§ 2.7.11 - Legge Regionale 28 novembre 1997, n. 35.
Norme di attuazione del programma comunitario Konver.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.7 rapporti esterni - partecipazione
Data:28/11/1997
Numero:35


Sommario
Art. 1.      1. Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria KONVER, istituita con la Comunicazione agli Stati membri della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/06, pubblicata nella Gazzetta ufficiale [...]
Art. 2.      1. Le Direzioni regionali dell'industria, del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato, del commercio e del turismo sono autorizzate a dare attuazione alla Misura 4: «Regione Friuli-Venezia [...]
Art. 3.      1. Alla concessione dei contributi si provvede, limitatamente alle imprese del settore industriale, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 43 della legge regionale [...]
Art. 4.      1. Possono beneficiare dei contributi disciplinati dall'articolo 2, comma 2, lettera a), le piccole e medie imprese industriali, le piccole e medie imprese artigiane di produzione o di servizio [...]
Art. 5.      1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta delle Direzioni regionali competenti, fissa i termini per la presentazione delle domande di [...]
Art. 6.      1. Sono ammissibili a contributo le domande relative ad iniziative avviate dopo il 16 marzo 1995 o che si prevede di avviare successivamente alla data di presentazione delle domande e comunque [...]
Art. 7.      1. La Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzata a dare attuazione alla misura 4: «Regione Friuli-Venezia Giulia
Art. 8.      1. Alla concessione dei contributi si provvede secondo le norme e le procedure della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, fatta salva la possibilità di fissare agli enti beneficiari termini [...]
Art. 9.      1. I finanziamenti previsti dal presente Capo non sono cumulabili con altre provvidenze regionali, statali o comunitarie e concesse per le stesse finalità.
Art. 10.      1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente, individua gli enti locali risultanti già proprietari degli [...]
Art. 11.      1. Le Direzioni regionali dell'industria, del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato, del commercio e del turismo sono autorizzate a dare attuazione alla misura 4: «Regione Friuli-Venezia [...]
Art. 12.      1. Alla concessione dei contributi si provvede sentiti, ove esistenti, gli organi consultivi costituiti presso le Direzioni competenti; per il settore turistico si applicano le disposizioni [...]
Art. 13.      1. Le imprese beneficiarie devono rientrare nei limiti dimensionali comunitari recepiti dalla normativa regionale e devono essere localizzate nelle aree individuate dalla Commissione europea [...]
Art. 14.      1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta delle Direzioni regionali competenti, fissa i termini per la presentazione delle domande di [...]
Art. 15.      1. Sono ammissibili a contributo le domande relative ad iniziative avviate dopo il 16 marzo 1995 o che si prevede di avviare successivamente alla data di presentazione della domanda e comunque [...]
Art. 16.      1. Alle procedure di attuazione della presente legge non si applica l'articolo 39 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.
Art. 17.  (Norma finanziaria per il Capo I).
Art. 18.  (Norma finanziaria per il Capo II).
Art. 19.  (Norma finanziaria per il Capo III).
Art. 20.  (Copertura finanziaria).


§ 2.7.11 - Legge Regionale 28 novembre 1997, n. 35.

Norme di attuazione del programma comunitario Konver.

(B.U. 3 dicembre 1997, n. 49).

 

Art. 1.

     1. Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria KONVER, istituita con la Comunicazione agli Stati membri della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/06, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 180 dell'1 luglio 1994, concernente la riconversione nel settore della difesa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma operativo (PO) KONVER, approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C[96] 3024 del 12 novembre 1996, secondo le modalità e procedure definite dal programma e dalla decisione stessa.

     2. Alla realizzazione degli interventi previsti nel PO si provvede secondo il piano finanziario ivi previsto:

     a) con le risorse assegnate dalla Unione europea a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS);

     b) con le risorse assegnate dallo Stato in base alle apposite deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

     c) con le risorse che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in conformità al piano finanziario medesimo.

CAPO I

   PROMOZIONE DI ATTIVITA' ECONOMICHE ALTERNATIVE: AIUTI «SOFT» ALLE PMI

 

     Art. 2.

     1. Le Direzioni regionali dell'industria, del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato, del commercio e del turismo sono autorizzate a dare attuazione alla Misura 4: «Regione Friuli-Venezia Giulia

- Azione 1 - Promozione di attività economiche alternative: aiuti soft»,

secondo le disposizioni del presente Capo.

     2. I contributi sono concessi:

     a) nella misura del 50 per cento delle spese, ritenute ammissibili, sostenute per l'acquisizione di consulenze relative alla realizzazione di progetti per il miglioramento dell'organizzazione aziendale, la salute e la sicurezza dei lavoratori, la progettazione e la produzione assistita da computer, il design, la politica della qualità e la commercializzazione dei prodotti;

     b) nella misura del 50 per cento del costo dei servizi forniti per l'istituzione o il potenziamento di servizi comuni finalizzati alla creazione e allo sviluppo di piccole e medie imprese con particolare riferimento alle imprese insediate nei siti dismessi riqualificati.

 

     Art. 3.

     1. Alla concessione dei contributi si provvede, limitatamente alle imprese del settore industriale, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e successive modificazioni.

     2. I contributi sono erogati previa presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'impresa per le attività oggetto dell'intervento ammesso ai benefici.

     3. I contributi possono, su richiesta, essere anticipati nella misura massima del 50 per cento del loro ammontare previa presentazione da parte dell'impresa di idonea fideiussione bancaria o assicurativa.

     4. Per le modalità di presentazione della fideiussione si applica l'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3.

 

     Art. 4.

     1. Possono beneficiare dei contributi disciplinati dall'articolo 2, comma 2, lettera a), le piccole e medie imprese industriali, le piccole e medie imprese artigiane di produzione o di servizio alla produzione, le piccole e medie imprese turistiche.

     2. Possono beneficiare dei contributi disciplinati dall'articolo 2, comma 2, lettera b), i Centri di innovazione o altri organismi associativi o consortili.

     3. Le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), devono rientrare nei limiti dimensionali comunitari recepiti dalla normativa regionale e devono essere localizzate nelle aree individuate dalla Commissione europea nella Comunicazione agli Stati membri n. 94/C 402/02 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 402 del 31 dicembre 1994, come ammissibili all'iniziativa comunitaria KONVER, con esclusione delle zone ammissibili agli interventi di cui agli obiettivi comunitari 2 e 5b.

     4. I contributi previsti dall'articolo 2 non sono cumulabili con altre provvidenze regionali, statali o comunitarie concesse per le stesse finalità.

     5. Sono fatti salvi i divieti posti dalla normativa comunitaria nei confronti di particolari categorie di imprese per l'accesso ad aiuti della stessa natura di quelli contemplati dalla presente legge.

 

     Art. 5.

     1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta delle Direzioni regionali competenti, fissa i termini per la presentazione delle domande di contributo ed emana i criteri di priorità per l'ammissibilità e per la selezione delle domande stesse.

 

     Art. 6.

     1. Sono ammissibili a contributo le domande relative ad iniziative avviate dopo il 16 marzo 1995 o che si prevede di avviare successivamente alla data di presentazione delle domande e comunque non oltre il 30 giugno 1999.

CAPO II

VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SITI MILITARI DISMESSI

 

     Art. 7.

     1. La Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzata a dare attuazione alla misura 4: «Regione Friuli-Venezia Giulia

- Azione 2 - Valorizzazione delle strutture e dei Siti militari dismessi»

secondo le disposizioni del presente Capo.

     2. In attuazione della misura di cui al comma 1, possono essere concessi agli enti locali, il cui territorio sia ricompreso nelle aree individuate dalla Commissione europea nella comunicazione agli Stati membri n. 94/C 402/02 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 402 del 31 dicembre 1994 come ammissibili all'iniziativa comunitaria KONVER, finanziamenti, fino al massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione di opere e interventi finalizzati a la riqualificazione di siti e strutture dismessi dall'uso militare ed alla loro valorizzazione in chiave di sviluppo di attività economiche e di opportunità di reddito alternative. Possono essere riconosciute a finanziamento le spese eventualmente sostenute per l'acquisizione delle aree, dei manufatti e degli edifici, nel limite massimo del 50 per cento del costo totale del progetto, purché effettuate dopo il 16 marzo 1995 [1].

     3. I finanziamenti sono concessi per progetti di recupero e riconversione di edifici, dei manufatti e della aree e la loro destinazione a vantaggio delle PMI o per finalità turistiche/ricreative e per interventi collaterali di infrastrutturazione, riassetto del paesaggio, piccoli interventi di abbellimento delle aree edificate, interventi di urbanizzazione primaria tesi a riqualificare il tessuto urbano e ambientale che non devono, però, rappresentare l'elemento preponderante del progetto, ed opere di urbanizzazione secondaria.

 

     Art. 8.

     1. Alla concessione dei contributi si provvede secondo le norme e le procedure della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, fatta salva la possibilità di fissare agli enti beneficiari termini ed obbligazioni specifiche, anche in deroga a quelli stabiliti dalla predetta legge, per garantire l'osservanza dei tempi di realizzazione e degli adempimenti contabili e di verifica stabiliti dalla Commissione europea.

 

     Art. 9.

     1. I finanziamenti previsti dal presente Capo non sono cumulabili con altre provvidenze regionali, statali o comunitarie e concesse per le stesse finalità.

 

     Art. 10.

     1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente, individua gli enti locali risultanti già proprietari degli immobili oggetto dell'intervento che saranno invitati a presentare le domande di finanziamento, fissa i termini per la presentazione delle stesse ed emana i criteri di priorità per l'ammissibilità e per la selezione delle domande medesime.

CAPO III

  PROMOZIONE DI ATTIVITA' ECONOMICHE ALTERNATIVE: AIUTI AGLI INVESTIMENTI

DELLE PMI

 

     Art. 11.

     1. Le Direzioni regionali dell'industria, del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato, del commercio e del turismo sono autorizzate a dare attuazione alla misura 4: «Regione Friuli-Venezia Giulia

- Azione 3 - Promozione di attività economiche alternative: aiuti agli

investimenti» secondo le disposizioni del presente Capo.

     2. In attuazione della misura di cui al comma 1, sono concessi contributi alle piccole e medie imprese industriali, alle piccole e medie imprese artigiane di produzione o di servizio alla produzione, alle piccole e medie imprese turistiche, nonché ai consorzi e società consortili fra le predette imprese.

     3. I contributi sono concessi:

     a) nei limiti contributivi previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato per le diverse zone del territorio regionale, a fronte delle spese ritenute ammissibili sostenute per l'acquisto dell'area, nella misura massima del 10 per cento dell'investimento complessivo, l'acquisto o la costruzione di immobili destinati alla produzione, l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, apparecchiature strettamente funzionali all'attività esercitata;

     b) nella misura del 50 per cento delle spese per l'acquisizione di servizi reali per studi di fattibilità, progettazione e valutazione di impatto ambientale e consulenze tecniche, finalizzati alla realizzazione degli investimenti di cui alla lettera a) e le spese per l'acquisto di software necessari al ciclo produttivo. Tali spese sono ammesse nel limite del 30 per cento dell'investimento complessivo di cui alla lettera a).

 

     Art. 12.

     1. Alla concessione dei contributi si provvede sentiti, ove esistenti, gli organi consultivi costituiti presso le Direzioni competenti; per il settore turistico si applicano le disposizioni della legge regionale 46/1986.

     2. I contributi sono erogati previa presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'impresa per le attività oggetto dell'intervento ammesso ai benefici.

     3. I contributi possono, su richiesta, essere anticipati nella misura massima del 50 per cento del loro ammontare previa presentazione da parte dell'impresa di idonea fideiussione bancaria o assicurativa.

     4. Per le modalità di presentazione della fideiussione si applica l'articolo 4 della legge regionale 3/1995.

 

     Art. 13.

     1. Le imprese beneficiarie devono rientrare nei limiti dimensionali comunitari recepiti dalla normativa regionale e devono essere localizzate nelle aree individuate dalla Commissione europea nella Comunicazione agli Stati membri n. 94/C 402/02, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 402 del 31 dicembre 1994, come ammissibili agli interventi dell'iniziativa comunitaria KONVER, con esclusione delle zone ammissibili agli interventi di cui agli obiettivi comunitari 2 e 5b.

     2. Viene data particolare preferenza alle iniziative localizzate in spazi e Siti dismessi dall'uso militare per i quali siano stati previsti interventi di risanamento nell'ambito dell'intervento di cui al Capo precedente.

     3. I contributi previsti dall'articolo 11 non sono cumulabili con altre provvidenze regionali, statali o comunitarie concesse per le stesse finalità.

     4. Sono fatti salvi i divieti e i limiti posti dalla normativa comunitaria nei confronti di particolari categorie di imprese.

 

     Art. 14.

     1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta delle Direzioni regionali competenti, fissa i termini per la presentazione delle domande di contributo ed emana i criteri di priorità per l'ammissibilità e per la selezione delle domande stesse.

 

     Art. 15.

     1. Sono ammissibili a contributo le domande relative ad iniziative avviate dopo il 16 marzo 1995 o che si prevede di avviare successivamente alla data di presentazione della domanda e comunque non oltre il 30 giugno 1999.

 

     Art. 16.

     1. Alle procedure di attuazione della presente legge non si applica l'articolo 39 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

CAPO IV

NORME FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 17. (Norma finanziaria per il Capo I).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.332 milioni per l'anno 1997, suddivisa in ragione di lire 1.166 milioni per interventi nel settore industriale, 583 milioni per interventi nel settore artigianale e di lire 583 milioni per interventi nel settore turistico.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti alla Rubrica n. 29 - nel programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione - X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

     a) capitolo 7766 [2.1.243.5.10.28] con la denominazione «Contributi alle piccole e medie imprese del settore industriale per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, Misura 4, Azione 1 - fondi FERS» e con lo stanziamento di lire 583 milioni per l'anno 1997;

     b) capitolo 7765 [2.1.243.5.10.28] con la denominazione «Contributi alle piccole e medie imprese del settore industriale per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, Misura 4, Azione 1 - fondi statali» e con lo stanziamento di lire 408 milioni per l'anno 1997;

     c) capitolo 7764 [2.1.243.5.10.28] con la denominazione «Contributi alle piccole e medie imprese del settore industriale per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, Misura 4, Azione 1 - fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 175 milioni per l'anno 1997.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti alla Rubrica n. 30 - nel programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4 Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

     a) capitolo 8126 [2.1.243.5.10.23] con la denominazione «Contributi alle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, Misura 4, Azione 1 - fondi FERS» e con lo stanziamento di lire 292 milioni per l'anno 1997;

     b) capitolo 8125 [2.1.243.5.10.23] con la denominazione «Contributi alle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, Misura 4, Azione 1 - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di lire 204 milioni per l'anno 1997;

     c) capitolo 8124 [2.1.243.5.10.23] con la denominazione «Contributi alle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, Misura 4, Azione 1 - fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 87 milioni per l'anno 1997.

     4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti alla Rubrica n. 31 nel programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4 Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

     a) capitolo 8587 [2.1.243.5.10.24] con la denominazione «Contributi alle imprese del settore turistico per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, Misura 4, Azione 1 - fondi FERS» e con lo stanziamento di lire 291 milioni per l'anno 1997;

     b) capitolo 8586 [2.1.243.5.10.24] con la denominazione «Contributi alle imprese del settore turistico per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, Misura 4, Azione 1 - fondi statali» e con lo stanziamento di lire 204 milioni per l'anno 1997;

     c) capitolo 8585 [2.1.243.5.10.24] con la denominazione «Contributi alle imprese del settore turistico per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, Misura 4, Azione 1 - fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 88 milioni per l'anno 1997.

 

     Art. 18. (Norma finanziaria per il Capo II).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 7, è autorizzata la spesa di lire 14.336 milioni per l'anno 1997.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti alla Rubrica n. 19 nel programma 5.1.1 - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

     a) capitolo 3607 [2.1.232.5.10.32] con la denominazione «Finanziamenti agli enti locali per la valorizzazione delle strutture e dei siti militari dismessi in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, Misura 4, Azione 2 - fondi FERS» e con lo stanziamento di lire 7.168 milioni per l'anno 1997;

     b) capitolo 3606 [2.1.232.5.10.32] con la denominazione «Finanziamenti agli enti locali per la valorizzazione delle strutture e dei siti militari dismessi in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, Misura 4, Azione 2 - fondi statali» e con lo stanziamento di lire 5.018 milioni per l'anno 1997;

     c) capitolo 3605 [2.1.232.5.10.32] con la denominazione «Finanziamenti agli enti locali per la valorizzazione delle strutture e dei siti militari dismessi in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, Misura 4, Azione 2 - fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 2.150 milioni per l'anno 1997.

 

     Art. 19. (Norma finanziaria per il Capo III).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 11, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni per l'anno 1997, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per interventi nel settore industriale, 2.000 milioni per interventi nel settore artigianale e di lire 2.000 milioni per interventi nel settore turistico.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti alla Rubrica n. 29 nel programma 5.1.1 - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

     a) capitolo 7769 [2.1.243.5.10.28] con la denominazione «Contributi alle piccole e medie imprese del settore industriale per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, Misura 4, Azione 3 - fondi FERS» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1997;

     b) capitolo 7768 [2.1.243.5.10.28] con la denominazione «Contributi alle piccole e medie imprese del settore industriale per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, Misura 4, Azione 3 - fondi statali» e con lo stanziamento di lire 1.400 milioni per l'anno 1997;

     c) capitolo 7767 [2.1.243.5.10.28] con la denominazione «Contributi alle piccole e medie imprese del settore industriale per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, Misura 4, Azione 3 - fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'anno 1997.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti alla Rubrica n. 30 nel programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4

- Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno

indicati:

     a) capitolo 8129 [2.1.243.5.10.23] con la denominazione «Contributi alle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, Misura 4, Azione 3 - fondi FERS» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1997;

     b) capitolo 8128 [2.1.243.5.10.23] con la denominazione «Contributi alle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, Misura 4, Azione 3 - fondi statali» e con lo stanziamento di lire 700 milioni per l'anno 1997;

     c) capitolo 8127 [2.1.243.5.10.23] con la denominazione «Contributi alle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, Misura 4, Azione 3 - fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.

     4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti alla Rubrica n. 31 nel programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4

- Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno

indicati:

     a) capitolo 8590 [2.1.243.5.10.24] con la denominazione «Contributi alle imprese del settore turistico per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, Misura 4, Azione 3 - fondi FERS» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1997;

     b) capitolo 8589 [2.1.243.5.10.24] con la denominazione «Contributi alle imprese del settore turistico per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, Misura 4, Azione 3 - fondi statali» e con lo stanziamento di lire 700 milioni per l'anno 1997;

     c) capitolo 8588 [2.1.243.5.10.24] con la denominazione «Contributi alle imprese del settore turistico per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, Misura 4, Azione 3 - fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.

 

     Art. 20. (Copertura finanziaria).

     1. All'onere complessivo di lire 24.668 milioni per l'anno 1997, derivante dagli articoli 17, 18 e 19 si provvede come segue:

     a) relativamente agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 2, lettera a), comma 3, lettera a) e comma 4, lettera a), 18, comma 2 lettera a) e 19 comma 2 lettera a), comma 3 lettera a) e comma 4 lettera a) nell'ammontare complessivo di 12.334 milioni per l'anno 1997 si provvede con i fondi assegnati dal FERS in base alla decisione della Commissione della Comunità europea numero C[96] 3024 del 12 novembre 1996;

     b) relativamente agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 2, lettera b), comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b), 18, comma 2 lettera b) e 19 comma 2 lettera b), comma 3 lettera b) e comma 4 lettera b) nell'ammontare complessivo di lire 8.634 milioni per l'anno 1997 si provvede con i fondi assegnati dallo Stato in base alla delibera del CIPE del 21 marzo 1997 e pubblicata sulla G.U. numero 125 del 31 maggio 1997;

     c) relativamente agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 2, lettera c), comma 3, lettera c) e comma 4, lettera c), 18, comma 2 lettera c) e 19 comma 2 lettera c), comma 3 lettera c) e comma 4 lettera c) nell'ammontare complessivo di lire 3.700 milioni per l'anno 1997 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997 (Rubrica n. 33 - partita n. 40 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1996 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 22 del 12 marzo 1997.

     2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti al Titolo II - Categoria 2.3. - i seguenti capitoli:

     a) il capitolo 205 [2.3.4.] con la denominazione «Acquisizione di assegnazioni dalla Unione europea per l'attuazione del programma KONVER» e con lo stanziamento di lire 12.334 milioni per l'anno 1997;

     b) il capitolo 204 [2.3.2.] con la denominazione «Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per l'attuazione del programma KONVER» e con lo stanziamento di lire 8.634 milioni per l'anno 1997.

     3. Lo stanziamento del capitolo 207 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e lo stanziamento del fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti (Rubrica n. 33 - partita n. 42 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) sono ridotti di lire 11.980 milioni per l'anno 1997.

     4. Lo stanziamento del capitolo 206 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e lo stanziamento del fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti (Rubrica n. 33 - partita n. 41 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) sono ridotti di 8.380 milioni per l'anno 1997.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.