§ 5.4.41 - R.R. 4 agosto 2008, n. 3.
Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente - parchi e riserve
Data:04/08/2008
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Autorità competente e Nucleo VIA-VAS-IPPC.
Art. 3.  Composizione e funzionamento del Nucleo VIA-VAS-IPPC.
Art. 3 bis.  Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC
Art. 4.  Definizioni.
Art. 5.  Modalità di svolgimento.
Art. 5 bis.  Ambito di applicazione
Art. 6.  Verifica di assoggettabilità.
Art. 7.  Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.
Art. 8.  Studio di impatto ambientale.
Art. 9.  Presentazione dell'istanza.
Art. 10.  Consultazione.
Art. 11.  Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione.
Art. 12.  Decisione.
Art. 13.  Informazione sulla decisione.
Art. 14.  Monitoraggio e controlli
Art. 15.  Controlli e sanzioni.
Art. 16.  Impatti ambientali interregionali.
Art. 17.  Compiti del Nucleo VIA-VAS-IPPC.
Art. 18.  Attività istruttoria del Nucleo VIA-VAS-IPPC.
Art. 18 bis.  Compiti della Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC
Art. 19.  Oneri istruttori.
Art. 19 bis.  Determinazione del valore complessivo dell’opera
Art. 20.  Oggetto della disciplina.
Art. 21.  Modalità di svolgimento.
Art. 22.  Verifica di assoggettabilità.
Art. 23.  Redazione del rapporto ambientale.
Art. 24.  Consultazione.
Art. 25.  Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione.
Art. 26.  Decisione.
Art. 27.  Informazione sulla decisione.
Art. 28.  Monitoraggio.
Art. 29.  Oneri istruttori.
Art. 30.  Definizioni.
Art. 31.  Domanda di Autorizzazione integrata Ambientale.
Art. 32.  Procedura ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
Art. 33.  Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.
Art. 34.  Compiti del Nucleo VIA-VAS-IPPC.
Art. 34 bis.  Compiti della Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC nelle procedure di rilascio dell'Autorizzazione integrata Ambientale.
Art. 35.  Oneri istruttori.
Art. 36.  Norme di semplificazione, transitorie e finali.


§ 5.4.41 - R.R. 4 agosto 2008, n. 3.

Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.

(B.U. 16 agosto 2008, n. 16)

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale relativa agli impianti di cui all'allegato A, la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi di cui all'art. 6 - commi da 1 a 4 - del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la cui approvazione compete alla regione o agli enti locali, e le procedure di rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.

 

2. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

 

In tale ambito:

 

a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

 

b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato) per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente regolamento, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

 

1) l'uomo, la fauna e la flora;

 

2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;

 

3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;

 

4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.

 

3. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti od il consumo delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.

 

4. per quanto non previsto dal presente regolamento trovano diretta applicazione le norme di cui al decreto legislativo 152 del 2006 e s.m.i.

 

     Art. 2. Autorità competente e Nucleo VIA-VAS-IPPC.

1. L'Autorità competente per le procedure di valutazione di impatto ambientale, per la valutazione ambientale strategica e per il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria.

 

2. I documenti e gli atti inerenti i procedimenti di cui al presente regolamento sono depositati, al fine della consultazione del pubblico, presso gli uffici del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione, viale Isonzo 414.

 

3. Per l'espletamento delle procedure indicate nel presente regolamento, la Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente, istituisce il Nucleo per la Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione Ambientale Strategica e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (in seguito denominalo Nucleo VIA-VAS-IPPC).

 

4. Dalla data di insediamento il Nucleo VIA-VAS-IPPC assume le procedure di VIA, VAS ed IPPC ancora non concluse dal Nucleo VIA ed dal Nucleo Operativo IPPC.

 

     Art. 3. Composizione e funzionamento del Nucleo VIA-VAS-IPPC.

1. Il nucleo VIA-VAS-IPPC, nominato dal Dipartimento Politiche dell'Ambiente, è così composto:

 

- Il Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, con funzioni di Presidente;

 

- un dirigente del Dipartimento Politiche dell'Ambiente competente in materia di valutazione di impatto ambientale con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza;

 

- da un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (di seguito Arpacal), designato dal Direttore Generale dell'Arpacal;

 

diciannove laureati esperti in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche come di seguito riportato:

 

- due esperti in analisi e valutazione ambientale;

 

- due esperti in pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;

 

- due esperti in processi industriali, analisi dei rischi industriali e contenimento delle emissioni;

 

- due esperti in difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;

 

- due esperti in tutela dell'assetto agronomico e forestale;

 

- due esperti in tutela delle specie biologiche e della biodiversità;

 

- due esperti in diritto ambientale e dei beni culturali;

 

- un esperto in igiene e sanità pubblica;

 

- un esperto in inquinamento acustico e radiazioni;

 

- un esperto in analisi costi-benefici;

 

- due esperti in istruttoria di piani, programmi e progetti, interessanti le aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli.

 

I componenti in possesso di requisiti in precedenza indicati, sono scelti tra i dipendenti a qualsiasi titolo in servizio presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente.

In assenza di professionalità interne ai Dipartimenti della Giunta Regionale, in grado di assicurare i medesimi servizi, l'attività può essere affidata a soggetti esterni all'Ente, ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia [1].

 

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, nominato dal Direttore Generale. In particolare compete al segretario redigere processo verbale di ogni seduta.

 

3. Alle sedute del Nucleo, ove il Presidente ne ravvisi la necessità, possono partecipare a scopo consultivo esperti e/o consulenti nominati dal Direttore Generale ovvero altri dirigenti o funzionari dell'Amministrazione regionale o di altra amministrazione pubblica interessata.

 

4. Le riunioni del Nucleo, convocate dal Presidente, sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le determinazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Nucleo viene redatto il processo verbale da cui risulti in sintesi lo svolgimento dei lavori, il nome degli intervenuti e le conclusioni e decisioni adottate. Su proposta del Presidente o dei componenti del Nucleo, possono essere istituiti gruppi di lavoro per l'esame preliminare degli atti sottoposti all'esame del Nucleo stesso. Il Presidente nomina un segretario tra i componenti dei singoli gruppi di lavoro, della cui costituzione si dà atto nel verbale della riunione.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Nucleo VIA-VAS-IPPC ha diritto di accesso ai dati ed alle informazioni in possesso del sistema informativo della Regione, nonché degli altri uffici della Pubblica Amministrazione.

 

6. I componenti del Nucleo restano in carica tre anni, rinnovabili - anche disgiuntamente - per una sola volta.

 

7. Ai componenti del Nucleo VIA-VAS-IPPC, se esterni all'Amministrazione Regionale, spetta per ogni seduta un compenso lordo di euro 200 (duecento), comprensive del rimborso delle spese di viaggio e delle spese sostenute e documentate secondo la disciplina vigente per i Dirigenti regionali [2].

 

8. Gli importi relativi al compenso dei componenti del Nucleo VIA-VAS-IPPC di cui al comma precedente graveranno sui capitoli 32010129 e 32010132 del Bilancio della Regione Calabria [3].

 

          Art. 3 bis. Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC [4]

1. E' istituita, come organo di supporto al Nucleo VIA-VAS-IPPC, una Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC, costituita da dipendenti interni all'Amministrazione Regionale a qualsiasi titolo in servizio presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente e/o dipendenti dell'A.R.P.A.Cal., cosi composta:

Sei laureati esperti in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche come di seguito riportato:

- un esperto in analisi e valutazione ambientale;

- uri esperto in pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;

- un esperto in istruttoria di piani, programmi e progetti, interessanti le aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli.

- un esperto in difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;

- un esperto in diritto ambientale e dei beni culturali;

- un esperto in tutela dell'assetto agronomico e forestale e della biodiversità.

2. La Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC opera all'interno del Servizio competente per materia a cui fa capo la responsabilità del procedimento.

3. Nelle more della costituzione della Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC i compiti di cui agli Artt. 18-bis e 34-bis vengono svolti dal competente Servizio del Dipartimento Politiche dell'Ambiente.

 

     Art. 4. Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte de) decreto legislativo n. 152 del 2006, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione dei rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

 

b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come sostituito dal decreto legislativo 16 gennaio n. 4, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esili delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

 

c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

 

d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

 

e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

 

1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

 

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

 

f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;

 

g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

 

h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

 

i) studio di impatto ambientale: elaboralo che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6;

 

l) modifica: la variazione di progetto approvato, comprese le variazioni delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente:

 

1-bis) modifica sostanziale: la variazione di progetto approvato, comprese le variazioni delle loro caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento, che possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;

 

m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani programmi o progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente e deve essere sottoposto alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente regolamento;

 

n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente che conclude la verifica di assoggettabilità;

 

o) provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il provvedimento dell'autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E' un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale;

 

o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento previsto dagli articoli 5 e 7 e seguenti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

 

p) autorità competente: Dipartimento Ambiente, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggetabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti;

 

q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

 

r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il paino, programma, progetto soggetto alle disposizioni del presente regolamento;

 

s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

 

t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;

 

u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

 

v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerale come aventi interesse.

 

Capo I

Valutazione di impatto ambientale

 

     Art. 5. Modalità di svolgimento.

1. La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 14:

 

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;

 

b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;

 

c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;

 

d) lo svolgimento di consultazioni;

 

f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;

 

g) la decisione;

 

h) l'informazione sulla decisione;

 

i) il monitoraggio.

 

2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente motivato.

 

     Art. 5 bis. Ambito di applicazione [5]

1. La valutazione d’impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale regionale:

a) i progetti di cui all’allegato A al presente regolamento;

b) i progetti di cui all’allegato B al presente Regolamento, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. La valutazione è inoltre necessaria per i progetti elencati nell’allegato B qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 6 si ritenga che possano avere impatti significativi sull’ambiente.

4. Per i progetti di cui agli allegati A e B, ricadenti all’interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.

5. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente Regolamento, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l’incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l’autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

a) esamina se sia opportuna un’altra forma di valutazione;

b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui e stata concessa;

c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell’autorizzazione, delle motivazioni dell’esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

 

     Art. 6. Verifica di assoggettabilità.

1. Il proponente trasmette all'autorità competente in duplice copia il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale e una loro copia conforme in formato elettronico su idoneo supporto nel caso di progetti di cui all’allegato B secondo le modalità stabilite nel presente regolamento [6].

 

2. Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.

 

2-bis. Al fine di attivare la procedura di verifica il proponente deve trasmettere la seguente documentazione:

— Originale della ricevuta del versamento delle spese istruttorie pari a c 400,00, da effettuare, ai sensi della D.G.R. n. 608del 27/6/05, sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria – Serv. Tesoreria – Causale versamento «Valutazione Impatto ambientale» – CAP Entrata n. 34020003 – Codice IBAN

IT78M0306704599000000099009;

— N. 2 copie del progetto preliminare;

— N. 2 copie dello studio preliminare ambientale;

— N. 2 copie di tutti gli elaborati in formato elettronico su idoneo supporto;

— Attestazione dell’avvenuto deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni ove il progetto è localizzato;

— Copia dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2 [7].

 

3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

 

4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato C del presente regolamento e tenuto conto dei risultati della consultazione, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi.

 

5. Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale, l'autorità compente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.

 

6. Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce modifica sostanziale si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 14.

 

7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblico a cura dell'autorità competente mediante:

 

a) un sintetico avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale;

 

b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.

 

     Art. 7. Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.

1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente, della quale è fornita una copia in formato elettronico, include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.

 

2. L'autorità competente apre una fase di consultazione con il proponente e in quella sede:

 

a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;

 

b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;

 

c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;

 

d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.

 

3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili;

 

4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.

 

     Art. 8. Studio di impatto ambientale.

1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il progetto.

 

2. Lo studio di impatto ambientale, è predisposto, secondo le indicazioni di cui all'allegato D del presente regolamento e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo 5, qualora attivata.

 

3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

 

a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;

 

b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;

 

c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;

 

d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;

 

e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

 

4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

 

5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta a) fine consentirne un'agevole comprensione da parie del pubblico ed un'agevole riproduzione.

 

     Art. 9. Presentazione dell'istanza.

1. L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati in duplice copia: il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 10, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione [8].

 

2. Alla domanda è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché di una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati [9].

 

2 – bis. Alla domanda vanno allegati i seguenti ulteriori documenti:

— dichiarazione giurata del progettista sull’esattezza delle allegazioni ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPCM27 dicembre 1988»;

— idonea attestazione dell’avvenuto deposito agli enti di cui al successivo comma 3;

— originale della ricevuta di versamento delle spese istruttorie dovute sulla base del calcolo di cui al successivo comma, da effettuare, ai sensi della D.G.R. n. 608 del 27/6/05, sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria – Serv. Tesoreria – Causale versamento «Valutazione Impatto ambientale» – CAP Entrata n. 34020003 – Codice IBANIT78M0306704599000000099009 [10].

 

3. La documentazione è depositata in un congruo numero di copie, a seconda dei casi, presso gli uffici delle regioni, delle province, dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione [11].

 

4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora questa risulti incompleta viene restituita al proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.

 

     Art. 10. Consultazione.

1. Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 9, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente.

 

2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.

 

3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

 

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 9, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

 

5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.

 

6. L'autorità competente può dispone che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.

 

7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

 

8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 6, può, anche su propria richiesta, essere chiamalo, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

 

9. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito dell'inchiesta pubblica oppure nel corso del contraddittorio di cui al comma 8, ne fa richiesta all'autorità competente nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, indicando il tempo necessario, che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. In questo caso l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, dispone che il proponente curi la pubblicazione di un avviso a mezzo stampa secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

10. In ogni caso tutta la documentazione istruttoria deve essere pubblica sul sito web dell'autorità competente.

 

     Art. 11. Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione.

1. Le attività di istruttoria tecnica per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dal Nucleo VIA-VAS-IPPC di cui all'art. 3 [12].

 

2. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 10.

 

3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 10, il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi eventualmente indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto.

 

4. L'autorità competente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

 

     Art. 12. Decisione.

1. L'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9, comma 1. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.

 

2. L'autorità competente può richiedere al proponente entro centoventi giorni dalla presentazione di cui all'articolo 9 comma 1, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza dei proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. Il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. L'autorità competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il proponente depositi copia delle stesse presso l'apposito ufficio dell'autorità competente e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 10, commi 2 e 3. In tal caso chiunque entro sessanta giorni può presentare osservazioni aggiuntive. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è espresso entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. L'interruzione della procedura ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.

 

3. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto.

 

4. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

 

5. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche dei progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

 

     Art. 13. Informazione sulla decisione.

1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

 

2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve essere pubblicato per intero e su sito web dell'autorità competente indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.

 

     Art. 14. Monitoraggio e controlli [13]

1. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e la realizzazione delle opere. Lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti delle opere è demandata all’Arpacal.

Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi sull’ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell’opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all’autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

2. Delle eventuali misure correttive proposte e/o adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso il sito web dell’autorità competente.

3. L’Arpacal effettua, altresì, il monitoraggio e il controllo su tutti i progetti già esaminati dal Nucleo VIA ed aventi parere favorevole di compatibilità ambientale.

4. Tutto quanto stabilito nei commi precedenti è da applicare ai provvedimenti rilasciati in merito alla valutazione di incidenza.

 

     Art. 15. Controlli e sanzioni.

1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente regolamento, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

 

2. [Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente si avvale, nel quadro delle rispettive competenze, dell'Arpacal] [14].

 

3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

 

4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

 

5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale.

 

6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.

 

     Art. 16. Impatti ambientali interregionali.

1. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le autorità competenti.

 

2. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

 

     Art. 17. Compiti del Nucleo VIA-VAS-IPPC.

1. Al Nucleo VIA-VAS-IPPC, in relazione alla procedure di valutazione di impatto ambientale, sono assegnali i seguenti compiti:

 

a) esaminare, sulla base dell’ordine del giorno redatto dal Dipartimento Ambiente, i progetti da sottoporre a verifica o valutazione [15];

 

b) esprimere pareri in relazione alle fasi di:

 

1) Verifica (screening);

 

2) Definizione, su eventuale richiesta del proponente, di specifiche informazioni necessarie per la redazione dello studio di impatto ambientale (scoping);

 

3) Valutazione;

 

4) Valutazione di incidenza per gli interventi interessanti i pSIC e le ZPS ai sensi del D.P.R. 357/97 e succ. mod. e int. [16];

 

c) esprimere eventuali pareri in merito alle attività di controllo e monitoraggio relative all’attuazione dei progetti [17].

 

2. Il Nucleo ha inoltre il compito di:

 

a) esprimere parere, ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale [18];

 

b) definire le modalità e gli standard di riferimento per la presentazione degli elaborati relativi agli studi di impatto ambientale;

 

c) effettuare proposte all’Autorità Competente ai fini della gestione delle informazioni relative agli esiti delle procedure [19];

 

d) coadiuvare l’Autorità Competente nell’elaborazione delle informazioni raccolte, ai fini dell'ottimizzazione e della standardizzazione dei criteri e dei metodi adottati [20].

 

     Art. 18. Attività istruttoria del Nucleo VIA-VAS-IPPC.

1. L'istruttoria consiste essenzialmente nell'esame critico ed interdisciplinare dei progetti e degli studi di impatto ambientale e favorisce il confronto tra la Regione ed il committente o l'autorità proponente. L’autorità competente, di propria iniziativa o su richiesta del Nucleo, può invitare il committente o l’autorità proponente per illustrare il progetto nel corso dell’istruttoria, eventualmente invitando anche gli enti competenti ed il pubblico interessato [21].

 

2. L’istruttoria ha le seguenti finalità:

a) [accertare l’idoneità della documentazione ed individuare il tipo di progetto cui la documentazione si riferisce] [22];

b) esaminare dichiarazioni, certificazioni e/o ulteriore documentazione relative:

alla conformità del progetto agli strumenti urbanistici, agli eventuali piani regionali o di settore ed ai vincoli esistenti;

alla rispondenza dei luoghi e delle caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente, anche con eventuale riferimento ad un contesto ambientale e territoriale più ampio di quello dell’area limitata all’intervento o al progetto; alla rispondenza dei dati alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;

c) valutare la corretta utilizzazione delle metodologie di indagine, di analisi e di previsione e, inoltre, l’idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;

d) valutare l’impatto complessivo del progetto sull’ambiente individuato nel SIA anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente all’inizio della procedura con la previsione di quella successiva;

e) valutare la coerenza delle alternative esaminate;

f) valutare la congruità delle misure di mitigazione previste ed eventualmente individuare altre misure da prescrivere [23].

3. L’attività istruttoria, inoltre, si sviluppa:

a) in eventuali verifiche e sopralluoghi, anche alla presenza del committente o dell’autorità proponente;

b) nella eventuale richiesta al committente o all’autorità proponente di atti e di informazioni relativi al progetto o allo studio di impatto ambientale [24].

4. L'attività di istruttoria si conclude con la formulazione del parere di compatibilità ambientale dell'impianto, opera o progetto proposto.

Il parere può essere favorevole, sfavorevole con motivazioni o favorevole condizionato,. In quest'ultimo caso lo stesso deve contenere le prescrizioni, i vincoli ed i limiti per l'autorizzazione e per la realizzazione dell'impianto, opera o progetto proposto [25].

 

     Art. 18 bis. Compiti della Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC [26]

1. Alla Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC sono assegnati 1 seguenti compiti:

a) accertare l'idoneità della documentazione ed individuare a quale tipologia di intervento il progetto e la relativa documentazione si riferisce;

b) accertare la completezza della documentazione e degli elaborati presentati al fine dell'ammissibilità all'istruttoria, richiedendo, quando ne rilevi l'incompletezza, per una sola volta, le integrazioni e/o i chiarimenti necessari;

c) custodire e archiviare gli atti, gestire i rapporti con le utenze, ricevere le osservazioni e provvedere a comunicare queste ultime al soggetto proponente, trasmettere le decisioni ai soggetti interessati;

2. L'attività della Segreteria Tecnica si conclude con una relazione scritta contenente una descrizione dell'attività svolta, la descrizione dell'intervento, i presupposti di diritto, da trasmettere alla Commissione, unitamente a tutta la pertinente documentazione.

 

     Art. 19. Oneri istruttori.

Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 33, comma i del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cui saranno sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, si applicano le tariffe di cui alla D.G.R. n. 608 del 27/6/05 per le attività istruttorie (riportate all’art. 6, comma 2-bis, e 9 comma 2-bis), ed il tariffario Arpacal per le attività di monitoraggio e controllo [27].

 

Le somme di cui al precedente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe.

 

     Art. 19 bis. Determinazione del valore complessivo dell’opera [28]

1. Il valore complessivo dell’opera e/o intervento deve essere indicato dal proponente in sede di presentazione dell’istanza, e dovrà essere autocertificato nelle forme di legge dal legale rappresentante del richiedente, ovvero – per i soggetti pubblici – dal titolare dell’ufficio, ovvero ancora, in entrambi i casi, dal professionista iscritto all’albo responsabile del progetto e/o del relativo studio d’impatto ambientale.

2. Nella stessa dichiarazione va indicato l’ammontare degli oneri istruttori sulla base di quanto disposto dall’art. 19.

3. Il valore complessivo dell’opera e/o dell’intervento è dato dal costo dei lavori e dalle spese generali. Ai fini del calcolo del costo dei lavori si dovrà considerare il costo dettagliato di tutti gli interventi previsti per la realizzazione dell’opera inclusi di mitigazione e quelli previsti nello studio d’impatto ambientale quali le opere connesse, dal momento che queste ultime costituiscono oggetto della valutazione. Il costo dei lavori dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza.

4. Per la determinazione delle spese generali, devono essere considerate tutte le spese tecniche relative alla redazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, quelle relative alla direzione dei lavori nonché al coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di realizzazione, quelle relative ad attività di consulenza o di supporto, le spese per la pubblicità, quelle necessarie per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche ed accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, quelli inerenti allacciamenti ai pubblici servizi nonché le spese per imprevisti, anch’esse correlate a future esigenze di realizzazione del progetto. Si intendono escluse le spese per espropriazioni. Tutte le spese si intendono comprensive di Iva.

 

Capo II

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

 

     Art. 20. Oggetto della disciplina.

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni del presente regolamento, i piani e programmi di cui ai commi da 2 a 4, la cui approvazione compete alla Regione Calabria o agli enti locali.

 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B del presente regolamento;

 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

 

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22.

 

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

 

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

 

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

 

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

 

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

 

     Art. 21. Modalità di svolgimento.

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 22 a 28:

 

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;

 

b) l'elaborazione del rapporto ambientale;

 

c) lo svolgimento di consultazioni;

 

d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;

 

e) la decisione;

 

f) l'informazione sulla decisione;

 

g) il monitoraggio.

 

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei;

 

a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 20;

 

b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 28;

 

c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;

 

3. La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

 

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

 

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente regolamento, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione, i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

 

6. Per lo svolgimento di tutte le attività di cui al Capo II del presente regolamento, l'Autorità competente potrà avvalersi, oltre che del nucleo VIA-VAS-IPPC e della Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC, dell'Autorità Ambientale Regionale [29].

 

     Art. 22. Verifica di assoggettabilità.

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 20, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato E del presente regolamento.

 

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

 

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato E del presente regolamento e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

 

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 23 a 28 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

 

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

 

     Art. 23. Redazione del rapporto ambientale.

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

 

2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.

 

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

 

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegalo F del presente regolamento riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

 

5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 24, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

 

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

 

     Art. 24. Consultazione.

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 23, comma 5, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

 

2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

 

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

 

4. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate ai fine di evitare duplicazioni con le norme del presente regolamento.

 

     Art. 25. Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione.

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 24.

 

2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione dei piano o programma alla luce dei parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.

 

     Art. 26. Decisione.

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.

 

     Art. 27. Informazione sulla decisione.

1. La decisione finale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:

 

a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;

 

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

 

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 28.

 

     Art. 28. Monitoraggio.

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica dei raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi dell'Arpacal.

 

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

 

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e dell'Arpacal.

 

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

 

     Art. 29. Oneri istruttori.

1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 33, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cui saranno sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, si applica il tariffario Arpacal per le attività di monitoraggio e controllo.

2. Ai sensi dell’art. 29 “Oneri Istruttori” del R.R. 4 agosto 2008, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, per le attività istruttorie dei piani/programmi da assoggettare a verifica o a valutazione ambientale strategica, l’importo del contributo, dovuto dall’Autorità procedente o dal proponente, è determinato in funzione del piano o programma da valutare, secondo le seguenti modalità:

a) Ai fini dell’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 22 del suddetto regolamento, l’autorità procedente o il proponente sono tenuti al pagamento di un contributo per le spese istruttore in misura fissa pari a € 400,00, da versare all’atto di presentazione del Rapporto Preliminare Ambientale, sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria - Serv. Tesoreria - Causale versamento “Verifica assoggettabilità a VAS” - CAP Entrata n. 34020003 codice IBAN IT78M0306704599000000099009. Tale contributo, in caso di assoggettamento del piano o programma alla procedura di VAS sarà considerato quale acconto della somma da versare ai fini dell’espletamento della procedura di VAS;

b) Ai fini dell’espletamento della procedura di VAS, ai sensi dell’art. 20 del R.R. 4 agosto 2008, n. 3, l’autorità procedente o il proponente sono tenuti al pagamento di un contributo per le spese istruttorie nella misura di seguito indicata:

- € 600,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

- € 1.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;

- € 3.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione compresa tra 15.001 e 50.000 abitanti;

- € 4.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione superiore ai 50.000 abitanti;

Il contributo dovrà essere versato, all’atto della presentazione del Rapporto preliminare ambientale, sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria - Serv. Tesoreria - Causale versamento “Procedura VAS” - CAP Entrata n. 34020003 codice IBAN IT78M0306704599000000099009 [30].

 

Capo III

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

 

     Art. 30. Definizioni.

1. Ai fini del presente capo valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 59 del 2005, nonché di cui all'articolo 4, comma 1, punto 1, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia".

 

     Art. 31. Domanda di Autorizzazione integrata Ambientale.

1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata devono essere inoltrate all'autorità competente di cui all'art. 3 del presente regolamento.

 

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale il gestore dell'impianto deve inviare all'autorità competente la documentazione predisposta ai sensi dei decreti del Direttori Generali nn. 6903 del 29/5/2007, 12540 del 29/08/07 e 8425 del 30/06/08 e rinvenibile nella sezione IPPC del sito del Dipartimento Ambiente della regione Calabria [31].

 

     Art. 32. Procedura ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:

 

a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;

 

b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;

 

c) le fonti di emissione dell'impianto;

 

d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;

 

e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;

 

f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;

 

g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;

 

h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente, nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Arpacal nelle forme stabilite dall’allegato E approvato con D.D.G. 8425 del 30/6/2008 [32];

 

i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;

 

j) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 59 del 2005.

 

2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.

 

3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Tali informazioni possono essere incluse nella domanda o essere ad essa allegate.

 

4. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2005, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui all'art. 2, comma 2 del presente regolamento. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo individuato ai sensi del predetto art: 2, comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.

 

5. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.

 

6. L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, può convocare apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale.

 

7. L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4, trascorsi i quali l'autorità competente rilascia l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 6, le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 de) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il parere dell'Arpacal per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciala, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo n. 59/2005.

 

8. Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 5, l'autorità competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nel decreto legislativo n. 59 de) 2005 e s.m.i., oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformità ai requisiti del predetto decreto

 

9. L'autorità competente può chiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso, il termine di cui al comma 8, nonché il termine previsto per la conclusione dei lavori della conferenza dei servizi di cui al comma 6, si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa.

 

10. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente regolamento, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II del decreto legislativo n. 59 del 2005.

 

11. Copia dell'autorizzazione integrala ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui all'art. 2, comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento.

 

12. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, qualora ciò si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorità competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.

 

     Art. 33. Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente.

 

2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa.

 

3. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente regolamento.

 

4. L'Arpaeal accerta, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 59 del 2005, e con oneri a carico del gestore:

 

a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;

 

b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

 

c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

 

5. ferme restando le misure di controllo di cui al comma 4, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti.

 

6. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente regolamento;

 

7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento, comunica tali informazioni, ivi comprese le notizia di reato, anche all'autorità competente.

 

8. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatone, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

 

a. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

 

b. alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzala per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;

 

c. alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancalo adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

 

     Art. 34. Compiti del Nucleo VIA-VAS-IPPC.

1. Relativamente alle procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Nucleo VIA-VAS-IPPC ha i seguenti compiti [33]:

 

a. esamina le corrette metodologie di indagine, di analisi e di previsione nonché ogni ulteriore aspetto tecnico-scientifico e giuridico connesso al rilascio dell'AIA [34];

 

b. segnala al Dipartimento Politiche dell’Ambiente l’eventuale necessità di richieste di documentazione integrativa al gestore dell’impianto ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale [35];

 

c. predispone ed effettua eventuali verifiche e sopralluoghi;

 

d. elabora un documento contenente gli elementi tecnico-scientifici e giuridici necessari per la predisposizione dell'AJA, da sottoporre agli enti partecipanti alle conferenze dei servizi;

 

e. svolge attività di supporto al Responsabile del Procedimento [36];

 

          Art. 34 bis. Compiti della Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC nelle procedure di rilascio dell'Autorizzazione integrata Ambientale. [37]

1, Alla Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC sono assegnati i seguenti compiti:

a) esamina le domande pervenute, verificando la completezza delle informazioni fornite dal gestore dell'impianto e/o richieste dall'autorità competente;

b) richiede al gestore dell'impianto, quando ne rilevi l'incompletezza, per una sola volta, le integrazioni e/o i chiarimenti necessari;

c) valuta la necessità dell'effettuazione di eventuali ed ulteriori approfondimenti tecnici da parte Nucleo VIA-VAS-IPPC nelle ipotesi di richieste dì modifiche ad impianti già in possesso di AIA qualora una variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento possano produrre conseguenze sull'ambiente;

2. L'attività della Segreteria Tecnica si conclude con una relazione scritta contenente una descrizione dell'attività svolta, la descrizione dell'intervento, i presupposti di diritto, da trasmettere alla Commissione, unitamente a tutta la pertinente documentazione.

 

     Art. 35. Oneri istruttori. [38]

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall’art. 33, comma 4, sono a carico del gestore.

2. Le spese di cui comma 1 sono determinate sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministeriale datato 24 aprile 2008 recante «modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22/9/2008. Resta fermo l’obbligo del richiedente di corrispondere all’Autorità Competente l’eventuale conguaglio in relazione alla differenza tra quanto versato in base all’art. 4 del Regolamento approvato con Delibera di Giunta regionale 21 agosto 2007, n. 5, e quanto stabilito dal decreto di cui al comma precedente.

 

     Art. 36. Norme di semplificazione, transitorie e finali.

1. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza, Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

 

2. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 6 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

 

3. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

 

4. Le procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento sono concluse ai sensi della disciplina in vigore al momento dell'avvio dei procedimento;

 

5. Al fine di accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali le istruttorie sospese in pendenza della procedura di valutazione di impatto ambientale sono effettuate dal Nucleo VIA e dal Nucleo Operativo IPPC in seduta congiunta, fino all'insediamento del nuovo Nucleo VIA-VAS-IPPC; le riunioni in seduta congiunta, convocate dal Presidente, sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le determinazioni sono valide se adottale con il volo favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Nucleo viene redatto il processo verbale da cui risulti in sintesi lo svolgimento dei lavori, il nome degli intervenuti e le conclusioni e decisioni adottate. Su proposta del Presidente o dei componenti del Nucleo, possono essere istituiti gruppi di lavoro per l'esame preliminare degli atti sottoposti all'esame del Nucleo stesso. Il Presidente nomina un segretario tra i componenti dei singoli gruppi di lavoro, della cui costituzione si dà atto nel verbale della riunione.

 

6. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale rilascialo sulla base dell'istruttoria effettuata in seduta congiunta sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per l'esercizio dell'impianto, compresa l'autorizzazione integrata ambientale e pertanto contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del decreto n. 59 del 2005 e s.m.i.;

 

 

Allegato A

 

Progetti di competenza regionale

 

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.

 

b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui al derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo,

 

c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 1 50 MW;

 

c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

 

d) Impianti industriali destinati:

 

- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

 

- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

 

e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

 

- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);

 

- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);

 

- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);

 

- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

 

- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico,

 

- per la fabbricazione di esplosivi.

 

f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 3 5,000 t/anno di materie prime lavorate.

 

g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.00 t/anno di materie prime lavorate.

 

h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000

 

i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno,

 

l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri,

 

m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

 

n) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 l/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

 

p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegalo B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.

 

q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

 

r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.00 abitanti equivalenti.

 

s) Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di material estratto o di un'area interessala superiore a 20 ettari.

 

t) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacita superiore a 100.000 m3.

 

u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 de) R.D. 29 luglio 1927, n. 1413.

 

v) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche.

 

z) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

 

aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, DA, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

 

ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3.

 

ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

 

- 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 per galline;

 

- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o

 

- 900 posti per scrofe.

 

ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

 

ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.

 

af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni;

 

ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegalo, ove la modifica o l'estensione di per sè sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

 

 

Allegato B

 

Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità

 

 

1. Agricoltura

 

a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;

 

b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;

 

c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;

 

d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;

 

e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre i 5 ettari;

 

f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.

 

 

2. Industria energetica ed estrattiva

 

a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;

 

b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie;

 

c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;

 

d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;

 

e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;

 

f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km;

 

g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;

 

h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;

 

i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;

 

l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose,

 

m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 1 0.0 kW.

 

n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

 

 

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali

 

a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;

 

b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colala continua di capacità superiore a 2, 5 tonnellate all'ora;

 

c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante:

 

- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora,

 

- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifero e superiore a 20 MW;

 

- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora,

 

d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

 

e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;

 

f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3

 

g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;

 

h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;

 

i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;

 

l) cockerie (distillazione a secco di carbone);

 

m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;

 

n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;

 

o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;

 

p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in latri tipi di forni aventi una capacità di produzione da oltre 50 tonnellate al giorno

 

 

4. Industria dei prodotti alimentari

 

a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;

 

b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;

 

c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;

 

d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 bl/anno;

 

e) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;

 

h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;

 

i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 l/giorno di barbabietole.

 

 

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta

 

a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;

 

b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno,

 

c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

 

d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.

 

 

6. Industria della gomma e delle materie plastiche

 

a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

 

 

7. progetti di infrastrutture

 

a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;

 

b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreti legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 50 posti auto;

 

c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;

 

d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;

 

e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;

 

f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;

 

g) strade extraurbane secondarie;

 

h) costruzioni di strado di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore al 500 metri;

 

i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;

 

l) sistemi di trasporto a guida vincolata ((tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

 

m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;

 

n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;

 

o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

 

p) aeroporti;

 

q) porli turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti,

 

r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);

 

s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

 

t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

 

u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100,000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

 

v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

 

z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e son tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

 

z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

 

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 l/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

 

8. Altri progetti

 

a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricedenti all'interno di centri abitali [39];

 

b) piste permanenti per corse e piove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;

 

c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;

 

d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quanto l'area impegnata supera i 500 m2;

 

e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5,000 nr di superficie impegnata a 50.000 m3 di volume;

 

f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;

 

g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3;

 

h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;

 

i) cave e torbiere;

 

l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

 

m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;

 

n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.00 metri cubi;

 

o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;

 

p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;

 

q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;

 

r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;

 

s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.

 

t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegalo III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).

 

 

Allegato C

 

Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 6

 

 

1. Caratteristiche dei progetti

 

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

 

- delle dimensioni del piogeno,

 

- del cumulo con altri progetti,

 

- dell'utilizzazione di risorse naturali,

 

- della produzione di rifiuti,

 

- dell'inquinamento e disturbi alimentari

 

- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

 

 

2. Localizzazione dei progetti

 

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

 

- dell'utilizzazione attuale del territorio;

 

- della ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

 

- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

 

a) zone umide;

 

b) zone costiere;

 

c) zone montuose o forestali;

 

d) riserve e parchi naturali;

 

e) zone classificale o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

 

f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;

 

g) zone a forte densità demografica;

 

h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;

 

i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 2) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

 

 

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

 

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

 

- della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);

 

- della natura transfrontaliera dell'impatto;

 

- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;

 

- della probabilità dell'impatto;

 

- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

 

 

Allegato D

 

Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'art. 8

 

 

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

 

a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

 

b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

 

c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;

 

d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

 

2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

 

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

 

4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:

 

a) dovuti all'esistenza del progetto;

 

b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

 

c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

 

nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.

 

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente.

 

5-bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio;

 

6. La descrizione degli clementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.

 

7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.

 

8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero 4.

 

 

Allegato E

 

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 22

 

 

1. Caratteristiche dei piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

 

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

 

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

 

- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

 

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

 

- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

 

 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

 

- carattere cumulativo degli impatti;

 

- natura transfrontaliera degli impatti;

 

- rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);

 

- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

 

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,

 

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;

 

- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

 

 

Allegato F

 

Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13

 

 

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali dei piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;

 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;

 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designale come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

 

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.


[1] Comma già modificato dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del R.R. 8 novembre 2010, n. 17.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 8 novembre 2010, n. 17.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 8 novembre 2010, n. 17.

[4] Comma inserito dall'art. 2 del R.R. 8 novembre 2010, n. 17.

[5] Articolo inserito dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[6] Comma così modificato dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[7] Comma aggiunto dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[8] Comma così modificato dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[9] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 13 del R.R. 6 novembre 2009, n. 16.

[10] Comma aggiunto dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5, come modificato dall'art. 13 del R.R. 6 novembre 2009, n. 16.

[11] Comma così modificato dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[12] Comma così modificato dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[13] Articolo così sostituito dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[14] Comma abrogato dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[15] Lettera così modificata dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[16] Lettera così modificata dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[17] Lettera così modificata dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[18] Lettera così modificata dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[19] Lettera così modificata dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[20] Lettera così modificata dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[21] Comma così modificato dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[22] Lettera abrogata dall'art. 3 del R.R. 8 novembre 2010, n. 17.

[23] Comma così sostituito dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[24] Comma così sostituito dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[25] Comma aggiunto dall'art. 3 del R.R. 8 novembre 2010, n. 17.

[26] Articolo inserito dall'art. 3 del R.R. 8 novembre 2010, n. 17.

[27] Comma così modificato dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[28] Articolo aggiunto dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[29] Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 8 novembre 2010, n. 17.

[30] Comma aggiunto dall'art. 13 del R.R. 6 novembre 2009, n. 16.

[31] Comma così modificato dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[32] Lettera così modificata dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[33] Alinea così modificato dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[34] Lettera già modificata dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5 e così ulteriormente modificata dall'art. 5 del R.R. 8 novembre 2010, n. 17.

[35] Lettera così modificata dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[36] Lettera così modificata dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[37] Articolo inserito dall'art. 6 del R.R. 8 novembre 2010, n. 17.

[38] Articolo così sostituito dal R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

[39] Lettera così modificata dall'art. 7 del R.R. 8 novembre 2010, n. 17.