§ 2.6.49 - L.R. 13 giugno 2003, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 concernente: “Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:13/06/2003
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2).
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 2/1995).
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 2/1995).
Art. 4.  (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 2/1995).
Art. 5.  (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 2/1995).
Art. 6.  (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 2/1995).
Art. 7.  (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 2/1995).
Art. 8.  (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 2/1995).
Art. 9.  (Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 2/1995).
Art. 10.  (Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 2/1995).
Art. 11.  (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 2/1995).
Art. 12.  (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 2/1995).
Art. 13.  (Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 2/1995).
Art. 14.  (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 2/1995).
Art. 15.  (Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 2/1995).
Art. 16.  (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 2/1995).
Art. 17.  (Abrogazione dell’articolo 15 della l.r. 2/1995).
Art. 18.  (Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 2/1995).
Art. 19.  (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 2/1995).
Art. 20.  (Abrogazione dell’articolo 18 della l.r. 2/1995).
Art. 21.  (Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 2/1995).
Art. 22.  (Aggiunta dell’articolo 20 bis nella l.r. 2/1995).
Art. 23.  (Norme transitorie).


§ 2.6.49 - L.R. 13 giugno 2003, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 concernente: “Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL)” e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1997, n. 27 concernente: “Istituzione dell’agenzia regionale promozione enogastronomica tipica (ARPET - Lazio)”.

(B.U. 10 luglio 2003, n. 19).

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2).

     1. L’articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 concernente: “Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL)” è sostituito dal seguente:

     “Art. 1. (Istituzione, natura giuridica e finalità).

     1. La Regione, in armonia con le disposizioni del proprio statuto e della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche e nell’ambito dei principi fissati dalle leggi statali e dalla normativa dell’Unione europea, promuove lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARSIAL), di seguito denominata Agenzia, con sede in Roma.

     3. L’Agenzia è un ente di diritto pubblico strumentale della Regione, dotato, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed esercita la propria competenza nell’ambito degli indirizzi politico-programmatori e delle direttive della Giunta regionale.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 2/1995).

     1. L’articolo 2 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente:

     “Art. 2. (Compiti).

     1. L'Agenzia attua programmi di attività, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, in materia di:

     a) promozione, applicazione e diffusione delle innovazioni tecnologiche che siano necessarie ed idonee a migliorare l'efficienza economica delle imprese singole o associate;

     b) assistenza economica e finanziaria alle imprese singole o associate, con particolare riguardo a quelle impegnate in processi di innovazione tecnologica;

     c) attività di assistenza tecnica, nell’ambito del sistema regionale dei servizi di sviluppo agricolo, in materia di produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli;

     d) studi, ricerche e indagini sistematici sui mercati agro-alimentari in Italia e all'estero, in correlazione alle prospettive di mercato;

     e) studi, ricerche, progetti ed interventi in materia di ricomposizione, riordino e ristrutturazione fondiaria, quando gli stessi siano funzionali al miglioramento dell'assetto produttivo dei terreni delle università agrarie e delle proprietà pubbliche in genere;

     f) studi, ricerche, progetti ed interventi per la realizzazione di azioni pubbliche, anche sperimentali, dirette a processi innovativi di sviluppo agricolo compatibili con i programmi regionali di tutela ambientale, con particolare riguardo alla economica introduzione di forme di agricoltura biologica, alla valorizzazione delle risorse laziali di energia pulita, alle tecnologie necessarie per la conformità a legge degli impianti di depurazione di reflui derivanti da attività agro-industriali;

     g) studi, ricerche, progetti ed interventi per la realizzazione, a cura diretta dell'Agenzia, di opere, impianti e servizi che la Regione, su sua specifica direttiva, ritenga di rilevanza strategica ai fini delle proprie scelte programmatiche; a tal fine, le opere, gli impianti ed i servizi sono attività agricole a tutti gli effetti;

     h) studio, promozione, divulgazione e controllo della qualità dell’enogastronomia tipica del Lazio;

     i) tutela della diversità biologica delle specie animali e vegetali di interesse agrario e introduzione di innovazioni tecnico produttive tese alla salvaguardia della salute degli operatori agricoli e dell’ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione;

     l) tutela della sicurezza alimentare, anche tramite l’elaborazione di studi, ricerche, progetti e programmi, con particolare riferimento alla diffusione degli organismi geneticamente modificati, e promozione di opportune iniziative finalizzate sia al miglioramento delle produzioni che alla salvaguardia della salute dei consumatori;

     m) cura della conservazione della fauna ittica nelle acque interne del territorio regionale, tramite la promozione di opportune azioni di ripopolamento e qualificazione;

     n) gestione del servizio integrato agrometereologico della Regione Lazio (SIARL), di cui alla legge regionale 9 ottobre 1996, n. 40, concernente: “Istituzione del servizio integrato agrometereologico della Regione Lazio (S.I.A.R.L.)”, limitatamente alle attività indicate all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) della legge stessa;

     o) gestione dell’osservatorio faunistico regionale, con le competenze dello stabilimento ittiogenico di cui all’articolo 3, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 (Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio), nonché dell’osservatorio faunistico venatorio di cui all’articolo 18 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio);

     p) gestione del nucleo controllo di qualità per prodotti agroalimentari, cui è affidato il controllo dei prodotti a denominazione d’origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP), nonché la vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati, in attuazione dell’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari e dell’articolo 53, commi 1 ed 11, della legge 24 aprile 1998, n. 128 concernente: “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997)”.

     2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera b), le imprese debbono adottare e mantenere forme di contabilità e di bilancio, con la tipologia prescritta dall'ordinamento vigente, idonee a consentire una valutazione sistematica della loro situazione economica, finanziaria, patrimoniale e delle attrezzature tecnologiche, ai fini della formazione e della gestione di una apposita banca dati e di un osservatorio regionale permanente delle imprese agro-alimentari ed agro-industriali del Lazio.

     3. L’Agenzia inoltre:

     a) promuove il coordinamento dei centri di ricerca operanti nella Regione Lazio per le attività riguardanti l’introduzione, la sperimentazione e la divulgazione degli organismi geneticamente modificati, ne verifica costantemente i risultati e redige un apposito rapporto annuale in materia;

     b) promuove l’informazione tra i consumatori, d’intesa con le associazioni interessate, sui prodotti agro-alimentari risultanti dall'innovazione tecnologica;

     c) coadiuva, con esplicito apporto tecnico, le strutture regionali e le istituzioni locali per la formulazione di piani e programmi di interesse agricolo e cura l’attuazione di specifici interventi su programmi statali e dell’Unione europea;

     d) svolge ulteriori incarichi nell’ambito della programmazione regionale e degli interventi pubblici da questa previsti anche per la concessione di eventuali contributi alle imprese; tali incarichi sono svolti in base ad atti di affidamento che prevedano le finalità dell’azione, i tempi e le modalità di svolgimento, gli strumenti di verifica, le dotazioni finanziarie occorrenti, le forme di rendicontazione delle spese sostenute.”

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 2/1995).

     1. L’articolo 3 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente:

     “Art. 3. (Organi).

     1. Sono organi istituzionali dell’Agenzia:

     a) il presidente;

     b) il collegio dei revisori.”.

 

     Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 2/1995).

     1. L’articolo 4 della l.r. 2/1995, è sostituito dal seguente:

     “Art. 4. (Presidente).

     1. Il presidente è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, tra persone in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza acquisite presso enti o strutture complesse ovvero con funzioni di controllo.

     2. Il presidente ha la rappresentanza istituzionale dell’Agenzia ed è responsabile dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità della relativa attività, nonché della sua rispondenza agli atti regionali di indirizzo politico-programmatorio e di direttiva. Il Presidente risponde del suo operato direttamente alla Giunta regionale.

     3. Al presidente spettano le funzioni di indirizzo attraverso la definizione degli obiettivi programmatici da perseguire e delle relative priorità e l’emanazione di direttive cui deve attenersi il direttore generale nell’attività amministrativa e gestionale, nonché le funzioni di controllo della rispondenza dell’attività stessa agli indirizzi impartiti. In particolare il presidente:

     a) adotta lo statuto ed i regolamenti in esso previsti, ivi compresi il regolamento relativo all’organizzazione delle strutture tecniche e amministrative, alla dotazione organica del personale ed ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi ai dirigenti, il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia, nonché il regolamento di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all’articolo 8 bis;

     b) nomina il direttore generale su designazione della Giunta regionale;

     c) adotta il bilancio di previsione, le variazioni e l’assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale con allegata una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti nell’anno precedente;

     d) adotta i programmi pluriennali e annuali di attività;

     e) assegna al direttore generale le risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguire gli obiettivi programmatici, nonché provvede alla verifica dei risultati di gestione e alla valutazione annuale dell’attività del suddetto direttore, avvalendosi del nucleo di valutazione strategico dell’Agenzia.

     4. La nomina a presidente determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro.

     5. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne esercita temporaneamente le funzioni il coordinatore del comitato di cui all’articolo 8 bis.”.

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 2/1995).

     1. L’articolo 5 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente:

     “Art. 5. (Collegio dei revisori).

     1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente stesso, scegliendoli tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

     2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione ed all’organizzazione dei lavori.

     3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell’Agenzia. In particolare:

     a) esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge;

     b) esprime il parere circa la sussistenza della copertura finanziaria in ordine ad atti o provvedimenti che importino impegni di spesa pari o superiori a un decimo delle entrate previste dal bilancio di previsione del relativo esercizio finanziario;

     c) riferisce per singoli atti sui risultati dell’attività di controllo al Presidente dell’Agenzia che, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al collegio stesso.”.

     4. Il collegio dei revisori trasmette, altresì, alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell’Agenzia.”.

 

     Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 2/1995).

     1. L’articolo 6 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente:

     “Art. 6. (Indennità di carica).

     1. L’indennità di carica spettante ai componenti degli organi istituzionali dell’Agenzia di cui all’articolo 3, è determinata ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennità dei componenti degli organi degli Enti dipendenti dalla Regione Lazio) e successive modifiche.”.

 

     Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 2/1995).

     1. L’articolo 7 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente:

     “Art. 7. (Incompatibilità).

     1. Agli incarichi di presidente del collegio dei revisori e di componente del collegio stesso si applicano le disposizioni sulla incompatibilità contenute nella vigente normativa nazionale e regionale.

     2. In particolare, non può essere nominato presidente e non possono far parte del collegio dei revisori i membri del Consiglio e della Giunta regionali, nonché i sindaci, i presidenti e i membri degli esecutivi degli enti locali, i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL) e delle aziende ospedaliere, i componenti degli organi di altri enti regionali, gli imprenditori o gli amministratori di società che forniscono beni o prestano servizi all’Agenzia, i dipendenti dell’amministrazione regionale appartenenti alla struttura preposta alla vigilanza dell’Agenzia ed i membri degli organi delle organizzazioni professionali e sindacali agricole.”.

 

     Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 2/1995).

     1. L’articolo 8 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente:

     “Art. 8. (Durata delle cariche).

     1. Il presidente dell’Agenzia ed il collegio dei revisori restano in carica per la durata del mandato del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale che hanno provveduto, rispettivamente, alla nomina ed alla costituzione ai sensi degli articoli 4, comma 1 e 5, comma 1. Essi proseguono comunque le loro funzioni fino al rinnovo degli organi dell’Agenzia, dai effettuarsi entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale neo eletto, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).”

 

     Art. 9. (Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 2/1995).

     1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 2/1995 è inserito il seguente:

     “Art. 8 bis. (Comitato tecnico-scientifico-promozionale).

     1. È istituito il comitato tecnico-scientifico-promozionale quale organo di supporto e consulenza tecnica dell’Agenzia, di seguito denominato comitato.

     2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è composto da un coordinatore, nominato dal Presidente stesso, e da sedici membri nominati dalla Giunta regionale, con esperienza nel campo dello sviluppo rurale, dell’agro—industria, dell’agricoltura sostenibile, della promozione dell’eno-gastronomia, della organizzazione e della ricerca scientifica, scelti sulla base di terne di soggetti designati dagli enti di cui al comma 3. Partecipa alle riunioni del comitato, senza il diritto di voto, il direttore generale.

     3. Il comitato è articolato in due sezioni:

     a) sezione tecnico-scientifica, con i seguenti componenti:

     1) uno scelto tra i tre soggetti designati, d’intesa, dalle università laziali;

     2) uno scelto tra i tre soggetti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

     3) uno scelto tra i tre soggetti designati, d’intesa, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

     4) uno scelto tra i tre soggetti designati, d’intesa, dalle centrali cooperative riconosciute maggiormente rappresentative a livello regionale;

     5) quattro designati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di agricoltura;

     b) sezione promozionale eno-gastronomica, con i seguenti componenti:

     1) uno scelto tra i tre soggetti designati, d’intesa, dalle organizzazioni delle imprese del turismo e della somministrazione maggiormente rappresentative a livello regionale;

     2) due scelti tra i tre soggetti designati, d’intesa, dalle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative a livello regionale;

     3) uno scelto tra i tre soggetti designati, d’intesa, dalle centrali cooperative riconosciute maggiormente rappresentative a livello regionale;

     4) quattro designati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di agricoltura.

     4. Decorsi quindici giorni dalla richiesta da parte della Regione delle designazioni di cui al comma 3, la Giunta regionale provvede alla nomina di tutti i componenti del comitato, sulla base delle designazioni pervenute e scegliendo i componenti non designati dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 fra persone in possesso dell’esperienza richiesta dal comma 2.

     5. Il comitato provvede a:

     a) esprimere il parere preventivo obbligatorio sui programmi pluriennali e annuali di attività;

     b) esprimere parere sui contenuti e metodi di studi e ricerche e in ordine a specifici argomenti ad esso sottoposti dal presidente dell’Agenzia.

     6. L’organizzazione ed il funzionamento del comitato sono disciplinati con apposito regolamento adottato dal presidente dell’Agenzia.

     7. Al coordinatore e agli altri componenti del comitato è corrisposto un compenso da determinarsi con il decreto di costituzione secondo i criteri di cui all’articolo 387, comma 2, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale).

     8. Il comitato dura in carica quanto il Presidente della Giunta regionale che lo ha costituito ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dall’insediamento della nuova Giunta, in conformità alle disposizioni della legge regionale 12/1993.”.

 

     Art. 10. (Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 2/1995).

     1. Dopo l’articolo 8 bis della l.r. 2/1995 è inserito il seguente:

     “Art. 8 ter. (Statuto dell’Agenzia e regolamenti).

     1. Nello statuto sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali dell’Agenzia, nonché i principi di organizzazione dell'Agenzia e dell’ordinamento del relativo personale, in coerenza con le esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e in conformità alle norme generali, statali e regionali, regolatrici della materia.

     2. Lo statuto è adottato dal presidente dell’Agenzia ed è approvato dalla Giunta regionale, che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

     3. Il presidente dell’Agenzia adotta i regolamenti previsti dallo statuto, tra i quali, in particolare, il regolamento relativo all’organizzazione delle strutture tecniche ed amministrative, alla dotazione organica del personale ed ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi ai dirigenti nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia, nonché il regolamento di organizzazione e funzionamento del comitato.”.

 

     Art. 11. (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 2/1995).

     1. L’articolo 9 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente:

     “Art. 9. (Direttore generale).

     1. I servizi amministrativi e i servizi tecnici dell’Agenzia sono diretti dal direttore generale in conformità allo statuto ed ai regolamenti.

     2. Il direttore generale è designato dalla Giunta regionale tra persone in possesso di comprovate capacità professionali in relazione alle funzioni da svolgere, ed è nominato dal presidente dell’Agenzia.

     3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato, la cui durata è stabilita tenendo conto di quanto previsto al comma 4. Il contratto definisce, in particolare, l’oggetto dell’incarico, le specifiche attribuzioni, le condizioni di incompatibilità, i casi di revoca dell’incarico o di decadenza dall’incarico stesso e di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché il trattamento economico, di carattere onnicomprensivo, commisurato a quello fissato per i direttori regionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, ai quali sia stato conferito l’incarico di direttore generale, sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

     4. L’incarico del direttore generale non può superare la durata in carica del presidente dell’Agenzia che lo ha nominato. Egli continua comunque a svolgere le proprie funzioni per un ulteriore periodo di tre mesi decorrente dalla nomina del nuovo presidente dell’Agenzia, entro il quale può essere confermato o sostituito con le modalità di cui al comma 2.

     5. Il direttore generale svolge le seguenti funzioni:

     a) formula proposte al presidente dell’Agenzia, ai fini dell’adozione degli atti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a), c), e d);

     b) conferisce ai dirigenti sottordinati gli incarichi di direzione delle strutture organizzative e la responsabilità di specifici progetti ed attività, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’apposito regolamento ai sensi dell’articolo 8 ter, comma 3;

     c) coordina l’attuazione dei programmi pluriennali ed annuali adottati dal presidente dell’Agenzia al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi programmatici, ripartendo tra le strutture organizzative le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

     d) adotta gli atti di amministrativi e di diritto privato ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate relativi a progetti ed attività che ritenga di riservarsi e delega gli altri atti ai dirigenti sottordinati;

     e) dirige, coordina e controlla l’attività dei dirigenti sottordinati ed esercita nei loro confronti il potere sostitutivo, previa diffida ad adempiere entro un termine prefissato, in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza delle proprie direttive tale da determinare pregiudizio per l’interesse pubblico;

     f) adotta gli atti di valutazione dei dirigenti sottordinati;

     g) rappresenta l’Agenzia, limitatamente alle proprie competenze, ed ha il potere di promuovere e resistere alle liti, di conciliare e transigere, nonché di indire o partecipare a conferenze di servizi;

     h) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti non definitivi dei dirigenti sottordinati;

     i) presenta all’inizio di ogni anno al presidente dell’Agenzia una relazione sull’attività svolta nell’ambito delle strutture sottordinate, sulla base delle relazioni redatte dai singoli dirigenti ed informa periodicamente lo stesso presidente in ordine agli adempimenti relativi alle proprie prestazioni;

     l) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato e svolge ogni altra funzione a lui attribuita dai regolamenti dell’Agenzia.”.

 

     Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 2/1995).

     1. L’articolo 10 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente:

     “Art. 10. (Bilancio di previsione e rendiconto generale).

     1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, adottati dal presidente dell’Agenzia e corredati del parere del collegio dei revisori, sono approvati dal Consiglio regionale con le modalità di cui al titolo VII, capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione).

     2. Al rendiconto generale è allegata la relazione del presidente dell’Agenzia sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, nonché la valutazione espressa dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera b).”.

 

     Art. 13. (Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 2/1995).

     1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 2/1995 è inserito il seguente:

     “Art. 10 bis. (Programmi di attività).

     1. L’attività dell’Agenzia è definita mediante un programma pluriennale, articolato in programmi annuali.

     2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati dal presidente dell’Agenzia, entro il 30 settembre di ogni anno, previo parere del comitato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con apposite direttive, in coerenza con le linee della programmazione della Regione.

     3. Il programma pluriennale individua gli obiettivi da perseguire nel periodo di riferimento, gli indirizzi, le priorità, i tempi e le risorse necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Agenzia.

     4. I programmi annuali descrivono dettagliatamente le attività da svolgere nell’anno di riferimento.

     5. Il programma pluriennale ed i relativi programmi annuali sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, unitamente ai bilanci di previsione relativi agli stessi anni.”.

 

     Art. 14. (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 2/1995).

     1. L’articolo 12 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente:

     “Art. 12. (Patrimonio).

     1. L’Agenzia ha un patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma oggetto di apposito e distinto inventario.

     2. Il patrimonio immobiliare, ivi compresi i beni della riforma fondiaria, è utilizzato secondo le direttive impartite all’Agenzia dalla Giunta regionale.

     3. All’Agenzia possono essere, altresì, concessi in uso o in comodato altri beni da parte della Regione.”.

 

     Art. 15. (Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 2/1995).

     1. L’articolo 13 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente:

     “Art. 13. (Risorse finanziarie ).

     1. L’Agenzia dispone delle seguenti risorse finanziarie:

     a) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle indicazioni dei programmi pluriennali ed annuali;

     b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;

     c) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali;

     d) proventi derivanti dalle attività dell’Agenzia e dai servizi forniti;

     e) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali, regionali o di enti locali per lo svolgimento di compiti istituzionali.”.

 

     Art. 16. (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 2/1995).

     1. L’articolo 14 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente:

     “Art. 14. (Potere di direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale).

     1. La Giunta regionale esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sull’Agenzia.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di agricoltura, in particolare:

     a) impartisce, entro quindici giorni dall’adozione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale di cui all’articolo 9 della l.r. 25/2001, le direttive cui l’Agenzia deve uniformarsi nella predisposizione dei programmi di attività e dei bilanci di previsione, al fine di garantirne la compatibilità con gli atti di programmazione e di indirizzo della Regione;

     b) valuta, sulla base della relazione annuale trasmessa dal presidente dell’Agenzia e delle relazioni semestrali trasmesse dal collegio dei revisori, l’utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l’acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;

     c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell’adozione di atti obbligatori da parte degli organi dell’Agenzia, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

     d) esercita il controllo sugli organi:

     1) disponendo la decadenza del presidente dell’Agenzia in caso di ripetute violazioni di norme e direttive regionali o di accertate gravi disfunzioni nella direzione dell’Agenzia e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo presidente dell’Agenzia;

     2) disponendo la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori o del comitato in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive di tali organi;

     e) esercita il controllo di legittimità e di merito sui seguenti atti:

     1) i regolamenti previsti dallo statuto, adottati dal presidente dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a);

     2) gli atti del presidente dell’Agenzia, con i quali si adottano o si autorizzano provvedimenti relativi all’attuazione dei programmi di attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero si assegnano al direttore generale obiettivi che comportano spese vincolanti il bilancio per oltre un anno.

     3. Le modalità del controllo di legittimità e di merito di cui al comma 2, lettera e), sono le seguenti:

     a) gli atti divengono esecutivi a seguito della comunicazione della Giunta regionale che ne consente l’ulteriore corso, ovvero per decorrenza del termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione degli atti senza che la Giunta stessa si sia pronunciata;

     b) la richiesta di chiarimenti o la formulazione di proposte di adeguamento da parte della Giunta regionale interrompe la decorrenza del termine; in tale caso un nuovo termine, pari a quarantacinque giorni, decorre dalla ricezione dei chiarimenti o della nuova formulazione dell’atto; il termine può essere interrotto una sola volta e gli atti s’intendono decaduti qualora l’Agenzia non fornisca i chiarimenti o non faccia propri gli adeguamenti proposti entro il termine di trenta giorni;

     c) l’atto annullato in sede di controllo non può essere riproposto.

     4. La Giunta regionale, con apposite direttive, impartisce all’Agenzia ulteriori indicazioni sulle modalità del controllo al fine di garantire la più ampia collaborazione con l’assessorato regionale competente in materia di agricoltura e di assicurare l’efficace ed efficiente svolgimento del controllo stesso.”.

 

     Art. 17. (Abrogazione dell’articolo 15 della l.r. 2/1995).

     1. L’articolo 15 della l.r.. 2/1995 è abrogato.

 

     Art. 18. (Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 2/1995).

     1. L’articolo 16 è sostituito dal seguente:

     “Art. 16. (Strutture).

     1. Il regolamento di organizzazione delle strutture dell’Agenzia di cui all’articolo 8 ter, comma 3, individua le strutture dirigenziali sottordinate alla direzione generale e ne determina le funzioni.

     2. Nell’ambito delle strutture tecniche il regolamento individua, in particolare:

     a) la struttura centrale e le strutture periferiche competenti in materia di agrometeorologia per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), e g), della l.r. 40/1996;

     b) l’osservatorio faunistico regionale, al quale sono attribuite le funzioni svolte dallo stabilimento ittiogenico di cui all’articolo 3, comma 4, della l.r. 87/1990, nonché le funzioni dell’osservatorio faunistico venatorio di cui all’articolo 18 della l.r.17/1995;

     c) il nucleo controllo di qualità per prodotti agroalimentari, al quale sono attribuite le funzioni di controllo dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP) nonché la vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati, in attuazione dell’articolo 10 del reg. (CEE) 2081/92 e dell’articolo 53, commi 1 ed 11, della l. 128/1998, ivi compresa l’attivazione delle procedure ai fini dell’autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, valida anche per l’espletamento dell’attività di controllo fuori del territorio regionale.”.

 

     Art. 19. (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 2/1995).

     1. L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

     “Art. 17. (Personale).

     1. L’Agenzia, nei limiti della pianta organica suddivisa per qualifiche dirigenziali e per categorie e profili professionali, adottata dal presidente dell’Agenzia nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di organizzazione delle strutture dell’Agenzia di cui all’articolo 8 ter, comma 3, e divenuta esecutiva a seguito del controllo della Giunta regionale, si avvale di personale di ruolo, trasferito o comandato da altre pubbliche amministrazioni ovvero assunto nel rispetto della vigente normativa.

     2. Al personale dell’Agenzia si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di servizio e il trattamento di previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale dalla vigente normativa. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali, si tiene conto delle specificità delle attività dell’Agenzia.”.

 

     Art. 20. (Abrogazione dell’articolo 18 della l.r. 2/1995).

     1. L’articolo 18 della l.r. 2/1995 è abrogato.

 

     Art. 21. (Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 2/1995).

     1. L’articolo 19 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente:

     “Art. 19. (Norme finali).

     1. I riferimenti all’ERSAL, contenuti nelle norme e nelle disposizioni regionali vigenti, si intendono fatti all’ARSIAL.”.

 

     Art. 22. (Aggiunta dell’articolo 20 bis nella l.r. 2/1995).

     1. Dopo l’articolo 20 della l.r. 2/1995 è aggiunto il seguente:

     “Art. 20 bis. (Disposizione abrogativa).

     1. Sono abrogate o restano abrogate le seguenti disposizioni:

     a) legge regionale 3 aprile 1978, n. 10 concernente: “Istituzione dell’Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.) e successive modifiche”;

     b) legge regionale 16 febbraio 1990, n. 15 concernente: “Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 3 aprile 1978, n. 10, concernente: “Istituzione dell’ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.)””;

     c) articolo 13 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997 (Art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n.17)”;

     d) legge regionale 4 agosto 1997, n. 27 concernente: “Istituzione dell’Agenzia regionale promozione enogastronomia tipica (A.R.P.E.T.-Lazio)” e successive modifiche;

     e) articolo 55 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1998 (Art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)" e successive modifiche.”.

 

     Art. 23. (Norme transitorie).

     1. Il comitato direttivo dell’Agenzia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, è sciolto. Il presidente dell’Agenzia ed i componenti del collegio dei revisori, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, decadono. Tali organi continuano, comunque, a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina e alla costituzione dei nuovi organi di cui agli articoli 4 e 5, nonché del comitato di cui all’articolo 8 bis, da effettuarsi, con le modalità previste dai citati articoli, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

     2. Il presidente dell’Agenzia adotta, ai sensi dell’articolo 8 ter, lo statuto entro sei mesi dalla data della sua nomina e i regolamenti entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto da parte della Giunta regionale. Fino alla data di esecutività dello statuto e dei regolamenti, i nuovi organi istituzionali svolgono comunque le funzioni previste dagli articoli 4 e 5 e il comitato svolge le funzioni previste dall’articolo 8 bis.

     3. L’incarico conferito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, al direttore generale dell’Agenzia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, è revocato con effetto dalla data di nomina del nuovo direttore generale ed il relativo contratto individuale di lavoro a tempo determinato, disciplinante l’incarico stesso, è risolto di diritto con decorrenza dalla stessa data.