§ 4.9.5 - L.R. 17 agosto 2009, n. 28.
Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.9 cooperazione
Data:17/08/2009
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizione)
Art. 3.  (Raccordo con altre norme regionali)
Art. 4.  (Persone svantaggiate e deboli)
Art. 5.  (Categorie di soci)
Art. 6.  (Albo regionale)
Art. 7.  (Requisiti per l’iscrizione all’albo)
Art. 8.  (Procedure per l’iscrizione all’albo regionale)
Art. 9.  (Adempimenti successivi all’iscrizione)
Art. 10.  (Cancellazione)
Art. 11.  (Partecipazione della cooperazione sociale nel sistema integrato di servizi sociali)
Art. 12.  (Raccordo con le attività socio-sanitarie ed educative)
Art. 13.  (Raccordo con le attività di formazione)
Art. 14.  (Raccordo con le politiche attive del lavoro)
Art. 15.  (Affidamenti e convenzioni)
Art. 16.  (Concessione della titolarità del servizio)
Art. 17.  (Requisiti e Criteri di valutazione per la scelta del contraente)
Art. 18.  (Appalti riservati)
Art. 19.  (Durata e corrispettivi)
Art. 20.  (Verifica dei contratti)
Art. 21.  (Contributi a favore di cooperative sociali e loro consorzi)
Art. 22.  (Limiti dei contributi)
Art. 23.  (Fondo speciale per l’innovazione)
Art. 24.  (Fondo di rotazione per la ricapitalizzazione)
Art. 25.  (Interventi a favore delle cooperative di inserimento lavorativo)
Art. 26.  (Interventi a favore dei consorzi fidi)
Art. 27.  (Interventi a favore delle organizzazioni di rappresentanza della cooperazione sociale)
Art. 28.  (Disposizioni attuative degli interventi)
Art. 29.  (Commissione regionale per la cooperazione sociale)
Art. 30.  (Funzionamento della Commissione)
Art. 31.  (Compiti della Commissione)
Art. 32.  (Comitato Tecnico di Gestione e Valutazione)
Art. 33.  (Funzionamento del Comitato)
Art. 34.  (Compiti del Comitato)
Art. 35.  (Norma finanziaria)
Art. 36.  (Abrogazione)
Art. 37.  (Entrata in vigore)


§ 4.9.5 - L.R. 17 agosto 2009, n. 28.

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.

(B.U. 17 agosto 2009, n. 15 - S.S. 24 agosto 2009, n. 1)

 

TITOLO I

Finalità e contenuti della legge

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Calabria riconosce la cooperazione sociale quale forma di autogestione e partecipazione diretta dei cittadini ai processi solidaristici di sviluppo economico e di crescita del patrimonio sociale delle comunità locali regionali, di emancipazione e di sostegno alle fasce deboli della popolazione, di costruzione di reti civiche e di progetti e interventi volti a realizzare il buon governo e la crescita del territorio.

 

2. La Regione Calabria, riconoscendone il rilevante valore e la finalità pubblica, attribuisce alla cooperazione sociale un ruolo di partner privilegiato degli Enti pubblici nel perseguimento della promozione umana e di una adeguata integrazione socio-lavorativa degli individui.

 

3. A tal fine, con riferimento alla legge 8 novembre 1991 n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali», alla legge 8 novembre 2000 n. 328 e alle altre normative nazionali e regionali in materia, la presente legge:

 

a) rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e delle organizzazioni di rappresentanza del mondo cooperativo giuridicamente riconosciute in ambito nazionale ed operanti in Calabria;

 

b) detta norme che regolano l’Albo regionale delle cooperative sociali;

 

c) prevede il sistema integrato dei servizi sociali disciplinando le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con quelle dei servizi pubblici di carattere socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo, nonché con le attività di formazione professionale, di sviluppo dell’occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

 

d) individua i criteri e le modalità di affidamento dei servizi di rilevanza sociale alle cooperative sociali ed ai loro consorzi;

 

e) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;

 

f) determina le funzioni della Commissione regionale per la cooperazione sociale di cui all’articolo 29;

 

g) determina le funzioni del Comitato Tecnico di gestione e di valutazione di cui all’articolo 32.

 

     Art. 2. (Definizione)

1. Le cooperative sociali sono imprese sociali senza fine di lucro che perseguono le finalità previste dall’articolo 1 attraverso:

 

a) la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di formazione, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, disciplinati anche da leggi, regolamenti, piani e programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali;

 

b) la gestione di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lettera b) del comma l dell’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

 

2. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili ai consorzi costituiti come società cooperative di cui all’articolo 8 della legge n. 381/1991.

 

3. Le attività di cui alla lettera b) del comma 1 devono essere svolte nei seguenti campi:

 

a) agricoltura e pesca, agriturismo, industria agro-alimentare;

 

b) industria;

 

c) artigianato;

 

d) ambiente, salvaguardia del territorio e beni culturali;

 

e) commercio;

 

f) turismo;

 

g) servizi;

 

h) innovazione tecnologica ed energia;

 

i) attività integrate di due o più dei settori precedenti;

 

l) altri settori che perseguano, comunque, le finalità di cui ai comma 1, lettera b).

 

     Art. 3. (Raccordo con altre norme regionali)

1. La presente norma si raccorda, in particolare, con quanto già previsto in tema di cooperazione sociale dalle leggi regionali 12 agosto 2002, n. 34 e 5 dicembre 2003, n. 23.

 

     Art. 4. (Persone svantaggiate e deboli)

1. Ai fini della presente legge si considerano persone svantaggiate i soggetti di cui all’articolo 4 della legge n. 381/1991, e successive modificazioni. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori delle cooperative sociali e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere socie della cooperativa stessa; la condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata.

 

2. Ai fini della presente legge si considerano persone deboli i soggetti di cui all’articolo 2, commi 18, 19 e 20 del Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 «Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione» nonché i soggetti che versano nelle situazioni di fragilità sociale evidenziate nell’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e conseguenti leggi di recepimento regionale.

 

     Art. 5. (Categorie di soci)

1. Oltre alle categorie di soci già previste dalla normativa vigente ed, in particolare, dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 e dall’articolo 2526 del Codice Civile, lo statuto della cooperativa sociale può prevedere la presenza di soci fruitori e soci volontari. I soci fruitori sono coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi offerti dalla cooperativa.

 

2. I soci volontari, di cui all’articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, prestano la loro attività gratuitamente e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Può essere corrisposto loro solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

 

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro infortuni e malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

 

4. Nella gestione di servizi da effettuarsi in applicazione di contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari sono utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto i parametri d’impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

5. Per ogni categoria di socio prevista dallo statuto deve esserci un’apposita sezione del libro dei soci.

 

6. Per ogni categoria di socio prevista dallo statuto è predisposta una apposita sezione nel libro dei soci.

 

TITOLO II

Albo regionale delle cooperative sociali

 

     Art. 6. (Albo regionale)

1. Per i fini di cui all’articolo 1, comma 3, ed in linea con quanto già previsto dalla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 è istituito l’albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi che hanno sede legale nel territorio della regione quale aggregazione delle sezioni provinciali dello stesso.

 

2. L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per la stipula di convenzioni fra le cooperative, i consorzi e gli enti pubblici che operano in ambito regionale.

 

3. L’albo regionale di cui al comma 1 è suddiviso in tre sezioni così distinte:

 

a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui al comma 1 lettera a) dell’articolo 2;

 

b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative di cui al comma 1 lettera b) dell’articolo 2;

 

c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperativa la cui base sociale è formata in misura non inferiore a quanto prevista dall’articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Singole cooperative sociali si possono iscrivere sia alla sezione A che alla sezione B, fatte salve le condizioni stabilite dalle leggi e dalle direttive nazionali in materia.

 

4. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione sociale e lavorativa di persone disabili, l’iscrizione nell’albo regionale soddisfa la condizione di cui al comma 5 dell’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 12 marzo 1999, n. 68.

 

5. Per le cooperative sociali e consorzi che svolgono attività finalizzate alle funzioni socio-assistenziali di cui all’articolo 114 del T.U. approvato con D.P.R. 9/10/1990 n. 309, l’iscrizione all’Albo regionale soddisfa le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 117 del medesimo T.U.

 

6. L’iscrizione all’albo di cui al D.M. 23/06/04, tenuto presso le Camere di Commercio, non comporta l’automatica iscrizione all’albo regionale.

 

7. Il Dipartimento Regionale del Lavoro e delle Politiche Sociali redige annualmente, entro il mese di marzo, l’elenco delle cooperative sociali iscritte all’albo nell’anno precedente. L’albo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso alla Commissione di cui all’articolo 29 della presente legge.

 

     Art. 7. (Requisiti per l’iscrizione all’albo)

1. Per l’iscrizione all’albo regionale di cui all’articolo 6, le cooperative sociali di cui al comma 1 lettera a) dell’articolo 2 devono possedere i seguenti requisiti:

 

a) effettiva autonomia organizzativa ed imprenditoriale risultante dalla consistenza patrimoniale della cooperativa e dalle attrezzature a disposizione, in relazione all’attività da svolgere;

 

b) avere sede legale nella Regione Calabria;

 

c) rispetto da parte della cooperativa della normativa nazionale e regionale vigente in materia di organizzazione e di funzionamento di servizi socio-assistenziali ed educativi, con particolare riferimento alle modalità di intervento, alla tipologia dei servizi agli standard, ai parametri di personale da utilizzare;

 

d) certificazione di iscrizione all’albo nazionale di cui al D.M. 23/06/04, tenuto presso le Camere di Commercio.

 

2. Le cooperative sociali di cui al comma 1 lettera b) dell’articolo 2, devono possedere i seguenti requisiti:

 

a) presenza di lavoratori idonei, per numero e professionalità, a garantire un corretto inserimento delle persone svantaggiate;

 

b) inserimento di persone svantaggiate nel rapporto previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge 381/91.

 

3. L’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali, di cui ai precedenti commi, è comunque condizionata alla regolare applicazione ai lavoratori e ai soci lavoratori della normativa contrattuale vigente in tema di lavoro, nonché al rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa per le categorie di soci di cui all’articolo 5.

 

     Art. 8. (Procedure per l’iscrizione all’albo regionale)

1. La domanda di iscrizione all’albo delle cooperative sociali deve essere presentata alle amministrazioni provinciali presso cui ricade la sede legale delle cooperative e/o dei consorzi in ottemperanza a quanto previsto dai rispettivi regolamenti emanati in attuazione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

 

2. Qualora, alla data di promulgazione della seguente norma, le Amministrazioni provinciali non abbiano ancora provveduto alla istituzione degli albi provinciali le cooperative e/o i loro consorzi potranno fare istanza di iscrizione diretta all’albo regionale.

 

3. La domanda di iscrizione di cui al comma 2, su carta semplice e sottoscritta dal rappresentante legale della cooperativa, è presentata al competente Dipartimento regionale. La domanda deve indicare la sezione dell’albo alla quale è richiesta l’iscrizione.

 

4. Alle domande di cui ai commi 1 e 2, salvo eventuali integrazioni richieste dalle amministrazioni provinciali nei casi di cui al comma 1, devono essere allegati:

 

a) copia dell’atto costitutivo e statuto;

 

b) elenco dei soci, dei soci volontari, dei soci sovventori, degli amministratori, delle eventuali altre categorie di soci;

 

c) copia dell’ultimo bilancio approvato;

 

d) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa che attesti la regolare applicazione ai lavoratori delle vigenti normative in tema di lavoro;

 

e) autocertificazione inerente gli ambiti specifici di attività della cooperativa e relativi servizi.

 

5. Le cooperative sociali che presentano domanda di iscrizione alla sezione A dell’albo regionale oltre quanto previsto dal comma 4 devono allegare:

 

a) curriculum formativo e lavorativo dei soci lavoratori, del personale utilizzato nei servizi sociosanitari ed educativi, con indicazione dei titoli di studio ed attestati professionali;

 

b) relazione concernente:

 

- modalità organizzativa delle attività svolte nell’anno precedente con indicazione di ogni elemento utile a valutare la sussistenza del requisito di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a);

 

- tipologia dell’attività svolta nell’ultimo anno nonché di quella in programma con indicazione di ogni utile elemento per valutare la sussistenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c).

 

6. Per le cooperative ancora inattive, i documenti di cui al comma 4, lettera e) e al comma 5, lettere a) e b) sono sostituiti da un dettagliato progetto relativo all’attività che la cooperativa intende svolgere con specificazione del numero e delle qualifiche del personale che intende utilizzare. Devono tuttavia essere allegati alla domanda d’iscrizione i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 2 lettera b) da parte dei soci.

 

7. Le cooperative che presentano domanda di iscrizione alla sezione B dell’albo regionale, oltre a quanto previsto dal comma 4, devono allegare alla domanda:

 

a) autocertificazione del rappresentante legale attestante:

 

1) che il numero delle persone svantaggiate inserite nel lavoro costituisce almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa;

 

2) il possesso, presso la sede della cooperativa, di certificazione rilasciata da una pubblica amministrazione, attestante per ogni soggetto inserito, la situazione di svantaggio ed il periodo presunto di durata di tale situazione;

 

b) relazione concernente:

 

1) la tipologia delle attività svolte e di quelle in programma, modalità di impiego lavorativo delle persone svantaggiate, in conformità di quanto previsto dai piani di inserimento;

 

2) l’indicazione del possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, legge 381/91.

 

8. Ogni cooperativa sociale deve indicare, nell’ambito del settore scelto, le priorità nei servizi che intende realizzare e gestire con specifica relazione alla qualificazione professionale del personale.

 

9. I consorzi di cooperative devono presentare domanda nelle forme di cui al comma 3. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), del comma 4, nonché l’autorizzazione del legale rappresentante dalla quale risulti il requisito previsto dall’articolo 8 di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

 

10. Avverso il provvedimento di diniego dell’iscrizione è ammesso ricorso secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

 

     Art. 9. (Adempimenti successivi all’iscrizione)

1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all’albo regionale sono tenuti a trasmettere ai competenti Uffici della Regione e della Provincia, entro 30 giorni dall’approvazione, eventuali variazioni dello statuto, il bilancio annuale e la relazione degli amministratori che contenga una nota informativa relativa all’attività svolta, alla composizione ed alla variazione della base sociale ed al rapporto tra numero di soci ed altri dipendenti e collaboratori. Nello stesso termine le cooperative sono tenute altresì a trasmettere copia del verbale dell’ispezione ordinaria.

 

2. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali la relazione degli amministratori di cui al comma 1 deve specificare la modalità di utilizzo di tali incentivi.

 

3. Gli uffici preposti alla tenuta dell’albo possono chiedere in qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive.

 

     Art. 10. (Cancellazione)

1. Il competente Dipartimento regionale, dispone la cancellazione dall’Albo regionale di cui all’articolo 6:

 

a) quando, venuto meno anche uno dei requisiti necessari all’iscrizione, la cooperativa sociale o consorzio, diffidati a regolarizzare, non ottemperano agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;

 

b) quando la cooperativa sociale e/o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dall’iscrizione all’albo di cui al D.M. 23/06/2004, tenuto presso le Camere di Commercio, o, comunque, non siano più in grado di continuare ad esercitare la loro attività;

 

c) quando non sia stata effettuata entro l’anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, l’ispezione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 381/91;

 

d) quando, nelle cooperative sociali di cui all’articolo 2 comma 1, lettera b), la percentuale di persone svantaggiate scende al di sotto del limite previsto dall’articolo 4 comma 2, della legge 381/91, per un periodo superiore a dodici mesi;

 

e) quando il numero dei soci volontari supera il limite del 50 per cento;

 

f) quando è stato accertato dagli organi competenti l’utilizzo da parte della cooperativa di lavoro nero ed irregolare.

 

2. Il provvedimento motivato è comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale o consorzio ed è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

3. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

 

4. La Giunta regionale decide, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 31, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

 

5. La presentazione del ricorso sospende I’esecutività del provvedimento di cancellazione fino alla pronuncia definitiva.

 

6. La cancellazione dall’albo regionale comporta la risoluzione delle convenzioni di cui all’articolo 15, la perdita dei benefici contributivi nonché la restituzione di quelli eventualmente erogati.

 

TITOLO III

(La cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi alla persona)

 

     Art. 11. (Partecipazione della cooperazione sociale nel sistema integrato di servizi sociali)

1. La Regione promuove un sistema incentrato sull’integrazione degli interventi e dei servizi sociali, sanitari, assistenziali ed educativi e incentiva la collaborazione e l’integrazione tra il settore sociale e il settore sanitario, per favorire una cultura fondata sulla cura della persona nella sua globalità e su nuove metodologie d’intervento capaci di riunire i diversi apporti di natura sociale, sanitaria ed educativa.

 

2. In applicazione di quanto previsto al comma precedente e in riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 che ha introdotto il principio di sussidiarietà e alla legge 8 novembre 2000 n. 328, nonché alla legge regionale 5 dicembre 2003 n. 23, la Regione sostiene il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconoscendo alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella progettazione e programmazione dei servizi sociali, nell’attuazione degli interventi sociali e nella verifica sistematica dei risultati delle prestazioni realizzate.

 

3. Per il sostegno e il coinvolgimento della cooperazione sociale la Regione e gli Enti locali promuovono azioni volte a sostenerne le capacità progettuali ed imprenditoriali e a favorirne la partecipazione all’esercizio della funzione pubblica.

 

     Art. 12. (Raccordo con le attività socio-sanitarie ed educative)

1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo specifico in ragione della finalità pubblica, della democraticità e dell’imprenditorialità che la contraddistinguono.

 

2. Nell’ambito dei propri atti, piani e interventi di programmazione delle attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative, la Regione individua strumenti atti a definire le modalità di partecipazione delle cooperative sociali e dei loro consorzi al perseguimento delle finalità di sviluppo della regione, promovendo il raccordo e la collaborazione tra servizi pubblici e cooperazione sociale.

 

     Art. 13. (Raccordo con le attività di formazione)

1. Nell’ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi in materia di formazione professionale, i competenti organi regionali e locali prevedono strumenti atti a favorire:

 

a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base ed all’aggiornamento degli operatori, anche attraverso la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali individuati dalla normativa nazionale nell’ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati [1];

 

b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati, soprattutto per quelle attività realizzate mediante il ricorso a finanziamenti comunitari;

 

c) autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale del proprio personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti e supporti, in particolare alle attività formative svolte in forma consorziata.

 

     Art. 14. (Raccordo con le politiche attive del lavoro)

1. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto privilegiato per l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare efficienza imprenditoriale, solidarietà e coesione sociale.

 

2. In particolare, saranno previste, all’interno dei piani regionali e locali di politica del lavoro, forme di interventi che vedendo le cooperative sociali quali soggetti attuatori saranno volte a:

 

a) sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi socio-sanitari ed educativi;

 

b) sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro;

 

c) favorire, da parte di amministrazioni pubbliche, l’affidamento della fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali anche mediante la previsione di specifiche riserve nei bandi ad evidenza pubblica;

 

d) promuovere nell’ambito della regione lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale.

 

3. Nell’ambito della normativa vigente, i competenti organi regionali e locali prevedono interventi specifici volti a riconoscere l’attività di formazione sul lavoro svolto dalle cooperative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).

 

TITOLO IV

Affidamento dei servizi

 

     Art. 15. (Affidamenti e convenzioni)

1. Con successivo Regolamento da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della Commissione permanente competente, sono definite le procedure per l’affidamento dei servizi e gli schemi-tipo di convenzione di cui all’articolo 9, comma 2 della legge 381/91 cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali o loro consorzi, enti pubblici e società a partecipazione pubblica regionali.

 

2. Gli schemi di convenzione con gli enti pubblici formulati secondo i principi della presente legge riguardano rispettivamente:

 

a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;

 

b) la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 5 della legge 381/91.

 

3. La gestione dei servizi di cui al comma 2, lettera a) consiste nella organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere forniture di manodopera.

 

     Art. 16. (Concessione della titolarità del servizio)

1. La Regione, con riferimento all’articolo 118 della Costituzione, all’articolo 14 della Legge regionale n. 23 del 5 dicembre 2003 (attuativo dell’articolo 5 della legge 328/2000), all’articolo 11 della legge 241/1990 e all’articolo 113 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni, adotta indirizzi per promuovere e sostenere il conferimento della titolarità del servizio alle cooperative sociali.

 

2. In attuazione del principio di sussidiarietà e qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, vengono quindi predisposti schemi-tipo per l’affidamento gestionale dei servizi e la fornitura di beni, di cui all’articolo 15, comma 2, lettere a) e b), in concessione e attraverso lo strumento degli accordi procedimentali.

 

3. La Regione individua modelli atti a valorizzare compiutamente i rapporti nella sussidiarietà tra cooperative sociali e pubblica amministrazione, anche mediante l’inserimento di regolamenti normativi e procedimentali nei piani di zona e negli altri atti regionali di programmazione e regolamentazione delle attività socio-sanitarie, assistenziali, educative, formative e di sviluppo dell’occupazione.

 

     Art. 17. (Requisiti e Criteri di valutazione per la scelta del contraente)

1. Se sono candidate più cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi o per la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 15, comma 2, lettere a) e b), in relazione alle modalità di affidamento di cui agli articoli 15 e 16, e con riferimento all’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 5 dicembre 2003, nella scelta dei contraenti per l’aggiudicazione, l’offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento anche elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso quale elemento prevalente di scelta del contraente.

 

2. Per i servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, requisiti per l’affidamento dei servizi sono:

 

a) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, i gruppi sociali e le istituzioni;

 

b) la previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell’affidamento;

 

c) la solidità dell’impresa intesa non soltanto in termini economicopatrimoniali, quanto nel senso della più ampia diversificazione della propria clientela o committenza;

 

d) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;

 

e) l’applicazione, a favore dei dipendenti e dei soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, di trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall’articolo 7 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

 

f) il maggiore numero di lavoratori dipendenti e soci lavoratori dipendenti occupati nell’appalto;

 

g) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa con particolare riferimento all’esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;

 

h) la validità del progetto di intervento in relazione agli obiettivi individuati dall’ente;

 

i) la formazione, la qualificazione e l’esperienza professionale degli operatori coinvolti;

 

l) la valutazione comparata costi/qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati;

 

m) la continuità del servizio nel rispetto dei diritti degli utenti.

 

 

3. Per fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell’articolo 5 della legge 381/91, oltre agli elementi di cui al comma precedente, particolare elemento oggettivo da valutare è il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati che deve riportare:

 

a) elementi in grado di testimoniare l’organico radicamento territoriale del progetto;

 

b) il numero dei soggetti svantaggiati;

 

c) la tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;

 

d) il ruolo e il profilo professionale di riferimento;

 

e) la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;

 

f) il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno;

 

g) il rispetto delle normative vigenti in materia.

 

     Art. 18. (Appalti riservati)

1. Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 52 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o quote prestabilite degli stessi, a cooperative sociali e/o loro consorzi che svolgono le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale in condizione normale.

 

2. Per la stipula degli appalti riservati di cui al comma 1 le cooperative sociali e/o i loro consorzi debbono risultare iscritti all’apposito albo di cui all’articolo 6.

 

     Art. 19. (Durata e corrispettivi)

1. Al fine di garantire, attraverso la continuità del servizio, un adeguato livello qualitativo delle attività e un efficace processo di programmazione, i contratti relativi alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti devono avere, di norma e se consentito dai bilanci degli enti locali, durata almeno triennale.

 

2. La Giunta regionale, su istruttoria del Dipartimento del lavoro determina le tabelle dei corrispettivi quantificati in base alle norme contrattuali, previdenziali e contributive.

 

3. Nella determinazione dei corrispettivi, concernenti la fornitura di beni e servizi, sarà verificata l’adeguatezza rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche sociali e così come previsto al comma 2), articolo 87 del D.lgs 163/2006, nonché, i costi relativi alla sicurezza.

 

4. I prezzi, previsti nelle convenzioni, dovranno essere sottoposti a revisione periodica sulla base dei parametri oggettivi calcolati dall’Istituto nazionale di statistica.

 

     Art. 20. (Verifica dei contratti)

1. Gli affidamenti dei servizi devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche mediante il coinvolgimento diretto degli utenti, promuovendo indagini finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei bisogni.

 

2. Verifiche sui servizi oggetto di affidamento potranno essere disposti dal Dipartimento del lavoro e Politiche sociali, attraverso le proprie strutture, anche con riferimento al rispetto degli standard di cui alla legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.

 

TITOLO V

Interventi a sostegno della cooperazione sociale

 

     Art. 21. (Contributi a favore di cooperative sociali e loro consorzi)

1. In applicazione delle finalità e dei principi della presente legge, la Regione concede annualmente alle cooperative sociali e ai loro consorzi, contributi per la promozione del settore e il sostegno di singole iniziative in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

 

2. In particolare, gli interventi di sostegno sono finalizzati a favorire:

 

a) l’ammodernamento funzionale e produttivo mediante ristrutturazione e/o ampliamento di immobili ed acquisto di beni strumentali direttamente impiegati ed attinenti all’attività svolta e coerente con gli scopi statutari;

 

b) le innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi, mediante acquisto di macchinari, attrezzature, software e hardware, autoveicoli e mezzi di trasporto aventi caratteristiche idonee al miglioramento e al potenziamento dell’attività espletata, coerente con gli scopi statutari;

 

c) i processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale direttamente impiegato nell’attività propria della cooperativa, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali individuati dalla normativa nazionale, mediante appositi progetti formativi, da realizzare con enti ed organismi accreditati [2];

 

d) la promozione commerciale, il supporto all’esportazione ed il marketing;

 

e) l’attivazione di processi per l’avvio o il miglioramento del sistema di qualità nelle produzioni e nei servizi e per l’adeguamento alle prescrizioni normative vigenti in tema di sicurezza ovvero in tutte le eventuali altre norme cogenti;

 

f) le iniziative atte a favorire l’affidamento alle cooperative sociali di forniture di beni o servizi da parte degli enti pubblici secondo le disposizioni degli articoli 15 e 16;

 

g) le iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali e dei loro consorzi;

 

h) contributi per la concessione di mutui agevolati per programmi di investimento e sviluppo.

 

3. La Regione può altresì concedere alle cooperative sociali ed ai loro consorzi agevolazioni fiscali su base regionale da determinarsi periodicamente mediante apposita previsione nelle manovre finanziarie annuali e pluriennali.

 

     Art. 22. (Limiti dei contributi)

1. Vengono stabiliti i seguenti limiti di contribuzione in riferimento agli interventi di cui all’articolo 21, comma 2:

 

a) lettere a), b): vengono concessi contributi con importi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile con un tetto massimo di euro 12.000, elevabile ad euro 20.000 nel caso di progetti presentati da consorzi di cooperative sociali;

 

b) lettere c), d), e): vengono concessi contributi con importi fino all’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile con un tetto massimo di euro 5.000, elevabile ad euro 10.000 nel caso di progetti presentati da consorzi di cooperative sociali;

 

c) lettera f): viene rimborsata agli enti pubblici territoriali una quota massima del 5 per cento dei corrispettivi previsti per gli affidamenti di cui agli articoli 15 e 16 con un tetto massimo di euro 3.000 per ogni singola convenzione;

 

d) lettera g): vengono concessi contributi con importi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile con un tetto massimo di euro 2.000 euro per le cooperative ed euro 8.000 per i consorzi, entro il termine massimo di un anno dall’avvenuta costituzione.

 

2. I contributi di cui all’articolo 21, comma 2 non sono fra loro cumulabili.

 

3. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all’articolo 21, comma 2, lettere a), b), potranno presentare nuove istanze di agevolazione non prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente richiesta.

 

4. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all’articolo 21, comma 2, lettere c), d), e) potranno presentare nuove istanze di agevolazione non prima che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente richiesta.

 

5. I soggetti pubblici beneficiari dei contributi di cui all’articolo 21, comma 2, lettera f), potranno presentare annualmente le istanze di rimborso.

 

6. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all’articolo 21, comma 2, lettera g) non potranno in nessun caso accedere successivamente alle medesime agevolazioni.

 

     Art. 23. (Fondo speciale per l’innovazione)

1. Viene istituito presso la Regione un Fondo speciale al fine di sostenere progetti di carattere innovativo e sperimentale di nuovi servizi o metodologie d’intervento che propongono nuove risposte ai bisogni sociali emergenti, soprattutto a favore delle categorie più svantaggiate della popolazione.

 

2. La Regione, al fine di provvedere alla costituzione della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma precedente, promuove la collaborazione con le Fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 con sede legale ovvero operatività nella Regione Calabria.

 

3. I progetti di cui al comma 1, presentati in partenariato con le organizzazioni cooperative di riferimento, di cui al comma 1 dell’articolo 27, hanno precedenza nell’accesso ai benefici.

 

4. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con ulteriori risorse finanziarie finalizzate.

 

5. Con il Regolamento sono definiti le modalità di finanziamento del fondo ed i termini per la presentazione delle richieste di accesso alle agevolazioni.

 

     Art. 24. (Fondo di rotazione per la ricapitalizzazione)

1. La Regione interviene, congiuntamente ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59, per favorire lo sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi, sostenendone l’aumento di capitale sociale ed i progetti di investimento.

 

2. In particolare, è costituito un fondo di rotazione per il finanziamento di progetti di sviluppo e ricapitalizzazione degli enti cooperativi per i quali sia prevista la compartecipazione dei citati Fondi mutualistici.

 

3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con ulteriori risorse finanziarie finalizzate.

 

4. Nel Regolamento sono definiti le modalità di funzionamento del fondo ed i termini per la presentazione delle richieste di accesso alle agevolazioni.

 

     Art. 25. (Interventi a favore delle cooperative di inserimento lavorativo)

1. Al fine di favorire la continuità lavorativa delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 comma 1, per le quali sia venuta meno la situazione di svantaggio riconosciuta, la Regione interviene a favore delle cooperative di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b), con un contributo corrispondente al 50 per cento degli oneri previdenziali versati per detti lavoratori, per un periodo massimo di due anni, da erogarsi a favore di quelle cooperative che assumano detti soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prevedendo per gli stessi dei trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall’articolo 7 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.

 

2. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone deboli di cui all’articolo 4 comma 2, la Regione interviene a favore delle cooperative di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b), con un contributo corrispondente al 50 per cento degli oneri previdenziali versati per detti lavoratori, per un periodo massimo di due anni, da erogarsi a favore di quelle cooperative che assumano detti soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prevedendo per gli stessi dei trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall’articolo 7 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.

 

     Art. 26. (Interventi a favore dei consorzi fidi)

1. Al fine di ampliare e migliorare il sistema delle garanzie e per rendere più agevole l’accesso al credito da parte delle imprese cooperative e dei loro consorzi, la Regione sostiene l’attività dei consorzi fidi attraverso l’incremento del patrimonio sociale, con l’obiettivo di agevolare l’acquisizione di materie prime, la costituzione di nuove cooperative, l’acquisto di attrezzature, lo sviluppo di servizi inter-cooperativi.

 

2. La Regione, altresì, può stipulare convenzioni con i consorzi fidi, oltre che con istituti di credito bancario, per l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere le cooperative sociali mediante interventi:

 

a) per l’abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di esercizio;

 

b) per agevolare l’accesso al credito a breve e medio termine;

 

c) per garanzie su depositi cauzionali e/o fideiussioni bancarie o assicurative richieste da enti pubblici o soggetti privati per la partecipazione a gare d’appalto o comunque per l’affidamento di servizi.

 

3. La Regione svolge le attività di cui ai commi precedenti tenuto conto anche di quanto previsto dall’articolo 20 della Legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 che prevede misure per favorire lo sviluppo dell’economia e l’accesso al credito attraverso un programma di interventi in materia di credito alle imprese.

 

     Art. 27. (Interventi a favore delle organizzazioni di rappresentanza della cooperazione sociale)

1. Al fine di sostenere e sviluppare l’attività delle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute in ambito nazionale ed operanti in Calabria nonché presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), sono annualmente concessi, in loro favore ovvero in favore di centri di servizio regionali di emanazione delle medesime organizzazioni, contributi per iniziative progettuali concernenti:

 

a) promozione di nuovi enti cooperativi e/o loro consorzi, nonché azioni di stimolo e diffusione di conoscenze sull’associazionismo cooperativo nel settore sociale;

 

b) assistenza alle cooperative e loro consorzi nella realizzazione di progetti per il potenziamento, la ristrutturazione, la riconversione aziendale, l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture e impianti;

 

c) assistenza tecnica, amministrativa, fiscale e finanziaria, diretta ad agevolare la gestione delle imprese cooperative e loro consorzi;

 

d) attività di informazione ed aggiornamento del personale direttivo delle cooperative e loro consorzi per la diffusione delle conoscenze sulle nuove disposizioni legislative e/o sui nuovi procedimenti amministrativi e gestionali;

 

e) organizzazione di idonei tirocini formativi e/o di seminari e processi di aggiornamento e riqualificazione dei cooperatori e dei quadri delle cooperative e loro consorzi in discipline economiche, giuridiche, tecniche e professionali.

 

2. Per tali iniziative progettuali, la Regione concede contributi nella misura massima dell’ottanta per cento della spesa programmata ammissibile, comunque per un importo non superiore a 60.000 euro annui per ciascuna organizzazione, con l’obbligo di documentare l’avvenuta realizzazione dell’intervento in conformità a quanto approvato in sede di ammissione a finanziamento.

 

     Art. 28. (Disposizioni attuative degli interventi)

1. Possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 21, 23, 24 e 25 le cooperative sociali e i loro consorzi che:

 

a) risultano regolarmente iscritte ai competenti albi provinciali, ovvero laddove non già istituiti, che abbiano presentato, entro la data di richiesta delle agevolazioni, istanza diretta di iscrizione all’albo regionale;

 

b) siano in linea, relativamente all’anno precedente quello di richiesta dell’agevolazione, con quanto previsto dalle norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi di cui al Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, comma 1, articolo 5 e comma 1 articolo 6.

 

2. I requisiti di cui alla lettera b) del comma precedente non sono richiesti alle cooperative o ai consorzi che facciano istanza di accesso alle agevolazioni di cui al comma 2, lettera g) dell’articolo 21.

 

3. La Regione consulta la Commissione regionale sulla cooperazione sociale, di cui all’articolo 29, per la definizione delle priorità tra gli interventi di promozione di cui al presente titolo, nonché per la ripartizione percentuale dei fondi a disposizione e la determinazione dei criteri di assegnazione.

 

4. I contributi possono essere assegnati anche a beneficiari che usufruiscono di altri contributi nazionali, regionali e locali, purché riferiti a tipologie di spesa diverse da quelle previste dalla presente legge.

 

5. Il Dipartimento del lavoro e Politiche sociali, attraverso le proprie strutture, può disporre ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei fondi e può revocare o chiedere la restituzione dei contributi già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge.

 

6. In considerazione della rilevanza sociale delle attività promosse dalle cooperative secondo le finalità di cui all’articolo 1, i benefici previsti dal presente titolo non sono da computare ai fini della regola del «de minimis».

 

7. La Regione con apposita deliberazione emana le direttive di attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo, fissando le modalità e le procedure per la concessione dei contributi.

 

TITOLO VI

Organi consultivi e di valutazione

 

     Art. 29. (Commissione regionale per la cooperazione sociale)

1. È istituita la Commissione regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte:

 

a) l’Assessore regionale al Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato che la convoca e la presiede o un suo delegato;

 

b) l’Assessore regionale alla Sanità ed alle Politiche sanitarie o un suo delegato;

 

c) il Dirigente generale del dipartimento 10 - Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato o un suo delegato;

 

d) il Dirigente generale del dipartimento 13 - Tutela della salute e Politiche sanitarie o un suo delegato;

 

e) almeno quattro rappresentanti di comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale designati dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui al comma 1 dell’articolo 27;

 

f) un rappresentante regionale dell’Unione delle Province Italiane (UPI);

 

g) un rappresentante regionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

 

2. Alle sedute possono partecipare, su invito del Presidente, dirigenti regionali di ciascuna struttura competente in ambito socio-sanitario, di lavoro e formazione professionale o altro esperto nelle materie poste all’esame della Commissione.

 

3. Alle sedute potranno, altresì, partecipare un rappresentante per ogni Ente di cui al comma 2 dell’articolo 23 e di cui al comma 1 dell’articolo 24.

 

4. I componenti della Commissione di cui al comma 1, possono farsi sostituire da altro rappresentante a tal fine espressamente delegato di volta in volta.

 

     Art. 30. (Funzionamento della Commissione)

1. All’inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla sua elezione, provvede alla costituzione della Commissione regionale sulla cooperazione sociale.

 

2. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

 

3. I componenti della Commissione, salvo interruzioni anticipate, restano in carica per l’intera durata della legislatura e possono essere riconfermati.

 

4. La segreteria della Commissione è assicurata da un funzionario regionale.

 

5. La partecipazione alle sedute, tenuto conto di quanto dispone l’articolo 9 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, in materia di riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni e dell’articolo 17 della legge regionale 13 maggio 2008, n. 15 in materia di contenimento della spesa per beni e servizi, è gratuita ed è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la presenza.

 

     Art. 31. (Compiti della Commissione)

1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale è l’organo consultivo della Giunta regionale e provvede, tra l’altro, a esprimere parere:

 

a) sui provvedimenti regionali di programmazione nei settori di intervento delle cooperative sociali;

 

b) sul corretto esercizio delle funzioni in tema di cooperazione sociale delegate agli enti locali dalla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34;

 

c) sulle deliberazioni della Giunta ai sensi della presente legge;

 

d) sulle linee di intervento e di riparto dei contributi regionali di cui ai titoli precedenti;

 

e) sui ricorsi in opposizione alla Giunta regionale di cui all’articolo 10;

 

f) su ogni altra questione in materia di cooperazione sociale, ove richiesto dagli organi regionali.

 

2. La commissione esprime il proprio parere tenendo conto anche di quanto emerso nel rapporto annuale predisposto dal Comitato Tecnico di Gestione e Valutazione di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo 34.

 

3. La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la Giunta regionale prescinde dal parere.

 

     Art. 32. (Comitato Tecnico di Gestione e Valutazione)

1. È istituito il Comitato Tecnico di Gestione e Valutazione del quale fanno parte:

 

a) il Dirigente del Settore Politiche sociali, Politiche della famiglia, Servizio civile, Volontariato, Terzo Settore che ne assume la presidenza;

 

b) un Funzionario del dipartimento 10 - Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato con l’incarico di segretario;

 

c) almeno quattro rappresentanti di comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale designati dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui al comma 1 dell’articolo 27;

 

d) due esperti nelle materie economiche designati dalla Giunta regionale.

 

 

2. Alle sedute possono partecipare, su invito del Presidente, dirigenti regionali di ciascuna struttura competente in ambito socio-sanitario, di lavoro e formazione professionale o altro esperto nelle materie poste all’esame del Comitato.

 

3. Alle sedute potranno, altresì, partecipare un rappresentante per ogni Ente di cui al comma 2 dell’articolo 23 e di cui al comma 1 dell’articolo 24.

 

     Art. 33. (Funzionamento del Comitato)

1. All’inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, entro 120 giorni dalla sua elezione, provvede, sentita la Commissione regionale di cui all’articolo 29, alla nomina dei componenti il Comitato Tecnico di Gestione e Valutazione.

 

2. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti.

 

3. I componenti del Comitato, salvo interruzioni anticipate, restano in carica per l’intera durata della legislatura e possono essere riconfermati.

 

4. Ai membri del Comitato è riconosciuto un gettone di presenza ed un rimborso spese secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 4 agosto 1988, n. 19 e successive modificazioni per i componenti dei Comitati regionali di controllo.

 

     Art. 34. (Compiti del Comitato)

1. Il Comitato Tecnico di Gestione e Valutazione è l’organo che fornisce supporto tecnico alla Giunta regionale in materia di cooperazione; in particolare rientrano tra i suoi compiti:

 

a) l’istruttoria sulle richieste di intervento a sostegno della cooperazione sociale previste dal Titolo V articoli 21, 23, 24, 25 e 27;

 

b) la predisposizione annuale di un report sullo stato di attuazione della legge da indirizzare, congiuntamente, alla Giunta regionale ed alla Commissione regionale per la cooperazione sociale di cui all’articolo 29;

 

c) l’elaborazione di eventuali proposte di riallocazione delle risorse sui diversi interventi a sostegno della cooperazione sociale sulla base dei report annuali da indirizzare, congiuntamente, alla Giunta regionale ed alla Commissione regionale per la cooperazione sociale di cui all’articolo 29.

 

2. Per l’espletamento dei compiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, il Comitato potrà richiedere alla Giunta regionale la disponibilità di mezzi e personale in organico all’Ente Regione.

 

TITOLO VII

Disposizioni finali

 

     Art. 35. (Norma finanziaria)

1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’autorizzazione della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2009 in euro 1.000.000,00 è garantita dalle risorse finanziarie allocate all’U.P.B. 4.3.02.04. (capitolo 2233108) ed all’U.P.B. 6.2.01.02 (capitolo 4331103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009, rispettivamente per l’importo di euro 250.000,00 ed euro 750.000,00.

 

2. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l’accompagna.

 

3. Per l’attuazione degli interventi previsti possono essere utilizzate, per quanto compatibili con la normativa ed i regolamenti in vigore, ulteriori risorse di provenienza statale e comunitaria.

 

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all’articolo 29, determina annualmente il piano di riparto nei limiti dello stanziamento in bilancio.

 

     Art. 36. (Abrogazione)

1. La Legge regionale 30 marzo 2000, n. 5 è abrogata e le relative risorse finanziarie residue transitano nell’apposito capitolo istituito con la presente legge.

 

     Art. 37. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 55.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 55.