§ V.2.5 - L.R. 21 giugno 1980, n. 76. - Variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1980.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 edilizia residenziale
Data:21/06/1980
Numero:76


Sommario
Art. 1.  Ai programmi costruttivi di cui alla legge regionale n. 3 dell'1 febbraio 1977 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati comunicati alle operative beneficiarie [...]
Art. 2.  La concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 2 della legge regionale n. 57 del 29 agosto 1979 è disciplinata dalle norme delle leggi statali n. 457 del 5 agosto 1978 e n. 25 del 15 [...]
Art. 3.  - 4. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).


§ V.2.5 - L.R. 21 giugno 1980, n. 76. - Variazione al bilancio di

previsione per l'esercizio finanziario 1980.

 

Art. 1. Ai programmi costruttivi di cui alla legge regionale n. 3 dell'1 febbraio 1977 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati comunicati alle operative beneficiarie l'ammissibilità alla concessione del mutuo e l'ammontare dello stesso, si applicano le norme e le procedure previste dalla legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 e successive integrazioni e modifiche per quanto riguarda i limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi, le modalità di ammortamento, l'indicizzazione dei mutui ed i limiti massimi di costo. In base alle disponibilità di bilancio la Giunta regionale potrà concedere i mutui anche in misura inferiore al massimo mutuo concedibile. Nella fase di preammortamento dei mutui di cui al presente comma, la Regione Puglia corrisponderà agli Istituti di credito convenzionati un contributo in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sulla parte mutuataria in misura superiore a quella dovuta ai sensi dell'art. 18 della legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 [1].

     A richiesta delle cooperative che hanno già ottenuto la comunicazione dell'ammissibilità della concessione del mutuo anche se seguita da decreto di concessione del mutuo medesimo, la Giunta regionale potrà concedere un contributo integrativo fino alla concorrenza del mutuo massimo ammissibile derivante dall'applicazione dei costi massimi vigenti, all'atto della richiesta, nella Regione Puglia per l'edilizia agevolata-convenzionata.

     Le disposizioni di cui al comma precedente cono applicabili, nei limiti delle disponibilità di bilancio anche a programmi costruttivi non ancora ultimati, compresi quelli ancora avviati, comunque fruenti di contributo statale, per i quali l'Istituto mutuante non ha ancora stipulato l'atto di erogazione e quietanza a saldo [2].

     Nei limiti delle disponibilità di bilancio, a seguito di domande, le disposizioni di cui ai commi precedenti possono applicarsi alle cooperative assegnatarie di aree di proprietà nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sempre che abbiano iniziato i lavori entro il 30 aprile 1979.

     In deroga alle vigenti disposizioni regionali, ai programmi costruttivi disposti, per gli anni 1976 - 1977 - 1978 - 1979 e 1980, dall'art. 9 della legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3, già ammessi o da ammettere a contributo, possono applicarsi le norme tecniche in vigore anteriormente alla legge 5 agosto 1978, n. 457 [3].

     I mutui disposti dal presente articolo devono essere concessi dagli Istituti mutuanti già convenzionati con la Regione ai sensi della legge statale 5 agosto 1978, n. 457 e saranno disciplinati dalla normativa prevista dalla convenzione stessa.

     Ai programmi costruttivi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni della legge regionale n. 3 del 1977 tranne per le parti diversamente normate dal presente articolo.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 2. La concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 2 della legge regionale n. 57 del 29 agosto 1979 è disciplinata dalle norme delle leggi statali n. 457 del 5 agosto 1978 e n. 25 del 15 febbraio 1980 con le modalità previste nella convenzione attuativa della citata legge statale n. 457 del 5 agosto 1978, approvata con delibera della Giunta regionale del 20 luglio 1979, n. 4172 [5].

     (Omissis) [6].

     (Omissis) [6].

     (Omissis) [6].

     Ai limiti di reddito e relativi tassi previsti dalla legge regionale 29 agosto 1979, n. 57 si applicano gli adeguamenti previsti dalla legge statale 15 febbraio 1980, n. 25.

     La Giunta regionale è autorizzata a trasferire le eventuali disponibilità finanziarie non utilizzate per l'accoglimento totale delle istanze rivolte alla costruzione di alloggi, a favore delle istanze di acquisto di alloggi e viceversa.

     Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per le domande presentate per l'anno finanziario 1979.

     Per l'anno 1980 ed in deroga all'art. 7 della legge regionale 29 agosto 1979, n. 57, la Giunta regionale è autorizzata a riaprire il termine per la presentazione delle domande nonché stabilire le priorità di ammissione al contributo in conformità a quanto disposto dal XII comma dell'art. 9 della legge statale 15 febbraio 1980, n. 25.

 

     Art. 3. - 4. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).

 

 


[1] Così sostituito dalla L.R. n. 50 del 31 agosto 1981, art. 4.

[2] Vedi L.R. n. 16 del 9 febbraio 1981, art. 5.

[3] Così sostituito dalla L.R. n. 3 del 13 gennaio 1983, art. 1.

[4] Comma abrogato dalla L.R. n. 3/1983 citata, art. 10.

[5] Così sostituito dalla L.R. n. 50/1981 citata, art. 4.

[6] Modificano la L.R. n. 57 del 29 agosto 1979.

[6] Modificano la L.R. n. 57 del 29 agosto 1979.

[6] Modificano la L.R. n. 57 del 29 agosto 1979.