§ V.2.12 - L.R. 25 marzo 1986, n. 8. - Modifiche e integrazioni alla
normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 edilizia residenziale
Data:25/03/1986
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Piano regionale per la casa). - 1. Il piano per la casa e per le connesse urbanizzazioni è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il piano fissa gli obiettivi fisici e la loro [...]
Art. 2.  (Anticipazioni). - 1. La Regione con decreto del Presidente della Giunta o dell'Assessore all'Edilizia Residenziale Pubblica se delegato, anticipa, per la durata massima di un anno, il 20% della [...]
Art. 3.  (Limiti di reddito). - 1. Ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, beneficiarie di agevolazioni pubbliche, si applicano i limiti di reddito previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e [...]
Art. 4.  (Requisiti soggettivi soci cooperative aspiranti agevolazioni). - 1. Le cooperative edilizie che aspirino a beneficiare di agevolazioni pubbliche devono essere costituite esclusivamente da soci [...]
Art. 5.  (Integrazione agevolazioni concesse da Enti diversi dalla Regione). - 1. I soggetti beneficiari di mutui agevolati del fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa o di altri Enti nazionali e [...]
Art. 6.  (Omissis)
Art. 7.  (Disposizioni varie). - 1. Alle agevolazioni previste dalla L.R. 29 agosto 1979, n. 57, sono ammesse anche le abitazioni la cui costruzione sia iniziata e non sia stata ultimata alla data della [...]
Art. 8.  (Omissis)
Art. 9.  (Agevolazioni regionali per l'acquisto della prima abitazione). - 1. La Regione agevola l'acquisto ed il recupero della prima abitazione da parte dei nuclei familiari con contributi sugli interessi [...]
Art. 10.  1. Gli Istituti di Credito Fondiario convenzionati con la Regione sono autorizzati, in assenza dei certificati ipotecari, a perfezionare ed erogare mutui agevolati assistiti dal contributo regionale [...]
Art. 11.  1. I redditi di lavoro prodotti all'estero da cittadini emigrati non sono valutati ai fini della concessione di agevolazioni pubbliche per l'acquisto o l'assegnazione di alloggi di edilizia [...]
Art. 12.  (Norma finanziaria). - (Omissis).


§ V.2.12 - L.R. 25 marzo 1986, n. 8. - Modifiche e integrazioni alla

normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

 

Art. 1. (Piano regionale per la casa). - 1. Il piano per la casa e per le connesse urbanizzazioni è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il piano fissa gli obiettivi fisici e la loro localizzazione in ambiti territoriali e temporali di larga massima.

     2. Il piano viene approvato annualmente entro la stessa data di approvazione del bilancio pluriennale di previsione e comprende tutti gli interventi previsti dalla legislazione vigente per la casa. I programmi sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Edilizia Residenziale Pubblica corredata del parere obbligatorio della competente Commissione consiliare.

     3. I programmi definiscono i criteri per la localizzazione degli interventi per la individuazione dei soggetti attuatori, per la valutazione delle priorità e lo schema di bando pubblico, se prescritto.

     4. I provvedimenti attuativi sono adottati dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore all'Edilizia Residenziale Pubblica se delegato. Il Coordinatore del Settore Edilizia Residenziale Pubblica provvede ai preliminari atti istruttori e a quelli di mera esecuzione.

     5. Il termine finale per la presentazione di ogni domanda di agevolazioni e contributi regionali per la casa e connesse opere di urbanizzazione è fissato, salva diversa determinazione in sede di emanazione di bando, al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione.

 

     Art. 2. (Anticipazioni). - 1. La Regione con decreto del Presidente della Giunta o dell'Assessore all'Edilizia Residenziale Pubblica se delegato, anticipa, per la durata massima di un anno, il 20% della somma ammessa a mutuo ai soggetti attuatori di edilizia agevolata che ne facciano richiesta, previa costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari alla somma da restituire.

     2. L'anticipazione è gratuita per le cooperative edilizie; per tutti gli altri soggetti attuatori è invece gravata degli interessi al tasso vigente per il preammortamento.

     3. Gli interessi corrisposti vengono restituiti ai soggetti attuatori che pervengono all'ultimazione dei lavori entro diciotto mesi dalla data di inizio degli stessi.

     4. Per le anticipazioni sono utilizzati gli stessi stanziamenti destinati alle agevolazioni regionali per la casa.

     5. (Omissis) [1].

 

     Art. 3. (Limiti di reddito). - 1. Ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, beneficiarie di agevolazioni pubbliche, si applicano i limiti di reddito previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni vigenti al momento dell'assegnazione dell'alloggio, iniziale o successivo, fermo restando il tasso di ammortamento del mutuo a carico delle cooperative.

 

     Art. 4. (Requisiti soggettivi soci cooperative aspiranti agevolazioni). - 1. Le cooperative edilizie che aspirino a beneficiare di agevolazioni pubbliche devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

     Art. 5. (Integrazione agevolazioni concesse da Enti diversi dalla Regione). - 1. I soggetti beneficiari di mutui agevolati del fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa o di altri Enti nazionali e della Comunità Europea, possono concorrere per l'ammissione alle agevolazioni previste dalle leggi regionali per la casa, al fine di integrare le agevolazioni già fruite fino al limite dei massimali di mutui regionali.

 

     Art. 6. (Omissis) [2].

 

     Art. 7. (Disposizioni varie). - 1. Alle agevolazioni previste dalla L.R. 29 agosto 1979, n. 57, sono ammesse anche le abitazioni la cui costruzione sia iniziata e non sia stata ultimata alla data della domanda e ancorché la stessa sia conforme alla normativa tecnica per l'edilizia residenziale pubblica vigente antecedentemente alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

     2. Il termine stabilito dall'art. 10, terzo comma, della L.R. 23 gennaio 1984, n. 6, per l'opzione tra contributo a fondo perduto e contributo sugli interessi, è meramente ordinatorio.

     3. (Omissis) [3].

     4. Ai programmi assistiti da contributo regionale possono essere concessi contributi integrativi solo se non sia intervenuta l'ultimazione dei lavori di cui all'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

     Art. 8. (Omissis) [4].

 

     Art. 9. (Agevolazioni regionali per l'acquisto della prima abitazione). - 1. La Regione agevola l'acquisto ed il recupero della prima abitazione da parte dei nuclei familiari con contributi sugli interessi per i mutui e/o con contributi in conto capitale.

     2. I massimali di mutuo e di reddito ed i contributi regionali in conto interessi e/o in conto capitale, nonché i criteri della eventuale cumulabilità, sono stabiliti dal Consiglio regionale con riferimento a quelli fissati per l'E.R.P. in sede nazionale.

     3. Nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio regionale di previsione, per le finalità di cui al primo comma del presente articolo la Giunta regionale approva e rende pubblico apposito bando.

     4. Per i mutui bancari previsti dal presente articolo, la Giunta regionale stipula convenzione con gli Istituti di credito abilitati operanti nel territorio regionale.

     5. Gli aspiranti alle agevolazioni del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni stabilite nel bando di cui al precedente terzo comma, presentando domanda alla Regione Puglia - Settore E.R.P. - ed all'Istituto di credito abilitato e convenzionato prescelto.

     6. L'Istituto di credito prescelto cura l'istruttoria della domanda sulla base degli accordi intervenuti nella convenzione di cui al precedente quarto comma e ne trasmette le risultanze alla Regione Puglia - Settore E.R.P. - che emette il conseguente provvedimento di concessione.

     7. Per la parte non disciplinata dalla normativa regionale si fa rinvio alla legislazione nazionale vigente.

 

     Art. 10. 1. Gli Istituti di Credito Fondiario convenzionati con la Regione sono autorizzati, in assenza dei certificati ipotecari, a perfezionare ed erogare mutui agevolati assistiti dal contributo regionale per interventi costruttivi di edilizia economica e popolare, purché convenzionate ai sensi dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla base di dichiarazioni notarili sostitutive.

     2. La garanzia regionale, in presenza di formalità non evidenziate nelle dichiarazioni notarili che dovessero impedire la piena operatività della ipoteca accesa a garanzia dei mutui agevolati da sussidiaria si trasformerà in primaria con surroga a tutti gli effetti della Regione nelle ragioni di credito vantate dall'Istituto mutuante e nell'azione di responsabilità da esperire nei confronti del notaio certificante.

     3. La presente norma si applica a tutte le operazioni di mutuo agevolato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano state perfezionate con l'atto di erogazione e quietanza finale.

 

     Art. 11. 1. I redditi di lavoro prodotti all'estero da cittadini emigrati non sono valutati ai fini della concessione di agevolazioni pubbliche per l'acquisto o l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata convenzionata.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria). - (Omissis).

     (Dichiarazione di urgenza) (Omissis).

 

 


[1] Abroga il penultimo comma dell'art. 16, L.R. n. 18 del 19 aprile 1984.

[2] Modifica la L.R. n. 17 del 17 aprile 1984.

[3] Abroga l'ultimo comma dell'art. 4,  L.R. n. 16 del 9 febbraio 1981.

[4] Modifica la L.R. n. 12 del 4 marzo 1984.