§ V.2.2 - L.R. 29 agosto 1979, n. 57. - Programma quinquennale di edilizia
convenzionata agevolata.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 edilizia residenziale
Data:29/08/1979
Numero:57


Sommario
Art. 1.  (Contenuti del piano). - A decorrere dall'anno 1979 è attuato, ad integrazione del programma di cui alla legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3, un piano quinquennale per la realizzazione di [...]
Art. 2.  (Contributi regionali). - Per ciascuno degli anni 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo art. 13, a concedere contributo [...]
Art. 3.  (Modalità e termini per la concessione dei contributi).
Art. 4.  (Spesa ammissibile). - Per il limite massimo per il mutuo ammissibile tanto per la costruzione quanto per l'acquisto delle abitazioni si applicano le norme di cui al combinato disposto degli artt. 9 [...]
Art. 5.  (Garanzia regionale per mutui agevolati). - I mutui contratti per l'attuazione del programma di cui al precedente art. 1 sono assistiti dalla garanzia integrale della Regione ai sensi dell'art. 10 [...]
Art. 6.  (Localizzazione degli interventi). - I programmi costruttivi ammessi ai contributi previsti dalla presente legge sono realizzati su aree assegnate nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 [...]
Art. 7.  (Presentazione delle domande per la concessione dei contributi). - Gli aventi diritto presentano, entro il 30 aprile di ogni anno, domanda per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2.
Art. 8.  (Selezione degli operatori). - Ai fini della selezione degli operatori, delle concessioni dei contributi regionali, nonché della stipula delle convenzioni di cui agli artt. n. 35 della legge 22 [...]
Art. 9.  (Beneficiari dei mutui agevolati). - I mutui agevolati di cui alla presente legge sono destinati a favore dei soggetti di cui all'art. 1 che, nel Comune ove gli alloggi sono o saranno costruiti, [...]
Art. 10.  (Caratteristiche degli alloggi da costruire). - Gli alloggi da costruire con contributi di cui all'art. 2 debbono possedere le caratteristiche tecniche previste dagli artt. 16 e 43 della legge n. [...]
Art. 11.  (Accertamento requisiti). - I requisiti e le caratteristiche di cui ai precedenti artt. 9 e 10 sono accertati e certificati dai competenti uffici regionali.
Art. 12.  (Non cumulabilità dei benefici). - I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge non sono cumulabili con quelli derivanti da altre leggi regionali.
Art. 13.  (Limiti di impegno). - I'importo annuo disponibile per i contributi di cui al precedente art. 2 è fissato in L. 2 miliardi per i 5 anni di attuazione del piano.
Art. 14.  - 16. (Omissis).


§ V.2.2 - L.R. 29 agosto 1979, n. 57. - Programma quinquennale di edilizia

convenzionata agevolata.

 

Art. 1. (Contenuti del piano). - A decorrere dall'anno 1979 è attuato, ad integrazione del programma di cui alla legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3, un piano quinquennale per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata nonché per l'acquisto di alloggi da parte di cittadini residenti in Puglia.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2. (Contributi regionali). - Per ciascuno degli anni 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo art. 13, a concedere contributo sui mutui da contrarre per la realizzazione, da parte dei soggetti di cui al precedente articolo, di alloggi di edilizia convenzionata e per l'acquisto di alloggi.

     I contributi sono concessi direttamente agli istituti mutuanti e nella misura occorrente affinché i mutuatari non siano gravati per interessi dovuti, commissioni, collocazione di obbligazioni, oneri fiscali e vari in misura superiore ai tassi previsti dall'art. 20 della legge statale 5 agosto 1978, n. 457, oltre al rimborso del capitale.

     I mutui a tasso agevolato con contributo regionale, della durata massima di anni 20 oltre l'eventuale periodo di preammortamento, devono essere concessi dal Tesoriere regionale, dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio, dalle Casse di Risparmio, convenzionate con il Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 1179, nonché dagli Istituti di credito che dichiarino di accettare le condizioni stabilite dalle convenzioni tra Casse di Risparmio e Ministero del Tesoro [2].

     Per la determinazione del mutuo ammissibile si applicano i costi massimi vigenti nella Regione Puglia per l'edilizia residenziale agevolata- convenzionata di cui alla legge statale 5 agosto 1978, n. 357.

     I mutui concessi ai sensi della presente legge possono coprire sino al 100% del prezzo di acquisto o di costruzione dell'abitazione e delle eventuali spese di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, lett. B, della legge 5 agosto 1978, n. 457 [3].

     (Omissis) [4]

 

     Art. 3. (Modalità e termini per la concessione dei contributi).

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [5]a.

 

     Art. 4. (Spesa ammissibile). - Per il limite massimo per il mutuo ammissibile tanto per la costruzione quanto per l'acquisto delle abitazioni si applicano le norme di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 13 della legge statale 15 febbraio 1980, n. 25 [6].

 

     Art. 5. (Garanzia regionale per mutui agevolati). - I mutui contratti per l'attuazione del programma di cui al precedente art. 1 sono assistiti dalla garanzia integrale della Regione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3 con le modalità previste dagli artt. 10-ter del D.L 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, e 3 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e sono indicizzati secondo le norme previste dalla legge n. 457 del 5 agosto 1978.

 

     Art. 6. (Localizzazione degli interventi). - I programmi costruttivi ammessi ai contributi previsti dalla presente legge sono realizzati su aree assegnate nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni o nell'ambito di quelle delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge n. 865 del 29 ottobre 1971 e successive modifiche ed integrazioni.

     Gli interventi possono essere localizzati anche al di fuori delle aree di cui al comma precedente a condizione che siano assoggettati a convezione stipulata ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

     Art. 7. (Presentazione delle domande per la concessione dei contributi). - Gli aventi diritto presentano, entro il 30 aprile di ogni anno, domanda per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2.

     La domanda, che deve specificare il Comune prescelto per l'intervento nonché il regime dell'area sulla quale si intende operare, deve essere corredata dal programma di massima da realizzare indicante l'importo complessivo dell'intervento determinato secondo quanto previsto dall'art 17 della legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3.

     Le domande relative all'acquisto delle abitazioni, devono essere corredate da una pianta e da una relazione contenente le caratteristiche dell'immobile nonché la spesa ammissibile determinata con gli stessi criteri applicabili per le abitazioni da costruire.

 

     Art. 8. (Selezione degli operatori). - Ai fini della selezione degli operatori, delle concessioni dei contributi regionali, nonché della stipula delle convenzioni di cui agli artt. n. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e n. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 15 e 16 della legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3.

 

     Art. 9. (Beneficiari dei mutui agevolati). - I mutui agevolati di cui alla presente legge sono destinati a favore dei soggetti di cui all'art. 1 che, nel Comune ove gli alloggi sono o saranno costruiti, abbiano la residenza o la sede di lavoro e nel cui nucleo familiare non vi sia alcun componente proprietario in nessun Comune della Regione di altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

     A norma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 saranno considerati titoli di preferenza, ai fini della formazione delle graduatorie, quelli di prestatori di opera subordinata, di lavoratori autonomi e di lavoratori emigrati con almeno cinque anni di residenza all'estero o che siano rimpatriati prima di tale periodo perché riconosciuti invalidi per causa di lavoro.

     Il reddito annuo complessivo dei beneficiari non può superare i limiti massimi di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     Sono esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altri alloggi realizzati con concorso o contributo pubblico. Trova altresì applicazione l'ultimo comma dell'art. 8 della legge 1 novembre 1965, n. 1179.

     Ai fini dell'accertamento della possidenza del requisito del reddito si applica l'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

 

     Art. 10. (Caratteristiche degli alloggi da costruire). - Gli alloggi da costruire con contributi di cui all'art. 2 debbono possedere le caratteristiche tecniche previste dagli artt. 16 e 43 della legge n. 457 del 5 agosto 1978 [7].

 

     Art. 11. (Accertamento requisiti). - I requisiti e le caratteristiche di cui ai precedenti artt. 9 e 10 sono accertati e certificati dai competenti uffici regionali.

 

     Art. 12. (Non cumulabilità dei benefici). - I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge non sono cumulabili con quelli derivanti da altre leggi regionali.

 

     Art. 13. (Limiti di impegno). - I'importo annuo disponibile per i contributi di cui al precedente art. 2 è fissato in L. 2 miliardi per i 5 anni di attuazione del piano.

 

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 14. - 16. (Omissis).

     (Dichiarazione di urgenza). - (Omissis).

 

 


[1] U. c. abrogato dalla L.R. n. 76 del 21 giugno 1980, art. 2 .

[2] Così modificato dalla L.R. n. 50 del 31 agosto 1981, art. 4.

[3] Così sostituito dalla L.R. n. 76/1980 citata, art. 2.

[4] U. c. abrogato dalla L.R. n. 76/1980, art. 2.

[5] Commi soppressi dalla L.R. n. 50 del 31 agosto 1981.

[5] Commi soppressi dalla L.R. n. 50 del 31 agosto 1981.

[5]5a Comma abrogato dalla L.R. n. 18 del 19 aprile 1984.

[6] Così sostituito dalla L.R. n. 76/1980, art. 2.

[7] Vedi art. 8, L.R. n. 6 del 23 gennaio 1984, riportata al § V.2.9.