§ 84.1.7 - Legge 6 maggio 1940, n. 554.
Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:06/05/1940
Numero:554


Sommario
Art. 1.      I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti [...]
Art. 2.      Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'articolo 78 del regio decreto 3 agosto 1928-VI, n. 2295.
Art. 3.      Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorché ciò importi la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, né per questo deve alcuna [...]
Art. 4.  [1]
Art. 5.  [2]
Art. 6.  [3]
Art. 7.  [4]
Art. 8.  [5]
Art. 9.  [6]
Art. 10.  [7]
Art. 11.      Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni ai sensi dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2, sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del [...]


§ 84.1.7 - Legge 6 maggio 1940, n. 554.

Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche.

(G.U. 14 giugno 1940, n. 138)

 

     Art. 1.

     I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è disposto negli articoli 2 e 3.

 

          Art. 2.

     Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'articolo 78 del regio decreto 3 agosto 1928-VI, n. 2295.

     Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi.

 

          Art. 3.

     Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorché ciò importi la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, né per questo deve alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso.

     Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell'aereo.

 

          Art. 4. [1]

 

          Art. 5. [2]

     Coloro che non intendono più di servirsi dell'aereo esterno sia per rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprietà.

     La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente.

 

          Art. 6. [3]

 

          Art. 7. [4]

 

          Art. 8. [5]

 

          Art. 9. [6]

 

          Art. 10. [7]

 

          Art. 11.

     Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni ai sensi dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2, sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle comunicazioni.

     All'autorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative all'applicazione del secondo comma dell'art. 2 e di stabilire la indennità da corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta, in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa.

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 26 marzo 1942, n. 406.

[2]  Articolo così modificato dall'art. 2 del D.Lgs.Lgt. 5 maggio 1946, n. 382.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 5 maggio 1946, n. 382.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 5 maggio 1946, n. 382.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 5 maggio 1946, n. 382.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 5 maggio 1946, n. 382.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 5 maggio 1946, n. 382.