§ 3.10.40 - Legge Regionale 24 giugno 1991, n. 24.
Attività di controllo e di promozione dell'Amministrazione regionale nei confronti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:24/06/1991
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Controllo sugli atti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone.
Art. 2.  Competenza regionale per gli interventi a favore del Consorzio.
Art. 3.  Norme transitorie.


§ 3.10.40 - Legge Regionale 24 giugno 1991, n. 24. [1]

Attività di controllo e di promozione dell'Amministrazione regionale nei confronti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone.

(B.U. 25 giugno 1991, n. 82).

 

Art. 1. Controllo sugli atti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone.

     1. In attuazione del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, il controllo sugli atti degli organi deliberanti del «Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone» con sede in Maniago - previsto dall'articolo 19 bis, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357 - è esercitato dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore regionale all'industria con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla legge regionale 9 gennaio 1965, n. 1, come modificata con legge regionale 28 dicembre 1987, n. 45.

 

     Art. 2. Competenza regionale per gli interventi a favore del Consorzio.

     1. Le funzioni di competenza regionale previste dall'articolo 47, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, sono estese al Consorzio di cui all'articolo 1 della presente legge.

 

     Art. 3. Norme transitorie.

     1. Per l'anno 1991, il Consorzio di cui all'articolo 1 può presentare le domande di contributo previste dall'articolo 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e dall'articolo 10 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Limitatamente alle domande di contributo previste dalla legge regionale n. 24/65, presentate ai sensi del comma 1, il contributo può essere concesso anche per l'acquisto di infrastrutture realizzate o in fase di realizzazione da parte di terzi, previo parere sulla congruità del prezzo di acquisto del competente organo previsto dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.