§ 3.11.45 - L.R. 5 aprile 1994, n. 7.
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nella Regione Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 cooperazione e lavoro
Data:05/04/1994
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di intervenire a sostegno della ripresa della produzione e dell'occupazione, la Regione è autorizzata a finanziare progetti immediatamente eseguibili da imputare ai capitoli di cui [...]
Art. 2.      1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1994, presentato al Consiglio regionale, sono apportate le seguenti variazioni compensative ai sensi [...]
Art. 3.      1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, concorre al finanziamento delle spese per l'avvio della realizzazione di interventi provinciali di riequilibrio [...]
Art. 4.      1. Nell'ambito delle finalizzazioni delle risorse recuperate con l'assestamento del bilancio 1993, la somma di lire 13 miliardi 500 milioni è destinata al finanziamento di progetti socialmente [...]
Art. 5.      1. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 1992, n. 2, in attesa della predisposizione dei piani si possono individuare le opere [...]
Art. 6.      1. La Fi.La.S. S.p.a. è autorizzata ad utilizzare fino alla concorrenza di lire 3 miliardi il fondo speciale costituito ai sensi della legge regionale 20 luglio 1988, n. 40 per le finalità cui è [...]


§ 3.11.45 - L.R. 5 aprile 1994, n. 7.

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nella Regione Lazio.

(B.U. 20 aprile 1994, n. 11).

 

Art. 1.

     1. Al fine di intervenire a sostegno della ripresa della produzione e dell'occupazione, la Regione è autorizzata a finanziare progetti immediatamente eseguibili da imputare ai capitoli di cui all'articolo 2 nei limiti dei relativi stanziamenti.

     2. In relazione a ciascuno dei capitoli di spesa di cui al comma 1, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta della Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, individua i progetti finanziabili in ordine prioritario e concede i relativi finanziamenti, nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) opere con effetti positivi sull'occupazione;

     b) opere immediatamente cantierabili;

     c) opere pubbliche destinate a permanente uso pubblico:

     d) opere di completamento di interventi già realizzati o opere complete;

     e) opere con effetti positivi sull'ambiente;

     f) opere da realizzarsi mediante appalto per licitazione, con esclusione della trattativa privata:

     Con la stessa deliberazione vengono determinate le modalità di erogazione dei finanziamenti concessi.

     3. Nell'esecuzione delle opere devono essere rispettate le seguenti condizioni:

     a) consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla esecutività della decisione regionale di attribuzione del finanziamento;

     b) nel corso dei lavori potranno essere ammesse perizie di variante o proroghe dei tempi di ultimazione dei lavori solo per cause impreviste o imprevedibili non derivanti da errori di progettazione o da carenza tecnica-amministrativa della stazione appaltante;

     c) il finanziamento regionale è fisso ed invariabile, ogni maggiore onere sarà a totale carico dei soggetti beneficiari che provvederanno alla copertura con propri mezzi finanziari;

     d) lavori senza assorbimento di eventuali ribassi d'asta o economie che saranno finalizzati al finanziamento di altri interventi.

     4. Nel caso di inosservanza delle condizioni di cui al comma 3, il finanziamento è revocato e destinato ai progetti che seguono, nell'ambito di ciascun capitolo, nell'elenco approvato dal Consiglio regionale ai sensi del comma 2, compatibilmente all'entità di spesa prevista dal nuovo progetto con le risorse che si renderanno disponibili. Nel caso di insufficiente compatibilità finanziaria, l'impegno è annullato.

     5. I dirigenti dei settori operativi cui, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 22 competono le attribuzioni di legge relative ai capitoli di spesa prevista di cui al comma 1, sono personalmente responsabili del rigoroso rispetto delle predette verifiche anche agli effetti della tutela delle posizioni giuridiche degli enti eventualmente aventi titolo a subentrare nella utilizzazione del finanziamento.

 

     Art. 2.

     1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1994, presentato al Consiglio regionale, sono apportate le seguenti variazioni compensative ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 15 del 1977:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, concorre al finanziamento delle spese per l'avvio della realizzazione di interventi provinciali di riequilibrio del territorio e di tutela e salvaguardia delle aree interne, nonché per lo sviluppo economico e sociale integrato di aree vaste anche interprovinciali, mediante il trasferimento alle province del Lazio di risorse finanziarie, in parti uguali, nei limiti degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli del bilancio regionale di previsione.

     2. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali devono formulare programmi pluriennali di carattere generale e settoriale ed elaborare i progetti degli interventi ritenuti prioritari. A tal fine le province devono acquisire e coordinare le proposte avanzate dai comuni, dalle comunità montane e dalle università agrarie, nell'ambito di apposite conferenze di servizi, e devono confrontarsi con le forze sociali ed imprenditoriali. Nell'individuare gli interventi le province devono tenere conto dei completamenti delle opere finanziate ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 10 giugno 1988, n. 30.

     3. I settori d'intervento per i quali le province devono formulare i programmi pluriennali ed elaborare i progetti ai sensi del comma 2, sono quelli indicati all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) della legge n. 142 del 1990. I progetti finanziabili devono attenere a:

     a) opere pubbliche destinate pienamente ad uso pubblico;

     b) opere di rilevanza sovracomunale;

     c) opere compiute con esclusione di lotti anche funzionali;

     d) opere i cui proponenti siano soggetti realizzatori e gestori;

     e) opere che non siano già dotate di copertura finanziaria, anche parziale, su altre fonti;

     f) opere non costituenti aggregazioni di interventi distinti come localizzazione e tipologia d'interventi;

     g) opere non appaltate e non date in concessione;

     h) opere finalizzate all'aumento dell'occupazione nelle aree interne.

     4. L'attività di programmazione di cui al comma 2 deve essere conclusa dalle province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione concorre al finanziamento degli oneri connessi a tale attività mediante il trasferimento alle province di risorse finanziarie, in parti uguali, nei limiti degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli del bilancio regionale di previsione. Il 60 per cento dei finanziamenti regionali deve essere comunque erogato, a saldo, previa presentazione dei provvedimenti provinciali di approvazione dei programmi. In caso di mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto per la presentazione dei programmi provinciali, la Giunta regionale dispone la revoca dei finanziamenti già erogati.

     5. I programmi di cui al comma 2 devono essere redatti secondo quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 361 del 23 gennaio 1992, concernente: «Indirizzi metodologico-procedurali e contenuti della documentazione programmatica». I provvedimenti provinciali di cui al comma 4 devono espressamente contenere la dichiarazione di conformità alla citata deliberazione della Giunta regionale nonché alle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 3.

     6. Le province devono procedere:

     a) entro centocinquanta giorni [1] dalla data di esecutività dei provvedimenti programmatori di cui al comma 4, all'approvazione delle progettazioni esecutive dichiarando, nei relativi atti, che sono stati acquisiti i pareri, i nulla-osta e le autorizzazioni, previsti dalla normativa vigente e che non esistono impedimenti al regolare inizio dei lavori;

     b) entro centottanta giorni dalla data di esecutività degli atti di approvazione delle progettazioni esecutive, alla consegna totale dei lavori, dopo aver espletato le gare di appalto nel rispetto della normativa comunitaria nazionale vigente in materia;

     c) entro centottanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, all'approvazione del certificato di collaudo delle opere ed alla determinazione della spesa effettivamente sostenuta.

     7. Nel corso dei lavori possono essere ammesse perizie di variante o proroghe di tempi di ultimazione di lavori solo per cause impreviste e imprevedibili non derivanti da errori di progettazioni o da carenze tecnico-amministrative della stazione appaltante. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni e delle scadenze temporali di cui al presente comma la Giunta regionale dispone la revoca dei finanziamenti.

     8. Le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione delle opere sono le seguenti:

     a) 10 per cento dell'intera somma spettante alle singole province, a seguito di presentazione dell'atto di approvazione delle progettazioni esecutive di cui al comma 6;

     b) ulteriore 80 per cento, a seguito di presentazione della dichiarazione di avvenuta consegna totale dell'opera nel rispetto dei tempi e delle prescrizioni di cui al comma 6;

     c) ulteriore 5 per cento, a seguito di presentazione dell'atto di approvazione del certificato di collaudo dell'opera;

     d) saldo del 5 per cento, a presentazione del provvedimento di approvazione della spesa complessiva effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera.

     9. Gli adempimenti regionali di trasferimento alle province delle risorse finanziarie previste dal presente articolo sono svolte dall'assessorato regionale bilancio, settore ragioneria.

     10. Per l'attività di programmazione di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi. Tale somma, da ripartirsi in parte uguali tra le province, comprende lire 2 miliardi già erogati alle province stesse in attuazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21 e lire 3 miliardi, iscritti nel capitolo n. 13215 del bilancio regionale di previsione 1994, da erogarsi, a saldo, con le modalità di cui al comma 4.

     11. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, iscritta nel capitolo n. 28105 del bilancio regionale di previsione. Tale somma deve essere ripartita in ragione di lire 30 miliardi per provincia. La quantificazione annuale della spesa avverrà con la legge regionale di approvazione del bilancio. L'importo del finanziamento previsto dal presente comma è fisso ed invariabile, per cui ogni maggiore onere connesso alla realizzazione degli interventi è a totale carico delle province, che devono provvedere alla relativa copertura con proprie risorse.

     12. In relazione ai tempi attuativi delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la rimodulazione annuale degli stanziamenti nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa prevista.

     13. L'articolo 6 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21, è abrogato.

 

     Art. 4.

     1. Nell'ambito delle finalizzazioni delle risorse recuperate con l'assestamento del bilancio 1993, la somma di lire 13 miliardi 500 milioni è destinata al finanziamento di progetti socialmente utili secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 45 e nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2.

     2. I progetti di pubblica utilità presentati dagli enti destinatari dei finanziamenti regionali devono essere relativi ad interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio degli stessi o delle opere e delle strutture adibite a servizi di propria competenza con prioritario riferimento ad opere di consolidamento, risanamento e di restauro nei centri storici. Per l'utilizzazione della somma indicata al comma 1 viene istituito nel bilancio regionale 1994 apposito capitolo n. 24109 con la denominazione: «Contributi agli enti locali e sub-regionali per il finanziamento di progetti per interventi di manutenzione straordinaria del proprio patrimonio e delle opere o strutture destinate a servizi di rispettiva competenza nei quali impiegare lavoratori in cassa integrazione straordinaria».

     3. Per le finalità previste dalla legge regionale n. 45 del 1986 afferenti la realizzazione di opere e servizi non rientranti nelle ipotesi sopra indicate, resta impregiudicata la possibilità di utilizzazione dello stanziamento di parte corrente iscritto all'esistente capitolo n. 24109.

 

     Art. 5.

     1. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 1992, n. 2, in attesa della predisposizione dei piani si possono individuare le opere prioritarie necessarie per realizzare gli obiettivi della legge regionale n. 2 del 1992 sulla base delle indicazioni formulate dai comuni territorialmente interessati.

     2. In fase di prima attuazione della legge le opere da finanziare vengono individuate con deliberazione di Giunta regionale sulla base delle indicazioni dei comuni territorialmente interessati e previo parere degli assessorati competenti per settore d'intervento.

     3. Entro trenta giorni [2] dalla approvazione della deliberazione di Giunta regionale, di cui al comma 2, i comuni dovranno procedere all'approvazione delle progettazioni esecutive con apposito provvedimento deliberativo. I suddetti provvedimenti deliberativi dovranno espressamente riportare la durata dei lavori, la dichiarazione che i progetti hanno già acquisito tutti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e che non esistono impedimenti al regolare inizio dei lavori, nonché che tali progetti sono previsti dai PTP e PTC nn. 4 e 7 adottati dalla Regione. Entro centoventi giorni dall'esecutività delle rispettive deliberazioni di approvazione delle progettazioni esecutive [2]a i comuni dovranno procedere alla consegna totale dei lavori dopo aver espletato le gare d'appalto nel rispetto della normativa vigente. Nel corso dei lavori non potranno essere ammesse perizie di variante con o senza aumento di spesa o proroghe dei tempi di ultimazione dei lavori. [Gli eventuali ribassi d'asta o economie dovranno essere finalizzati al finanziamento di altri interventi nell'ambito della stessa legge n. 2 del 1992] [3]. Entro novanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, i comuni con apposito atto deliberativo, dovranno procedere all'approvazione del certificato di collaudo dell'opera e alla determinazione della spesa effettivamente occorsa. I termini indicati nel presente comma sono da ritenersi perentori. In casi di mancato rispetto di tali termini la Giunta regionale dovrà disporre la revoca dei finanziamenti relativi alle opere non rispondenti a quanto previsto dal presente comma. Il finanziamento della Regione per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 è fisso ed invariabile, ogni maggiore onere connesso alla realizzazione dell'opera sarà a totale carico dei comuni, che provvederanno alla copertura con propri mezzi finanziari [4].

     4. Le modalità di erogazione dei finanziamenti per la realizzazione delle opere saranno le seguenti:

     a) 10 per cento della intera somma attribuita ai singoli comuni a presentazione della deliberazione che approva le progettazioni esecutive, la deliberazione dovrà espressamente riportare la dichiarazione indicata nel comma 3;

     b) 80 per cento del costo delle singole opere finanziate a presentazione di una dichiarazione del sindaco di avvenuta consegna totale dell'occupazione nel rispetto dei tempi e delle prescrizioni di cui al comma 3;

     c) 5 per cento del costo delle singole opere finanziate a presentazione della deliberazione di approvazione da parte del comune del certificato di collaudo dell'opera. La suddetta deliberazione dovrà riportare espressamente la dichiarazione che l'opera è stata realizzata nel rispetto delle prescrizioni e delle scadenze temporali riportate nel comma 3;

     d) 5 per cento del costo delle singole opere finanziate a presentazione della deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera.

     5. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, ripartita in ragione di lire 2 miliardi 500 milioni per gli interventi di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 1992 iscritti sul capitolo n. 32150 del bilancio regionale e di lire 3 miliardi 500 milioni per gli interventi di cui alla legge regionale n. 2 del 1992 iscritti sul capitolo n. 51510 del bilancio regionale.

     6. In relazione ai tempi attuativi delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la rimodulazione annuale degli stanziamenti nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa previste dalla presente legge.

     7. A parziale modifica di quanto previsto dalla legge regionale 20 settembre 1993, n. 54, concernente: «Interventi urgenti nella provincia di Roma per lo sviluppo della Sabina Romana» in attesa della predisposizione dei piani si possono individuare le opere prioritarie necessarie per realizzare gli obiettivi della legge regionale n. 54 del 1993 sulla base delle indicazioni formulate dai comuni territorialmente interessati e secondo le procedure dell'articolo 5 della presente legge.

 

     Art. 6.

     1. La Fi.La.S. S.p.a. è autorizzata ad utilizzare fino alla concorrenza di lire 3 miliardi il fondo speciale costituito ai sensi della legge regionale 20 luglio 1988, n. 40 per le finalità cui è destinato il fondo speciale costituito ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2.

 

 


[1] Si veda l'art. 1 della L.R. 24 ottobre 1995, n. 52.

[2] Si veda l'art. 9, comma 1, della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[2]2a Vedi peraltro quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 21 dicembre 1998, n. 57.

[3] Periodo soppresso dall'art. 9 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[4] Si veda l'art. 10 della L.R. 21 dicembre 1996, n. 59.