§ VI.3.66 - L.R. 14 gennaio 2000, n. 1.
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:14/01/2000
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 e sino al 30 aprile, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio [...]
Art. 2.      1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all'elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di [...]
Art. 3.      1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 2000, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano accertati dalla Ragioneria [...]
Art. 4.      1. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi [...]
Art. 5.      1. Al fine di unificare le procedure di pagamento e i connessi adempimenti fiscali, gli assegni dovuti al Presidente e ai componenti della Giunta regionale saranno pagati, con decorrenza dal 1° [...]
Art. 6.      1. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo e terzo capoverso, dell'articolo 26 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni si applicano altresì nei [...]


§ VI.3.66 - L.R. 14 gennaio 2000, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

(B.U. 14 gennaio 2000, n. 6).

 

Art. 1.

     1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 e sino al 30 aprile, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 2000 sulla base degli stati di previsione dell'entrata e delle spese per l'anno 1999, come approvati con la legge regionale 4 maggio 1999, n. 16 e successive modificazioni.

 

     Art. 2.

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all'elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.

     2. In applicazione dell'articolo 50, comma 3, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni è sospesa, dal 1° gennaio 2000 e per la durata dell'esercizio provvisorio, l'esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.

 

     Art. 3.

     1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 2000, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano accertati dalla Ragioneria della Regione a termine dell'articolo 53 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Le risorse finanziarie provenienti dall'attivazione del mutuo di lire 403 miliardi già accordato dalla Cassa Depositi e Prestiti possono essere impegnate, per la finalità e secondo i criteri di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 1999, all'atto della riscossione della relativa somma.

     3. [1].

 

     Art. 4.

     1. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità all'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

     a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;

     b) dai quadri finanziari sia di programmazione sia di cassa contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse [2].

     2. L'autorizzazione annuale al pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b), è vincolata a quanto previsto dalle quote dei piani finanziari dell'Unione europea e da quelle di cui alle deliberazioni con le quali il CIPE provvede al cofinanziamento nazionale o al riparto di risorse.

     3. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito con l'articolo 32 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, incrementato della somma di lire 30 miliardi, è gestito e alimentato secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo articolo 32 e può essere in tutto o in parte attivato anche nel corso dell'esercizio finanziario di cui alla presente legge.

 

     Art. 5.

     1. Al fine di unificare le procedure di pagamento e i connessi adempimenti fiscali, gli assegni dovuti al Presidente e ai componenti della Giunta regionale saranno pagati, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, in uno con le indennità consiliari e con i rimborsi spese di cui alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5, ad esclusione delle missioni, dal Settore bilancio e ragioneria del Consiglio regionale.

     2. Lo stanziamento annuale previsto per il pagamento dei suddetti assegni sul capitolo di spesa 1200 va a confluire sul cap. 1020 "Spese per indennità di carica spettanti ai componenti del Consiglio regionale".

 

     Art. 6.

     1. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo e terzo capoverso, dell'articolo 26 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni si applicano altresì nei confronti del personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso ERSAP ed attualmente retribuito con oneri a carico del bilancio regionale.

 

 

ALLEGATO 1

ELENCO CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE OBBLIGATORIE E IDEROGABILI

(Omissis)

 

 


[1] Comma abrogato dall’art. 36 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15.

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 27 gennaio 2000, n. 12.