§ V.2.7 - L.R. 31 agosto 1981, n. 50. - Provvedimenti urgenti per il
completamento di programmi di edilizia residenziale agevolata e modifiche alla legge regionale 24 aprile 1980, n. 33.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 edilizia residenziale
Data:31/08/1981
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Il contributo regionale sui mutui agevolati previsti dalla legge regionale 21 giugno 1980, n. 76 potrà essere concesso anche per il completamento di programmi di edilizia agevolata fruenti di [...]
Art. 2.  Le cooperative edilizie con area assegnata in diritto di proprietà che hanno presentato alla Regione Puglia richiesta di contributi sui mutui agevolati comunque non accolte e che abbiano iniziato i [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  I mutui a tasso agevolato previsti dalla legge regionale 9 febbraio 1981, n. 16, con contributo regionale, sono concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio che abbiano sottoscritto con [...]
Art. 6.  E' costituito un fondo di anticipazione di L. 150.000.000 sul quale graveranno i contributi semestrali relativi ai mutui stipulati ai sensi dell'art. 38 della legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 [...]
Art. 7.  L'Assessore competente, se delegato, esercita, a mezzo del Settore Edilizia Residenziale, già previsto dalla legge regionale 24 aprile 1980, n. 33 e formalmente istituito con il presente articolo, [...]
Art. 8. 
Art. 9.  La Giunta regionale, con proprio provvedimento, potrà elevare, sentita la competente Commissione, utilizzando i fondi assegnati per l'integrazione di cui all'art. 1 della legge n. 76 del 21 giugno [...]
Art. 10.  (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).


§ V.2.7 - L.R. 31 agosto 1981, n. 50. - Provvedimenti urgenti per il

completamento di programmi di edilizia residenziale agevolata e modifiche alla legge regionale 24 aprile 1980, n. 33.

 

Art. 1. Il contributo regionale sui mutui agevolati previsti dalla legge regionale 21 giugno 1980, n. 76 potrà essere concesso anche per il completamento di programmi di edilizia agevolata fruenti di contributi comunque rivenienti da leggi dello Stato, già avviati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, purché gli Enti attuatori dimostrino che, alla data del 22 aprile 1980, i lavori non erano stati ultimati e che non era stato stipulato con l'Istituto mutuante l'atto di erogazione e quietanza finale del mutuo principale. Sono ammissibili le richieste tendenti a realizzare i rimanenti alloggi previsti in un lotto o comparto, anche se i soggetti attuatori, alla data della domanda alla Regione, non avevano ottenuto l'assegnazione di tutte le superfici costituenti il lotto o comparto, ma solo una parte di esse [1].

     Per i programmi costruttivi di edilizia agevolata realizzati da Cooperative edilizie su aree concesse dai Comuni in diritto di superficie nei piani di zona di cui alla legge statale n. 167 del 18 aprile 1962 e fruenti di contributi comunque rivenienti da leggi dello Stato, la Giunta regionale può concedere i contributi previsti dal terzo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 76 del 21 giugno 1980, purché i soggetti attuatori dimostrino che alla data del 22 aprile 1980 i lavori non erano stati ultimati e che non era stato stipulato con l'Istituzione mutuante l'atto di erogazione e quietanza finale.

     I mutui integrativi e supplettivi, concessi ai sensi del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 76 e del presente articolo, avranno, salvo la durata, le stesse caratteristiche dei mutui principali a cui si riferiscono e potranno essere contratti con gli stessi istituti di credito con i quali sono stati contratti i mutui principali anche in difformità del disposto del sesto comma del medesimo art. 1 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 76 [2].

     Le domande per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo dovranno essere inoltrate alla Regione Puglia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. Le cooperative edilizie con area assegnata in diritto di proprietà che hanno presentato alla Regione Puglia richiesta di contributi sui mutui agevolati comunque non accolte e che abbiano iniziato i lavori entro il 30 aprile 1979, a richiesta da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono ottenere dalla Giunta regionale il contributo sui mutui agevolati destinati alla realizzazione di tali programmi, purché gli stessi siano stati localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge statale 18 aprile 1962, n. 167.

     Per le suddette Cooperative saranno riconosciute valide le norme tecniche vigenti prima dell'entrata in vigore della legge statale n. 457 del 5 agosto 1978, purché i relativi progetti risultino presentati precedentemente a tale data.

     I mutui previsti dal presente articolo saranno concessi dagli Istituti di credito convenzionati con la Regione Puglia con le norme e le procedure previste dalla legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 e successive modifiche ed integrazioni e saranno assistiti anche dalla garanzia regionale ai sensi della legge regionale n. 3 dell'1 febbraio 1977.

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5. I mutui a tasso agevolato previsti dalla legge regionale 9 febbraio 1981, n. 16, con contributo regionale, sono concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio che abbiano sottoscritto con la Regione Puglia la convenzione di cui alla legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 e sono ammortizzabili in anni 20 oltre il periodo di preammortamento.

     Ai mutui di cui al precedente comma sono applicate, intendendosi la Regione sostituita agli Organi amministrativi statali, tutte le norme previste in merito dalla legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 e successive integrazioni e modificazioni.

 

     Art. 6. E' costituito un fondo di anticipazione di L. 150.000.000 sul quale graveranno i contributi semestrali relativi ai mutui stipulati ai sensi dell'art. 38 della legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 per la parte non coperta dai fondi messi a disposizione della Regione Puglia dal ministero dei LL.PP. per le finalità di cui al predetto articolo.

     Con la definizione dei mutui con la conseguente messa a regime del meccanismo di ammortamento previsto dalla legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 in base alle fasce di reddito dei mutuatari ed in base alla indicizzazione dei tassi agevolati, la Regione provvederà al graduale recupero delle somme anticipate.

 

     Art. 7. L'Assessore competente, se delegato, esercita, a mezzo del Settore Edilizia Residenziale, già previsto dalla legge regionale 24 aprile 1980, n. 33 e formalmente istituito con il presente articolo, tutte le funzioni attribuite al Presidente della Giunta regionale con la presente legge, nonché dalle leggi statali 5 agosto 1978, n. 457 e 15 febbraio 1980, n. 25, dalle leggi regionali 29 agosto 1979, n. 57, 24 aprile 1980, n. 33, 21 giugno 1980, n. 76, 15 maggio 1980, n. 45, 9 febbraio 1981, n. 16 e 31 agosto 1981, n. 50, compresa l'emissione dei decreti di concessione e di liquidazione, nonché, per la integrale attuazione delle leggi regionali n. 3 del 1 febbraio 1977 e n. 16 del 9 febbraio 1981, tutte le funzioni di cui alla legge regionale n. 37 del 18 agosto 1978, artt. 14 e 25 a modifica dell'art. 28 [5].

 

     Art. 8. [6]

 

     Art. 9. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, potrà elevare, sentita la competente Commissione, utilizzando i fondi assegnati per l'integrazione di cui all'art. 1 della legge n. 76 del 21 giugno 1980, le disponibilità localizzate nei singoli Comuni ai sensi della legge regionale n. 3 dell'1 febbraio 1977 laddove queste non permettono la concessione di mutui agevolati massimi ammissibili alle Cooperative classificate al primo posto per la realizzazione dei programmi minimi funzionali.

 

     Art. 10. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).

 

 


[1] Così sostituito dalla L.R. n. 3 del 13 gennaio 1983, art. 12.

[2] Sostituito dalla L.R. n. 3 del 13 gennaio 1983, art. 2 e successivamente modificato dalla L.R. n. 6 del 23 gennaio 1984, art. 7.

[3] Modifica la L.R. n. 76 del 21 giugno 1980.

[4] Modifica le LL.RR. n. 57 del 29 agosto 1979 e n. 76 del 21 giugno 1980.

[5] Così sostituito dalla L.R. n. 3/1983 citata, art. 2.

[6] Modifica la L.R n. 33 del 24 aprile 1980.