§ 4.7.183 – L.R. 14 novembre 2005, n. 17.
Istituzione del parco naturale del Campo dei Fiori.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:14/11/2005
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Istituzione e finalità del parco naturale.
Art. 2.  Gestione del parco.
Art. 3.  Piano per il parco.
Art. 4.  Regolamento del parco.
Art. 5.  Divieti.
Art.  6. Norme finali.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 4.7.183 – L.R. 14 novembre 2005, n. 17. [1]

Istituzione del parco naturale del Campo dei Fiori.

(B.U. 18 novembre 2005, n. 46 – S.O. n. 2).

 

Art. 1. Istituzione e finalità del parco naturale.

     1. È istituito il parco naturale del Campo dei Fiori ai sensi dell'articolo 16 ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

     2. L'istituzione del parco naturale del Campo dei Fiori si propone le seguenti finalità:

     a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;

     b) tendere alla conservazione e alla ricostituzione dell'ambiente, garantendo anche un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità naturalistiche;

     c) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

     d) promuovere e disciplinare la fruizione dell'area ai fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi mediante l'attivazione di un marketing territoriale orientato ai processi di conservazione del patrimonio naturale;

     e) creare un sistema integrato di corridoi ecologici tra il parco naturale e le aree di elevata sensibilità naturale, anche esterne al parco.

     3. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata «Parco naturale Campo dei Fiori», allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Gestione del parco.

     1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio, già preposto alla gestione del parco regionale del Campo dei Fiori, costituito con legge regionale 19 marzo 1984, n. 17 (Istituzione del parco Campo dei Fiori).

 

     Art. 3. Piano per il parco.

     1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all'articolo 1, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19 della L.R. n. 86/1983; il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:

     a) alla zona di riserva naturale parziale del Monte Campo dei Fiori;

     b) alle zone di riserve naturali orientate «zone umide» e alla zona di riserva naturale orientata della Martica Chiusarella che hanno un rilevante valore naturalistico;

     c) alle zone forestali o con valenza naturalistica per la valorizzazione e tutela delle superfici forestali autoctone;

     d) alle zone di fruizione e alle zone di corridoio ecologico;

     e) ai contenuti di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.)

     2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

     3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

 

     Art. 4. Regolamento del parco.

     1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell'articolo 20 della L.R. n. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo1eil rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.

     2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

     3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati.

     4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.

     5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

 

     Art. 5. Divieti.

     1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale del Campo dei Fiori sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:

     a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;

     b) raccogliere e danneggiare i vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali;

     c) aprire ed esercitare l'attività di cava e miniera;

     d) aprire ed esercitare l'attività di discarica e depositi permanenti di materiali dismessi;

     e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i potenziamenti degli acquedotti comunali, i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole o agli insediamenti esistenti e gli interventi finalizzati all'attività antincendio, che comunque non incidano nell'alimentazione di zone umide e torbiere;

     f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;

     g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione di cicli biogeochimici;

     h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici;

     i) accendere fuochi all'aperto, con la sola esclusione delle aree attrezzate a questo uso e appositamente individuate dall'ente gestore;

     j) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall'ente gestore;

     k) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

     2. Al fine di mantenere la biodiversità, la progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale prevedono adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale.

     3. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.

     4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

 

     Art. 6. Norme finali.

     1. Alla legge regionale 19 marzo 1984, n. 17 (Istituzione del parco Campo dei Fiori), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il titolo della legge è così sostituito: «Istituzione del Parco regionale Campo dei Fiori»;

     b) all'articolo 1 le parole «parco naturale Campo dei Fiori» sono sostituite dalle parole «parco regionale Campo dei Fiori».

     2. Alla legge regionale 9 aprile 1994, n. 13 (Piano territoriale di coordinamento del parco naturale Campo dei Fiori), è apportata la seguente modifica:

     a) il titolo della legge è così sostituito: «Piano territoriale di coordinamento del parco regionale Campo dei Fiori»;

     3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della L. n. 394/1991, del D.Lgs. n. 42/2004 e della L.R. n. 86/1983.

     4. Fino all'approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi le disposizioni del Piano territoriale di coordinamento del parco regionale, se non contrastanti con i divieti di cui all'articolo 5, comma 1.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.