§ 6.3.74 – L.R. 2 agosto 2006, n. 13.
Assestamento del bilancio 2006.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:02/08/2006
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell’esercizio 2005).
Art. 2.  (Modificazione della giacenza di cassa presunta alla chiusura dell’esercizio 2005).
Art. 3.  (Modificazione del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2005).
Art. 4.  (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa).
Art. 5.  (Quadri generali riassuntivi).
Art. 6.  (Rideterminazione delle autorizzazioni alla contrazione di mutui).
Art. 7.  (Autorizzazioni di spesa).
Art. 8.  (Modifiche alle tabelle A, B, C della l.r. 2/2006).
Art. 9.  (Modificazioni degli allegati alla l.r. 3/2006).
Art. 10.  (Recupero delle somme dovute dai Comuni ai sensi delle l.r. 7/1980 e 6/1985).
Art. 11.  (Cofinanziamenti regionali).
Art. 12.  (Modifiche ed abrogazioni di leggi regionali).
Art. 13.  (Contributo per interventi previsti dalla l.r. 18/1996).
Art. 14.  (Bonifica di siti contaminati).
Art. 15.  (Interventi a difesa della costa).
Art. 16.  (Modalità di applicazione della codificazione “SIOPE” Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici).
Art. 17.  (Proroga dei termini per la classificazione acustica comunale di cui alla l.r. 28/2001).
Art. 18.  (Proroga del termine al 31 dicembre 2006 della deliberazione consiliare 68/2002).


§ 6.3.74 – L.R. 2 agosto 2006, n. 13.

Assestamento del bilancio 2006.

(B.U. 4 agosto 2006, n. 80).

 

Art. 1. (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell’esercizio 2005).

     1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2005, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 “Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione” nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2006 per l’importo presunto di euro 3.020.471.216,90, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell’importo complessivo di euro 3.828.787.456,25.

     2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2005, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2006 per l’importo presunto di euro 2.386.156.367,19, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 2 e restano stabiliti nell’importo complessivo di euro 2.867.192.188,15.

 

     Art. 2. (Modificazione della giacenza di cassa presunta alla chiusura dell’esercizio 2005).

     1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2005, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2006 per l’importo presunto di euro 20.000.000,00, si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2005, nell’importo di euro 2.536.420.318,58, di cui euro 39.118.294,91 presso il Tesoriere della Regione ed euro 2.497.302.023,67 presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

 

     Art. 3. (Modificazione del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2005).

     1. L’ammontare del saldo finanziario al termine dell’esercizio 2005, già iscritto ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2006 per l’importo presunto di euro 654.314.849,71, è rideterminato in euro 1.000.713.563,01 per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2005.

 

     Art. 4. (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa).

     1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio 2006 sono introdotte le variazioni in aumento o in diminuzione riportate nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.

 

     Art. 5. (Quadri generali riassuntivi).

     1. È approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio 2006 nelle risultanze di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.

     2. È approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio 2006 nella risultanze di cui alla tabella 4 allegata alla presente legge.

 

     Art. 6. (Rideterminazione delle autorizzazioni alla contrazione di mutui).

     1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 31/2001, l’autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l’anno 2006, già stabilita nell’importo di euro 84.083.711,23 per effetto dell’articolo 20 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 3 (Bilancio di previsione per l’anno 2006 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2006/2008), si stabilisce nel nuovo importo di euro 80.998.062,38.

     2. Gli importi dei mutui da riautorizzare ai sensi del comma 8 dell’articolo 31 della l.r. 31/2001 per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono determinati come di seguito specifi-cato:

     a) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 34.382.890,01 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera f), della l.r. 3 /2006, si stabilisce nel nuovo importo di euro 49.334.997,79;

     b) relativamente all’anno 2004 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 87.731.088,32 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della l.r. 3/2006, si stabilisce nel nuovo importo di euro 87.433.064,83;

     c) relativamente all’anno 2003 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 16.289.576,64 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera d), della l.r. 3/2006, si stabilisce nel nuovo importo di euro 16.124.615,70;

     d) relativamente all’anno 2002 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 29.906.081,87 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r. 3/2006, si stabilisce nel nuovo importo di euro 29.722.603,85;

     e) relativamente all’anno 2001 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 55.302.431,13 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera b), della l.r. 3/2006, si stabilisce nel nuovo importo di euro 51.135.363,64;

     f) relativamente all’anno 2000 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 59.061.322,84 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera a), della l.r. 3/2006, si stabilisce nel nuovo importo di euro 28.204.413,93.

     3. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 23 della l.r. 3/2006.

 

     Art. 7. (Autorizzazioni di spesa).

     1. Per l’anno 2006 sono autorizzate le seguenti spese:

     a) a carico dell’UPB 1.03.11 euro 2.880.845,11 di cui 1.500.000,00 per la definizione del concordato fallimentare CEMIM, euro 1.330.477,64 per gli oneri derivanti dalla sentenza Marel Elettronica ed euro 50.367,47 per gli oneri derivanti dalla sentenza 6/2006 Tribunale regionale acque pubbliche;

     b) a carico dell’UPB 1.05.01 euro 140.000,00 per la realizzazione di studi sulla situazione socio-economica delle Marche;

     c) a carico dell’UPB 1.06.09 euro 776.000,00 per gli interventi di natura corrente da realizzare nell’ambito dell’Intesa di programma per lo sviluppo;

     d) a carico dell’UPB 1.06.10 euro 4.224.000,00 per investimenti da realizzare nell’ambito dell’Intesa di programma per lo sviluppo;

     e) a carico dell’UPB 1.06.11 euro 16.572.448,15 relativi all’attuazione del decentramento delle funzioni amministrative, spesa corrente;

     f) a carico dell’UPB 1.06.12 euro 56.458.497,63 relativi all’attuazione del decentramento delle funzioni amministrative, spesa di investimento;

     g) a carico dell’UPB 2.08.06 euro 40.000,00 per la regolazione contabile dei riversamenti degli incassi diretti relativi alle tasse automobilistiche non pagati dagli intermediari della riscossione;

     h) a carico dell’UPB 2.08.10 euro 692.000,00, di cui euro 500.000,00 per il controllo e la riscossione della tassa automobilistica ed euro 192.000,00 per il bando pubblico relativo alla gara del sistema informativo tassa auto;

     i) a carico dell’UPB 2.08.15 euro 12.440.000,00 per la definizione delle controversie con i creditori, parte corrente;

     j) a carico dell’UPB 2.08.16 euro 8.410.000,00 per la definizione delle controversie con i creditori, quota investimento;

     k) a carico dell’UPB 3.09.03 euro 317.000,00 quale cofinanziamento regionale per contributo avviamento OP PROMARCHE , reg. Cee 1035/1972, Contenzioso Mipaf;

     l) a carico dell’UPB 3.09.05 euro 401.159,99 per nuovi programmi interregionali, quota di cofinanziamento regionale, spesa corrente, legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale);

     m) a carico dell’UPB 3.13.01 euro 5.000,00 per il premio speciale al vincitore del bando per l’individuazione del logo del marchio d’origine e qualità dell’artigianato d’eccellenza marchigiano, di cui all’articolo 36 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produ-zione);

     n) a carico dell’UPB 3.14.02 euro 169.902,97 per interventi a favore dei consorzi, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della l.r. 20/2003;

     o) a carico dell’UPB 4.23.05 euro 413.165,52 per il trasporto e lo smaltimento in discarica dell’impianto di compostaggio società “Agroter” di Mondavio (PU);

     p) a carico dell’UPB 4.26.02 euro 50.000,00 a favore del Comune di Staffolo quale contributo per la ristrutturazione di “Villa Verdenelli”;

     q) a carico dell’UPB 4.27.01 euro 1.921.451,00, di cui euro 921.451,00 per aumenti retributivi contratto dell’accordo del 14 dicembre 2004 ed euro 1.000.000,00 per oneri derivanti dalla convenzione di servizi con Trenitalia;

     r) a carico dell’UPB 4.27.02 euro 2.045.500,00, di cui euro 32.000,00 per la stazione di sosta di Ascoli, euro 1.963.500,00 per gli investimenti nel settore dei trasporti su gomma ed euro 50.000,00 per spese per acquisizione di software per un sistema web per la pubblicazione on line dell’orario regionale TPL gomma ferrovia;

     s) a carico dell’UPB 5.31.01 euro 10.000,00 per un contributo straordinario al Comune di Frontino per la XXV edizione del “Premio nazionale di cultura Frontino Montefeltro”.

 

     Art. 8. (Modifiche alle tabelle A, B, C della l.r. 2/2006).

     1. Nella tabella A “Elenco delle leggi regionali il cui stanziamento di competenza annuale è rinviato alla legge finanziaria”, allegata alla l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2006) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) nella voce l.r. 6 agosto 1997, n. 52 l’autorizzazione di spesa è rideterminata in euro 404.926,00;

     b) nella voce l.r. 14 luglio 2004, n. 15 l’autorizzazione di spesa è rideterminata in euro 5.374.150,00;

     c) nella voce l.r. 20 giugno 1997, n. 35 l’autorizzazione di spesa è rideterminata in euro 2.831.790,25;

     d) nella voce l.r. 20 marzo 2001, n. 8 l’autorizzazione di spesa è rideterminata in euro 140.200,00.

     2. Nella tabella B “Rifinanziamento leggi regionali”, allegata alla l.r. 2/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il rifinanziamento della l.r. 29 agosto 1994, n. 36 (Concessione al Comune di Ancona di un finanziamento straordinario per il completa-mento degli interventi necessitati dai movimenti franosi del dicembre 1982 nel territorio comunale) è rideterminato in euro 4.000.000,00;

     b) il rifinanziamento della l.r. 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità) è rideterminato in euro 300.000,00.

     3. Nella tabella C “Autorizzazioni di spesa”, allegata alla l.r. 2/2006 la voce “UPB 5.31.03: Contributo per le celebrazioni del centenario della nascita di San Nicola da Tolentino, euro 50.000,00” è soppressa.

 

     Art. 9. (Modificazioni degli allegati alla l.r. 3/2006).

     1. Il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito”, allegato alla l.r. 3/2006 (Bilancio di previsione per l’anno 2006 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2006/2008), è sostituito dall’allegato “A” della presente legge.

     2. Il prospetto 2 “Assegnazioni finalizzate”, allegato alla l.r. 3/2006, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della l.r. 31/2001, è modificato secondo le risultanze dell’allegato “B” della presente legge.

     3. L’elenco 2 “Spese dichiarate obbligatorie”, allegato alla l.r. 3/2006, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della l.r. 31/2001, è sostituito dall’allegato “C” della presente legge.

 

     Art. 10. (Recupero delle somme dovute dai Comuni ai sensi delle l.r. 7/1980 e 6/1985).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concordare con i Comuni i tempi e le modalità di restituzione delle somme dovute dagli stessi, ai sensi delle leggi regionali 25 gennaio 1980, n. 7 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 17 marzo 1975, n. 13 “Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell’artigianato marchigiano”) e 28 febbraio 1985, n. 6 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell’artigianato marchigiano).

     2. L’accordo di cui al comma 1 può prevedere la rateizzazione fino ad un massimo di dieci anni o la riduzione delle somme dovute nella misura del:

     a) 50 per cento in caso di restituzione entro il 31 ottobre 2006;

     b) 30 per cento in caso di restituzione entro il 31 dicembre 2006.

     3. I Comuni presentano alla Giunta regionale le richieste di accordo di cui al comma 2 entro il 30 settembre 2006. In caso di mancata richiesta nel termine suddetto, la Regione provvede al recupero delle somme anche mediante compensazione con i trasferimenti a qualsiasi titolo dovuti ai Comuni.

     4. Sono abrogati gli articoli 29 della l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio 2005) e 18 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 2006). Sono fatte salve le richieste di accordo pervenute alla Regione, ai sensi di quanto disposto dagli articoli abrogati.

 

     Art. 11. (Cofinanziamenti regionali).

     1. Per l’anno 2006 i cofinanziamenti regionali ai nuovi programmi e progetti comunitari sono posti a carico delle seguenti UPB:

     a) UPB 3.15.04, per il programma regionale “Azioni Innovative”, per l’importo di euro 378.000,00;

     b) UPB 4.22.01, per il progetto “Interreg III C GRDP”, per l’importo di euro 4.035,00.

 

     Art. 12. (Modifiche ed abrogazioni di leggi regionali).

     1. I commi 2 e 3 dell’articolo 26 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità) sono sostituiti dai seguenti:

     “2. I Comuni capofila degli ambiti territoriali sociali e le Province, quest’ultime limitatamente agli interventi di cui all’articolo 17, presentano alla Giunta regionale, con proprio atto entro il 28 febbraio di ogni anno, un rendiconto circa gli interventi realizzati e le spese sostenute nell’anno precedente.

     3. A decorrere dall’anno 2007 il Fondo regionale viene ripartito nel modo seguente:

     a) il 70 per cento dello stanziamento a saldo delle spese sostenute per i servizi propri nonché quale contributo per gli interventi non a gestione propria, risultanti dai rendiconti da presentare entro il 28 febbraio;

     b) il 30 per cento dello stanziamento a titolo di acconto delle spese per servizi propri degli enti locali, calcolato sulla base dei rendiconti di cui alla lettera a).”.

     2. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 30 giugno 1997, n. 40 (Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili relative alla realizzazione di programmi comunitari) le parole: “all’articolo 73 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25” sono sostituite dalle parole: “all’articolo 36 della l.r. 20 dicembre 2001, n. 31”.

     3. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 40/1997 è aggiunto il seguente:

     “2 bis. Gli stanziamenti di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa, possono essere iscritti in un unico capitolo, in deroga all’articolo 15, comma 2, lettera c), della l.r. 31/2001.”.

     4. Dopo il comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) è inserito il seguente:

     “6 bis. Le somme provenienti dall’applicazione delle sanzioni previste dal contratto di servizio ferroviario sono finalizzate al miglioramento quantitativo e qualitativo del servizio nonché alla riduzione del costo degli abbonamenti per compensare i disagi subiti dai fruitori del servizio ferroviario regionale. A tal fine sono istituiti nel programma operativo annuale appositi capitoli di entrata e di spesa.”.

     5. Il comma 3 bis dell’articolo 22 della l.r. 45/1998 è sostituito dai seguenti:

     “3 bis. Agli appartenenti ai Corpi di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) nonché ai militari delle Capitanerie di Porto che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, domiciliati o residenti nelle Marche, purché viaggino in divisa, è concessa la libera circolazione su tutta la rete del trasporto pubblico regionale su gomma e su ferro.

     3 ter. Agli appartenenti ai Corpi di polizia provinciale e comunale, domiciliati o residenti nelle Marche, purché viaggino in divisa, è concesso il trasporto urbano su gomma gratuito nel Comune o nei Comuni ove prestano servizio. Ai Vigili del Fuoco è consentito il trasporto gratuito nel percorso residenza-luogo di lavoro, rimborsabile dietro presentazione del titolo di viaggio utilizzato; la Giunta regionale regolamenta le modalità di erogazione delle agevolazioni provvedendo annualmente alla verifica dell’utilizzo e dei costi soste-nuti.”.

     6. Il comma 6 quinquies dell’articolo 32 della l.r. 45/1998 è sostituito dal seguente:

     “6 quinquies. Gli enti locali che alla data del 31 marzo 2006 hanno attivato le procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale sono autorizzati a prorogare i contratti di servizio in vigore fino al 31 dicembre 2006.”.

     7. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati) è sostituito dal seguente:

     “2. Le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti competenti, che introitano i relativi proventi con le modalità previste dalla l.r. 33/1998.”.

     8. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione) le parole: “entro i dodici mesi antecedenti” sono sostituite dalle parole: “dal 1° gennaio dell’anno antecedente”.

     9. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 5/2003 la parola: “costituite” è sostituita dalle parole: “e loro consorzi, costituiti”.

     10. Al comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 5/2003, dopo le parole: “della l.r. 4/1999” sono inserite le parole: “e il fondo di intervento sperimentale, costituito in attuazione del patto per lo sviluppo di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 275/1999 e già gestito dall’ARMAL,”.

     11. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 13 maggio 2004, n. 12 (Fusione dei Consorzi di bonifica dell’Aso, del Tenna e del Tronto) le parole “con decorrenza dall’anno 2004” sono sostituite dalle parole “con decorrenza dall’anno 2005”.

     12. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 1 agosto 2005, n. 20 (Modifica alla l.r. 45/1998 “Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche” e successive modificazioni) le parole: “centoventi giorni” sono sostituite dalle parole: “centocinquanta giorni”.

     13. L’articolo 28 della l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio 2005) è abrogato.

     14. [La lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 9 dicembre 2005, n. 30 (Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) è sostituita dalla seguente:

     “c) essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente all’entrata in vigore della presento legge, al Registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) per l’esercizio dell’attività;”] [1].

     15. [La lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione) è sostituita dalla seguente:

     “g) gli orari di apertura e le turnazioni, ad eccezione che per gli impianti che erogano il prodotto metano, esclusivamente per la vendita di tale prodotto, per i quali i gestori hanno la facoltà di stabilire autonomamente la possibilità di effettuare o meno le turnazioni di riposo infrasetti-manale e la chiusura festiva;” ] [2].

     16. Il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 2/2006 è sostituito dal seguente:

     “1) UPB 1.06.03 euro 2.431.790,25 di cui euro 35.000,00 quale contributo alla delegazione regionale dell’UNCEM, euro 100.000,00 alla Comunità montana D2 di Pergola, euro 70.000,00 alla Comunità montana del Catria e del Nerone per la gestione dell’Azienda speciale consortile del Catria;”.

     17. Nella rubrica e nel testo dell’articolo 10 della l.r. 2/2006 le parole “Patto per lo sviluppo” sono sostituite con le parole “Intesa di programma per lo sviluppo”.

 

     Art. 13. (Contributo per interventi previsti dalla l.r. 18/1996).

     1. Per l’anno 2006 a carico dell’UPB 5.30.07 è autorizzata la spesa di euro 3.172.319,68 quale contributo a titolo di acconto per gli interventi a favore dei soggetti portatori di disabilità, previsti dalla l.r. 18/1996.

     2. L’acconto di cui al comma 1 viene concesso agli enti locali sulle spese per i servizi propri sostenute nell’anno 2006, calcolato sulla base del contributo già erogato per i medesimi servizi relativi all’anno 2005. Il saldo, nonché il contributo per gli interventi non a gestione propria dell’ente locale, verrà liquidato ed erogato successivamente alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute nell’anno 2006 che deve essere presentato entro il 31 marzo 2007 [3].

 

     Art. 14. (Bonifica di siti contaminati).

     1. Le funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale e che sono attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono trasferite ai Comuni competenti.

     2. I procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 in base ai principi di continuità giuridica, sono conclusi con le procedure dettate dal d.m. 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) fatto salvo quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 265 del d.lgs. 152/2006.

 

     Art. 15. (Interventi a difesa della costa).

     1. Per far fronte all’emergenza dell’erosione della costa viene assegnata la somma di euro 1.070.000,00 che verrà distribuita secondo le priorità individuate dal servizio competente. Alla copertura dell’onere si provvede mediante impiego delle risorse iscritte a carico dell’UPB 4.22.04 del bilancio 2006.

     2. Per l’anno 2007 una quota pari ad euro 220.000,00 verrà destinata al litorale di Civitanova Marche. Alla copertura dell’onere si provvede mediante impiego delle risorse iscritte a carico della proiezione dell’UPB 4.22.04 per l’anno 2007.

 

     Art. 16. (Modalità di applicazione della codificazione “SIOPE” Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici).

     1. Ai fini della codificazione SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici) prevista con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 64868 del 31 agosto 2012, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, mediante atti deliberativi da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni compensative tra UPB diverse, necessarie per l’esatta imputazione della spesa del personale finanziato con risorse statali [4].

     2. Il dirigente della struttura competente in materia di bilancio è autorizzato a modificare, con proprio provvedimento da trasmettere alla Giunta e al Consiglio regionale, i codici SIOPE assegnati ai singoli capitoli del programma operativo annuale, ai fini dell’esatta imputazione della spesa.

 

     Art. 17. (Proroga dei termini per la classificazione acustica comunale di cui alla l.r. 28/2001).

     1. I termini per la classificazione acustica comunale, per tutti i Comuni, previsti dal comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 14 novembre 2001, n. 28 (Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche), sono prorogati alla data del 31 gennaio 2007.

 

     Art. 18. (Proroga del termine al 31 dicembre 2006 della deliberazione consiliare 68/2002).

     1. È prorogato al 31 dicembre 2006 il termine di vigenza previsto dalla deliberazione consiliare 8 maggio 2002, n. 68 concernente: “Programma triennale regionale degli interventi e delle attività a favore degli immigrati provenienti dai paesi non appartenenti all’Unione europea e delle loro famiglie per gli anni 2002/2004”, già prorogato al 31 dicembre 2005 con deliberazione consiliare 15 febbraio 2005, n. 174.


[1] Comma abrogato dall'art. 100 della L.R. 10 novembre 2009, n. 27.

[2] Comma abrogato dall'art. 100 della L.R. 10 novembre 2009, n. 27.

[3] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 2.

[4] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.