§ 4.7.24 - L.R. 19 marzo 1984, n. 17.
Istituzione del Parco regionale Campo dei Fiori. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:19/03/1984
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Istituzione del parco.
Art. 2.  Confini.
Art. 3.  Gestione.
Art. 4.  Statuto del consorzio.
Art. 5.  Direttore.
Art. 5 bis.  Personale.
Art. 6.  Formazione del piano territoriale di coordinamento.
Art. 7.  Riserva naturale Lago di Ganna.
Art. 8.  Norme di salvaguardia.
Art. 9.  Norma transitoria.


§ 4.7.24 - L.R. 19 marzo 1984, n. 17. [1]

Istituzione del Parco regionale Campo dei Fiori. [2]

(B.U. 24 marzo 1984, n. 12 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. Istituzione del parco. [3]

     1. E' istituito il parco regionale Campo dei Fiori.

 

     Art. 2. Confini.

     1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (allegato A), così come descritte nell'allegato B, che formano parte integrante della presente legge.

     2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'art. 3 della presente legge, da tabelle con la scritta «Parco Campo dei Fiori», aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della L.R. 86 del 30 novembre 1983.

 

     Art. 3. Gestione.

     1. La gestione del parco è affidata a un consorzio tra le comunità montane n. 26, 27, 28 e la provincia di Varese e tra i comuni di:

     - Barasso

     - Bedero Valcuvia

     - Brinzio

     - Castello Cabiaglio

     - Cocquio Trevisago

     - Comerio

     - Cuvio

     - Gavirate

     - Induno Olona

     - Luvinate

     - Orino

     - Rancio Valcuvia

     - Valganna

     - Varese

     2. Il consorzio del parco ha sede a Brinzio.

 

     Art. 4. Statuto del consorzio.

     1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

     a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

     b) l'istituzione di un comitato scientifico;

     c) forme e modalità di periodica consultazione del centro geofisico prealpino, dell'azienda autonoma di soggiorno di Varese, delle associazioni culturali e naturalistiche operanti nella zona, dei rappresentati dei proprietari delle aree, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea.

 

     Art. 5. Direttore.

     1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di 5 anni fra esperti provvisti di necessari requisiti di professionalità, e può essere confermato.

     2. La nomina è deliberata dal consorzio previo avviso pubblico e valutazione comparativa fra i candidati.

     3. Può essere altresì scelto per chiamata fra coloro che rivestono la carica del direttore di altro parco nazionale o regionale.

     4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

 

          Art. 5 bis. Personale.

     1. Fino a quando non si provvederà alla determinazione della pianta organica, il consorzio si avvale di personale messo a disposizione dalla regione e dagli enti consorziati, ovvero di personale assunto a tempo determinato, con le procedure previste dalla vigente legislazione regionale in materia [4].

 

     Art. 6. Formazione del piano territoriale di coordinamento.

     1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio entro 2 anni dell'entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità di cui all'art. 19 della L.R. 86 del 30 novembre 1983.

 

     Art. 7. Riserva naturale Lago di Ganna.

     1. Il consorzio di cui al precedente art. 3 gestisce anche la riserva naturale «Lago di Ganna», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86 del 30 novembre 1983 e compresa nel territorio del parco.

 

     Art. 8. Norme di salvaguardia.

     1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi regionali, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale e comunque per non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

     2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

     - imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

     - imprese dedite ad allevamento di bovini, equini e ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo del bestiame;

     - imprese dedite ed allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 quintali di peso vivo del bestiame.

     3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo o di allevamento.

     4. All'esterno del perimetro dei centri edificati di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:

     a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, per le quali è comunque richiesta l'autorizzazione edilizia;

     b) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

     c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

     d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati;

     e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica.

     5. E' vietato inoltre in tutto il territorio del parco:

     a) il livellamento dei terrazzamenti dei declivi;

     b) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e delle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

     c) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi o di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

     d) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni, fasce marginali dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondati lungo le rive.

     6. Lungo le sponde del lago di Brinzio si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 39 e 42 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51, intendendosi il presidente della giunta regionale sostituito con il presidente del consorzio del parco.

     7. Gli interventi anche di carattere colturale che comportino alterazioni alla morfologia del terreno, ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9.

     8. E' vietata l'apertura di nuove cave.

     9. E' vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale che possono essere autorizzate, sentito il consorzio del parco.

     10. L'allestimento e l'ampliamento dei campeggi stabili è disciplinato dalla L.R. 10 dicembre 1981, n. 71.

     11. E' vietato l'allestimento e l'ampliamento dei villaggi turistici.

     12. L'accesso in grotte, spelonche ed altri fenomeni carsici esistenti nel territorio del parco è consentito solo per scopi di ricerca e di studio a soggetti appositamente autorizzati dal presidente del consorzio del parco.

     13. La costruzione e l'ampliamento di strade di collegamento intercomunale, anche se previste negli strumenti urbanistici vigenti, sono subordinati al parere favorevole del consorzio.

 

     Art. 9. Norma transitoria.

     1. Fino alla data di prima elezione del presidente del consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla L.R. 27 gennaio 1977, n. 9, come integrate dal punto 7 del precedente art. 8, spettano al presidente della giunta regionale.

 

 

Allegato A

 

Planimetria in scala 1:10.000

 

     (Omissis).

 

 

Allegato B

 

Relazione descrittiva dei confini - Istituzione del parco - Campo dei fiori

 

     Il confine del parco viene descritto in senso antiorario, con partenza dal comune di Varese.

     I comuni interessati sono:

     - Varese

     - Induno Olona

     - Valganna

     - Bedero Valcuvia

     - Brinzio

     - Rancio Valcuvia

     - Castello Cabiaglio

     - Cuvio

     - Orino

     - Cocquio Trevisago

     - Gavirate

     - Comerio

     - Barasso

     - Luvinate

     Il territorio del comune di Brinzio è totalmente inserito nel parco.

     Varese - Il confine del parco corre lungo il limite comunale con Casciago per entrare nel territorio di Varese in via Piatti, in adiacenza al parco Pirelli, fino ad arrivare all'altezza dell'ingresso della Clinica «Città di Varese».

     Da questo punto il confine piega a nord e, per linee di mappali, esclude la frazione Velate in adiacenza al perimetro del parco della «Clinica Città di Varese», interseca via Carbonin, piega a est, taglia via Romeo Lanfranconi e via Adda. Il confine del parco si attesta quindi su via Adda in direzione sud-est per un breve tratto, fino alle abitazioni, per poi attraversare l'impluvio del torrente Vellone.

     Seguendo il corso del Vellone si arriva al ponte di via Adige, quindi si prosegue per quest'ultima fino ad incrociare via Quintino Sella in località bivio Velate.

     Salendo per via Quintino Sella, si incrocia via Capella, deviando per questa si arriva alla strada provinciale La Rasa, che viene percorsa in direzione sud fino all'incrocio con via Robarello; si prosegue quindi per quest'ultima, sempre in direzione sud, fino a «via per Bregazzana», che viene seguita fino alla frazione omonima (inclusa), raggiungendo il confine comunale.

     Induno Olona - Il confine del parco coincide con la strada a tornanti che porta da Bregazzana alla fabbrica di birra, si immette poi sulla strada della Valganna e la percorre in direzione nord fino alla località Miniera del Piombo, al confine comunale.

     Valganna - Proseguendo sulla strada della Valganna, il confine del parco esclude l'abitato di Ganna in quanto all'incrocio per Bedero Valcuvia piega ad ovest.

     Il confine del parco coincide poi con il limite nord-orientale della riserva naturale «Lago di Ganna» in modo da includerla totalmente; infine prosegue lungo la strada per Bedero fino al confine comunale.

     Bedero Valcuvia - Dal confine comunale il perimetro del parco prosegue lungo la strada che porta all'abitato di Bedero, fino ad incrociare il torrente che scende dalla Valle di Lorino; segue poi il torrente in direzione sud-ovest, fino ad incrociare la strada Bedero-Brinzio, che coincide con il confine comunale con Rancio Valcuvia.

     Rancio Valcuvia - Il perimetro del parco prosegue sulla strada per Brinzio, fino a circa m 200 dopo il compluvio identificabile con la cappella dedicata agli sportivi; da questo punto segue in discesa la strada campestre verso ovest fino al mulino «dei Gaggioli», posto in riva al torrente «Rancina», che coincide con il confine comunale con Castello Cabiaglio.

     Castello Cabiaglio - Dalla località mulino «dei Gaggioli», il confine del parco segue verso monte il corso del torrente «Rancina», in direzione del centro abitato; si immette poi sulla strada Castello Cabiaglio-Orino e la segue fino al confine comunale con Cuvio, in località Fornaci.

     Cuvio - Il confine del parco prosegue lungo la strada per Orino, dalla località Fornaci fino al confine comunale con Orino.

     Orino - Dal confine comunale con Cuvio, si prosegue lungo la S.P. 45 fino all'incrocio con via S. Lorenzo, che viene percorsa in direzione del centro abitato. All'altezza della strada detta «Delle Pozzanelle», si risale il fosso «Burrone» fino ad intersecare la vecchia strada comunale «da Orino».

     Il confine del parco si attesta poi lungo detta strada fino ad intersecare via Fiume che viene percorsa verso i campi.

     Da questo punto il confine del parco segue linee di mappali in direzione ovest, per escludere le abitazioni esistenti, fino a via «Giovanni Marinoni».

     Si percorre via «Giovanni Marinoni», attraversando il ponte sul «Rio di Mezzo» e proseguendo fino all'incrocio con la strada consorziale detta «Veda». Da questo punto si piega a nord lungo un compluvio, fino a via «Cerro» e si percorre quest'ultima verso ovest per circa 400 m, arrivando ad un bivio, all'altezza del quale si devia nuovamente verso nord per linee di mappali fino alla S.P. 39, che si segue arrivando al confine comunale.

     Cocquio Trevisato - Proseguendo sulla strada che congiunge Orino a Cocquio, il confine del parco si immette sulla strada detta del «Roncaccio», in direzione sud verso Cerro, che viene incluso. All'ultimo tornante prima di Cerro, il confine segue un sentiero che passa a valle del centro abitato e si immette sulla strada campestre collegante Cerro con la parte più meridionale di Caldana, dalla quale si stacca per escludere la località «Caldana» proseguendo lungo limiti di mappali fino alla strada Caldana-Cocquio, immediatamente a nord del cimitero.

     Il confine segue la strada per Cocquio, arrivando dopo 400 m circa ad una curva a destra all'altezza di località Bone dove piega per una strada campestre che, passando a monte del centro abitato, si porta al limite sud- est dello stesso. Il confine si immette quindi, all'altezza di cascina Stoppani, su via Armino fino al confine comunale con Gavirate.

     Gavirate - Il confine del parco prosegue escludendo le prime abitazioni di Gavirate fino a via delle Sorgenti, si immette poi in direzione est, per «via alle Corone», raggiunge «via Selva Piana», che percorre per circa 150 m, quindi verso est esclude le abitazioni immediatamente a monte di «via L. Morelli».

     Proseguendo nella stessa direzione, il confine incrocia via «Bravo Livio», che viene percorsa fino a località «Cà de Monti»; segue quindi la sella morfologica fino ad incrociare il proseguimento di «via Lazzaretto», attraversa il compluvio e si immette sulla strada «via al Sasso», che percorre fino al confine comunale in località «Cascina Stalle».

     Comerio - Il confine corre per «via Sassello» in direzione est proveniente la località «Stalle» e continua per una via privata per percorrere fino ad incrociare «via Valle dell'Oro»; prosegue poi verso nord per circa 100 m fino al torrente che scende dalla valle detta «del Chignolo» e si dispone parallelamente allo stesso per circa 150 m quindi, attraverso limiti di mappali, raggiunge la località Chignolo.

     Esclude le abitazioni di Chignolo, il confine si immette per «via E. Sacugnai», percorrendola per 400 m circa, per poi lasciarla, all'altezza di Cascina La Valle in località Fornasacce, fino ad incrociare il torrente Chignolo.

     Il confine prosegue in direzione est attraverso linee di mappali fino alla via per la frazione Mattello, che percorre in direzione nord per escludere gli edifici della frazione stessa; devia poi ad est per circa 350 m fino a raggiungere il torrente Ceppone al confine comunale.

     Barasso - Dal confine comunale coincidente con il torrente «Ceppone» si prosegue in direzione est escludendo le abitazioni nelle vicinanze di cascina Casella, per immettersi successivamente in via Ferruccio Bolchini; si percorre la stessa in direzione est in adiacenza alla villa Lecchi fino al confine comunale con Luvinate.

     Luvinate - Si prosegue per via Ferruccio Bolchini, indi per via Padre Umberto Bianchi e via Panera fino ad arrivare a via Mazzorin, che si percorre per un breve tratto per abbandonarla poi seguendo un tracciato parallelo immediatamente a monte della scuola e del municipio (esclusi); si incrocia il Torrente Vellone fino a raggiungere via S. Vito.

     Si continua per via S. Vito e successivamente per via al Poggio, che viene percorsa verso nord fino alla località Pian della Croce; quindi, per linee di mappali, si arriva al confine comunale di Varese.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[2] Titolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 14 novembre 2005, n. 17.

[3] Articolo così modificato dall’art. 6 della L.R. 14 novembre 2005, n. 17.

[4] Articolo aggiunto dalla L.R. 16 aprile 1988, n. 17.