§ 5.4.44 - R.R. 14 maggio 2009, n. 5.
Modifica al Regolamento regionale del 4 agosto 2008, n. 3. («Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente - parchi e riserve
Data:14/05/2009
Numero:5

§ 5.4.44 - R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

Modifica al Regolamento regionale del 4 agosto 2008, n. 3. («Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali»), pubblicato sul BUR del 16/8/08 n. 16.

(B.U. 16 maggio 2009, n. 9 - S.S. 23 maggio 2009, n. 2)

 

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

 

Allegato I

Modifica al Regolamento regionale del 4 agosto 2008, n. 3.

(«Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali»), pubblicato sul BUR del 16/8/08 n. 16

 

Art. 3

Al comma 1, secondo capoverso, la parola «diciassette» è sostituita dalla seguente: «diciannove», e dopo le parole «un esperto in analisi costi-benefici» sono aggiunte le seguenti parole: «due esperti in istruttoria di piani, programmi e progetti, interessanti le aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli».

 

Art. 5

Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

Art. 5 bis – Ambito di applicazione

«1. La valutazione d’impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale regionale:

a) i progetti di cui all’allegato A al presente regolamento;

b) i progetti di cui all’allegato B al presente Regolamento, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. La valutazione è inoltre necessaria per i progetti elencati nell’allegato B qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 6 si ritenga che possano avere impatti significativi sull’ambiente.

4. Per i progetti di cui agli allegati A e B, ricadenti all’interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.

5. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente Regolamento, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l’incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l’autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

a) esamina se sia opportuna un’altra forma di valutazione;

b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui e stata concessa;

c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell’autorizzazione, delle motivazioni dell’esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico».

 

Art. 6

Al comma 1, dopo le parole «autorità competente» sono aggiunte le seguenti «in duplice copia» e le parole «all’allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «all’allegato B».

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis: «2-bis. Al fine di attivare la procedura di verifica il proponente deve trasmettere la seguente documentazione:

— Originale della ricevuta del versamento delle spese istruttorie pari a c 400,00, da effettuare, ai sensi della D.G.R. n. 608del 27/6/05, sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria – Serv. Tesoreria – Causale versamento «Valutazione Impatto ambientale» – CAP Entrata n. 34020003 – Codice IBAN

IT78M0306704599000000099009;

— N. 2 copie del progetto preliminare;

— N. 2 copie dello studio preliminare ambientale;

— N. 2 copie di tutti gli elaborati in formato elettronico su idoneo supporto;

— Attestazione dell’avvenuto deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni ove il progetto è localizzato;

— Copia dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2».

 

Art. 9

Al comma 1, dopo le parole «Ad essa sono allegati», sono aggiunte le seguenti «in duplice copia»: Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2 – bis. Alla domanda vanno allegati i seguenti ulteriori documenti:

— dichiarazione giurata del progettista sull’esattezza delle allegazioni ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPCM27 dicembre 1988»;

— idonea attestazione dell’avvenuto deposito agli enti di cui al successivo comma 3;

— originale della ricevuta di versamento delle spese istruttorie dovute sulla base del calcolo di cui al successivo comma, da effettuare, ai sensi della D.G.R. n. 608 del 27/6/05, sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria – Serv. Tesoreria – Causale versamento «Valutazione Impatto ambientale» – CAP Entrata n. 34020003 – Codice IBANIT78M0306704599000000099009;

— [dichiarazione attestante il valore dell’opera a firma del proponente l’intervento. L’importo dovuto quali spese istruttorie è pari a c 500,00 in caso di valore dell’opera inferiore o pari a c 100.000,00, e a c 500,00 + [(Valore dell’opera - 100.000,00)] x 0,008] [1].

Al comma 3 le parole «in un congruo numero di copie, a seconda dei casi, presso gli uffici dell’autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «in un congruo numero di copie, a seconda dei casi, presso gli uffici delle regioni, delle province, dei comuni».

 

Art. 11

Al comma 1 le parole «tecnico-istruttorie» sono sostituite dalle seguenti: «di istruttoria tecnica».

 

Art. 14

L’art. 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14 Monitoraggio e controlli

1. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e la realizzazione delle opere. Lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti delle opere è demandata all’Arpacal.

Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi sull’ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell’opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all’autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

2. Delle eventuali misure correttive proposte e/o adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso il sito web dell’autorità competente.

3. L’Arpacal effettua, altresì, il monitoraggio e il controllo su tutti i progetti già esaminati dal Nucleo VIA ed aventi parere favorevole di compatibilità ambientale.

4. Tutto quanto stabilito nei commi precedenti è da applicare ai provvedimenti rilasciati in merito alla valutazione di incidenza.

 

Art. 15

Il comma 2 è soppresso.

 

Art. 17

Al comma 1, lettera a) le parole «ricevere le domande di verifica e di valutazione con la relativa documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «esaminare, sulla base dell’ordine del giorno redatto dal Dipartimento Ambiente, i progetti da sottoporre a verifica o valutazione».

Al comma 1, lettera b) le parole «espletare le procedure relative», sono sostituite dalle parole «esprimere pareri in relazione».

Al comma 1, lettera c) le parole «promuovere attività di controllo e monitoraggio relative all’attuazione dei progetti» sono sostituite dalle seguenti: «esprimere eventuali pareri in merito alle attività di controllo e monitoraggio relative all’attuazione dei progetti».

Al comma 2, lettera a) le parole «gestire le procedure previste» sono sostituite da «esprimere parere».

Al comma 2, lettera c) le parole «raccogliere e sistematizzare le informazioni relative agli esiti delle procedure» sono sostituite dalle seguenti: «effettuare proposte all’Autorità Competente ai fini della gestione delle informazioni relative agli esiti delle procedure».

Al comma 2, lettera d) le parole «procedere all’elaborazione », sono sostituite dalle seguenti «coadiuvare l’Autorità Competente nell’elaborazione».

 

Art. 18

Al comma 1, le parole «A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta, il Nucleo può invitare, il committente o l’autorità proponente per illustrare il progetto nel corso dell’istruttoria»,

sono sostituite dalle seguenti: «L’autorità competente, di propria iniziativa o su richiesta del Nucleo, può invitare il committente o l’autorità proponente per illustrare il progetto nel corso dell’istruttoria, eventualmente invitando anche gli enti competenti ed il pubblico interessato».

I commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi:

2. L’istruttoria ha le seguenti finalità:

a) accertare l’idoneità della documentazione ed individuare il tipo di progetto cui la documentazione si riferisce;

b) esaminare dichiarazioni, certificazioni e/o ulteriore documentazione relative:

alla conformità del progetto agli strumenti urbanistici, agli eventuali piani regionali o di settore ed ai vincoli esistenti;

alla rispondenza dei luoghi e delle caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente, anche con eventuale riferimento ad un contesto ambientale e territoriale più ampio di quello dell’area limitata all’intervento o al progetto; alla rispondenza dei dati alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;

c) valutare la corretta utilizzazione delle metodologie di indagine, di analisi e di previsione e, inoltre, l’idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;

d) valutare l’impatto complessivo del progetto sull’ambiente individuato nel SIA anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente all’inizio della procedura con la previsione di quella successiva;

e) valutare la coerenza delle alternative esaminate;

f) valutare la congruità delle misure di mitigazione previste ed eventualmente individuare altre misure da prescrivere.

3. L’attività istruttoria, inoltre, si sviluppa:

a) in eventuali verifiche e sopralluoghi, anche alla presenza del committente o dell’autorità proponente;

b) nella eventuale richiesta al committente o all’autorità proponente di atti e di informazioni relativi al progetto o allo studio di impatto ambientale.

 

Art. 19

Al comma 1, le parole «si applicano le tariffe di cui all’art. 14 del Regolamento approvato con Delibera di Giunta regionale 12 ottobre, n. 736 per le attività istruttorie» sono sostituite dalle seguenti «si applicano le tariffe di cui alla D.G.R. n. 608 del 27/6/05 per le attività istruttorie (riportate all’art. 6, comma 2-bis, e 9 comma 2-bis)».

Dopo l’art. 19 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 19 bis − Determinazione del valore complessivo dell’opera

1. Il valore complessivo dell’opera e/o intervento deve essere indicato dal proponente in sede di presentazione dell’istanza, e dovrà essere autocertificato nelle forme di legge dal legale rappresentante del richiedente, ovvero – per i soggetti pubblici – dal titolare dell’ufficio, ovvero ancora, in entrambi i casi, dal professionista iscritto all’albo responsabile del progetto e/o del relativo studio d’impatto ambientale.

2. Nella stessa dichiarazione va indicato l’ammontare degli oneri istruttori sulla base di quanto disposto dall’art. 19.

3. Il valore complessivo dell’opera e/o dell’intervento è dato dal costo dei lavori e dalle spese generali. Ai fini del calcolo del costo dei lavori si dovrà considerare il costo dettagliato di tutti gli interventi previsti per la realizzazione dell’opera inclusi di mitigazione e quelli previsti nello studio d’impatto ambientale quali le opere connesse, dal momento che queste ultime costituiscono oggetto della valutazione. Il costo dei lavori dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza.

4. Per la determinazione delle spese generali, devono essere considerate tutte le spese tecniche relative alla redazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, quelle relative alla direzione dei lavori nonché al coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di realizzazione, quelle relative ad attività di consulenza o di supporto, le spese per la pubblicità, quelle necessarie per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche ed accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, quelli inerenti allacciamenti ai pubblici servizi nonché le spese per imprevisti, anch’esse correlate a future esigenze di realizzazione del progetto. Si intendono escluse le spese per espropriazioni. Tutte le spese si intendono comprensive di Iva.

 

Art. 31

Al comma 2, le parole «(www.infopointambiente.it)» sono soppresse.

 

Art. 32

Al comma 1, lettera h), dopo la parola «Arpacal» sono aggiunte le seguenti parole: «nelle forme stabilite dall’allegato E approvato con D.D.G. 8425 del 30/6/2008».

 

Art. 34

Al comma 1, le parole «compiti istruttori» sono sostituite dalla parola «compiti».

Al comma 1, lettera a), dopo le parole «fornite dal gestore» sono aggiunte le parole «e/o richieste dall’autorità competente».

Al comma 1, lettera b), le parole «effettua eventuali richieste di documentazione integrativa al gestore dell’impianto ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «segnala al Dipartimento Politiche dell’Ambiente l’eventuale necessità di richieste di documentazione integrativa al gestore dell’impianto ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale».

Al comma 1, lettera e) la parola «amministrativo» è soppressa.

 

Art. 35

L’art. 35 è sostituito dal seguente:

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall’art. 33, comma 4, sono a carico del gestore.

2. Le spese di cui comma 1 sono determinate sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministeriale datato 24 aprile 2008 recante «modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22/9/2008. Resta fermo l’obbligo del richiedente di corrispondere all’Autorità Competente l’eventuale conguaglio in relazione alla differenza tra quanto versato in base all’art. 4 del Regolamento approvato con Delibera di Giunta regionale 21 agosto 2007, n. 5, e quanto stabilito dal decreto di cui al comma precedente.


[1] Capoverso abrogato dall'art. 13 del R.R. 6 novembre 2009, n. 16.