§ II.5.24 - L.R. 28 febbraio 2000, n. 3.
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.).


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:28/02/2000
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Natura).
Art. 3.  (Composizione e durata in carica)
Art. 4.  (Incompatibilità).
Art. 5.  (Decadenza).
Art. 6.  (Dimissioni).
Art. 7.  (Rinvio).
Art. 8.  (Comunicazioni).
Art. 9.  (Funzioni del Presidente).
Art. 10.  (Regolamento interno).
Art. 11.  (Indennità di funzioni e rimborsi).
Art. 12.  (Modalità di esercizio delle funzioni).
Art. 13.  (Funzioni proprie).
Art. 14.  (Funzioni delegate).
Art. 15.  (Programmazione delle attività del Comitato).
Art. 16.  (Dotazione organica).
Art. 17.  (Gestione economica e finanziaria).
Art. 18.  (Norme transitorie).
Art. 19.  (Norma finanziaria).
Art. 20.  (Abrogazione).


§ II.5.24 - L.R. 28 febbraio 2000, n. 3. [1]

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.).

(B.U. 29 febbraio 2000, n. 27).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è istituito presso il Consiglio regionale della Puglia il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) della Regione Puglia, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

 

     Art. 2. (Natura).

     1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

     2. Il Comitato regionale per le comunicazioni, quale organo regionale, svolge funzioni di consulenza, di supporto e di garanzia della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

     3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie e alle funzioni delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

 

     Art. 3. (Composizione e durata in carica) [2]

     1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto da cinque membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

     2. I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a due nomi. In caso di parità, risulta eletto il più anziano di età.

     3. Immediatamente dopo l’elezione dei componenti del Comitato, il Consiglio procede con voto segreto all’elezione, tra di essi, del Presidente del Comitato. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità resta eletto il più anziano di età.

     4. In caso di impedimento per qualunque causa del Consiglio regionale, alla nomina del Presidente e dei componenti il Comitato vi provvede il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.

     5. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell’intero Comitato, per un solo mandato, unico e non rinnovabile, ed esercitano le proprie funzioni fino all’insediamento del Comitato subentrante.

     6. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede alla elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

     7. In caso che il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

     8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell’ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d’atto delle dimissioni o dalla deliberazione consiliare di decadenza del componente.

     9. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato:

     a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del Comitato, il Consiglio provvede alla sostituzione a norma dei commi 6 e 8 e, nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;

     b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta utile.

 

     Art. 4. (Incompatibilità).

     1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti situazioni:

     a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

     b) componente del Governo nazionale;

     c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, Consigliere regionale;

     d) Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale, Assessore comunale o provinciale, Consigliere comunale o provinciale;

     e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

     f) detentore di incarichi elettive o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

     g) amministratore, dirigente, dipendente (o socio azionista) di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; (i soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità);

     h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera g);

     i) dipendente regionale.

     2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato e al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

 

     Art. 5. (Decadenza).

     1. I componenti del Comitato decadono dall'incarico:

     a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;

     b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

     2. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera a) del comma 1 nonché, se ne è a conoscenza l'esistenza di altre cause di decadenza.

     3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

 

     Art. 6. (Dimissioni).

     1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio.

     2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino alla elezione dei successori.

 

     Art. 7. (Rinvio).

     1. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato, quando si devono sostituire componenti cessati anticipatamente dalla carica, non si applica il metodo del voto limitato.

     2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla normativa regionale vigente in materia di nomine.

 

     Art. 8. (Comunicazioni).

     1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

 

     Art. 9. (Funzioni del Presidente).

     1. Il Presidente del Comitato:

     a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

     b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

     c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità.

     2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

 

     Art. 10. (Regolamento interno).

     1. Il Comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

     a) le modalità di nomina e le funzioni del Vice Presidente;

     b) l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;

     c) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

     2. Il Comitato approva, altresì, all'unanimità, un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

 

     Art. 11. (Indennità di funzioni e rimborsi). [3]

     1. L’indennità lorda mensile di funzione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei componenti del CO.RE.COM. è stabilita dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge [4].

     2. A tutti i componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di presenza dovuta a incontri collegiali e/o gruppi di lavoro, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute [5].

 

     Art. 12. (Modalità di esercizio delle funzioni).

     1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato si avvale dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5/bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.

     2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

 

     Art. 13. (Funzioni proprie).

     1. Il Comitato esercita come funzioni proprie:

     a) le funzioni già assegnate dalla normativa statale, regionale al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Co.re.rat.);

     b) le altre funzioni conferite al Comitato dalla normativa statale, regionale e da provvedimenti dell'Autorità.

     2. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni o adottino provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:

     a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi dal Comitato;

     b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria, eventualmente con prefissione di indicazioni e criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materia interessati le comunicazioni.

     3. Il Comitato inoltre esprime parere alle Commissioni consiliari competenti sui progetti di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni.

 

     Art. 14. (Funzioni delegate).

     1. Il Comitato esercita le funzioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997.

     2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

     3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

     4. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di spesa intestato "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.re.com." inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

     5. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249 del 1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

 

     Art. 15. (Programmazione delle attività del Comitato).

     1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche all'Autorità.

     2. Il programma del Comitato è presentato ed illustrato dal Presidente del Comitato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Successivamente l'Ufficio di Presidenza discute ed approva il programma. In conformità del programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.

     3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per opportuna conoscenza, e all'Autorità:

     a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

     b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

     4. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a).

 

     Art. 16. (Dotazione organica).

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità, con il Presidente del Comitato e con il Segretario generale del Consiglio, individua la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato.

     2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità, con il Presidente del Comitato e con il Segretario Generale del Consiglio, valutando prioritariamente la professionalità e le competenze acquisite nella struttura del Co.re.rat. Al reclutamento dell'ulteriore personale eventualmente occorrente si provvede a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 249 del 1997.

     3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la vigente normativa regionale in materia di consulenza.

 

     Art. 17. (Gestione economica e finanziaria).

     1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal Comitato assume la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.

     2. Gli atti della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

 

     Art. 18. (Norme transitorie).

     1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede all'elezione del Comitato e del suo Presidente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Nelle more della prima elezione del Comitato nei termini e con le procedure previste dall'articolo 3, le funzioni proprie e delegate di cui agli articoli 13 e 14, sono attribuite al Co.re.rat.

     3. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, il Comitato, fermo restando quanto disposto all'articolo 12, si avvale del personale già assegnato al Co.re.rat., secondo la vigente normativa regionale in materia.

     4. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.re.rat.

 

     Art. 19. (Norma finanziaria).

     1. All'onere finanziario necessario per l'applicazione della presente legge si fa fronte mediante lo stanziamento annuale del capitolo 1120, la cui denominazione è integrata da "Spese per il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)", previsto nei corrispondenti bilanci di previsione della Regione.

 

     Art. 20. (Abrogazione).

     1. E' abrogata la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 29 recante norme in materia di Co.re.rat.

 

 


[1] Come stabilito con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 4 maggio 2000, n. 54, dopo l'art. 20 deve leggersi: «La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione»

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 ottobre 2017, n. 40.

[3] Articolo sostituito dall'art. 48 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10.

[4] Comma così sostituito dall'art. 48 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 45.

[5] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 100 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 67.