§ III.1.77 - L.R. 17 giugno 1997, n. 17.
Prestazioni di dialisi in luogo di cura da parte di pazienti uremici non ricoverati.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:17/06/1997
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. Le prestazioni di dialisi rese in strutture sanitarie pubbliche o private a pazienti non ricoverati devono essere considerate a tutti gli effetti attività in regime ambulatoriale.


§ III.1.77 - L.R. 17 giugno 1997, n. 17.

Prestazioni di dialisi in luogo di cura da parte di pazienti uremici non ricoverati.

(B.U. 18 giugno 1997, n. 70).

 

Art. 1.

     1. Le prestazioni di dialisi rese in strutture sanitarie pubbliche o private a pazienti non ricoverati devono essere considerate a tutti gli effetti attività in regime ambulatoriale.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.