§ V.5.39 – L.R. 22 gennaio 1999, n. 6.
Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA).


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:22/01/1999
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Obiettivi).
Art. 2.  (Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente).
Art. 3.  (Decentramento amministrativo).
Art. 4.  (Compiti dell'Agenzia).
Art. 5.  (Organi dell'Agenzia).
Art. 6.  (Comitato di indirizzo).
Art. 7.  (Collegio dei revisori).
Art. 8.  (Direttore scientifico e Direttore amministrativo).
Art. 9.  (Aspetti organizzativi).
Art. 10.  (Regolamenti).
Art. 11.  (Organismi).
Art. 12.  (Comitato tecnico provinciale di coordinamento).
Art. 13.  (Consulenze ed esami strumentali).
Art. 14.  (Finanza e contabilità ARPA).
Art. 15.  (Dotazione organica, strumentale e finanziaria).
Art. 16.  (Temporizzazione del processo di attivazione dell'ARPA).
Art. 16 bis.  (Personale in posizione di comando).
Art. 17.  (Gestione amministrativa).
Art. 18.  (Norme transitorie e finali - Soppressione dei PMP).


§ V.5.39 – L.R. 22 gennaio 1999, n. 6.

Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA).

(B.U. 27 gennaio 1999, n. 10).

 

Art. 1. (Obiettivi).

     1. La presente legge ha la finalità di disciplinare l'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in funzione della tutela della salute dei cittadini e della collettività.

     2. L'istituzione dell'Agenzia regionale, in attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61 ed in armonia con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è finalizzata ad assicurare il coordinamento fra le istituzioni che si occupano di tutela ambientale e le istituzioni preposte alla tutela igienico-sanitaria.

 

     Art. 2. (Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente). [1]

     1. E' istituita l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente, di seguito denominata ARPA, quale organo tecnico dell'Amministrazione regionale, dotata di personalità giuridica pubblica, autonomia tecnico- giuridica, amministrativa e contabile [2].

     2. Il controllo sugli atti dell'ARPA è esercitato secondo le norme vigenti in materia di controllo sugli atti delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL).

     3. L'ARPA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

     4. In particolare, sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:

     a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;

     b) gli impegni di spesa pluriennali;

     c) il conto consuntivo.

     5. I provvedimenti di cui al comma 4, sono trasmessi, entro quindici giorni dall'adozione, alla Giunta regionale ed approvati entro i successivi centoventi giorni. Trascorso tale termine, i provvedimenti sono esecutivi [3].

 

     Art. 3. (Decentramento amministrativo).

     1. La Regione, le Province e gli Enti gestori di aree protette, le Comunità montane ed i Comuni, per lo svolgimento delle funzioni in materia di prevenzione e ambiente di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA.

     2. I rapporti per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 saranno disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Con separato provvedimento legislativo, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Regione provvede all'organica ricomposizione, in capo alle Provincie, delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) [4].

     4. In materia di prevenzione igienico-sanitaria, i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL si avvalgono dell'ARPA, la quale è tenuta a garantire il necessario supporto tecnico-strumentale e laboratoristico richiesto secondo il programma e le indicazioni stabilite dal Comitato di indirizzo di cui all’articolo 6 e, comunque, nel rispetto della pianificazione sanitaria della Regione e tramite un apposito protocollo di intesa [5].

 

     Art. 4. (Compiti dell'Agenzia). [6]

     1. L’ARPA svolge, in particolare, le seguenti attività:

     a) promuove, sviluppa e realizza, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel settore, le iniziative di ricerca di base e applicata sugli elementi dell’ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio ambientale, nel corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela dell’ecosistema;

     b) indagini di epidemiologia ambientale;

     c) provvede alla raccolta sistematica informatizzata dei dati sulla situazione ambientale, ivi compresi la formazione e l’aggiornamento di carte ambientali, anche interfacciandosi con il sistema informativo ambientale, in accordo con i servizi tecnici nazionali e attraverso un proprio sistema informativo;

     d) elabora i suddetti dati ambientali, tenendo conto anche di quelli epidemiologici, predisponendo rapporti e valutazioni tecniche, ai fini dell’esercizio delle funzioni di programmazione regionale, nonché delle funzioni di controllo ambientale delle Province;

     e) collabora con l’Agenzia per l’ambiente e i servizi tecnici nazionali (APAT);

     f) presta supporto alla Regione nella predisposizione e attuazione del programma regionale per la tutela dell’ambiente ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2000., n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e nella redazione dei piani mirati per la tutela dell’ambiente di interesse regionale;

     g) coordina le attività dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali, secondo il criterio del decentramento operativo delle strutture sulla base delle priorità indicate dalla programmazione regionale;

     h) definisce l’organizzazione dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali;

     i) cura le attività di formazione, educazione e informazione ambientale, anche in collaborazione con il sistema regionale e con le Università;

     j) contribuisce all’informazione sulla prevenzione dei rischi ambientali e predispone la relazione annuale sullo stato dell’ambiente della regione Puglia;

     k) cura attività tecnico-scientifiche in materia ambientale, anche in collaborazione con gli organismi e istituti di ricerca pubblici e nazionali;

     l) esercita ogni tipo di controllo tecnico e amministrativo sulle attività delle proprie strutture territoriali, anche ai fini di un’efficace valutazione e revisione della qualità delle prestazioni;

     m) promuove la ricerca nonché lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a  ridotto impatto ambientale;

     n) formula, anche avvalendosi della consulenza di strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), strutture scientifiche, universitarie e non, proposte e pareri sulle normative e specifiche tecniche sui limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, sugli standard di qualità dell’aria, delle risorse idriche e del suolo, sullo smaltimento dei rifiuti, nonché sulle metodologie per il rilevamento dello stato dell’ambiente e per il controllo dei fenomeni d’inquinamento dei fattori di rischio e sugli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell’ambiente, delle aree naturali protette, dell’ambiente marino e costiero;

     o) presta supporto per l’esame e l’istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di Valutazione d’impatto ambientale (VIA), ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale);

     p) presta supporto per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 18 della l.r. 11/2001;

     q) fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive nonché il supporto tecnico-scientifico alle attività istruttorie connesse all’approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazione in materia ambientale;

     r) verifica la congruità e l’efficacia tecnica nell’applicazione delle disposizioni normative e amministrative in materia ambientale;

     s) verifica i livelli di contaminazione dei siti da inserire nell’anagrafe dei siti da bonificare secondo quanto definito dall’articolo 17 del decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni) e gestisce l’anagrafe stessa secondo la regolamentazione adottata dalla Regione e d’intesa con le Province;

     t) provvede alle verifiche e ai controlli impiantistici, preventivi e periodici, nei grandi rischi industriali e delle tematiche rientranti nell’ambito dell’ingegneria ambientale;

     u) provvede al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici d’inquinamento ambientale;

     v) provvede, nell’ambito delle proprie competenze, al controllo ambientale delle attività connesse all’uso pacifico dell’energia nucleare; provvede, altresì, ai controlli ambientali in materia di radiazioni ionizzanti e non realizzando il catasto delle sorgenti fisse di impianti, sistemi e apparecchiature operanti con frequenze comprese tra 0 KHz e trecento GHz, ai sensi dell’articolo 19, lettera b), della l.r. 17/2000;

     w) in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, persegue l’unitarietà dell’esame dei problemi della protezione dell’ambiente attraverso la programmazione di iniziative finalizzate alla promozione e alla tutela del benessere collettivo e della salute pubblica;

     x) svolge attività di studio, ricerca, controllo e monitoraggio dell’ambiente marino costiero, provvedendo, d’intesa con la Regione e gli Enti locali, alla diffusione dei dati relativi, fatte salve le competenze statali;

     y) elabora i dati e le informazioni di interesse ambientale e provvede alla loro diffusione, mediante la costituzione di una banca dati;

     z) promuove attività di aggiornamento tecnico scientifico sui temi ambientali, anche in collaborazione con analoghi organismi nazionali e internazionali;

     aa) promuove forme di consultazione con le organizzazioni ambientalistiche, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e con le associazioni imprenditoriali di categoria di livello regionale, mediante sottoscrizione di appositi protocolli che definiscano le azioni di intervento, le modalità operative e i tempi del confronto;

     bb) svolge, nell’ambito delle proprie competenze, attività di consulenza e di supporto tecnico specialistico e laboratoristico nei confronti delle AUSL e degli organi periferici del Ministero della sanità e di altri soggetti pubblici;

     cc) svolge le indagini richieste dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dagli Enti gestori di aree protette, dalle AUSL e da altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto, nonché ogni altra attività collegata alla competenza in materia ambientale;

     dd) svolge attività di vigilanza in materia ambientale tramite i propri servizi territoriali in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione per i problemi aventi rilevanza igienico-sanitaria, raccordandosi, ove necessario, con le forze dell’ordine operanti in materia ambientale, allo scopo di favorire le azioni di contrasto ai fenomeni di inquinamento e di criminalità ambientale;

     ee) presta supporto: alla Regione, per l’individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell’atmosfera, nel suolo e nel sottosuolo, che comportano rischio per l’ambiente e la popolazione, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 8 della l.r. 1/2000; alle Province, in materia di monitoraggio dell’inquinamento acustico secondo quanto previsto dall’articolo 13 della l.r. 17/2000; alla Regione e alle Province, in materia di inquinamento atmosferico, per tutte le funzioni e compiti previsti dagli articoli 15 e 16 della l.r. 17/2000.

     2. In sede di definizione degli indirizzi triennali e del programma annuale di attività, il Comitato di indirizzo di cui all’articolo 6 definisce le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1.

     3. Per quanto attiene alle indagini strumentali e di laboratorio, relativamente all’igiene degli alimenti e della nutrizione, le AUSL si avvalgono delle strutture tecniche dell’ARPA o degli Istituti zooprofilattici.

     4. Per le indagini strumentali e di laboratorio di secondo livello, a supporto delle funzioni igienicosanitarie, i Dipartimenti di prevenzione si avvalgono delle strutture tecniche dell’ARPA. Gli oneri sono stabiliti con specifici protocolli d’intesa.

     5. Rimangono attribuite alle competenze dell’ARPA tutte le funzioni espressamente assegnate dalle vigenti leggi ai Presidi multizonali di prevenzione (PMP) in materia ambientale, con esclusione degli ambienti di lavoro che restano di competenza dei Servizi di prevenzione delle AUSL.

 

     Art. 5. (Organi dell'Agenzia). [7]

     1. Sono organi dell’Agenzia il Direttore generale, il Comitato di indirizzo e il Collegio dei revisori.

     2. Il Direttore generale è scelto, a seguito di apposito bando, tra i soggetti che siano in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti alle funzioni da svolgere e attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti. Può costituire titolo preferenziale, nella scelta, l’aver svolto le predette attività in strutture operanti in campo ambientale e in quello della prevenzione della salute pubblica. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta.

     3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale rinnovabile con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, è a tempo pieno.

     4. I contenuti del contratto di cui al comma 3, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Valgono per il Direttore generale le incompatibilità previste per il Direttore generale della AUSL dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare apposito provvedimento per l’adeguamento e l’aggiornamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni di cui alla presente norma.

     5. Il Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della corretta gestione delle risorse.

     6. Al Direttore generale sono riservati tutti i poteri di gestione nonché la legale rappresentanza dell’Agenzia.

     7. Per l’espletamento delle funzioni di competenza, il Direttore generale si avvale del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo di cui all’articolo 8.

     8. Il Direttore generale provvede in particolare:

     a) all’adozione dello Statuto e dei regolamenti e alla definizione della pianta organica dell’ARPA, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;

     b) all’adozione, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale, del bilancio di previsione e del rendiconto, secondo le norme di contabilità stabilite dalla Regione per le AUSL;

     c) alla definizione dei programmi annuali o pluriennali di intervento;

     d) alla nomina del Direttore scientifico, del Direttore amministrativo e dei responsabili delle strutture complesse dell’Agenzia. Fatta eccezione per il Direttore scientifico e per il Direttore amministrativo, nominati ai sensi dell’articolo 8, tutti gli altri dirigenti responsabili delle strutture complesse dell’Agenzia sono nominati dal Direttore generale, con provvedimento motivato, tra il personale di livello apicale organicamente assegnato all’ARPA, secondo criteri che tengano conto della professionalità e dell’esperienza dei candidati valutata in base a un giudizio complessivo sull’attività svolta e sui titoli posseduti;

     e) alla determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai Dipartimenti provinciali e alle strutture complesse dell’Agenzia, nonché alla verifica e al controllo sull’utilizzo delle stesse;

     f) alla redazione di una relazione

     annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, da sottoporre alla valutazione della Giunta regionale.

     9. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni consecutivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta e su parere del Comitato di indirizzo, provvede alla sostituzione del Direttore generale. In caso di vacanza dell’ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono  svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore scientifico, su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano.

     10. In fase di prima attuazione, il bando di cui al comma 2 è pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa adozione del provvedimento di cui al comma 4.

 

     Art. 6. (Comitato di indirizzo). [8]

     1. Il Comitato di indirizzo è organo di programmazione dell’ARPA e in particolare:

     a) definisce, la prima volta entro il 30 settembre 2004 per il triennio 2005-2007 e successivamente entro la stessa data dell’anno di scadenza di ciascun triennio, gli indirizzi triennali dell’azione dell’ARPA sul territorio regionale;

     b) approva il programma annuale di attività predisposto dall’ARPA sulla base degli indirizzi di cui alla lettera a).

     2. In sede di approvazione del programma di cui al comma 1, lett. b), il Comitato, che può richiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, deve approvarlo entro trenta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta di chiarimenti sospende il decorso del termine.

     3. Il Comitato di indirizzo è composto da:

     a) l’Assessore regionale all’ambiente, che lo presiede;

     b) l’Assessore regionale alla sanità;

     c) il Presidente del Comitato regionale di protezione civile;

     d) il Presidente del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino della Puglia, istituita con l.r. 19/2002, in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

     e) il Presidente delle Province della Puglia, o gli Assessori provinciali all’ambiente, se delegati;

     f) i Sindaci dei capoluoghi di provincia della regione o gli Assessori all’ambiente, se delegati;

     g) un rappresentante dell’ANCI;

     4. Ai componenti del Comitato non compete alcun compenso o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.

 

     Art. 7. (Collegio dei revisori).

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, che ne definisce anche le indennità spettanti.

     2. I Revisori devono essere iscritti all'Albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti e durano in carica cinque anni.

 

     Art. 8. (Direttore scientifico e Direttore amministrativo).

     1. Il Direttore scientifico è scelto tra personale laureato in discipline tecnicoscientifiche che non abbia superato i sessantacinque anni di età e che abbia svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività tecnico-scientifica in materia di prevenzione e di tutela ambientale presso enti o strutture di medie e grandi dimensioni, con provvedimento motivato del Direttore generale, ed è responsabile nei confronti dello stesso [9].

     2. Il Direttore scientifico coordina le Aree tecniche della sede centrale, i Dipartimenti provinciali e le altre strutture tecniche dell’Agenzia e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza [10].

     3. Il Direttore amministrativo è scelto tra il personale laureato in discipline giuridiche o economiche o tecniche che non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività amministrativa in enti o strutture di medie e grandi dimensioni, con provvedimento motivato del Direttore generale, ed è responsabile nei confronti dello stesso [11].

     4. Il Direttore amministrativo è preposto alla gestione amministrativa e finanziaria e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

     5. Gli atti assunti dal Direttore generale in difformità ai pareri espressi rispettivamente dal Direttore scientifico c/o dal Direttore amministrativo devono essere adottati con provvedimento motivato [12].

     6. Il Direttore scientifico ed il Direttore amministrativo possono essere revocati dal loro incarico, con provvedimento motivato, dal Direttore generale.

     7. Il rapporto di lavoro del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il contenuto di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 9. (Aspetti organizzativi). [13]

     1. Al fine di perseguire le proprie funzioni e compiti di istituto, l’ARPA si articola a livello regionale in una struttura centrale e a livello territoriale in Dipartimenti provinciali.

     2. Alla struttura centrale dell’ARPA, con sede nel capoluogo di regione, sono demandate tutte le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, al coordinamento tecnico delle attività, alla formazione e aggiornamento del personale, e ogni altra attività programmatica che coinvolga l’ARPA nella sua unitarietà.

     3. Il livello territoriale è organizzato in Dipartimenti provinciali, dotati di autonomia tecnico-funzionale e gestionale, con sede in ogni capoluogo di provincia.

     4. Allo scopo dell’utilizzo ottimale delle risorse, il Direttore generale, su proposta del Direttore scientifico, individua nell’ambito dei Dipartimenti provinciali poli di specializzazione a valenza interprovinciale e regionale.

     5. A ogni Dipartimento provinciale è preposto un direttore, scelto dal Direttore generale, sentito il parere del Direttore scientifico, tra il personale qualificato che ne possegga i titoli ai sensi del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL), tramite procedure concorsuali.

     6. L’assetto organizzativo dell’Agenzia, sia per quanto riguarda i compiti e le funzioni dettate dalla presente legge, sia per quanto riguarda il dimensionamento e le forme di direzione e coordinamento delle proprie strutture centrali, provinciali e quelle di cui al comma 4, viene definito dal regolamento dell’ARPA di cui all’articolo 10, comma 1. In esso devono comunque essere assicurate, a livello decentrato, le attività analitiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza degli Enti locali e delle AUSL.

     7. Ciascun Dipartimento provinciale dell’Agenzia deve assicurare la propria attività in maniera continuativa, almeno in reperibilità, nell’arco dell’intera giornata, anche festiva.

 

     Art. 10. (Regolamenti). [14]

     1. Sulla base degli obiettivi del controllo ambientale stabiliti dai parametri di cui all’articolo 03, comma 2, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente), articolo premesso all’articolo 1 dalla legge di 21 gennaio 1994, n. 61, l’organizzazione interna dell’ARPA, i poteri, le competenze e le funzioni dei suoi diversi organi e organismi, delle aree tecnica e amministrativa centrali, dei Dipartimenti provinciali e delle altre strutture, nonché le indennità spettanti al Collegio dei revisori, vengono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente normativa, con apposito regolamento della Giunta regionale su proposta del Direttore generale, sentiti i pareri del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo, previa consultazione con le organizzazioni di categoria firmatarie del CCNL.

     2. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i compiti degli organismi e comitati di cui agli articoli 11 e 12 e ne vengono disciplinate le modalità di funzionamento.

     3. Per la definizione delle attività tecniche a supporto delle funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale degli Enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, nonché per la individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall’ARPA, la Regione promuove la conclusione di un apposito accordo di programma tra i soggetti interessati. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, convoca un’apposita conferenza tra i rappresentanti delle AUSL, dei Comuni capoluogo, dell’ARPA, dell’ANCI e dell’UPI per la valutazione degli elementi e delle condizioni dell’accordo.

 

     Art. 11. (Organismi). [15]

     1. Nell’ambito dell’ARPA sono istituiti i seguenti organismi:

     a) Comitato di consultazione, nominato dal Direttore generale, che lo presiede, composto da:

     1) un rappresentante dell’ANCI;

     2) un rappresentante dell’UPI;

     3) tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

     4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

     5) tre rappresentanti delle associazioni ambientalistiche riconosciute ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

     6) un rappresentante delle associazioni consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale.

     Il Comitato di consultazione viene convocato prima della convocazione del Comitato di indirizzo per la definizione dei criteri di quantificazione delle quote di finanziamento di cui all’articolo 14, lettera g), e per formulare pareri su proposte del Comitato di indirizzo.

     b) Comitato di programmazione e coordinamento, costituito dal Direttore generale, che lo presiede, dai Direttori scientifico e amministrativo, dai Direttori delle Aree tecniche regionali e dai Direttori dei Dipartimenti provinciali;

     c) Comitato di garanzia, nominato dal Direttore generale, costituito dal Direttore scientifico, che lo presiede e, previa intesa con l’Università di appartenenza, da un docente delle Università pugliesi, da un docente di un’Università di altra regione, da un rappresentante degli Enti di ricerca pubblici o a prevalente partecipazione pubblica esperto in materia ambientale. Il Comitato fornisce parere annuale sul rapporto dello stato dell’ambiente, prima della sua pubblicazione.

 

     Art. 12. (Comitato tecnico provinciale di coordinamento).

     1. Al fine di garantire il coordinamento delle attività dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA con i competenti servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, presso ciascun Dipartimento provinciale è costituito il Comitato tecnico provinciale di coordinamento.

     2. Sono membri del Comitato tecnico provinciale di coordinamento:

     a) il direttore del dipartimento dell'ARPA, che lo presiede;

     [b) i responsabili dei Servizi in cui si articola il dipartimento dell'ARPA;] [16]

     c) il Presidente dell'Amministrazione provinciale o, in sua vece, l'Assessore all'ambiente;

     d) un rappresentante designato dall'ANCI;

     e) i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL insistenti nell'ambito del bacino di intervento provinciale dell'ARPA, con voto limitato ad uno.

     3. Alle riunioni del Comitato tecnico provinciale di coordinamento partecipa di diritto un rappresentante della Direzione generale dell'ARPA [17].

 

     Art. 13. (Consulenze ed esami strumentali).

     1. Oltre al supporto tecnico, strumentale e laboratoristico che l'ARPA è tenuta a garantire per lo svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, delle Province, degli Enti gestori di aree protette, delle Comunità montane, dei Comuni e dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL e oltre ai compiti indicati nell'art. 4, l'ARPA può svolgere attività di consulenza per conto terzi ed effettuare indagini strumentali ed esami di laboratorio per enti pubblici e privati secondo un tariffario emanato dalla Giunta regionale.

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, per le prestazioni di cui al presente articolo troverà applicazione il tariffario vigente approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 4.

     2 bis. L’ARPA stipula convenzioni quadro con le Università e gli Enti pubblici di ricerca presenti nella regione, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4 [18].

 

     Art. 14. (Finanza e contabilità ARPA).

     1. L'ARPA ha un patrimonio ed un bilancio proprio. Si applicano all'ARPA le norme di bilancio e contabilità delle AUSL.

     2. Al finanziamento dell'ARPA concorrono:

     a) una quota del Fondo sanitario regionale (FSR) corrispondente alla media della spesa sostenuta nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per la gestione dei Settori dei PMP e dei Servizi delle AUSL adibiti alle attività ambientali di cui all'art. 1 della legge n. 61 del 1994, le cui funzioni sono trasferite all'ARPA, salvo che la spesa sostenuta ad analogo titolo nell'ultimo anno non sia complessivamente maggiore rispetto alla media degli ultimi tre anni assunti come riferimento;

     b) le entrate derivanti dalla esecuzione di progetti scientifici;

     c) le entrate relative ai proventi per prestazioni rese a terzi;

     d) le risorse finanziarie della Regione e di altri enti locali corrispondenti agli oneri per il personale trasferito all'ARPA ai sensi della presente legge;

     e) una quota delle entrate proprie della Regione da determinarsi annualmente dal Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio annuale in rapporto agli obiettivi del controllo ambientale, non inferiore al cinquanta per cento degli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia ambientale;

     f) un'ulteriore quota del FSN destinato alla prevenzione da determinarsi annualmente da parte della Giunta regionale in rapporto alle specifiche attività di supporto tecnico, strumentale e laboratoristico attribuite all'ARPA, secondo le previsioni di cui all'art. 4;

     g) un'eventuale quota dei finanziamenti destinati dai Comuni e dalle Province per attività di prevenzione e protezione dell'ambiente, da stabilire in sede di Comitato tecnico provinciale di coordinamento;

     h) gli introiti derivanti dalle tariffe indicate stabilite con le modalità di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertita dalla legge n. 61 del 1994.

 

     Art. 15. (Dotazione organica, strumentale e finanziaria).

     1. Sono trasferiti all'ARPA e alle sue articolazioni territoriali le funzioni, il personale ed i beni immobili e mobili, le attrezzature dei Settori fisico-ambientale, chimico-ambientale-tossicologico e micro-bio- tossicologico dei PMP e degli altri Servizi delle AUSL, adibiti alle attività di cui all'art. 1 della legge n. 61 del 1994, secondo le modalità di cui all'art. 16.

     2. Contestualmente sono trasferiti i contratti e le convenzioni attinenti le attività di cui all'art. 4 della presente legge.

     [3. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque entro centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore, la Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, stabilisce gli obiettivi del controllo ambientale, sulla base dei parametri di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 61 del 1994 e provvede a strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPA.] [19]

     4. La copertura dei posti previsti in organico può essere attuata mediante trasferimento, per mobilità, di personale regionale e dipendente da enti finanziati con risorse regionali, di personale dipendente delle AUSL nonché dei Comuni e delle Province e di altri enti pubblici anche economici, con preferenza per le unità già inserite in comparti della organizzazione preposti alla trattazione di materie a specifico interesse ambientale, ovvero in possesso di specifici titoli di studio e di adeguata esperienza professionale attinente il posto da ricoprire.

     5. Esperite le procedure di mobilità, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPA si procede mediante concorsi pubblici.

     6. Nelle more della definizione della pianta organica dell'ARPA e dell'attuazione dei procedimenti di trasferimento o mobilità, le prime necessità dell'Agenzia sono fronteggiate mediante comando del personale di cui al presente articolo, a richiesta degli interessati e con formali provvedimenti delle Amministrazioni interessate, ricomprendendo nel personale interessato al comando tutte quelle figure professionali non già considerate nelle piante organiche dei Settori chimico-ambientale tossicologico, fisico-ambientale e micro-bio-tossicologico dei PMP e dei Servizi delle AUSL adibiti ad attività ambientale ma funzionali allo svolgimento del complesso delle attività assegnate all'ARPA.

     7. E' fatto divieto all'AUSL di mantenere o istituire Settori, Servizi od ogni altro Ufficio i cui compiti coincidano con quelli assegnati all'ARPA dalla presente legge.

 

     Art. 16. (Temporizzazione del processo di attivazione dell'ARPA).

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a nominare il Direttore generale secondo le procedure previste dall'art. 5. Entro lo stesso termine, i Direttori generali delle AUSL sono tenuti ad adottare un provvedimento di ricognizione del personale, dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, dei contratti e delle convenzioni di cui all'art. 13 dei PMP nonché dei Servizi adibiti alle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente, indicando le relative dotazioni finanziarie destinate per il loro funzionamento con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 1996. In caso di inadempienza nel termine prescritto, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale per il tramite del Direttore generale dell'ARPA.

     2. Entro i successivi trenta giorni, il Presidente della Giunta regionale adotta il provvedimento di costituzione dell'ARPA.

     3. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale, sulla base di una articolata relazione organizzativa predisposta dal Direttore generale dell'ARPA, definisce gli obiettivi che la stessa intende perseguire in materia di controllo ambientale e determina la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'Agenzia. Contestualmente, la Giunta regionale provvede:

     a) alla individuazione della sede regionale della direzione generale dell'ARPA;

     b) all'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili e delle attrezzature;

     c) all'assegnazione delle risorse finanziarie che, in sede di prima applicazione, sono individuate sulla base della spesa storica sostenuta nell'ultimo anno, rispetto a quello di entrata in vigore della presente legge, per il funzionamento e la gestione dei Servizi trasferiti all'ARPA.

     4. Dopo la ricognizione operata dai Direttori generali delle AUSL ed entro il termine previsto per l'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3, il personale dei soppressi PMP può essere assegnato ai servizi delle AUSL che già li avevano in carico, nei limiti delle dotazioni organiche delle stesse e previo avviso di mobilità ad esso riservato. Al personale trasferito all'Agenzia ai sensi del comma precedente, nonché al personale assegnato con le procedure di cui all'art. 15 è mantenuto ad personam il trattamento giuridico ed economico spettante presso le Amministrazioni di provenienza fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Tale personale costituisce l’iniziale dotazione organica dell’ARPA [20].

     5. Il personale dell'ARPA, che riveste lo stato di dipendente pubblico, è collocato, ai fini giuridici ed economici, nel comparto della sanità secondo quanto stabilito dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) dell'Area di comparto e dell'Area della dirigenza medica e non medica del SSN.

     6 Il Direttore generale, sulla base della normativa vigente e di quanto previsto dal CCNL del personale dipendente del SSN, individua i soggetti preposti alle attività di vigilanza ambientale e, previa intesa con il Presidente della Regione, li propone all’autorità competente per il riconoscimento della qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria [21].

     7. Con l'atto di cui al comma 3 vengono definite apposite tabelle di equiparazione tra le qualifiche previste dall'organico dell'ARPA e quelle degli enti di provenienza del personale medesimo; nel frattempo, al personale medesimo è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme contrattuali vigenti presso i rispettivi enti di provenienza.

     8. Il personale dell'ARPA non può assumere, esternamente all'ARPA stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale.

 

     Art. 16 bis. (Personale in posizione di comando). [22]

     1. Il personale in posizione di comando e in servizio presso l’ARPA alla data del 15 settembre 2006, a domanda da effettuarsi al Direttore generale dell’ARPA, entro il 30 novembre 2006, è trasferito nell’iniziale dotazione organica dell’ARPA.

 

     Art. 17. (Gestione amministrativa). [23]

     [1. Nelle more della costituzione del Settore amministrativo dell'ARPA, i Servizi gestione del personale provveditorato-economato, economico- finanziario e affari generali saranno assicurati, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dalle AUSL titolari della gestione dei PMP ed i rapporti relativi saranno disciplinati con apposito atto convenzionale.]

 

     Art. 18. (Norme transitorie e finali - Soppressione dei PMP). [24]

     [1. L'entrata in funzione dei singoli Dipartimenti provinciali è comunicata dal Direttore generale dell'ARPA all'Assessore alla sanità, all'Assessore all'ambiente e alle AUSL interessate e dalla data della comunicazione si provvederà alla soppressione dei PMP di cui alla legge regionale n. 4 del 1988, del Comitato tecnico risorse idriche (COTRI) e dei Comitati tecnici regionali e provinciali in materia ambientale.

     2. I controlli impiantistici preventivi e periodici, già svolti dai Settori impiantistici-antinfortunistici dei PMP ai sensi dell'art. 5, comma, 5, della legge regionale n. 4 del 1988 e non ricompresi tra le attività devolute alla competenza dell'ARPA a norma della presente legge, sono assicurati in ambito regionale dai Dipartimenti di prevenzione delle AUSL.

     3. [25].

     4. [26].

     5. [27].]


[1] La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 1 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27.

[2] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27.

[3] Comma già modificato dall’art. 15 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 20 e dall’art. 49 della L.R. 7 gennaio 2004, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 53 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

[4] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27.

[5] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27.

[7] Articolo modificato dall’art. 53 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14 e così sostituito dall’art. 4 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27.

[8] Articolo modificato dall’art. 53 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14 e così sostituito dall’art. 5 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27.

[9] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27.

[10] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27.

[11] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27.

[12] Comma così modificato dall’art. 53 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27.

[14] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27.

[15] Articolo così sostituito dall’art. 9 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27, nel testo risultante dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 39.

[16] Lettera abrogata dall’art. 10 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27.

[17] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27.

[18] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27.

[19] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27.

[20] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27.

[21] Comma così sostituito dall’art. 14 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27.

[22] Articolo inserito dall’art. 15 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27.

[23] Articolo abrogato dall’art. 16 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27.

[24] Articolo abrogato dall’art. 16 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27.

[25] Comma abrogato dall’art. 42 della L.R. 7 marzo 2003, n. 4.

[26] Comma abrogato dall’art. 42 della L.R. 7 marzo 2003, n. 4.

[27] Comma abrogato dall’art. 42 della L.R. 7 marzo 2003, n. 4.