§ 3.11.25 - L.R. 12 settembre 1986, n. 45.
Norme per consentire l'utilizzazione temporanea dei lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 cooperazione e lavoro
Data:12/09/1986
Numero:45

§ 3.11.25 - L.R. 12 settembre 1986, n. 45.

Norme per consentire l'utilizzazione temporanea dei lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni in opere o servizi di pubblica utilità.

(B.U. 30 settembre 1986, n. 27).

 

(Abrogata dall'art. 21 della L.R. 25 luglio 1996, n. 29).