§ 1.10.55 - L.R. 30 giugno 1994, n. 10.
Nomina e composizione delle commissioni per l'accesso all'impiego regionale e per la progressione in carriera.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:30/06/1994
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Commissioni di esame.
Art. 2.  Nomina e composizione delle commissioni per l'accesso all'impiego regionale.
Art. 3.  Semplificazione delle procedure concorsuali e termine dei lavori concorsuali.
Art. 4.  Compensi ai componenti delle commissioni.
Art. 5.  Norme transitorie per i concorsi in corso di svolgimento.
Art. 6.  Estensione agli enti sub - regionali.
Art. 7.  Norma finale.
Art. 8.  Oneri finanziari.
Art. 9.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 1.10.55 - L.R. 30 giugno 1994, n. 10.

Nomina e composizione delle commissioni per l'accesso all'impiego regionale e per la progressione in carriera.

(B.U. 16 luglio 1994, n. 14).

 

Art. 1. Commissioni di esame.

     1. La composizione delle commissioni giudicatrici nei procedimenti di selezione per l'accesso allo impiego e per la progressione di carriera del personale della Regione è disciplinato in conformità ai principi contenuti nell'art. 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

     Art. 2. Nomina e composizione delle commissioni per l'accesso all'impiego regionale.

     1. Le commissioni dei concorsi di cui all'art. 1 sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta, mediante sorteggio disciplinato dai successivi commi, e sono così composte:

     a) concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali:

     - dirigente regionale con incarico di coordinamento o dirigente generale dell'Amministrazione statale o di Enti Pubblici o docente universitario ordinario o magistrato con qualifica non inferiore a quella di Consigliere di Cassazione o Consigliere di Stato o equiparata con funzioni di Presidente e due esperti nelle materie sulle quali vertono le prove di esame scelti tra dirigenti regionali di seconda qualifica, dirigenti statali o di Enti Pubblici di qualifica equivalente a quella di secondo dirigente regionale o tra docenti universitari con almeno la qualifica di associato;

     b) concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali settima ed ottava:

     - dirigente regionale o docente universitario ordinario con funzioni di Presidente e due esperti nelle materie sulle quali vertono le prove di esame scelti tra dirigenti regionali, dello Stato o di altri Enti pubblici o tra docenti universitari almeno con la qualifica di associato, liberi professionisti iscritti agli albi professionali da almeno 10 anni;

     c) concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali quinta e sesta:

     - dirigente regionale, dello Stato o di altri Enti Pubblici con funzioni di Presidente e due componenti esperti nelle materie su cui vertono le prove di esame scelti tra dipendenti regionali, dello Stato o di altri Enti pubblici appartenenti a qualifica funzionale non inferiore all'ottava o equiparata;

     d) concorsi per l'accesso alle altre qualifiche:

     - dirigente regionale, dello Stato o di altri Enti Pubblici con funzioni di Presidente e due dipendenti regionali, dello Stato o di altri Enti Pubblici con qualifica non inferiore alla settima o equiparata.

     2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti d'ufficio presso il Settore Amministrazione e Gestione del Personale, ovvero a domanda, quattro albi per la composizione delle commissioni giudicatrici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) di soggetti aventi requisiti di competenza ed esperienza in una delle seguenti aree di attività: giuridico amministrativa ed economica - finanziaria; territorio ed ambiente; sanità e servizi sociali; informazione, cultura e istruzione.

     3. Gli albi di cui al comma precedente contengono rispettivamente un elenco di almeno venti persone aventi i requisiti di cui al precedente comma 1 lettere a), b), c) e d) con l'indicazione, a fianco di ciascun soggetto, dei titoli per assumere le funzioni di presidente e/o componente della commissione esaminatrice. E'ammessa l'iscrizione a più di un elenco ove sussistono le necessarie competenze.

     4. Per la costituzione degli albi previsti dai commi precedenti, il Responsabile del Settore Amministrazione e Gestione del Personale provvede ad emanare un avviso pubblico, cui verrà data pubblicità nel bollettino ufficiale regionale, su tutta la stampa regionale e su almeno un quotidiano, a tiratura nazionale, indicando le modalità d'iscrizione e le finalità della stessa.

     5. La rappresentanza del personale regionale, nelle commissioni di concorsi per l'accesso alle varie qualifiche, è comunque limitata ad una unità.

     6. I componenti delle commissioni dei concorsi che, per una qualsiasi ragione o impedimento, non possano assolvere ai compiti loro conferiti sono sostituiti con le stesse procedure previste dai commi precedenti, fermo restando la validità delle operazioni concorsuali ritualmente effettuate.

     7. Possono essere nominati Presidenti o componenti delle commissioni giudicatrici, anche dipendenti regionali dello Stato o di altri Enti pubblici in questione purchè in possesso dei prescritti requisiti al momento del collocamento a riposo.

     8. L'utilizzazione del personale in quiescenza di cui al precedente comma non è consentito se il rapporto di impiego sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinate.

     9. Non possono far parte delle commissioni dei concorsi i Consiglieri regionali e coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e Organizzazioni sindacali nonchè coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale.

     10. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, almeno un terzo dei posti delle commissioni dei concorsi, salva motivata impossibilità, è riservata alle donne.

     11. Le funzioni di segretario delle commissioni dei concorsi sono svolte da dipendenti regionali inquadrati in qualifiche non inferiore alla sesta.

     12. Ogni quattro anni si provvede all'integrazione degli albi previsti dal precedente comma 2 secondo le procedure sopra indicate e alla cancellazione dei nominativi non più in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

     13. I componenti delle commissioni esaminatrici devono essere scelti con criteri di rotazione e, in ogni caso, mai più di una volta l'anno.

 

     Art. 3. Semplificazione delle procedure concorsuali e termine dei lavori concorsuali.

     1. Le commissioni giudicatrici devono espletare tutte le prove concorsuali e concludere i lavori entro 210 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando qualora i candidati siano inferiori o pari a 300, entro 270 giorni qualora siano superiori a 300 ed inferiore o pari a 1.000 ed entro 420 giorni qualora superiori a 1.000.

     2. Ove possibile le prove concorsuali possono essere effettuate con procedure semplificate ed automatizzate previa espressa previsione del relativo bando.

     3. Qualora la valutazione delle prove sia effettuata con criteri oggettivi, è consentito il ricorso ad enti o società specializzate che devono comunque operare nel rispetto delle direttive della commissione giudicatrice.

 

     Art. 4. Compensi ai componenti delle commissioni.

     1. Ai componenti delle commissioni dei concorsi è corrisposto un compenso così determinato in base al livello funzionale del posti messi a concorso:

     II/IV qualifica funzionale L. 800.000

     V/VI qualifica funzionale L. 1.000.000

     VII/VIII qualifica funzionale L. 1.200.000

     qualifiche dirigenziali L. 1.500.000.

     2. Ai predetti compensi va aggiunta una integrazione fissa nella misura di:

     a) Lire 500.000 nel caso in cui i candidati presenti alla prima prova di esame siano in numero superiore a 50 ed inferiori a 150;

     b) Lire 1.000.000 nel caso in cui i candidati presenti alla prima prova di esame siano in numero superiore a 150;

     3. [1].

     4. Ai componenti e ai segretari delle predette commissioni, qualora ne ricorrano le condizioni, in aggiunta ai compensi previsti dal precedente comma 1, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento cosi come stabilito dalle vigenti normative.

     5. Ai componenti dimissionari e subentranti competeranno i compensi di cui ai commi precedenti in misura proporzionale rispetto alle giornate di effettiva partecipazione al lavoro delle commissioni.

     6. Ai segretari delle commissioni dei concorsi è corrisposto un compenso pari al 50% degli importi spettanti a componenti secondo i parametri di cui al precedente comma 1.

 

     Art. 5. Norme transitorie per i concorsi in corso di svolgimento.

     1. Le commissioni dei concorsi già banditi, nominate prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovate secondo la composizione e la procedura prevista dal precedente articolo 2.

     2. In deroga alle disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del precedente articolo 2 e al fine di accelerare le procedure, le commissioni di esame dei concorsi già banditi e/o in corso di espletamento sono nominate secondo le modalità dell'articolo 2 comma 1, senza attivare le procedure del sorteggio e sentita la competente Commissione Consiliare che dovrà esprimersi entro il termine di venti giorni, decorso inutilmente il quale la Giunta Regionale potrà procedere comunque alle nomine.

     3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi già banditi e previsti dall'articolo 37 della legge regionale 23 novembre 1988 n. 24 e dall'articolo 4 della legge regionale 12 settembre 1991 n. 15 sono integrate da un docente del corso nominato dal Presidente della Giunta Regionale su conforme delibera della Giunta.

     4. Le operazioni concorsuali o selettive già espletate alla data di entrata in vigore della presente legge vanno ripetute, ivi compresa la valutazione dei titoli, ad eccezioni di quelle per le quali non sia ancora avvenuta anche in parte, la valutazione dei candidati. In quest'ultimo caso la commissione deve peraltro fare proprie le decisioni già assunte dalla precedente commissione.

 

     Art. 6. Estensione agli enti sub - regionali.

     1. Nell'espletamento dei concorsi di rispettiva competenza gli Enti strumentali della regione si adegueranno alle norme della presente legge.

 

     Art. 7. Norma finale.

     1. Sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 12, 8 maggio 1980, l'articolo 2 della legge regionale n. 11, 8 giugno 1981, l'articolo n. 16 della legge regionale n. 13 del 29 aprile 1985 e qualsiasi norma legislativa o regolamentare incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 8. Oneri finanziari.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno posti a carico del cap. 5820 del bilancio 1994 e al corrispondente capitolo dei bilanci degli esercizi successivi.

 

     Art. 9. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 


[1] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 26 agosto 2002, n. 19.