§ V.2.8 - L.R. 13 gennaio 1983, n. 3.
Norme integrative in materia di edilizia residenziale.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 edilizia residenziale
Data:13/01/1983
Numero:3


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  Ai mutui integrativi o di completamento concessi ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 76 e dall'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 50 sono estese le stesse [...]
Art. 4.  Le cooperative edilizie che nel quinquennio 1976-80 abbiano presentato domanda tendente ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3 e che risultano escluse dalle [...]
Art. 5.  La Giunta regionale è autorizzata, sentita la competente Commissione consiliare, a trasferire tra ambiti territoriali fondi destinati all'edilizia agevolata da leggi statali o regionali localizzati [...]
Art. 6.  Nei programmi costruttivi di edilizia agevolata, da avviarsi con i fondi della legge statale 5 agosto 1978, n. 457 - biennio 1980-81 e della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 16, l'ammontare del [...]
Art. 7.  Ai programmi costruttivi di cui alla legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3, limitatamente a quelli previsti di riparto 1979-80 e agli interventi previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge [...]
Art. 8.  Il limite di mutuo per alloggio di cui al primo comma del precedente art. 6 si applica anche ai programmi costruttivi già avviati ai sensi della legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3, purché i [...]
Art. 9.  La Giunta regionale utilizzerà, contestualmente all'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 3 della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 16 relative ai programmi costruttivi da avviarsi da [...]
Art. 10.  Le cooperative edilizie e loro consorzi aggiudicano i lavori mediante licitazione privata, invitando non meno di nove ditte iscritte all'Albo Nazionale dei costruttori.


§ V.2.8 - L.R. 13 gennaio 1983, n. 3.

Norme integrative in materia di edilizia residenziale.

(B.U. 18 gennaio 1983, n. 6)

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. Ai mutui integrativi o di completamento concessi ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 76 e dall'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 50 sono estese le stesse garanzie previste dalle leggi di concessione dei mutui principali, siano esse regionali che statali, intendendosi la Regione sostituita agli organi amministrativi statali in caso di mutui principali concessi con legge dello Stato.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4. Le cooperative edilizie che nel quinquennio 1976-80 abbiano presentato domanda tendente ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3 e che risultano escluse dalle relative graduatorie per la mancata disponibilità di area in superficie o perché assegnatarie di area in proprietà, possono essere ammesse ai benefici stessi, alla condizione, per le cooperative a suo tempo sprovviste di area, di aver ottenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione di area in proprietà o in diritto di superficie, ovvero integrando la documentazione esistente agli atti della Regione con la promessa di assegnazione di area da parte del Comune.

     Ferme rimanendo le graduatorie già definite nel quinquennio dalla Giunta regionale, le cooperative di cui al precedente comma sono incluse nelle graduatorie relative all'anno di presentazione della domanda e collocate in successione, con le posizioni acquisite, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle priorità fissate dall'art. 15 della legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3.

     I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti dei fondi già localizzati nel rispettivo anno e non utilizzati.

 

     Art. 5. La Giunta regionale è autorizzata, sentita la competente Commissione consiliare, a trasferire tra ambiti territoriali fondi destinati all'edilizia agevolata da leggi statali o regionali localizzati e non utilizzati.

 

     Art. 6. Nei programmi costruttivi di edilizia agevolata, da avviarsi con i fondi della legge statale 5 agosto 1978, n. 457 - biennio 1980-81 e della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 16, l'ammontare del mutuo concedibile per ogni alloggio è elevato a L. 36.000.000 in conformità alla deliberazione del CIPE del 19 novembre 1981. Conseguentemente, i fondi localizzati ai sensi delle leggi surrichiamate sono incrementati del 20% dello stanziamento previsto dai bandi.

     La maggiore spesa derivante dall'applicazione del precedente comma sarà imputata sulle disponibilità previste per i bienni successivi, in conformità al tredicesimo comma dell'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94, per i programmi da avviarsi con i fondi della legge statale 5 agosto 1978, n. 457 e sulle disponibilità del Cap. 01221 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1982 per i programmi da avviarsi con i fondi della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 16.

 

     Art. 7. Ai programmi costruttivi di cui alla legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3, limitatamente a quelli previsti di riparto 1979-80 e agli interventi previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 50, si applica il limite di mutuo per alloggio di cui al primo comma del precedente articolo, purché non sia stata ancora comunicata all'Istituto mutuante, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammissione al contributo regionale.

 

     Art. 8. Il limite di mutuo per alloggio di cui al primo comma del precedente art. 6 si applica anche ai programmi costruttivi già avviati ai sensi della legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3, purché i soggetti attuatori dimostrino che alla data del 31 ottobre 1982 i lavori non erano stati ultimati e che non era stato stipulato con l'Istituto mutuante l'atto di erogazione e quietanza finale. Le domande per i contributi previsti dal presente articolo dovranno essere inoltrate alla Regione Puglia - Settore Edilizia Residenziale - entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con raccomandata postale.

     I mutui suppletivi previsti dal presente articolo sono cumulabili con quelli previsti dalla legge regionale 21 giugno 1980, n. 76 e saranno concessi con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 50.

 

     Art. 9. La Giunta regionale utilizzerà, contestualmente all'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 3 della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 16 relative ai programmi costruttivi da avviarsi da cooperative edilizie con i contributi previsti dalla delibera del Consiglio regionale n. 202 del 16 dicembre 1981, anche lo stanziamento del Cap. 01221 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario dell'anno 1982, nel rispetto della percentuale stabilita dall'art. 4 della predetta legge regionale n. 16 del 9 febbraio 1981 e dei criteri di riparto adottati in sede di approvazione del bando.

 

     Art. 10. Le cooperative edilizie e loro consorzi aggiudicano i lavori mediante licitazione privata, invitando non meno di nove ditte iscritte all'Albo Nazionale dei costruttori.

     Per i programmi edilizi sino a ventiquattro alloggi è ammessa la trattativa privata ed i lavori stessi potranno essere affidati anche ad imprese artigiane non iscritte all'Albo Nazionale dei costruttori.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di edilizia agevolata sono soggetti a collaudo tecnico- amministrativo.

     Il  collaudo tecnico-amministrativo dovrà tendere ad accertare, ai sensi dell'art. 4, lett. m), della legge 5 agosto 1978, n. 457, il rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi costruttivi, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi.

     Le opere sono collaudate da un ingegnere iscritto all'Albo regionale dei collaudatori di cui all'art. 25 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37, designato dal soggetto attuatore del programma costruttivo ed a sue spese.

 

 


[1] Sostituisce il V comma, art. 1, L.R. n. 76 del 21 giugno 1980.

[2] Sostituisce il III comma, art. 1, e l'art. 7, L.R. n. 50 del 31 agosto 1981.

[3] Sostituisce il II comma, art. 10, L.R. n. 33 del 24 aprile 1980.