§ 1.8.17 - Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 52.
Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni e organismi vari.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.8 adesione ad enti, associazioni, istituti
Data:06/08/1997
Numero:52


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. L'adesione agli organismi di cui all'articolo 1 è deliberata dal Consiglio regionale. A tal fine la richiesta di adesione è corredata di
Art. 3.      1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi cui la Regione aderisce trasmettono ai dirigenti dei servizi regionali competenti una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti [...]
Art. 4. 
Art. 5.      1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituito l'elenco degli enti e organismi cui la Regione aderisce
Art. 6.      1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa annua massima di lire 100 milioni


§ 1.8.17 - Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 52. [1]

Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni e organismi vari.

(B.U. 14 agosto 1997, n. 56).

 

Art. 1. [2]

     1. La presente legge disciplina l'adesione della Regione a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi diversi dalle società commerciali aventi rilievo regionale, nazionale o internazionale. I predetti soggetti non devono avere scopo di lucro e devono svolgere attività di notevole interesse connesse con le finalità regionali.

 

     Art. 2.

     1. L'adesione agli organismi di cui all'articolo 1 è deliberata dal Consiglio regionale. A tal fine la richiesta di adesione è corredata di:

     a) una copia autentica dello statuto e dell'eventuale regolamento;

     b) una relazione illustrativa dell'attività programmata o svolta; dell'iniziativa che s'intende realizzare; della connessione con le finalità della Regione.

     2. Con deliberazione di adesione sono determinati gli obblighi che la Regione assume al riguardo. L'adesione può comportare il versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o regolamento dell'organismo cui la Regione aderisce.

     3. La Giunta regionale determina le modalità per la presentazione delle domande e per lo svolgimento dell'istruttoria [3].

     4. Il Consiglio regionale, in qualsiasi momento, può disporre la revoca dell'adesione.

 

     Art. 3.

     1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi cui la Regione aderisce trasmettono ai dirigenti dei servizi regionali competenti una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in ciascun anno.

     2. I dirigenti dei servizi regionali competenti, prima del versamento della quota annuale, trasmettono al presidente della Giunta regionale per il successivo inoltro al Consiglio regionale la relazione di cui al comma 1, accompagnata da eventuali osservazioni.

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5.

     1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituito l'elenco degli enti e organismi cui la Regione aderisce.

     1 bis. Almeno ogni tre anni, ai fini di cui all'articolo 2, comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, effettua la revisione delle adesioni adottate ai sensi della presente legge [5].

 

     Art. 6.

     1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa annua massima di lire 100 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere derivante da ciascuna adesione disposta ai sensi dell'articolo 2 della presente legge si provvede con contestuale riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 55 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25.

     3. Le somme occorrenti per le spese di adesione sono iscritte a carico del capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno iniziale con il provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 2.

     4. Per gli anni successivi l'entità dello stanziamento è stabilito con la legge di approvazione dei relativi bilanci: la copertura della spesa è garantita dal gettito dei tributi propri.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 26 giugno 2008, n. 17.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7.

[3] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7.

[4] Articolo abrogato dall’art. 5 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7.

[5] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7.