§ V.2.6 - L.R. 9 febbraio 1981, n. 16.
Proroga della legge regionale 1 febbraio 1977 n. 3. Interventi regionali per agevolare l'acquisizione delle aree dei piani di edilizia economica e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 edilizia residenziale
Data:09/02/1981
Numero:16


Sommario
Art. 1.      La legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 35 del 4 agosto 1978, e n. 76 del 21 giugno 1980, è prorogata fino all'entrata in vigore [...]
Art. 2.      La concessione dei prestiti di cui all'art. 3 della legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, in favore dei Comuni o loro Consorzi per acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani [...]
Art. 3.      I contributi sui mutui di cui all'art. 9 della citata legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, sono concessi sulla base di graduatorie uniche per Cooperative a proprietà divisa ed a proprietà [...]
Art. 4.      I contributi di cui all'art. 3 della presente legge sono assegnati per l'attuazione di programmi di edilizia agevolata-convenzionata nella misura del 60% delle disponibilità complessive [...]
Art. 5.      Le disposizioni di cui al comma terzo dell'art. 1 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 76 sono estese anche in favore delle imprese attuatrici di programmi di edilizia agevolata
Art. 6.      Sono abrogate tutte le disposizioni della legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni incompatibili con quelle della presente legge
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza).


§ V.2.6 - L.R. 9 febbraio 1981, n. 16.

Proroga della legge regionale 1 febbraio 1977 n. 3. Interventi regionali per agevolare l'acquisizione delle aree dei piani di edilizia economica e popolare e la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative edilizie.

(B.U. 14 febbraio 1981, n. 15 – S.O. n. 1).

 

Art. 1.

     La legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 35 del 4 agosto 1978, e n. 76 del 21 giugno 1980, è prorogata fino all'entrata in vigore della legge regionale organica in materia di edilizia residenziale.

 

     Art. 2.

     La concessione dei prestiti di cui all'art. 3 della legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, in favore dei Comuni o loro Consorzi per acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge statale 18 aprile 1962, n. 167, viene effettuata in base a programmi coordinati con quelli formulati ai sensi dell'art. 40 della legge statale 5 agosto 1978, n. 457.

     A tal fine le domande, corredate dalla documentazione di cui all'art. 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), della predetta legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, sono inviate entro il 30 aprile di ogni anno direttamente dai Comuni all'Assessorato regionale competente che ne curerà la istruttoria per la formulazione del programma annuale.

 

     Art. 3.

     I contributi sui mutui di cui all'art. 9 della citata legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, sono concessi sulla base di graduatorie uniche per Cooperative a proprietà divisa ed a proprietà indivisa, formulate a seguito di bando emesso dalla Giunta regionale.

     I criteri per la scelta dei soggetti attuatori, le modalità per la presentazione degli atti amministrativi e tecnici richiesti, la localizzazione degli interventi nonché ogni altro adempimento necessario per l'attuazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata di cui alla presente legge, coincidono con quelli adottati nell'ultimo bando regionale di attuazione della legge statale 5 agosto 1978, n. 457.

     Le graduatorie rimangono valide fino a nuove graduatorie, definite attraverso successivo bando, che la Giunta regionale emette non oltre due anni dalla data di scadenza del precedente bando.

 

     Art. 4.

     I contributi di cui all'art. 3 della presente legge sono assegnati per l'attuazione di programmi di edilizia agevolata-convenzionata nella misura del 60% delle disponibilità complessive annualmente determinate, in favore di Cooperative edilizie e loro Consorzi; del 20% in favore di Imprese e loro Consorzi; del 20% in favore  dei Comuni e degli I.A.C.P.

     (Omissis) [1]

 

     Art. 5.

     Le disposizioni di cui al comma terzo dell'art. 1 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 76 sono estese anche in favore delle imprese attuatrici di programmi di edilizia agevolata.

 

     Art. 6.

     Sono abrogate tutte le disposizioni della legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni incompatibili con quelle della presente legge.

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza).

     (Omissis).


[1] Abrogato dall'art. 7 della L.R. 25 marzo 1986, n. 8.