la DIA al Comune è corredata, oltre che del parere preventivo di cui al comma 3, della seguente documentazione:

     a) progetti elaborati al sensi delle seguenti disposizioni specifiche: legge 5 marzo 1990, n. 46 e decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n.447, decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n.314, normativa CEI in materia (24-1, 64, 81), d.m. 381/1998;

     b) dichiarazione di assunzione di responsabilità del tecnico incaricato della progettazione con indicato il titolo di studio e requisiti specifici di titolarità al sensi della 1. 46/1990 e del d.m. poste e telecomunicazioni 314/1992;

     c) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto, al sensi delle leggi 27 aprile 1955, n. 547, 19 settembre 1994. n.626 e 7 dicembre 1984, n. 818;

     d) certificazione per il rispetto della legge quadro sul l'inquinamento acustico rilasciata da tecnico competente ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

     5. Nel caso in cui la richiesta concerne la modifica di impianti già autorizzati al sensi del comma 1, l'istanza va corredata soltanto di una relazione tecnica illustrativa delle modifiche da apportare all'impianto.

     6. Per impianti e apparecchiature con potenza massima irradiata in antenna inferiore o pari a 5 watt. è sufficiente da parte dei soggetti gestori la richiesta di autorizzazione al Comune con allegata una relazione tecnica che è sottoposta al parere dell'ARPA o, in assenza. del PMP territorialmente competente. L'ARPA o il PMP provvedono a eseguire gli opportuni controlli.

     7. Qualora l'istanza riguarda impianti localizzati nelle aree protette, l'installazione dell'impianto è subordinata all'assenso degli enti gestori delle stesse aree.

     8. Il trasferimento della titolarità dell'impianto comporta una comunicazione alle competenti autorità.

     9. Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto determina una modificazione d'uso del sito ospitante, l'attivazione dell'impianto è subordinata al certificato di idoneità all'uso.

     10. Il procedimento per il rilascio del l'autorizzazione e/o della concessione edilizia da parte del Comune ha durata massima di sessanta giorni.

 

     Art. 9. (Parere preventivo).

     1. I soggetti gestori degli impianti di cui all'articolo 8, comma 1. per l'installazione o per la modifica sostanziale degli impianti, presentano richiesta di parere preventivo all'ARPA o, in assenza, al PMP territorialmente competente. corredando ogni singola richiesta con la seguente documentazione prodotta anche su supporto informatico:

     a) Progetto dettagliato dell'installazione che contenga:

     1) i dati catastali e/o geografici per identificare con precisione il luogo ove è previsto l'insediamento dell'impianto;

     2) l'inquadramento territoriale dell'area interessata con riferimento alle aree vincolate (carta dei vincoli);

     3) l'inquadramento dell'intervento rispetto al piano annuale di installazione approvato dalla Regione;

     4) le cartografie della zona in scala 1:25000 o 1:10000 e catastali in scala 1:2000 o 1:4000;

     5) gli elaborati grafici del sito previsto ante operam e post operam con la struttura dell'impianto, in prospetto e pianta, e l'indicazione della sua recinzione;

     6) la documentazione fotografica dei luoghi circostanti inquadrati dal punto di vista dell'installazione delle antenne con orientamento coerente alla direzione di puntamento delle antenne;

     7) le altezze relative dal centro geometrico del sistema radiante delle antenne rispetto agli edifici o aree accessibili circostanti;

     8) le misure previste per rendere inaccessibile l'impianto al non addetti;

     9) la mappa in scala 1:1000 degli edifici circostanti la stazione radio base per un raggio di 500 metri con quota relativa alla linea di gronda e al centro elettrico dell'antenna e con l'indicazione dei vincoli esistenti sull'area e/o sugli edifici;

     10) le indicazioni di quali e quanti altri trasmettitori sono installati o sono comunque programmati nella zona interessata per un raggio di 500 metri dall'impianto da installare, con precisazioni relative alle distanze di tali trasmettitori dall'impianto in questione;

     11) le indicazioni per il rispetto dell'articolo 10;

     b) costruttore, tipo e modello della sorgente nel suo complesso e dei suoi componenti specificando le seguenti caratteristiche tecniche:

     1) la banda di frequenza o la banda operativa di frequenza nella quale opererà l'impianto,

     2) il numero di trasmettitori per cella e numero di celle;

     3) la potenza nominale in uscita per singolo trasmettitore espressa in W;

     4) la potenza al connettore di antenna per ogni radiante espressa in W;

     5) la potenza nominale irradiata per ogni singola portante radio nella direzione di massima irradiazione (ERP);

     6) la direzione di puntamento delle antenne rispetto al Nord geografico;

     7) i diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale e orizzontale;

     8) la dimensione degli elementi radianti;

     9) il guadagno;

     10) il tilt elettrico o meccanico;

     11) l'altezza dal centro elettrico dell'antenna da terra (HCE);

     c) studio dell'impianto in relazione ai luoghi circostanti (raggio 500 metri) per il rispetto dei valori limite di campo elettromagnetico con indicati:

     1) i calcoli teorici di campo elettromagnetico prodotto dall'impianto (sia da installare che esistenti) relativi alle distanze dal centro elettrico dell'antenna;

     2) relazione, a firma di un tecnico competente, contenente le valutazioni del fondo elettromagnetico (sia per gli impianti da installare che per quelli esistenti) e le valutazioni del l'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto (in ipotesi di impianto esistente). Le suddette valutazioni devono essere effettuate mediante le misure previste nell'allegato B del d.m. 381/1998 e specificatamente:

     - le misure di campo elettromagnetico in banda larga devono essere effettuate nei punti significativi. Questi devono essere scelti discriminando le situazioni di maggiore rischio negli edifici antistanti la direzione di massimo irraggiamento e su quelli che intercettano le onde laterali;

     - le misure devono essere condotte tenendo conto del piano quotato e delle distanze degli edifici rispetto al centro elettrico dell'antenna;

     - le misure di campo elettrico in banda stretta devono essere effettuate nel caso in cui venga superato il 50 per cento del valore limite o misura di cautela;

     - le eventuali misure di minimizzazione della esposizione adottate in sede di progettazione dal concessionario.

     2. Contestualmente alla richiesta di parere preventivo all'ARPA o, in assenza, del PMP territorialmente competente, il gestore provvede a pubblicare sull'Albo pretorio dei Comuni interessati, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e su almeno due quotidiani a carattere regionale l'avviso della richiesta. Tali forme di pubblicità non hanno luogo ove l'impianto richiesto è presente nel piano e/o regolamento comunale di cui all'articolo 6 o nel piano annuale di installazione di cui all'articolo 7.

     3. Il procedimento per il rilascio del parere da parte dell'ARPA o del PNIP deve avere durata massima di sessanta giorni dalla richiesta.

     4. L'APPA o, in assenza, il PMP ha facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti sugli elementi progettuali presentati attraverso richiesta ufficiale ai soggetti gestori. I soggetti gestori hanno trenta giorni di tempo per produrre le integrazioni richieste. La richiesta di integrazione determina la sospensione del procedimento, che riprenderà a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni.

     4 bis. Nell’ambito delle procedure autorizzatorie relative a nuovi impianti, la valutazione preventiva effettuata da ARPA Puglia considera come obiettivo di qualità un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 3 V/m, da non superare entro il perimetro delle aree sensibili di cui all’articolo 10, comma 1 [3].

 

     Art. 10. (Divieti).

     1. E’ vietata l’installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radio televisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile sulle aree, sulle strutture e sugli edifici destinati all’infanzia e a utenti in età pediatrica e sulle attrezzature sanitarie e assistenziali come ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, istituti per l’infanzia e parrocchie [4].

     2. Le localizzazioni degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, sono altresì vietate in:

     a) aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

     b) aree classificate di interesse storico-architettonico;

     c) aree di pregio storico, culturale e testimoniale;

     d) fasce di rispetto degli immobili di cui al comma 1, perimetrale nel rispetto dei parametri regionali fissati dalla delibera regionale di cui all'articolo 4, comma 2.

     3. Per gli interventi in aree soggette a vincoli diversi da quelli di cui al comma 2, l'installazione degli impianti e apparecchiature è comunque subordinata alla presentazione dei relativi provvedimenti autorizzativi richiesti.

 

     Art. 11. (Catasto regionale degli impianti).

     1. La Regione istituisce il catasto regionale degli impianti presso l'ARPA al fine di:

     a) rilevare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

     b) garantire pari opportunità di informazione e di comunicazione agli utenti e agli operatori del servizio per gli impianti destinati all'emittenza radiotelevisiva e alla telefonia mobile, fissa e satellitare;

     c) verificare la compatibilità ambientale di ogni progetto di installazione o di spostamento degli impianti;

     d) disporre a carico dei soggetti gestori il progressivo trasferimento degli impianti installati in aree sensibili.

     2. Del catasto regionale si avvale altresì il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) per lo svolgimento dei compiti a esso attribuiti dalla l.r. 3/2000.

     3. Il catasto regionale contiene la mappa degli impianti presenti sul territorio regionale, il relativo archivio informatizzato dei dati tecnici e anagrafici degli impianti, nonché di quelli topografici riferiti ad apposite cartografie. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la gestione del catasto così come previsto all'articolo 4, comma 2, lettera d).

     4. Ai fini della formazione e della gestione del catasto i gestori degli impianti sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della deliberazione regionale di cui all'articolo 4, comma 2, apposita dichiarazione redatta, anche su supporto informatico, in conformità delle modalità dettate al sensi dello stesso comma 2, lettera d), unitamente a un programma di sviluppo della rete relativa. Tale dichiarazione deve contenere, tra l'altro, la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, delle localizzazioni attuali e delle ipotesi di localizzazione futura e deve essere aggiornata e presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.

     5. Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i Comuni, le Province e la Regione collaborano alla formazione e all'aggiornamento del catasto provvedendo reciprocamente allo scambio delle informazioni.

 

     Art. 12. (Vigilanza e controllo).

     1. I Comuni svolgono la funzione di vigilanza e controllo sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA o, in assenza, del PMP territorialmente competente nonché dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli Ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

     2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i gestori degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge presentano al Comune e all'ARPA o, in assenza, al PMP territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla medesima data, una perizia giurata con le indicazioni di cui all'articolo 9, comma 1.

     3. L'ARPA o, in assenza, il PMP, entro i successivi trenta giorni, rilascia al Comune il proprio parere sulla base di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del d.m. 381/1998, verificato nel contesto di tutti gli altri impianti esistenti nella zona.

     4. Nelle zone abitate o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione, ove siano superati i limiti di cui al citato d.m. 381/1998, l'ente che effettua i controlli individua le fonti di emissione e ne dà comunicazione all'Autorità giudiziaria, alla Regione, alla Provincia, al Comune e ai soggetti gestori per i conseguenti interventi di risanamento a carico dei titolari degli impianti, in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato C del d.m. 381/1998.

     5. I controlli di cui al presente articolo hanno cadenza almeno annuale.

     6. Gli oneri relativi all'effettuazione dei controlli previsti nel presente articolo sono posti a carico dei titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile, nonché dei concessionari per radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi a carattere commerciale e vengono commisurati sulla base di un tariffario adottato dalla Giunta regionale.

     7. Per il personale che svolge le attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo valgono le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge quadro.

 

     Art. 13. (Sanzioni amministrative).

     1. Salvo maggiore sanzione prevista dall'articolo 15 della legge quadro, l'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta le sanzioni di cui al successivi commi.

     2. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione o della concessione edilizia ovvero della DIA di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 2 mila 500 curo a 10 mila Euro e l'amministrazione comunale competente ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto. E' fatto salvo quanto disposto all'articolo 15 della legge quadro.

     3. L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione comunale competente è soggetta alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 2 mila 500 Euro a 10 mila euro, unitamente alla sanzione di sospensione dell'autorizzazione da due a quattro mesi. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata da parte dell'autorità competente, che ordina altresì l'immediata cessazione dell'attività.

     4. La mancata presentazione da parte dei soggetti obbligati della dichiarazione prevista all'articolo 11, comma 4, è soggetta alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 2 mila 500 Euro a 10 mila Euro per ogni impianto a cui si riferisce la violazione stessa. Qualora la sanzione complessiva risulti di ammontare superiore a 100 mila euro, essa è ricondotta e comminata in tale ultima misura. In tali casi, l'amministrazione comunale competente, contestualmente alla comminazione della sanzione prevista. ordina al soggetto inadempiente la produzione della documentazione richiesta, entro un termine perentorio da essa stabilito, pena la cessazione dell'attività dell'impianto.

     5. Il superamento dei limiti di esposizione previsti dall'articolo 3 del d.m. 381/1998, ovvero dei valori di cui all'articolo 4, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, è soggetto alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 5 mila Euro a 25 mila Euro. In tal caso l'amministrazione comunale competente diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e i valori normativamente fissati. In caso di recidiva, l'importo della sanzione è raddoppiato, fatto salvo l'ordine di immediata cessazione dell'attività, nonché la revoca del provvedimento comunale di assenso all'installazione.

     6. I titolari degli impianti soggetti a risanamento ai sensi dell'articolo 14 che non effettuano le relative azioni, nei tempi e con le modalità ordinate dal Comune. sono soggetti alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 5 mila Euro a 25 mila euro.

     7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche del sistema penale".

     8. Le somme sanzionatorie sono riscosse dal Comune e sono destinate alla gestione delle attività di vigilanza e controllo nonché al risarcimento a terzi dei danni subiti da violazione di legge.

     9. Nel caso di inerzia del Comune nell'esercitare i compiti di vigilanza e controllo a esso affidati nel presente articolo, l'Assessore regionale all'ambiente, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, provvede in via sostitutiva, stabilendo con proprio decreto tempi e modalità.

 

     Art. 14. (Piani di risanamento).

     1. In fase di prima applicazione, al fini dell'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni di cui alla presente legge, i soggetti gestori degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione provvedono a redigere e presentare alla Regione e agli enti locali interessati, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento degli impianti che per effetto della procedura di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, non risultano adeguati.

     2. Entro novanta giorni dalla data dell'intervenuta approvazione del piano di risanamento da parte della Regione, con le modalità di cui all'articolo 7, i soggetti gestori degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione provvedono ad adeguare gli impianti stessi secondo le indicazioni di cui al piano di risanamento approvato.

     3. Il piano può provvedere anche alla delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con oneri a carico dei titolari degli impianti.

     4. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti che risultano già adeguati, sono fatti salvi i pareri regionali e le autorizzazioni comunali relativi alla installazione degli impianti e apparecchiature rilasciati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Scaduti i termini di cui ai commi 1 e 2, in caso di inosservanza delle prescrizioni ivi contenute da parte dei gestori, l'Assessore regionale all'ambiente, previa diffida agli stessi ad adempiere entro trenta giorni, provvede in danno, stabilendo con proprio decreto forme e modalità dell'adeguamento dell'impianto.

 

     Art. 15. (Primo piano di installazione).

     1. In fase di prima applicazione, i soggetti gestori degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione da sottoporre ad autorizzazione di installazione o di modifica ovvero assoggettati a comunicazione ai sensi dell'articolo 8, comma 4, presentano, con le procedure di cui all'articolo 7, il primo piano di installazione, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 16. (Abrogazioni).

     1. Le procedure e i regolamenti c/o piani regionali provinciali e comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in contrasto con la stessa sono abrogati.

     2. Alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della legge quadro, le norme della presente legge continuano ad avere efficacia se non in contrasto con le prescrizioni dei predetti decreti.


[1] Lettera così modificata dall’art. 31 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

[2] Articolo così modificato dall’art. 31 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

[3] Comma aggiunto dall’art. 31 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22. La disposizione che ha aggiunto il presente comma è stata abrogata dall'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 39.

[4] Comma così sostituito dall’art. 31 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22.