§ 84.2.2 - D.P.R. 14 gennaio 1954, n. 598.
Norme per la concessione dell'impianto ed esercizio di stazioni di radioamatori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.2 frequenze
Data:14/01/1954
Numero:598


Sommario
Art. 1.      Può essere concesso l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatori in conformità delle norme contenute nel regolamento generale delle radiocomunicazioni in vigore, [...]
Art. 2.      Per l'impianto e l'esercizio delle stazioni di cui all'articolo precedente, occorre ottenere la concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che sarà [...]
Art. 3.      Le modalità relative al rilascio delle licenze e alla disciplina della condotta delle stazioni di radioamatore sono regolate dalle apposite norme allegate al presente [...]
Art. 4.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme allegate
Articolo 1. 
Articolo 2.      Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'interno e della difesa, si riserva la facoltà di accordare o negare a proprio giudizio [...]
Articolo 3.      Le patenti di operatore di stazione di radioamatore sono di tre classi corrispondenti alle potenze massime di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore [...]
Articolo 4. 
Articolo 5.      Gli impianti delle stazioni di radioamatore per quanto si riferisce alle installazioni delle radioapparecchiature debbono uniformarsi alle norme C.E.I. (Comitato [...]
Articolo 6.      Alle singole stazioni di radioamatore saranno, da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, assegnati il nominativo e le bande di frequenza di lavoro [...]
Articolo 7.      a) L'esercizio di stazioni di radioamatori è consentito soltanto ad operatori muniti di relativa licenza
Articolo 8.      Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per ragioni attinenti alla sicurezza del Paese, alla difesa militare o per altre necessità determinate da casi di [...]
Articolo 9.      La prima concessione è valida per l'anno solare in corso. Per le concessioni accordate dopo il primo luglio il canone dell'anno solare in corso è ridotto alla metà
Articolo 10.      I locali, gli impianti e il relativo registro delle stazioni di radioamatore debbono essere in ogni tempo ispezionabili dai funzionari incaricati dal Ministero delle [...]
Articolo 11.      Tutte le licenze provvisorie rilasciate prima dell'entrata in vigore delle presenti norme s'intenderanno decadute di diritto dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione [...]


§ 84.2.2 - D.P.R. 14 gennaio 1954, n. 598.

Norme per la concessione dell'impianto ed esercizio di stazioni di radioamatori.

(G.U. 10 agosto 1954, n. 181).

 

 

     Art. 1.

     Può essere concesso l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatori in conformità delle norme contenute nel regolamento generale delle radiocomunicazioni in vigore, approvato e reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1948, n. 1694.

 

          Art. 2.

     Per l'impianto e l'esercizio delle stazioni di cui all'articolo precedente, occorre ottenere la concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che sarà accordata con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 3.

     Le modalità relative al rilascio delle licenze e alla disciplina della condotta delle stazioni di radioamatore sono regolate dalle apposite norme allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante, munite del visto del Ministro proponente e dei Ministri concertanti.

 

          Art. 4.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme allegate.

 

 

Norme per la concessione di licenze per l'impianto e l'esercizio delle stazioni di radioamatore

 

Domande per l'esercizio del radiantismo

 

          Articolo 1. [1]

     Chi desidera ottenere la concessione prevista per l'impianto e l'esercizio di una stazione di radiocomunicazioni a scopo di studio ed istruzione individuale (stazione di radioamatore) deve presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni domanda in carta da bollo contenente i seguenti dati e dichiarazioni, concernenti il richiedente e le istallazioni per cui viene richiesta la concessione:

     1) nome, cognome, luogo e data di nascita e, per i minori che abbiano superato il 18° anno di età, il nome di chi esercita la patria potestà o la tutela:

     2) domicilio dell'interessato; per i militari in servizio è consentito che la stazione venga istallata nello stabilimento al quale il militare stesso è addetto. In tal caso dovrà essere prodotto apposito nulla osta dell'autorità militare. Per tutti gli altri la stazione deve essere istallata nell'abitazione privata;

     3) indicazione del luogo ove verrà impiantata la stazione;

     4) indicazione degli estremi della patente di radio-operatore, di cui il richiedente è titolare;

     5) dichiarazione del richiedente di attenersi alle norme di impianto e di esercizio emanate o da emanarsi dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     Alla predetta domanda, debbono essere allegati i seguenti documenti:

     a) dichiarazione rilasciata dall'ufficio anagrafico di residenza da cui risultino i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

     In luogo della dichiarazione di cui sopra, il richiedente può presentarsi al competente ufficio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, munito di un documento di riconoscimento dal quale possono essere ricavati i dati stessi;

     b) per i minori di 21 anni, dichiarazione resa dinanzi alle competenti autorità, da parte del padre o di chi esercita la patria potestà o la tutela, di consenso e di assunzione delle responsabilità civili connesse all'impianto ed all'esercizio della stazione di radioamatore, della quale si chiede la concessione;

     c) planimetria dell'abitazione privata del richiedente, nella quale siano indicati il luogo ove verrà istallato il trasmettitore, la via ed il numero civico dello stabile, nell'opportuno orientamento;

     d) descrizione sommaria delle apparecchiature e dell'impianto con la indicazione della potenza del radiotrasmettitore;

     e) ricevuta dell'abbonamento alle radioaudizioni per l'anno in corso;

     f) ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 229 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

     Per i militari in servizio, esclusi quelli in servizio di leva o richiamati, il documento di cui alla lettera a) del presente articolo, può essere sostituito da una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione militare. Gli stessi militari sono esentati dalla presentazione della planimetria di cui alla lettera c) qualora la stazione sia ubicata in uno stabilimento militare.

 

Concessione di licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore

 

          Articolo 2.

     Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'interno e della difesa, si riserva la facoltà di accordare o negare a proprio giudizio insindacabile, la concessione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore.

     La concessione suddetta non può essere accordata a chi non è in possesso della cittadinanza italiana e a chi, pur godendo della cittadinanza italiana sia rappresentante di sudditi stranieri, o di uno Stato estero, o che comunque sia in rapporti di affari con stranieri o con Stati esteri.

     Le concessioni debbono essere negate in ogni caso:

     1) a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato, per diserzione in tempo di guerra o per reati comunque connessi con l'esercizio dell'attività radiantistica, ancorchè sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

     2) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuta la riabilitazione;

     3) a chi è sottoposto alla ammonizione o al confine di polizia e a misure di sicurezza personali o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

     La concessione per l'esercizio della stazione di radioamatore è subordinata al possesso della patente di operatore di stazione di radioamatore di cui all'art. 3 e al versamento del canone annuo di esercizio stabilito in lire 3000 (tremila) per la concessione di licenza di esercizio di 1ª classe, in L. 4000 (quattromila) per quella di 2ª classe, in L. 6000 (seimila) per quella di 3ª classe.

     I versamenti di tali canoni saranno effettuati con le modalità di cui all'art. 4.

     Le somme versate dagli interessati sia per tassa esami di cui all'art. 4, sia per canoni di esercizio di cui al presente articolo, saranno integralmente acquisite al bilancio di entrata dell'Azienda delle poste e telecomunicazioni.

     Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore, possono essere rilasciate anche ad Istituti di istruzione radiotecnica civili legalmente riconosciuti o militari nonchè ad Enti statali di controllo e di soccorso e, in seguito a proposta del Dicastero competente alle condizioni che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si riserva, caso per caso, di stabilire e semprechè l'operatore responsabile sia munito di regolare patente di classe corrispondente all'impianto ai sensi dell'art. 3.

     Per ogni concessione sarà rilasciata apposita licenza di esercizio (V. all. 3).

     Le classi delle licenze sono corrispondenti alle rispettive classi di patente.

 

Patente di operatore di stazione di radioamatore

 

          Articolo 3.

     Le patenti di operatore di stazione di radioamatore sono di tre classi corrispondenti alle potenze massime di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore rispettivamente di 50, 150 e 300 Watt (V. allegato 2).

     Il possesso della sola patente di radiooperatore non dà facoltà di esercire stazioni di radioamatore.

     La patente viene conseguita previo esame di idoneità da sostenersi dinanzi a Commissione costituita presso i Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e con le modalità di cui all'articolo seguente.

 

          Articolo 4. [2]

     Gli esami di idoneità per conseguire la patente di radioperatore consisteranno nella dimostrazione di possedere sufficienti cognizioni tecnico-pratiche riguardanti il funzionamento e la messa a punto degli impianti stessi e la pratica capacità a ricevere e a trasmettere col codice Morse alla velocità richiesta dalla corrispondente classe di patente.

     Per l'ammissione agli esami, oltre all'istanza con l'indicazione della classe di patente cui si aspira, dovrà essere prodotto il documento richiesto per la concessione per l'impianto e l'esercizio delle stazioni di radioamatore di cui alla lettera a) del precedente art. 1, nonchè due fotografie formato tessera, di cui una autenticata, e la ricevuta di versamento della tassa di esame di lire cinquecento effettuata sul conto corrente postale intestato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni - Servizio XI, Radio - Divisione I.

     I programmi e le modalità degli esami sono stabiliti nell'allegato 1.

     L'Amministrazione si riserva la facoltà di esentare da alcuna o da tutte le prove di esame coloro che sono in possesso di requisiti ritenuti, a suo insindacabile giudizio, sufficienti per il rilascio della patente.

 

Norme tecniche

 

          Articolo 5.

     Gli impianti delle stazioni di radioamatore per quanto si riferisce alle installazioni delle radioapparecchiature debbono uniformarsi alle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) nonchè alle norme appresso indicate ed alle altre che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni eventualmente potrà stabilire.

     a) Il radiotrasmettitore dovrà essere munito di stadio pilota. La tolleranza di frequenza ammissibile, non deve essere in nessun caso superiore a 0,05%.

     b) La potenza di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore non deve essere superiore a quella fissata nella rispettiva licenza ed il trasmettitore deve essere corredato di amperometro e volmetro per la misura di detta potenza.

     c) Non è consentita l'emissione con onde smorzate.

     Le bande di frequenza assegnate per l'esercizio di stazioni di radioamatore, nonchè le classi di emissione permesse su ciascuna banda sono le seguenti:

 

Kc/s

da

3.613

a

3.627

A1, A3, A3a, A3b, (solo modulazione di ampiezza con profondità di modulazione non superiore al 100% e con una frequenza massima di modulazione di 3500 p/s)

"

"

3.647

"

3.667

"

"

7.000

"

7.150

"

"

14.000

"

14.350

"

"

21.000

"

21.450

"

"

28.000

"

29.700

Mc/s

da

144

a

146

Sulle bande di frequenza superiori a 28 Mc/s sono consentite anche emissioni di classe A2, e modulate in frequenza con indice di modulazione non superiore a 0,7. Sulle bande di frequenza superiore a 140 Mc/s sono consentite anche emissioni modulate in frequenza con indice di modulazione non superiore a 5. Sulle bande di frequenza superiori a 1215 Mc/s sono consentite anche emissioni ad impulsi.

420

460 (1)

1.215

1.300

2.300

2.450

5.650

5.850

10.000

10.500

 

(1) Nella banda 420-460 Mc/s il servizio di radionavigazione aeronautica ha la priorità. Gli altri servizi possono utilizzare detta banda soltanto a condizione di non cagionare disturbi nocivi a tale servizio.

     d) Le emissioni debbono essere esenti da armoniche e da emissioni parassite per quanto il progresso della tecnica lo consenta.

     e) Non è consentita l'eccitazione diretta dell'antenna dallo stadio finale del trasmettitore semprechè non siano previsti accorgimenti tecnici che permettano parimenti una emissione pura.

     f) Nell'impiego della manipolazione telegrafica debbono essere usati gli accorgimenti necessari per ridurre al massimo le interferenze dovute ai cliks di manipolazione.

     g) Nell'impiego della telefonia e delle onde di tipo A dev'essere evitata qualsiasi modulazione contemporanea di frequenza.

     h) Non è consentita la alimentazione del trasmettitore con corrente alternata non raddrizzata ed il raddrizzatore dev'essere munito di filtro adatto a ridurre la modulazione dovuta alla fluttuazione della corrente raddrizzata (ronzio di alternata) in misura non superiore al 5%.

     i) Ogni trasmettitore dovrà essere munito di apparecchi di misura che permettano di controllare le condizioni di funzionamento degli apparecchi di emissione. Nel caso che la frequenza impiegata non sia suscettibile di essere regolata in modo che essa soddisfi alle tolleranze ammesse alla lettera a) del presente articolo, la stazione deve essere dotata di un dispositivo atto a permettere la misura della frequenza con una precisione almeno uguale alla metà di detta tolleranza.

     l) L'uso degli aerei esterni per le stazioni di radioamatore è regolato dalle norme di cui alla legge 6 maggio 1940, n. 554, modificata dalla legge 26 marzo 1942, n. 406, dal regio decreto-legge 22 marzo 1943, n. 280 e dal decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 382.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si riserva di modificare sia le bande di frequenza assegnate per l'esercizio di stazioni di radioamatori sia le classi di emissione consentite su ciascuna banda, in dipendenza dell'entrata in vigore di accordi internazionali ovvero per esigenze di carattere eccezionale.

 

Nominativo - Frequenza di lavoro

 

          Articolo 6.

     Alle singole stazioni di radioamatore saranno, da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, assegnati il nominativo e le bande di frequenza di lavoro entro i limiti previsti dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni in vigore.

     Alle associazioni, enti, circoli, club tra amatori e cultori di materie tecniche nel campo delle radiotrasmissioni è fatto divieto:

     a) di assegnare i nominativi, sigle o contrassegni radiantistici ai propri iscritti;

     b) di curare il recapito e la consegna di cartoline o di conferme di trasmissioni (Q.S.L.) a radioamatori che non risultino autorizzati.

     Dette cartoline e conferme dovranno invece, in tali casi, essere rimesse al Ministero delle poste e telecomunicazioni, completate se possibile dalle generalità del destinatario e del mittente.

 

Norme di esercizio

 

          Articolo 7.

     a) L'esercizio di stazioni di radioamatori è consentito soltanto ad operatori muniti di relativa licenza.

     b) E' proibito a terzi di usare una stazione di radioamatore, a meno che non si tratti di radioamatore munito di patente o di licenza in proprio. In tale caso deve essere usato il nominativo delle stazioni in cui si svolge la trasmissione e l'inizio e la fine delle trasmissioni devono essere effettuate dal titolare della stazione che ne assume direttamente la responsabilità.

     c) Le radiocomunicazioni dovranno effettuarsi soltanto con altre stazioni di radioamatori italiane munite di licenza ovvero con stazioni situate in altri paesi a meno che questi ultimi non abbiano notificata la loro opposizione.

     d) Le emissioni delle stazioni di radioamatore dovranno essere effettuate soltanto nelle bande di frequenza previste dall'art. 5, lettera c) delle presenti norme.

     e) Le radiocomunicazioni tra stazioni di radioamatore dovranno essere effettuate soltanto con l'impiego del codice Q, e delle abbreviazioni internazionali previste dal I.A.R.U. (International Amateur Radio Union) ed in linguaggio chiaro e solo nelle lingue italiana, francese, inglese, portoghese, russa, tedesca e spagnola.

     f) All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonchè ad intervalli di 5 minuti, nel corso di esse dovrà essere ripetuto il nominativo della stazione mittente.

     g) Le radiocomunicazioni dovranno essere limitate allo scambio di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti e osservazioni di carattere puramente personale i quali, a motivo della loro poca importanza, non giustifichino che si faccia ricorso al servizio pubblico delle telecomunicazioni.

     h) Il concessionario dovrà osservare oltre le precedenti prescrizioni tutte le altre della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi.

     i) L'impiego del segnale di soccorso è proibito nelle radiocomunicazioni delle stazioni di radioamatore ed è proibito l'impiego di segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.

     Ove però una stazione di radioamatore ricevesse un segnale di soccorso (S.O.S. in telegrafia, MAYDAY in telefonia) da una nave dovrà attenersi alle norme seguenti:

     se la stazione è nella stessa sede di un Comando della marina militare o di un Ente portuale deve dare immediata notizia a questi per i provvedimenti del caso, segnalando quanto venuto a sua conoscenza e precisando altresì l'ora e la frequenza di intercettazione del segnale;

     se la stazione non è nella stessa sede di un Comando della marina militare o di un Ente portuale, deve cercare di collegarsi, a mezzo della propria stazione, con altro amatore, possibilmente in sede di porto importante, il più vicino alla zona della nave in difficoltà. Ottenuto il collegamento gli trasmette le notizie intercettate ed invita il corrispondente ad inoltrarle di urgenza alle autorità militari e portuali;

     qualora il segnale di soccorso sia stato lanciato da un aeromobile il radioamatore deve avvertire immediatamente l'autorità aeronautica - Comando soccorso aereo - chiamando la stazione i 1SVH su di una frequenza da stabilire compresa nelle bande radiantistiche.

     L'autorità politica e militare locale in entrambi i casi dovrà essere informata.

     In ogni caso il radioamatore deve fare il possibile per continuare l'ascolto sulla frequenza su cui ha intercettato il segnale di soccorso, per intercettare e fornire ulteriori notizie.

     l) I concessionari rispondono direttamente dei danni che comunque possono derivare a terzi dall'impiego della propria stazione.

     m) E' vietata l'intercettazione da parte delle stazioni di radioamatore di comunicazioni che esse non hanno titolo a ricevere ed in ogni caso è vietato trascrivere e far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi involontariamente captati.

     n) Presso le stazioni di radioamatore deve essere tenuto al corrente un registro nel quale saranno annotate le indicazioni relative alla data, ora e durata delle singole trasmissioni; le caratteristiche tecniche (frequenza, potenza, tipo di trasmissione); i nominativi delle stazioni corrispondenti e il contenuto delle comunicazioni effettuate, indicazioni conformi a quelle contenute nei registri della I.A.R.U. International Amateur Radio Union.

     Le registrazioni devono essere fatte ad inchiostro o a matita copiativa in modo chiaro e leggibile, senza spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine o abrasioni; le eventuali cancellature dovranno essere eseguite in modo che le parole cancellate siano leggibili.

     I fogli del registro di stazione debbono essere numerati e firmati dal radioamatore.

     I registri dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero delle poste e telecomunicazioni, che si riserva la facoltà di richiederli in qualsiasi momento o di esaminarli a mezzo di propri ispettori, e debbono essere conservati almeno per l'intero anno solare successivo a quello in corso.

     o) Il nominativo radiantistico assegnato a ciascuna stazione di radioamatore dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sarà riportato nella licenza e non potrà essere modificato dall'assegnatario.

     p) L'elenco delle licenze rilasciate sarà pubblicato di volta in volta nel bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni, con la indicazione dei singoli nominativi.

     q) Qualsiasi trasferimento di un impianto di radioamatore da una località ad un'altra e da un punto ad altro di una stessa città, dev'essere autorizzato preventivamente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni.

 

Sospensione del servizio - Sanzioni - Autorizzazione al disimpegno di servizi speciali

 

          Articolo 8.

     Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per ragioni attinenti alla sicurezza del Paese, alla difesa militare o per altre necessità determinate da casi di emergenza, potrà insindacabilmente, in qualsiasi momento e senza indennizzo, sospendere il funzionamento delle stazioni di radioamatore o revocare le concessioni.

     Potrà anche procedere all'applicazione di detti provvedimenti, nonchè al bloccaggio di tutte o parti delle apparecchiature che costituiscono la stazione, nei casi di inadempienza agli obblighi derivanti dalle presenti norme sul radiantismo e sull'esercizio delle radiocomunicazioni in genere, senza pregiudizio delle disposizioni del Codice postale e delle telecomunicazioni, in materia di radiocomunicazioni.

     Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può, in casi di pubblica calamità o per contingenze particolari o di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore, per oggetto e tempo determinato, a disimpegnare speciali servizi oltre i limiti stabiliti per le comunicazioni radiantistiche dall'art. 7, lettera g).

 

Validità della concessione

 

          Articolo 9.

     La prima concessione è valida per l'anno solare in corso. Per le concessioni accordate dopo il primo luglio il canone dell'anno solare in corso è ridotto alla metà.

     Per la rinnovazione, che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si riserva la facoltà di accordare o negare a proprio giudizio insindacabile a norma del primo comma dell'art. 2, gli interessati devono presentare al Ministero stesso 30 giorni prima della scadenza, una istanza in carta da bollo con allegata la attestazione di versamento della tassa annua di concessione.

     Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti, ove del caso, i Ministeri dell'interno e della difesa, potrà revocare in qualsiasi momento la licenza ove risulti che il titolare non sia più in possesso di qualcuno dei requisiti che hanno giustificato la concessione.

     Il mancato pagamento del canone importa di diritto la decadenza della concessione.

     Le licenze scadute o che comunque hanno cessato di aver vigore anche per decesso o per il trasferimento del titolare all'estero devono essere restituite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     Qualora la licenza venga smarrita, il radioamatore deve subito informare il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, unendo la ricevuta del versamento di L. 500, per duplicazione di licenza, effettuato a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sul c/c postale n. 1/31840.

 

Controllo sulle stazioni

 

          Articolo 10.

     I locali, gli impianti e il relativo registro delle stazioni di radioamatore debbono essere in ogni tempo ispezionabili dai funzionari incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     La licenza relativa alla concessione deve essere custodita presso la stazione ed essere esibita a richiesta dei funzionari incaricati della verifica.

 

          Articolo 11.

     Tutte le licenze provvisorie rilasciate prima dell'entrata in vigore delle presenti norme s'intenderanno decadute di diritto dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione delle norme stesse.

 

Norme e programma di esame per aspiranti alla patente di radiooperatore

 

1. Norme di esame

     a) Gli esami per il conseguimento della patente di radiooperatore dilettante consisteranno in una prova scritta sul seguente programma, nonchè in prove pratiche di trasmissione e ricezione radiotelegrafica auricolare in codice Morse alla velocità di 40 caratteri al minuto per le patenti di 1 classe, 60 caratteri al minuto per le patenti di 2ª classe e 80 caratteri al minuto per quelle di 3 classe.

     Il programma d'esame, nelle linee generali, è comune a tutte e tre le classi di patenti, la conoscenza degli argomenti però, dovrà essere più o meno approfondita a seconda della classe di patente cui il candidato aspira.

     b) Gli esami per il rilascio delle patenti di 1ª, 2ª e 3ª classe saranno sostenuti presso i Circoli costruzioni telegrafiche e telefoniche.

     c) La Commissione d'esame sarà composta per ogni sede di Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche dal direttore del Circolo, presidente, da un funzionario postelegrafonico esperto radiotecnico designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, da un rappresentante del Ministero della difesa designato da quel Ministero, e da un esperto designato dall'Associazione radiantistica legalmente riconosciuta.

     Le spese per eventuali missioni o trasferte dei membri delle Commissioni di esame sono a carico delle Amministrazioni o Enti di appartenenza.

     d) I temi sia per la prova scritta sia per la prova pratica di trasmissione e ricezione in codice Morse, verranno predisposti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed inviati ai Circoli secondo le prescrizioni in uso.

     Il Ministero fisserà anche la durata delle prove pratiche.

     Le Commissioni d'esame trasmetteranno il verbale contenente l'esito degli esami unitamente agli elaborati in seguito a che il Ministero procederà al rilascio delle varie patenti conseguite dagli idonei.

     e) Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato dovrà essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica dovrà risultare regolare.

     f) Il computo degli errori sarà fatto in conformità dei criteri che seguono.

     Ogni segnale (lettera, cifra o segno di punteggiatura), ricevuto o trasmesso erroneamente conterà un errore;

     se in una parola ricevuta o trasmessa vi sono più errori se ne conteranno sempre solo due;

     ogni parola omessa nella ricezione o nella trasmissione sarà calcolata per due errori. Le parole illeggibili saranno considerate come omesse.

     g) La prova scritta consisterà in un questionario contenente una serie di domande su questioni tecniche (qualche schema da disegnare e qualche operazione aritmetica da eseguire), legislative, regolamentari e sulle norme di esercizio sul servizio r. t. internazionale.

     Per tale prova sono concesse tre ore di tempo.

 

2. Programma

     a) Elettrologia ed elettrotecnica.

     Carica elettrica - Campo elettrico - Capacità elettrica e condensatori; unità di misura delle capacità - Differenza di potenziale - Forze elettromotrici e relativa unità di misura - Corrente continua - Legge di Ohm - Resistenza elettrica - Unità di misura della corrente; unità di misura della resistenza - Effetti della corrente elettrica - Pile ed accumulatori - Induzione elettromagnetica e relative leggi - Mutua induzione - Induttanza - Correnti alternate: periodo, ampiezza, valor medio, valore efficace, pulsazione.

     Legge di Ohm in corrente alternata, sfasamento tra tensione e corrente, potenza apparente, potenza effettiva, fattore di potenza.

     Correnti non sinusoidali; armoniche.

     Effetti fisiologici della corrente elettrica; norme di protezione; norme di soccorso.

     Trasformatori elettrici.

     Strumenti ed apparecchi di misura; amperometri e voltmetri per corrente continua e per corrente alternata - Wattmetri.

     b) Radiotecnica - Telegrafia - Telefonia.

     Resistenza, induttanza e capacità concentrate; resistenza, induttanza e capacità distribuite; comportamento dei circuiti comprendenti delle resistenze, delle induttanze e delle capacità al variare della frequenza.

     Risonanza elettrica - Risonanza in serie ed in parallelo di un circuito - Risonanza di due circuiti accoppiati.

     Tubi elettronici: vari tipi, caratteristiche costruttive, curve caratteristiche - Impiego dei tubi elettronici nelle apparecchiature radioelettriche trasmittenti e riceventi - Principali caratteristiche elettriche e costruttive dei trasmettitori radiotelegrafici e radiotelefonici e dei relativi aerei.

     Tipi di emissioni radioelettriche.

     Nozioni principali sulla propagazione delle onde elettromagnetiche in funzione della loro lunghezza.

     Ondametri.

     Nozioni di telegrafia e telefonia - Telegrafo Morse - Microfono - Telefono - Altoparlante.

     c) Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.

     Art. 1. Definizioni: Stazione d'amatore; Frequenza assegnata ad una stazione; Larghezza della banda occupata da una emissione: Tolleranza di frequenza; Potenza di un radiotrasmettitore.

     Art. 2. Designazione delle emissioni; Classi; Larghezza di banda; Nomenclatura delle frequenze.

     Art. 3. Regole generali d'assegnazione ed impiego delle frequenze.

     Art. 5. Divisione del mondo in regioni - Bande di frequenza tra 10 e 10.500 Mc/s assegnate ai radioamatori nelle regioni 1, 2 e 3.

     Art. 13. Disturbi ed esperimenti.

     Art. 14. Procedura contro i disturbi.

     Art. 15. Rapporto sulle infrazioni.

     Art. 16. Scelta degli apparecchi.

     Art. 17. Qualità delle emissioni.

     Art. 18. Controllo internazionale delle emissioni.

     Art. 19. Nominativi.

     Art. 21. Segreto.

     Art. 22. Licenza.

     Art. 42. Stazioni d'amatore.

     App. 9 RR. - Abbreviazioni e Codice Q.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 3 agosto 1961, n. 1201.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 3 agosto 1961, n. 1201.