§ 60.2.6 - D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214.
Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.2 locazioni diverse
Data:05/08/1966
Numero:1214


Sommario
Art. 1.  Stazioni di radioamatori.
Art. 2.  Patente di operatore di radioamatore.
Art. 3.  Esami.
Art. 4.  Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore.
Art. 5.  Rilascio della concessione.
Art. 6.  Concessioni speciali.
Art. 7.  Canoni di esercizio - Tassa di concessione governativa.
Art. 8.  Nominativo.
Art. 9.  Norme tecniche.
Art. 10.  Norme di esercizio.
Art. 11.  Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso.
Art. 12.  Sanzioni amministrative.
Art. 13.  Validità della concessione – Rinnovi.
Art. 14.  Sospensione dell'attività dei radioamatori - Autorizzazione allo svolgimento di collegamenti speciali.
Art. 15.  Sospensione, decadenza, revoca della concessione.
Art. 16.  Controllo sulle stazioni.
Art. 17.  Duplicazione.
Art. 18.  Disposizioni transitorie e finali.


§ 60.2.6 - D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214.

Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori.

(G.U. 18 gennaio 1967, n. 15)

 

 

     Art. unico.

     E' approvato l'unito regolamento sulle concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore munito del visto del Ministro proponente.

 

Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore.

 

     Art. 1. Stazioni di radioamatori.

     L'installazione e l'esercizio nel territorio della Repubblica delle stazioni radioelettriche private ad uso dei radioamatori è soggetta alle norme del presente regolamento.

     L'attività del radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro, tra utenti di stazioni radioelettriche private, fornite di apposita concessione ministeriale, di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale.

 

          Art. 2. Patente di operatore di radioamatore.

     Per ottenere la concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore, di cui al successivo art. 4, è necessario che il richiedente sia in possesso della patente di operatore (allegato 2) che viene rilasciata dai Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, normalmente a seguito di esami da effettuarsi avanti a Commissioni costituite presso i Circoli stessi secondo le norme di cui al successivo articolo 3.

     Possono essere esonerati da alcune o da tutte le prove di esame gli aspiranti in possesso di titoli o documenti dai quali risulti ufficialmente comprovata la conoscenza delle materie che formano oggetto delle prove stesse, e coloro che, per chiara fama o per studi effettuati e pubblicati, siano giudicati idonei.

     Le domande di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, redatte in carta da bollo e contenenti le generalità del richiedente, debbono essere fatte pervenire al Circolo delle costruzioni competente per il territorio entro il 30 aprile ed il 30 settembre, accompagnate dai seguenti documenti:

     a) due fotografie formato tessera, una delle quali autenticata;

     b) una marca da bollo del valore prescritto;

     c) dichiarazione anagrafica o altro documento valido, contenente le generalità ed il domicilio del richiedente.

     Tale documento può essere anche esibito in visione personalmente dal richiedente stesso.

     I Circoli comunicheranno agli interessati la data e la sede degli esami.

     Analoga domanda, documentata come sopra, dovranno produrre gli aspiranti al rilascio della patente con esonero dalle prove di esame al sensi del secondo comma del presente articolo.

 

          Art. 3. Esami.

     Di norma le sessioni di esame per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore saranno tenute nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.

     Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal direttore centrale per i Servizi radioelettrici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e saranno composte per ogni sede di Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche: dal direttore del Circolo, che assumerà le funzioni di presidente, da un funzionario postelegrafonico esperto radiotecnico, da un rappresentante del Ministero della difesa designato da quel Ministero e da un esperto dell'Associazione dei radioamatori legalmente riconosciuta.

     Le spese per le eventuali missioni o trasferte dei membri delle Commissioni esaminatrici saranno a carico delle Amministrazioni e Enti di appartenenza.

     Gli esami consisteranno:

     in una prova scritta, per la quale sono concesse tre ore di tempo, su un questionario composto da una o più domande sulle questioni tecniche, legislative, regolamentari e sulle norme di esercizio dei servizi radioelettrici internazionali, secondo il programma di cui all'allegato 1;

     in prove pratiche di trasmissione e ricezione radiotelegrafica auricolare in codice Morse alla velocità di 40 caratteri al minuto.

     Le prove avranno luogo secondo le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.

     Durante la prova scritta non è consentita la consultazione di alcun testo o pubblicazione.

     Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato dovrà essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica dovrà risultare regolare.

     Gli elaborati di esame saranno conservati, per almeno sei mesi, agli atti dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.

 

          Art. 4. Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore.

     Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore sono accordate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5.

     La concessione è attestata, per i singoli, dal rilascio della licenza di radioamatore (allegato 3).

     Le licenze sono di tre classi, corrispondenti alle potenze massime di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore, consentite rispettivamente per 75, 150 e 300 Watt.

     Le domande di concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore, redatte in carta da bollo, devono essere fatte pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni - Direzione centrale dei Servizi radioelettrici, e devono contenere i seguenti dati:

     1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e, per i minori che abbiano superato il 16° anno, nome di chi esercita la patria potestà;

     2) indicazione precisa della sede dell'impianto, che deve essere installato sempre nella abituale residenza dell'interessato o nello stabilimento militare per i militari in servizio permanente che abbiano ottenuto apposito nulla osta dall'autorità militare;

     3) indicazione della classe di licenza richiesta.

     Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

     a) ricevuta dell'abbonamento alle radioaudizioni per l'anno in corso;

     b) attestazione del versamento del canone annuo di esercizio, di cui al successivo art. 7;

     c) attestazione del versamento della prescritta tassa di concessione governativa;

     d) per i minori di anni ventuno, dichiarazione resa dinanzi alle competenti autorità da parte di chi esercita la patria potestà, di consenso e di assunzione delle responsabilità civili connesse all'impianto e all'esercizio della stazione di radioamatore;

     e) certificato di residenza, o attestazione delle competenti autorità, dal quale risulti il domicilio o la abituale residenza del richiedente:

     f) per i militari in servizio permanente che intendano installare la stazione in uno stabilimento militare, il nulla osta della competente autorità militare;

     g) una marca da bollo del valore prescritto.

 

          Art. 5. Rilascio della concessione.

     La concessione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

     1) cittadinanza italiana;

     2) età non inferiore agli anni 16;

     3) buona condotta morale e civile;

     4) possesso della patente di operatore di cui al precedente art. 2;

     5) nulla osta dei Ministeri dell'interno e della difesa.

     La concessione non può essere accordata a coloro che abbiano riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato, per diserzione in tempo di guerra, per delitti commessi con abusi nella attività di radioamatore, ancorché sia intervenuta sentenza di riabilitazione, o comunque siano stati condannati a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto colposo, salvo che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

     La concessione non sarà accordata inoltre a chi sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza, a chi sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza o sia stato sottoposto a sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, a colui al quale sia stato imposto il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, finché durino gli effetti dei relativi provvedimenti.

     La concessione non sarà neppure accordata a chi sia rappresentante di Stati esteri, di imprese e di cittadini stranieri e a chi sia comunque in rapporti continuativi di affari con Stati esteri e con imprese straniere.

     La concessione potrà essere negata quando ostino ragioni tecniche e quando, per giustificati motivi, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga che l'aspirante non dia sufficiente affidamento per il legittimo uso della stazione.

     Il diniego dovrà essere, in ogni caso, motivato.

     I requisiti e le condizioni di cui sopra saranno accertati d'ufficio dal Ministero dalle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 6. Concessioni speciali.

     Oltre che a singoli privati, le concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatori possono essere accordate:

     1) a scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o legalmente riconosciuti, escluse le scuole elementari, che ne facciano domanda tramite il Ministero della pubblica istruzione, il quale attesterà la qualifica della scuola e dell'istituto;

     2) a scuole e corsi di istruzione militare.

     Nei casi di cui sopra deve essere nominato un operatore responsabile dell'esercizio della stazione, di età non inferiore agli anni 21, il quale deve essere munito della patente di operatore e degli altri requisiti richiesti dal precedente art. 5 per il rilascio della concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore.

 

          Art. 7. Canoni di esercizio - Tassa di concessione governativa. [1]

     L'efficacia delle licenze di radioamatore è subordinata al versamento del canone annuo di esercizio e della tassa annuale di concessione governativa di cui al n. 229 della tabella allegato a) al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

     Il canone annuo di esercizio e di L. 3000 (tremila) per la prima classe di licenza, di L. 4000 (quattromila) per la seconda classe e di L. 6000 (seimila) per la terza classe.

     Le attestazioni di versamento dei tributi suddetti devono essere rimesse al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il quale provvederà all'invio agli interessati della marca annuale di convalida della licenza.

     In caso di mancato versamento dei tributi stessi, o di uno solo di essi, l'efficacia della licenza rimane sospesa fino alla data del versamento. Qualora questo venga effettuato posteriormente al 30 giugno, il canone di concessione è ridotto alla metà.

     I canoni di esercizio saranno integralmente acquisiti al bilancio di entrata dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 8. Nominativo.

     A ciascuna stazione di radioamatore sarà assegnato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un nominativo che sarà riportato sulla licenza e non potrà essere modificato che dal Ministero medesimo.

     Ai circoli, enti e associazioni tra amatori e cultori di materie tecniche è fatto divieto di assegnare nominativi, sigle o contrassegni da usare nelle radiotrasmissioni.

     Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di delegare ai detti circoli, enti e associazioni l'assegnazione di nominativi, sigle e contrassegni per l'impianto di apparecchi solo riceventi da parte dei propri iscritti.

 

          Art. 9. Norme tecniche.

     Gli impianti delle stazioni di radioamatore, per quanto si riferisce alle installazioni delle radioapparecchiature, debbono uniformarsi alle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) nonché alle norme appresso indicate ed alle altre che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potrà eventualmente stabilire:

     a) il radiotrasmettitore dovrà essere munito di stadio pilota; la tolleranza di frequenza ammissibile non deve essere in nessun caso superiore a 0,05%;

     b) la potenza di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore non deve essere superiore a quella fissata nella rispettiva licenza ed il trasmettitore deve essere corredato di amperometro o voltmetro per la misura di detta potenza;

     c) non è consentita l'emissione di onde smorzate.

     Le bande di frequenza assegnate per l'esercizio di stazioni di radioamatore, nonché le classi di emissione permesse su ciascuna banda, sono le seguenti:

 

kHz da 3.613 a 3.627

A1, A3, A3a, A3b, (solo modulazione di ampiezza con profondità di modulazione non superiore al 100% e con una frequenza massima di modulazione di 3500 p/s).

kHz da 3.647 a 3.667

 

kHz da 7.000 a 7.100

 

kHz da 14.000 a 14.350

 

kHz da 21.000 a 21.450

 

kHz da 28.000 a 29.700

 

MHz da 144 a 146 MHz MHz da 21.000 a 22.000

Sulle bande di frequenza superiori a 20 MHz sono consentite anche emissioni di classe A2, e modulate in frequenza con indice di modulazione non superiore a 0,7. Sulle bande di frequenza superiori a 140 MHz sono consentite anche emissioni modulate in frequenza con indice di modulazione non superiore a 5. Nella banda di frequenza 21.000 22.000 MHz sono consentite anche emissioni ad impulsi.

 

 

 

     Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di modificare con proprio provvedimento sia le bande di frequenza assegnate per l'esercizio delle stazioni di radioamatore, sia le classi di emissione consentite su ciascuna banda;

     d) le emissioni debbono essere esenti da armoniche e da emissioni parassite per quanto il progresso della tecnica lo consenta;

     e) non è consentita l'eccitazione diretta dell'antenna dello stadio finale del trasmettitore semprechè non siano previsti accorgimenti tecnici che permettano parimenti una emissione pura;

     f) nell'impiego della manipolazione telegrafica debbono essere usati gli accorgimenti necessari per ridurre al massimo le interferenze dovute ai cliks di manipolazione;

     g) nell'impiego della telefonia e delle onde di tipo A deve essere evitata qualsiasi modulazione contemporanea di frequenza;

     h) non è consentita l'alimentazione del trasmettitore con corrente alternata non raddrizzata ed il raddrizzatore deve essere munito di filtro adatto a ridurre la modulazione dovuta alla fluttuazione della corrente raddrizzata (ronzio di alternata) in misura non superiore al 5%;

     i) ogni trasmettitore dovrà essere munito di apparecchi di misura, che permettano di controllare le condizioni di funzionamento degli apparecchi di emissione. Nel caso che la frequenza impiegata non sia suscettibile di essere regolata in modo che essa soddisfi alle tolleranze ammesse alla lettera a) del presente articolo la stazione deve essere dotata di un dispositivo atto a permettere la misura della frequenza con una precisione almeno uguale alla metà di detta tolleranza.

 

          Art. 10. Norme di esercizio.

     a) L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi.

     b) E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, a meno che non si tratti di persona munita di patente in proprio e sotto la diretta responsabilità civile del titolare della stazione.

     In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione in cui si svolge la trasmissione e l'inizio e la fine della trasmissione medesima devono essere effettuate dal titolare della stazione.

     c) Le radiocomunicazioni devono effettuarsi soltanto con altre stazioni di radioamatore italiane debitamente autorizzate ovvero con stazioni di radioamatore estere, a meno che le competenti Amministrazioni non abbiano notificato la loro opposizione.

     d) Le emissioni dovranno essere effettuate soltanto nelle bande di frequenza previste dall'art. 8, lettera c), del presente regolamento.

     e) Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro e solo nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola, portoghese, tedesca e russa. E' ammesso l'impiego del "Codice Q" e delle abbreviazioni internazionali previste dall'I.A.R.U. (International Amateur Radio Union).

     f) Le radiocomunicazioni devono essere limitate allo scambio di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici e ad osservazioni di carattere puramente personale, che per la loro scarsa importanza non giustifichino l'uso del servizio pubblico delle telecomunicazioni.

     g) All'inizio e alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di cinque minuti nel corso di esse, dovrà essere ripetuto il nominativo della stazione emittente.

     h) E' vietato ai radioamatori di far uso del segnale di soccorso, nonché di impiegare segnali che possano dar luogo a falsi allarmi.

     i) E' vietato ai radioamatori di intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere ed in ogni caso è vietato trascrivere e far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi involontariamente captati.

     l) Presso le stazioni di radioamatore deve essere tenuto al corrente un registro nel quale saranno annotate le indicazioni relative alla data, ora e durata delle singole trasmissioni, le caratteristiche tecniche (frequenza, potenza, tipo di trasmissione), i nominativi delle stazioni corrispondenti, il contenuto delle conversazioni effettuate, ecc. Le registrazioni devono essere fatte ad inchiostro o a matita copiativa in modo chiaro e leggibile, senza spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine o abrasioni; le eventuali cancellature dovranno essere eseguite in modo che le parole cancellate siano leggibili.

     I fogli del registro di stazione debbono essere numerati e firmati dal radioamatore.

     I registri dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale ha la facoltà di richiederli in qualsiasi momento o di esaminarli a mezzo di propri ispettori, e debbono essere conservati almeno per l'intero anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo l'ultima annotazione.

     m) Qualsiasi trasferimento, anche temporaneo, delle stazioni di radioamatore da un Comune ad un altro o da un punto ad un altro di uno stesso Comune deve essere autorizzato preventivamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 11. Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso.

     Nel caso in cui stazioni di radioamatore ricevessero segnali di soccorso da navi dovranno attenersi alle norme seguenti:

     se la stazione è situata in località sede di Comando della Marina militare o di un Ente portuale deve dare, con il mezzo più rapido, immediata notizia a questi per i provvedimenti del caso, segnalando quanto è venuto a sua conoscenza e precisando altresì l'ora e la frequenza di intercettazione del segnale;

     se la stazione non è situata in località sede di un Comando della Marina militare o di un Ente portuale, il radioamatore, mancando altra possibilità di rapido collegamento con dette autorità, deve cercare di collegarsi, a mezzo della propria stazione, con altro radioamatore, possibilmente in sede di porto importante, il più vicino alla zona in cui trovasi la nave in difficoltà. Ottenuto il collegamento gli trasmetterà le notizie intercettate ed inviterà il corrispondente ad inoltrarle di urgenza alle autorità militari o portuali.

     Qualora il segnale di soccorso sia stato lanciato da un aeromobile, il radioamatore deve immediatamente avvertire l'autorità aeronautica - Comando soccorso aereo - chiamando la stazione il SVH.

     In ogni caso, il radioamatore deve fare il possibile per continuare l'ascolto sulla frequenza su cui ha intercettato il segnale di soccorso, per intercettare e fornire ulteriori notizie.

     E' fatto comunque obbligo ai radioamatori, nei casi di cui sopra, di informare le autorità locali di pubblica sicurezza e militari di quanto venuto a loro conoscenza.

 

          Art. 12. Sanzioni amministrative.

     In caso di inosservanza delle presenti norme - salva l'applicazione di ogni altro provvedimento o sanzione previsti dal Codice postale e delle telecomunicazioni e dalle altre leggi vigenti - l'Amministrazione provvederà all'applicazione dei seguenti provvedimenti.

     1) sanzione pecuniaria da L. 5000 a L. 50.000, a seconda della gravità dei fatti, applicabile anche cumulativamente con la sospensione di cui al successivo n. 2), da versarsi all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     2) sospensione dell'attività di radioamatore fino a sei mesi.

     La sospensione sarà applicata nei seguenti casi:

     recidività in mancanze per cui è stata irrogata una sanzione pecuniaria;

     omesso pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine assegnato dall'Amministrazione;

     uso di linguaggio scorretto nelle radiocomunicazioni;

     concessione dell'uso della stazione a chi non sia munito di patente di operatore in proprio o tolleranza di abusi da parte dell'operatore;

     effettuazione di radiocomunicazioni con stazioni non autorizzate;

     effettuazione di comunicazioni con l'uso di frequenze al di fuori delle bande assegnate ai radioamatori;

     esercizio di stazioni prive dei prescritti strumenti di misura;

     in ogni altro caso in cui la gravità dei fatti renda, a giudizio dell'Amministrazione, il concessionario meritevole della sospensione;

     3) revoca della concessione. La revoca sarà applicata nei seguenti casi:

     inosservanza della sospensione dall'attività di radioamatore disposta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi del n. 2) del presente articolo ed ai sensi dei successivi articoli 14 e 15;

     grave recidività in mancanze per le quali sia stata irrogata la sospensione ai sensi del precedente n. 2);

     rifiuto di consentire l'accesso ai funzionari incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei locali ove si trovano gli impianti;

     uso di stazioni relative a licenze inefficaci ai sensi del precedente art. 7.

 

          Art. 13. Validità della concessione – Rinnovi.

     La validità delle licenze di radioamatore ha termine con l'ultimo giorno del trimestre solare entro il quale si compiono cinque anni dalla data del rilascio.

     Il rinnovo delle concessioni sarà accordato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità, le procedure e le limitazioni previste agli articoli 4 e 5 del presente regolamento. L'avvenuto rinnovo verrà attestato con apposita annotazione apposta sulla licenza.

     Per ottenere il rinnovo, gli interessati, almeno 90 giorni prima della scadenza, devono presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni apposita domanda secondo le prescrizioni e gli allegati di cui al precedente art. 4. Non devono essere allegate le attestazioni di versamento della tassa di concessione governativa e del canone di esercizio qualora queste siano già state corrisposte per l'anno solare in cui avviene il rinnovo.

 

          Art. 14. Sospensione dell'attività dei radioamatori - Autorizzazione allo svolgimento di collegamenti speciali.

     Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per ragioni attinenti alla sicurezza pubblica, alla difesa militare o per altre necessità determinate da casi di emergenza o da gravi ragioni tecniche, potrà, insindacabilmente, in qualsiasi momento e senza indennizzo, sospendere il funzionamento o revocare le concessioni delle stazioni di radioamatore su tutto il territorio della Repubblica o su parti di esso.

     Lo stesso Ministero potrà, in casi di pubblica calamità o per contingenze particolari o di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore o alcune di esse ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 10 del presente regolamento.

 

          Art. 15. Sospensione, decadenza, revoca della concessione.

     La concessione d'impianto ed esercizio di stazione di radioamatore sarà sospesa quando risulti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che il concessionario sia stato denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di cui al secondo comma del precedente art. 5.

     La concessione potrà essere sospesa quando la denuncia sia stata presentata per i reati di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 196.

     La concessione decade di diritto quando il concessionario sia venuto a trovarsi nelle condizioni che, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 3), 4) e 5) del precedente art. 5, impediscono il rilascio della concessione stessa, ovvero quando sia stato condannato per i reati di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 196.

     La concessione potrà, inoltre, essere sospesa e revocata quando all'esercizio di essa ostino ragioni tecniche e quando, per giustificati motivi, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga che il concessionario non dia più sufficiente affidamento per il legittimo uso della stazione.

     Il relativo provvedimento dovrà essere, in ogni caso, motivato.

     Le licenze relative a concessioni sospese, decadute o revocate ai sensi del presente articolo e quelle revocate ai sensi del precedente art. 12 devono essere restituite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 16. Controllo sulle stazioni.

     I locali, gli impianti ed il registro delle stazioni devono essere, in ogni momento, ispezionabili dai funzionari incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     La licenza di radioamatore deve essere custodita presso la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

     Nei casi di sospensione, revoca e decadenza della concessione è in facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di procedere al bloccaggio di tutte o di parte delle apparecchiature che costituiscono la stazione. Il bloccaggio è, invece, obbligatorio nei casi di revoca della concessione per motivi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 14 e delle ragioni tecniche di cui al quarto comma del precedente art. 15.

     Il relativo provvedimento potrà essere, comunque, revocato su domanda motivata dell'interessato.

 

          Art. 17. Duplicazione.

     In caso di smarrimento, di distruzione, sottrazione della patente di operatore e della licenza di radioamatore il titolare deve subito chiederne la duplicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, allegando:

     1) un atto notorio o dichiarazione sostitutiva di esso, resa e sottoscritta dall'interessato avanti ad un notaio, al segretario comunale o al funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, competente a riceverla, attestante la sorte del documento;

     2) una marca da bollo del valore prescritto;

     3) due fotografie formato tessera, una delle quali autenticata, nel caso in cui si tratti di duplicazione della patente.

 

          Art. 18. Disposizioni transitorie e finali.

     Le licenze di qualunque classe possono essere rilasciate ai richiedenti in possesso dei prescritti requisiti, che siano titolari di patente di qualunque classe rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

     Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1961, n. 1201 sono abrogati.

 

     Allegati.

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.