§ 2.6.34 - L.R. 9 ottobre 1996, n. 40.
Istituzione del Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL).


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:09/10/1996
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Finalità del SIARL).
Art. 3.  (Attività del SIARL).
Art. 4.  (Organizzazione del SIARL)
Art. 5.  (Piano regionale del SIARL).
Art. 6.  (Convenzioni).
Art. 7.  (Norma finanziaria).
Art. 8.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.6.34 - L.R. 9 ottobre 1996, n. 40.

Istituzione del Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL).

(B.U. 19 ottobre 1996, n. 29 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La Regione, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, e successive modificazioni, nonché ad integrazione della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, e successive modificazioni, istituisce il Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio di seguito denominato «SIARL».

 

     Art. 2. (Finalità del SIARL).

     1. Il SIARL è il servizio attraverso il quale la Regione promuove, programma e coordina attività permanenti di acquisizione, elaborazione e diffusione di dati ed informazioni di carattere agrometeorologico, al fine di:

     a) razionalizzare le operazioni agricole e favorire l'adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale;

     b) elaborare previsioni meteorologiche a scala locale;

     c) disporre di elementi conoscitivi per la programmazione delle attività agricole;

     d) valutare l'attitudine colturale delle diverse zone agrarie.

 

     Art. 3. (Attività del SIARL).

     1. Le attività svolte dal SIARL sono:

     a) costituzione e gestione della rete agrometeorologica;

     b) acquisizione, validazione, archiviazione, elaborazione e diffusione dei dati meteoclimatici;

     c) costituzione e gestione della banca dati agrometeorologici compreso il recupero delle serie storiche dei dati meteorologici prodotti anche da altri organismi pubblici e privati;

     d) attivazione di collegamenti con strutture fornitrici e fruitrici di dati ed informazioni di carattere meteoclimatico e con strutture aventi competenza in materia di organizzazione e gestione di archivi connessi al sistema informativo del mondo agricolo;

     e) previsione degli eventi meteorologici anche tramite collegamenti satellitari ed utilizzo di radar;

     f) sperimentazione delle innovazioni tecnologiche in agrometeorologia;

     g) promozione, formazione ed aggiornamento in materia di agrometeorologia;

     h) rilevazione dei dati bioagronomici e realizzazione dei giardini fenologici;

     i) elaborazioni agronomiche correlate ai dati meteorologici e loro relativa diffusione;

     l) studi pedo-agronomici, verifiche agronomiche dei modelli previsionali, produzione di carte tematiche anche tramite telerilevamento satellitare.

     2. Il SIARL svolge, altresì, ogni altra attività connessa a quelle individuate al comma 1.

 

     Art. 4. (Organizzazione del SIARL) [1]

     1. Le attività di cui all’articolo 3 sono svolte a livello centrale dalla struttura competente in materia di agrometeorologia dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche e, a livello decentrato, attraverso le strutture periferiche dell’Agenzia stessa.

     2. Il finanziamento delle attività di cui al comma 1 grava sulle risorse finanziarie previste dall’articolo 13 della l.r. 2/1995 e successive modifiche.

 

     Art. 5. (Piano regionale del SIARL). [2]

     [1. In armonia con le indicazioni della programmazione generale e settoriale della Regione, al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge e di garantire il collegamento e l'interazione tra le diverse attività del Servizio, il Consiglio regionale approva il piano triennale del SIARL.

     2. Sulla base degli indirizzi formulati nel piano triennale di cui al comma 1, l'ARSIAL, per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), predispone il piano annuale degli interventi nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 2 del 1995 e, per le attività di cui allo stesso articolo 3, comma 1, lettere h), i) ed l), la Giunta regionale approva entro il 30 novembre di ogni anno il piano annuale degli interventi.]

 

     Art. 6. (Convenzioni). [3]

     1. Per la realizzazione e la gestione del SIARL, l’ARSIAL può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei programmi di attività dell’Agenzia stessa ed ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria). [4]

     [1. L'onere per le spese correnti, relative alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), i) ed l) della presente legge, per l'anno 1996 è determinato in lire 50 milioni che viene iscritto nel capitolo n. 21430 che si istituisce nel bilancio 1996 con la seguente denominazione: «Spese per la gestione delle attività agronomiche del SIARL».

     2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di lire 50 milioni iscritto al capitolo n. 29001 del bilancio 1996 - elenco 4 lettera d): «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi, relativo alle spese correnti».

     3. L'onere per le spese in conto capitale, relative alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), i) ed l) della presente legge, è determinato in lire 50 milioni per l'anno 1996, lire 100 milioni per l'anno 1997, lire 100 milioni per l'anno 1998 che viene iscritto per il 1996 nel capitolo di nuova istituzione n. 21431 con la seguente denominazione: «Spese per la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo delle attività agronomiche del SIARL».

     4. Alla copertura finanziaria si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti triennali per complessive lire 250 milioni iscritti al capitolo n. 29002 - elenco 4 lettera b) del bilancio 1996: «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi, relativo alle spese in conto capitale».]

 

     Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 13 febbraio 2009, n. 1.

[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 13 febbraio 2009, n. 1.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 13 febbraio 2009, n. 1.

[4] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 13 febbraio 2009, n. 1.